REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 17.6.2025
che istituisce norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune dell'indice, a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione degli indici armonizzati seguenti: l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC), l'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).
(2)L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/792 stabilisce il 2015 come periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati. L'articolo 5, paragrafo 6, di tale regolamento specifica che gli indici armonizzati e i relativi sottoindici devono essere riscalati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice ogni 10 anni dall'ultima riscalatura, a partire dal 2015. È pertanto necessario definire le norme dettagliate per tale riscalatura.
(3)La riscalatura dei dati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) impone la divisione per un fattore di riscalatura delle serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici corrispondenti al precedente periodo di riferimento comune dell'indice. Gli Stati membri dovrebbero calcolare i fattori di riscalatura e trasmetterli alla Commissione (Eurostat), che dovrebbe riscalare le serie storiche esistenti.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione( 2 ) ha introdotto modifiche nella compilazione dell'IPCA e dell'IPCA-TC per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse; tali modifiche si applicano alla trasmissione degli indici alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026. Per considerazioni di efficacia in termini di costi e per garantire che tali modifiche non comportino ulteriori oneri significativi per gli Stati membri, è opportuno che l'applicazione del presente regolamento inizi contemporaneamente a quella delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3159.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nuovo periodo di riferimento comune dell'indice
1. Il nuovo periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/792 e i relativi sottoindici è il 2025.
2. Gli Stati membri applicano il nuovo periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati e i sottoindici, comprese eventuali revisioni dei dati, trasmessi alla Commissione (Eurostat):
(a)per gli indici mensili, a partire dall'indice di gennaio 2026;