INT/1086
Primo pacchetto omnibus sulla sostenibilità
PARERE
Sezione Mercato unico, produzione e consumo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760
per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità
e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
[COM(2025) 81 final - 2025/0045 (COD)]
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E-mail di contatto
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int@eesc.europa.eu
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Amministratrice
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Silvia STAFFA
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Data del documento
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28/5/2025
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Relatore: Matteo Carlo BORSANI
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Consigliera
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Eleonora MARINO (per il relatore)
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Procedura legislativa
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EU Law Tracker
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Consultazioni
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Parlamento europeo, 31/3/2025
Consiglio dell'Unione europea, 3/4/2025
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Base giuridica
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1) Articoli 50 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
2) Articoli 173 e 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
3) Articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Documenti della Commissione europea
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COM(2025) 81 final - 2025/0045 (COD)
Sintesi
dei documenti della Commissione
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) pertinenti
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OSS 9 - Industria, innovazione e infrastrutture
OSS 12 - Consumo e produzione responsabili
OSS 13 - Azione per il clima
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Sezione competente
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Mercato unico, produzione e consumo
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Adozione in sezione
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23/5/2025
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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48/28/4
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Adozione in sessione plenaria
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D/M/YYYY
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Sessione plenaria n.
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…
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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…/…/…
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1.RACCOMANDAZIONI
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) prende atto delle proposte della Commissione europea ed esprime preoccupazione sia per il breve periodo previsto per la consultazione sia per il limitato coinvolgimento delle principali parti interessate nel dibattito sulle proposte, e raccomanda quanto segue:
1.1il CESE prende atto della proposta omnibus, che è concepita come un primo passo verso la semplificazione normativa. Sottolinea l'importanza di garantire che le misure di semplificazione rispettino gli elevati standard dell'Unione in materia ambientale, sociale e di diritti umani, adottando un approccio equilibrato che sostenga le imprese e gli investitori, protegga i lavoratori e più in generale serva gli interessi della società;
1.2esorta la Commissione a consultare il CESE in merito ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che tradurranno in misure concrete la semplificazione proposta;
1.3invita i colegislatori a prevedere un lasso di tempo adeguato per una consultazione inclusiva dei portatori di interessi e delle parti sociali. Le imprese necessitano di certezza del diritto e prevedibilità a lungo termine;
1.4l'attuale ambito di applicazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) ha dato luogo a oneri di conformità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Il CESE sostiene l'approccio della Commissione, che intende ridefinire l'ambito di applicazione della CSRD. Riconosce inoltre che soprattutto le PMI hanno difficoltà ad attuare processi di sostenibilità e trasparenza. Le PMI e i revisori contabili necessitano di una maggiore assistenza per conformarsi alle norme, il che è cruciale se si considera l'importanza fondamentale che riveste la protezione dei valori e dei modelli sociali europei;
1.5l'esercizio del dovere di diligenza delle imprese è essenziale per garantire una condotta aziendale responsabile e promuovere catene del valore sostenibili. Il Comitato chiede regole e sanzioni chiare e proporzionate, che sono fondamentali per consentire alle imprese di adempiere efficacemente i loro obblighi;
