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Document e75fe758-e471-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
Regulation (EU) 2018/973 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 establishing a multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea and repealing Council Regulations (EC) No 676/2007 and (EC) No 1342/2008
Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
02018R0973 — IT — 14.08.2019 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) 2018/973 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 |
L 83 |
1 |
25.3.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/973 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2018
che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali seguenti nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a, 3a e sottozona 4), includendo le attività di pesca che sfruttano tali stock, e, qualora tali stock si estendano al di là del Mare del Nord, nelle acque ad esso adiacenti:
merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 7d (Manica orientale) e 3a.20 (Skagerrak);
eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 6a (acque ad ovest della Scozia) e 3a.20 (Skagerrak);
passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 3a.20 (Skagerrak);
merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia) e divisione e 3a (Skagerrak e Kattegat);
sogliola (Solea solea) nella sottozona 4 (Mare del Nord);
sogliola (Solea solea) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale);
merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 7d (Manica orientale);
rana pescatrice (Lophius piscatorius) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia);
gambero boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni 4a Est (Mare del Nord settentrionale, fossa norvegese) e 3a.20 (Skagerrak);
scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione 3a (unità funzionali 3-4);
scampo nella sottozona 4 (Mare del Nord), per unità funzionale:
Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare il presente regolamento adeguando gli ambiti elencati nel primo comma del presente paragrafo al fine di tener conto della variazione. Tali adeguamenti non estendono le zone in cui sono presenti gli stock al di fuori delle acque dell'Unione delle sottozone da 2 a 7.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ( 1 ), all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ) e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013e si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«Intervallo FMSY» : un intervallo di valori indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro tale intervallo danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY) in presenza di determinate caratteristiche di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock in questione. L'intervallo è ricavato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. È applicato un tetto massimo di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) non sia superiore al 5 %; |
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2) |
«MSY Flower» : il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY; |
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3) |
«MSY Fupper» : il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY; |
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4) |
«Valore FMSY» : il valore della mortalità per pesca stimata che, in presenza di determinate caratteristiche di pesca e condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine; |
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5) |
«Intervallo inferiore dell'FMSY» : l'intervallo che include i valori che vanno dall'MSY Flower al valore FMSY; |
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6) |
«Intervallo superiore dell'FMSY» : l'intervallo che include i valori dal valore FMSY all'MSY Fupper; |
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7) |
«Blim» : il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale può verificarsi una riduzione della capacità riproduttiva; |
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8) |
«MSY Btrigger» : il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore – e, nel caso dello scampo, l'abbondanza – indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY. |
CAPO II
OBIETTIVI
Articolo 3
Obiettivi
In particolare, il piano mira a:
garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e
contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.
CAPO III
OBIETTIVI
Articolo 4
Obiettivi
In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra dell'MSY Btrigger:
se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;
se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure
per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.
Articolo 5
Gestione degli stock di catture accessorie
CAPO IV
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 6
Valori di riferimento per la conservazione
I valori di riferimento seguenti per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del piano:
MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 7
Misure di salvaguardia
Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:
misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
misure di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
Articolo 8
Misure specifiche di conservazione
Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, o quando la biomassa degli stock riproduttori - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per un determinato anno sono inferiori all'MSY Btrigger, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:
le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;
l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;
il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;
altre caratteristiche correlate alla selettività.
CAPO V
MISURE TECNICHE
Articolo 9
Misure tecniche
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ):
l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e
la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.
Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.
CAPO VI
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 10
Possibilità di pesca
CAPO VII
DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO
Articolo 11
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord
CAPO VIII
ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
Articolo 12
Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità
Per il merluzzo bianco nella Manica orientale (Divisione CIEM 7d), fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 nella zona CIEM considerata con uno degli attrezzi seguenti:
reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:
pari o superiore a 100 mm;
pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;
pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;
sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:
pari o superiore a 120 mm;
pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;
reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);
tramagli (GT);
palangari (LL).
CAPO IX
GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE
Articolo 13
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi
CAPO X
REGIONALIZZAZIONE
Articolo 14
Cooperazione regionale
CAPO XI
MISURE DI FOLLOW-UP
Articolo 15
Valutazione del piano
Entro il 6 agosto 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
CAPO XII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 16
Esercizio della delega
CAPO XIII
SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Articolo 17
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Abrogazioni
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specie vietate
Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e sulla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche [2016/0074(COD)] deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord [2016/0238(COD)].
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo
Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo [regolamento (CE) n. 1224/2009] se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).