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Document e8721824-5d8b-11ea-b735-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02016R0897 — IT — 24.02.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/897 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione ►M1  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ ) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/146 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2020

  L 31

3

4.2.2020




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/897 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione ►M1  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ ) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1444/2006, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co., Ltd rappresentata nella Comunità da Orffa International Holding BV» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 333/2010 è così modificato:

a) 

nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office»;

b) 

nell'allegato, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 184/2011 è così modificato:

a) 

nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office»;

b) 

nell'allegato, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1820

►M1  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composizione dell'additivo

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenente almeno 1,0 × 1010 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vive (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Metodo di analisi (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Galline ovaiole

3 × 108

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele del settore dei mangimi occorre stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se l'esposizione cutanea, oculare e inalatoria non può essere ridotta a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale appropriati.

29 giugno 2026

Pesci ornamentali

1 × 1010

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives.

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