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Document C(2025)453

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l'inclusione di un riferimento ai certificati di strumenti musicali e alle spiegazioni per l'uso dei formulari

C/2025/0453 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 28.1.2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l'inclusione di un riferimento ai certificati di strumenti musicali e alle spiegazioni per l'uso dei formulari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 1 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 2 dovrebbe essere allineato alle pertinenti risoluzioni adottate o modificate dalla conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ("la convenzione").

(2)In linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione, del 15 gennaio 2015 3 , ha modificato l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per consentire il rilascio di appositi certificati per gli strumenti musicali allo scopo di semplificarne la circolazione transfrontaliera a fini non commerciali.

(3)Occorre intervenire con una modifica analoga per allineare l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 792/2012.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 riporta i modelli ai quali devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 865/2006. Attualmente è in corso la modifica del regolamento (CE) n. 865/2006 per quanto riguarda lo scopo dell'operazione commerciale e i codici di origine. È opportuno modificare di conseguenza le spiegazioni relative all'uso dei formulari riportate negli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 792/2012.
Le modifiche di entrambi i regolamenti dovrebbero applicarsi a decorrere dallo stesso giorno.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(1)l'articolo 2, paragrafo 4, è così modificato:

"I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumenti musicali sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.".

(2)Gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.1.2025

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)     GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 .
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).
(3)

   Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 10 del 16.1.2015, pag. 19). 

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ALLEGATO

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono così modificati:

(1)l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(a)al punto 13 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "1 – Originale", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti: 

1.1.1.1."DEsemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(b)al punto 14 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "1 – Originale", le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

"E    Didattico. Se l'operazione è finalizzata all'uso in programmi di istruzione e formazione o all'esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L    Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M    Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l'operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N    Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale. Se l'operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell'area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all'introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell'area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z    Zoo. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l'esposizione, la cura, la riproduzione, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.";

(c)al punto 13 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "2 – Copia per il titolare", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(d)al punto 14 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "2 – Copia per il titolare", le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

"E    Didattico. Se l'operazione è finalizzata all'uso in programmi di istruzione e formazione o all'esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L    Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M    Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l'operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N    Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale. Se l'operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell'area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all'introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell'area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z    Zoo. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l'esposizione, la cura, la riproduzione, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.";

(e)al punto 13 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "3 – Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente*", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(f)al punto 14 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "3 – Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente*", le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

"E    Didattico. Se l'operazione è finalizzata all'uso in programmi di istruzione e formazione o all'esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L    Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M    Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l'operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N    Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale. Se l'operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell'area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all'introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell'area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z    Zoo. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l'esposizione, la cura, la riproduzione, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.";

(g)al punto 13 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "4 – Copia per l'organo di gestione emittente" e "5 – Domanda", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(h) al punto 14 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "4 – Copia per l'organo di gestione emittente" e "5 – Domanda", le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

"E    Didattico. Se l'operazione è finalizzata all'uso in programmi di istruzione e formazione o all'esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L    Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M    Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l'operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N    Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale. Se l'operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell'area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all'introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell'area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z    Zoo. Se l'operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l'esposizione, la cura, la riproduzione, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.";

(2)l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(a)al punto 9 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "1 – Originale", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(b)al punto 9 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "2 – Copia per l'importatore", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(3)l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(a)al punto 14 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "Originale", la riga A è sostituita dalla seguente:

"A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(b)al punto 14 delle "Istruzioni e spiegazioni", che fanno riferimento a "Copia per l'organo di gestione emittente" e alla "Domanda" la riga A è sostituita dalla seguente:

"A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(4)l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(a)al punto 9 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "Originale", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati";

(b)al punto 9 delle "Istruzioni e spiegazioni" che fanno riferimento a "Copia per l'organo di gestione emittente" e "Domanda", le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

"D    Esemplari di specie animali elencate nell'appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell'appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell'appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A    Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati".

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