1.6il Comitato sottolinea l'importanza di creare condizioni di parità nell'ambito del dovere di diligenza, garantendo che tutte le imprese siano soggette alle stesse norme e che esse siano chiare ed eque. Ciò è essenziale per evitare la frammentazione nel mercato unico e per promuovere una condotta aziendale responsabile;
1.7pertanto, il CESE prende atto dell'intenzione della Commissione di riorientare alcuni obblighi relativi al dovere di diligenza sulle attività della società stessa, su quelle delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali diretti. Chiede tuttavia che si consideri la possibilità di prevedere una deroga per le imprese con meno di 500 dipendenti che operano in settori ad alto rischio, ma al tempo stesso fa presente che tutte le imprese hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani. Inoltre, il CESE invita i legislatori a chiarire che le società dovrebbero adottare misure appropriate per condurre valutazioni approfondite, seguendo un approccio basato sul rischio e facendo riferimento alle attività di mappatura condotte dalle società stesse. Il Comitato esorta altresì i colegislatori a riconsiderare la scelta del concetto di "informazioni plausibili", in modo da garantire una maggiore certezza giuridica;
1.8il CESE constata con rammarico l'eliminazione della possibilità per le vittime di essere rappresentate da ONG o sindacati nelle azioni legali, ed esprime il timore che ciò possa limitare l'accesso alla giustizia per le persone colpite. Il CESE invita quindi a condurre un'ulteriore riflessione su come garantire un'assistenza legale efficace alle vittime, in particolare a quelle che incontrano ostacoli strutturali nell'accesso ai mezzi di ricorso;
1.9il Comitato prende atto della proposta di introdurre un'esenzione dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per i piccoli importatori al di sotto della soglia di 50 tonnellate di massa netta. Raccomanda tuttavia che questa esenzione sia controbilanciata da misure compensative adeguate per i produttori dell'UE, in particolare esentando i beni equivalenti prodotti nell'UE dall'eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) o, in alternativa, limitando la portata dell'esenzione nei casi in cui essa crei evidenti distorsioni della concorrenza;
1.10il CESE raccomanda alla Commissione di introdurre un meccanismo di revisione annuale dei valori predefiniti dei prezzi del carbonio utilizzati per la conformità al CBAM. Questi valori dovrebbero essere aggiornati annualmente sulla base dei dati relativi ai prezzi del carbonio dei paesi terzi per evitare che vengano sistematicamente sottostimati e garantire l'allineamento con i parametri di riferimento dell'ETS dell'UE.
2.NOTE ESPLICATIVE
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.1
2.1Con i suoi standard elevati, l'Unione europea si pone come leader globale in fatto di legislazione sulla sostenibilità. Garantire la competitività delle imprese che guidano la transizione è essenziale per mantenere questa posizione di leader e gli elevati standard dell'UE. Regolamentare la rendicontazione di sostenibilità migliora la trasparenza e sostiene gli investitori, contribuendo a colmare le lacune derivanti dall'asimmetria informativa.
2.2Un quadro normativo che promuova la crescita, faciliti l'attività imprenditoriale e allo stesso tempo tuteli e responsabilizzi gli individui è essenziale per migliorare la competitività dell'UE e raggiungere i suoi obiettivi in materia di clima e sostenibilità. Tuttavia, come evidenziato nella relazione di Mario Draghi "Il futuro della competitività europea", un flusso normativo elevato è stato uno dei fattori determinanti nell'aumento del divario di competitività tra l'UE e altre grandi economie, come gli Stati Uniti. Cionondimeno, il CESE ritiene che la competitività vada di pari passo con l'innovazione e la transizione verde.
2.3Il CESE sottolinea l'importanza che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e le norme concernenti il dovere di diligenza in materia di diritti umani rivestono per le imprese, i lavoratori, le confederazioni imprenditoriali, i sindacati, l'economia e la società nel suo complesso.
2.4L'Unione europea ha compiuto progressi significativi in materia di rendicontazione e dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. La CSRD e la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D) costituiscono un quadro normativo all'avanguardia che traduce gli obiettivi del Green Deal e dell'agenda dell'UE per la finanza sostenibile in obblighi concreti per le imprese. Le informazioni sulla sostenibilità sono particolarmente rilevanti per i portatori di interessi delle imprese, tra cui gli investitori, i lavoratori, le ONG, le parti sociali e i consumatori. Occorre garantire il coinvolgimento dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile (OSC), tra cui le parti sociali, nelle valutazioni della rilevanza e nei processi di dovere di diligenza, come le analisi dei rischi, evitando i limiti stabiliti nella definizione e garantendo il coinvolgimento di tali soggetti nell'intero processo di dovere di diligenza.
