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Document ef9e0faa-2bd3-4254-a768-e32edea19e71

Consolidated text: Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio del 28 ottobre 2016 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72

02016R1903 — IT — 28.01.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2016/1903 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2016

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72

(GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/135 DEL CONSIGLIO  del 23 gennaio 2017

  L 22

1

27.1.2017




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/1903 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2016

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2017.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2.  
Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1380/2013. In aggiunta, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«sottodivisione» : una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( 1 );

2)

«totale ammissibile di catture» (TAC) : il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

3)

«contingente» : la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)

«pesca ricreativa» : le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a) 

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) 

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) 

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) 

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) 

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.  
Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo.
2.  
Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente corrispondente previsto nello stesso articolo.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24

1.  
Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2.  
In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 marzo 2017 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Flessibilità

1.  
Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2.  
L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Modifica del regolamento (UE) 2016/72

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72, la voce relativa alla busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:



Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Anno

2016

2017

 

 

Danimarca

128 880  (1) (3)

99 907  (1) (6)

 

 

Germania

25 (1) (2) (3)

19 (1) (2) (6)

 

 

Paesi Bassi

95 (1) (2) (3)

74 (1) (2) (6)

 

 

Unione

129 000  (1) (3)

100 000  (1) (6)

 

 

Norvegia

15 000  (4)

 

 

 

Isole Fær Øer

6 000  (5)

 

 

 

TAC

Non pertinente

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)   

Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4), a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(2)   

Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(3)   

Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2016.

(4)   

Deve essere utilizzata una griglia selettiva.

(5)   

Deve essere utilizzata una griglia selettiva. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)   

Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad eccezione dell'articolo 10 che si applica a decorrere dal 1o novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.



Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto



Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

115 599

 

 

Svezia

25 399

 

 

Unione

140 998

 

 

TAC

140 998

 

TAC analitico



Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(HER/3BC+24)

Danimarca

3 981

 

 

Germania

15 670

 

 

Finlandia

2

 

 

Polonia

3 695

 

 

Svezia

5 053

 

 

Unione

28 401

 

 

TAC

28 401

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento



Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

4 205

 

 

Germania

1 115

 

 

Estonia

21 473

 

 

Finlandia

41 914

 

 

Lettonia

5 299

 

 

Lituania

5 580

 

 

Polonia

47 618

 

 

Svezia

63 925

 

 

Unione

191 129

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento



Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

14 350

 

 

Lettonia

16 724

 

 

Unione

31 074

 

 

TAC

31 074

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento



Specie

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

7 089

 

 

Germania

2 820

 

 

Estonia

691

 

 

Finlandia

542

 

 

Lettonia

2 636

 

 

Lituania

1 736

 

 

Polonia

8 161

 

 

Svezia

7 182

 

 

Unione

30 857

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼M1



Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

2 444

 

 

Germania

1 194

 

 

Estonia

54

 

 

Finlandia

48

 

 

Lettonia

202

 

 

Lituania

131

 

 

Polonia

654

 

 

Svezia

870

 

 

Unione

5 597

 

 

TAC

5 597  (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013

(1)   

Questo contingente può essere pescato dal 1o gennaio al 31 gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017. Tuttavia, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri (ad eccezione delle imbarcazioni con reti da traino a coppia) che sono dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono altresì autorizzati a pescare questo contingente dal 1o febbraio al 31 marzo 2017 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Non si applica l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

▼B



Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

5 632

 

 

Germania

626

 

 

Polonia

1 179

 

 

Svezia

425

 

 

Unione

7 862

 

 

TAC

7 862

 

TAC analitico



Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

19 879  (1)

 

 

Germania

2 212  (1)

 

 

Estonia

2 020  (1)

 

 

Finlandia

24 787  (1)

 

 

Lettonia

12 644  (1)

 

 

Lituania

1 486  (1)

 

 

Polonia

6 030  (1)

 

 

Svezia

26 870  (1)

 

 

Unione

95 928  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)   

Numero di individui.



Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

1 075  (1)

 

 

Finlandia

9 410  (1)

 

 

Unione

10 485  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale
(1)   

Numero di individui.



Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

25 745

 

 

Germania

16 310

 

 

Estonia

29 896

 

 

Finlandia

13 477

 

 

Lettonia

36 107

 

 

Lituania

13 061

 

 

Polonia

76 627

 

 

Svezia

49 770

 

 

Unione

260 993

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento



( 1 ) Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

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