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Document C(2025)3777

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che istituisce norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune dell'indice, a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/3777 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2025

che istituisce norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune dell'indice, a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione degli indici armonizzati seguenti: l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC), l'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).

(2)L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/792 stabilisce il 2015 come periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati. L'articolo 5, paragrafo 6, di tale regolamento specifica che gli indici armonizzati e i relativi sottoindici devono essere riscalati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice ogni 10 anni dall'ultima riscalatura, a partire dal 2015. È pertanto necessario definire le norme dettagliate per tale riscalatura.

(3)La riscalatura dei dati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) impone la divisione per un fattore di riscalatura delle serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici corrispondenti al precedente periodo di riferimento comune dell'indice. Gli Stati membri dovrebbero calcolare i fattori di riscalatura e trasmetterli alla Commissione (Eurostat), che dovrebbe riscalare le serie storiche esistenti.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione( 2 ) ha introdotto modifiche nella compilazione dell'IPCA e dell'IPCA-TC per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse; tali modifiche si applicano alla trasmissione degli indici alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026. Per considerazioni di efficacia in termini di costi e per garantire che tali modifiche non comportino ulteriori oneri significativi per gli Stati membri, è opportuno che l'applicazione del presente regolamento inizi contemporaneamente a quella delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3159.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nuovo periodo di riferimento comune dell'indice

1. Il nuovo periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/792 e i relativi sottoindici è il 2025.

2. Gli Stati membri applicano il nuovo periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati e i sottoindici, comprese eventuali revisioni dei dati, trasmessi alla Commissione (Eurostat):

(a)per gli indici mensili, a partire dall'indice di gennaio 2026;

(b)per gli indici trimestrali, a partire dall'indice del primo trimestre dell'anno 2026.

Articolo 2

Riscalatura degli indici armonizzati già trasmessi alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri calcolano i fattori di riscalatura con un grado di precisione pari almeno a sei decimali per ciascuno degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici secondo la formula seguente:

(a)per gli indici mensili

(b)per gli indici trimestrali

dove:

è un indice concatenato di tipo Laspeyres per il mese m dell'anno 2025, con 2015=100 come periodo di riferimento dell'indice;

è un indice concatenato di tipo Laspeyres per il trimestre q dell'anno 2025, con 2015=100 come periodo di riferimento dell'indice.

2. Le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici, compresi eventuali dati riveduti, sono riscalate sulla base del nuovo periodo di riferimento comune dell'indice utilizzando i fattori di riscalatura di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i fattori di riscalatura calcolati:

(a)entro il 21 gennaio 2026 per gli indici mensili;

(b)entro il 30 aprile 2026 per gli indici trimestrali.

4. La Commissione (Eurostat) utilizza i fattori di riscalatura di cui al paragrafo 3 per riscalare le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici trasmessi in precedenza dagli Stati membri.

5. In caso di revisione degli indici armonizzati e dei sottoindici per qualsiasi periodo di riferimento dell'anno 2025 effettuata successivamente alle date di cui al paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) senza ritardi ingiustificati i fattori di riscalatura aggiornati insieme alle serie storiche complete rivedute sulla base di 2025=100.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.6.2025

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1) ()    GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj .
(2)

()    Regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse (GU L, 2024/3159, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3159/oj ).

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