2.5Affrontare il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire una concorrenza leale attraverso il CBAM rappresenta uno degli elementi chiave del Green Deal dell'UE. Tuttavia, se da un lato questo meccanismo è uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE, dall'altro ha introdotto notevoli oneri normativi e amministrativi, in particolare per le imprese che operano nell'ambito di complesse catene di approvvigionamento internazionali.
2.6In questo contesto, la proposta omnibus rappresenta un primo passo per ridurre gli adempimenti burocratici, garantire la certezza del diritto e consentire alle imprese di conformarsi effettivamente a requisiti giuridici realistici e proporzionati. Tuttavia, non pone rimedio al fatto che la Commissione e gli Stati membri non forniscono l'assistenza che le imprese chiedono. Questa iniziativa non dovrebbe mirare solo ad aiutare le imprese ad adempiere i loro obblighi, ma dovrebbe anche rafforzare il loro ruolo nella promozione dei più ampi obiettivi di sostenibilità dell'UE, assicurando nel contempo il rispetto dei più elevati standard in materia di protezione ambientale, responsabilità sociale e diritti umani.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.2
2.7Il CESE, in quanto rappresentante istituzionale della società civile organizzata, dei datori di lavoro e dei lavoratori, si trova in una posizione ideale per fornire un punto di vista equilibrato e multidimensionale sulle implicazioni dei principi ESRS. La consultazione del CESE garantirebbe che le misure di semplificazione siano non solo tecnicamente valide, ma anche proporzionate dal punto di vista sociale ed economico, rispecchiando le realtà che le imprese e le parti interessate si trovano ad affrontare.
2.8Inoltre, il coinvolgimento del CESE in questo processo contribuirebbe a una maggiore trasparenza e inclusività e conferirebbe una maggiore legittimità al riesame. Tenuto conto del ruolo consultivo del CESE ai sensi dei Trattati e delle sue competenze consolidate in materia di sostenibilità e rendicontazione societaria, il suo contributo arricchirebbe il processo e contribuirebbe a garantire che le norme rivedute rimangano coerenti con i più ampi obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità e competitività.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.3
2.9È fondamentale assicurare che l'iter della proposta omnibus rispetti il calendario previsto, poiché un'azione tempestiva fornirà la certezza giuridica necessaria alle imprese che operano nell'UE. Quadri normativi chiari e prevedibili sono essenziali per creare un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita, soprattutto nel contesto di un'economia globale in rapida evoluzione. È tuttavia cruciale che i colegislatori riservino un tempo sufficiente alle consultazioni di portatori di interessi quali imprese, ONG, sindacati e società civile, e che tali consultazioni siano debitamente riconosciute come elemento essenziale del processo democratico. Sebbene sia importante agire tempestivamente sul piano legislativo, il CESE invita i colegislatori a privilegiare l'applicazione ex ante dei principi per "Legiferare meglio" durante l'intero processo legislativo. Il CESE sottolinea che il ricorso alle procedure omnibus dovrebbe continuare ad essere riservato a casi eccezionali e non deve compromettere le pratiche legislative standard che garantiscono la trasparenza, la consultazione delle parti interessate e la legittimità democratica.
2.10È altresì fondamentale che qualsiasi semplificazione normativa mantenga gli elevati standard dell'UE in materia di diritti umani, diritti del lavoro e tutele ambientali, proteggendo i lavoratori e le comunità all'interno e all'esterno dell'Unione. Ogni impresa – indipendentemente dalle sue dimensioni, dal fatturato o dal numero di dipendenti – ha una responsabilità generale nei confronti dei propri lavoratori e dell'ambiente.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.4
2.11La CSRD è uno strumento chiave per facilitare la transizione verde, poiché consente alle imprese di misurare, valutare e articolare le proprie iniziative in materia di sostenibilità e, allo stesso tempo, fornisce informazioni fondamentali per la valutazione dei rischi ambientali e sociali. È essenziale fare in modo che i suoi obblighi di rendicontazione rimangano attuabili, garantendo la loro effettiva implementazione nelle operazioni aziendali.
