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Document eff8aa27-db8f-11ec-a534-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione, del 22 luglio 2021, che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni

02021R1209 — IT — 14.04.2022 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1209 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni

(GU L 263 del 23.7.2021, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/619 DELLA COMMISSIONE  del 12 aprile 2022

  L 115

66

13.4.2022




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1209 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni



Articolo 1

1.  
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 è avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20 ), originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) (codice addizionale TARIC C630).
2.  
È inoltre avviato un riesame di cui al paragrafo 1 in relazione alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (codice addizionale TARIC C629).
3.  
È inoltre avviato un riesame di cui al paragrafo 1 in relazione alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (codice addizionale TARIC C695).

▼M1 —————

▼B

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.  
Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.  
Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3.  
Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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