2.12Le PMI necessitano di maggiore assistenza per conformarsi agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD, affinché possano mantenere la loro capacità di innovare e di partecipare attivamente alla più ampia transizione verde e siano in grado di adeguarsi ai requisiti normativi, i quali possono limitare la flessibilità e le risorse di cui tali imprese hanno bisogno per adottare pratiche sostenibili e per migliorare la propria capacità di crescere e competere in un mercato globale. La CSRD offre alle PMI, con il giusto sostegno e orientamento, l'opportunità di mettere in evidenza le loro pratiche sostenibili e quindi di migliorare la loro capacità di crescere e competere in un mercato globale.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.5
2.13Nel suo parere sulla CS3D il CESE ha sottolineato la necessità di norme chiare e proporzionate per garantire che le imprese possano adempiere i loro obblighi di diligenza, e ha evidenziato che l'attacco della Russia all'Ucraina ha cambiato profondamente il quadro geopolitico globale, accelerando il perseguimento di una maggiore indipendenza dell'Europa in settori strategici chiave. A questo proposito, e tenuto conto del recente aggravarsi delle tensioni commerciali, il CESE chiede un approccio che riconosca queste nuove sfide e fornisca alle imprese il sostegno e le linee guida necessari per orientarsi in questo contesto in evoluzione.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.6
2.14La creazione di un quadro armonizzato in materia di dovere di diligenza è fondamentale per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità in tutta l'UE. Un approccio uniforme non solo ridurrà i costi di conformità, ma rafforzerà anche la responsabilità delle imprese e gli obiettivi di sostenibilità dell'UE in modo coerente ed efficiente, sebbene siano ancora necessarie definizioni armonizzate.
2.15Un processo efficace di dovere di diligenza nelle imprese segue un approccio basato sul rischio, garantendo che le imprese istituiscano un sistema di gestione dei rischi atto a impedire violazioni sistemiche dei diritti umani e ambientali.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.7
2.16L'efficacia della CS3D dipende dalla garanzia che i requisiti in materia di dovere di diligenza rimangano concreti, incentrati sul rischio e allineati alle realtà delle complesse catene globali del valore. Le imprese, in particolare quelle con ampie reti di approvvigionamento, hanno bisogno di flessibilità per dare priorità ai rischi più significativi. Chiarendo che le valutazioni approfondite dovrebbero essere guidate dalla mappatura effettuata dalle imprese stesse e dalla loro definizione di priorità basate sul rischio, i legislatori possono garantire che gli sforzi in materia di dovere di diligenza rimangano mirati, proporzionati ed efficaci. Senza un chiarimento di questo tipo, le imprese rischiano di trovarsi di fronte ad obblighi di difficile adempimento sul piano pratico, il che non soltanto farebbe aumentare i costi, ma ridurrebbe anche l'impatto complessivo della direttiva, distogliendo l'attenzione dai rischi più urgenti.
2.17Inoltre, il concetto di "informazioni plausibili" come fattore essenziale per la valutazione dei partner commerciali indiretti introduce una notevole incertezza giuridica, che ostacolerebbe un'attuazione efficace. La sostituzione di "plausibili" con termini più chiari – ad esempio "pertinenti", "fattuali" e "verificabili" – sarebbe in linea con i quadri normativi europei consolidati, come il regolamento sul lavoro forzato. Una terminologia giuridica ben definita aiuterebbe le imprese a concentrarsi sui rischi credibili, evitando nel contempo un aumento ingestibile degli obblighi in materia di dovere di diligenza, che potrebbe in ultima analisi gravare sulle PMI e distorcere le relazioni nella catena di approvvigionamento.
2.18Il CESE ritiene che occorra considerare la possibilità di introdurre una deroga per i settori ad alto rischio. Gli Stati membri sono invitati a riflettere su tale deroga ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a). In effetti, le società cercano di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.8
2.19Il CESE esprime preoccupazione anche per la soppressione della disposizione che consente alle ONG e ai sindacati di sostenere le vittime nei procedimenti giudiziari. Pur riconoscendo la complessità del quadro giuridico, sottolinea che gli attori della società civile possono fornire un'assistenza preziosa a singoli individui che altrimenti rischiano di incontrare difficoltà ad accedere alla giustizia.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.9
2.20La soglia proposta potrebbe portare a vantaggi competitivi per i beni importati rispetto agli equivalenti prodotti nell'UE, che rimangono pienamente soggetti agli obblighi del sistema ETS e alla graduale riduzione delle quote gratuite. Tale rischio è particolarmente evidente nei settori in cui singoli prodotti finiti di peso inferiore a 50 tonnellate possono essere importati senza costi CBAM, mentre i produttori dell'UE devono far fronte a un aumento dei costi del carbonio. Per evitare tali distorsioni, l'esenzione dovrebbe essere accompagnata da meccanismi di compensazione per le imprese e i lavoratori, come il mantenimento dell'assegnazione interamente gratuita per i beni comparabili dell'UE o la modulazione della soglia, ove necessario, per evitare squilibri di mercato.
Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.10
2.21Valori predefiniti del prezzo del carbonio contribuiscono a semplificare la conformità, ma, se fissati a un livello troppo basso, indeboliscono l'efficacia del CBAM consentendo agli importatori di pagare costi artificialmente bassi rispetto ai produttori dell'UE. Ciò rischia di creare vantaggi indebiti in termini di costi per i concorrenti dei paesi terzi e potrebbe compromettere l'obiettivo del meccanismo, che è quello di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una revisione annuale basata sui dati reali dei prezzi del carbonio garantirebbe che i valori rimangano corretti ed equi, evitando distorsioni del mercato. Il rafforzamento della sorveglianza doganale su tali detrazioni costituirebbe un'ulteriore salvaguardia contro la manipolazione delle dichiarazioni dei costi del carbonio.
3.PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA - COM(2025) 81 final - 2025/0045 (COD)
Emendamento 1
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento del CESE
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w)
"informazioni plausibili": informazioni oggettive, fattuali e verificabili, come indicato nel regolamento (UE) 2024/3015.
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Motivazione
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Il concetto di "informazioni plausibili" come fattore essenziale per la valutazione dei partner commerciali indiretti introduce una notevole incertezza giuridica, che ostacolerebbe un'attuazione efficace. La sostituzione di "plausibili" con termini più chiari – ad esempio "pertinenti", "fattuali" e "verificabili" – sarebbe in linea con i quadri normativi europei consolidati, come il regolamento sul lavoro forzato. Una terminologia giuridica ben definita aiuterebbe le imprese a concentrarsi sui rischi credibili, evitando nel contempo un aumento ingestibile degli obblighi in materia di dovere di diligenza, che potrebbe in ultima analisi gravare sulle PMI e distorcere le relazioni nella catena di approvvigionamento.
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Emendamento 2
Collegato alla raccomandazione 1.7
Considerando 21
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento del CESE
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(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.
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(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni oggettive, fattuali e verificabili, come indicato nel regolamento (UE) 2024/3015. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.
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Motivazione
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Il concetto di "informazioni plausibili" come fattore essenziale per la valutazione dei partner commerciali indiretti introduce una notevole incertezza giuridica, che ostacolerebbe un'attuazione efficace. La sostituzione di "plausibili" con termini più chiari – ad esempio "pertinenti", "fattuali" e "verificabili" – sarebbe in linea con i quadri normativi europei consolidati, come il regolamento sul lavoro forzato. Una terminologia giuridica ben definita aiuterebbe le imprese a concentrarsi sui rischi credibili, evitando nel contempo un aumento ingestibile degli obblighi in materia di dovere di diligenza, che potrebbe in ultima analisi gravare sulle PMI e distorcere le relazioni nella catena di approvvigionamento.
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Emendamento 3
Collegato alla raccomandazione 1.2
Considerando 3
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento del CESE
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(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance).
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(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance).
Nel contesto dell'impegno della Commissione a intraprendere un riesame dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), è essenziale garantire un processo di consultazione equo e inclusivo che coinvolga tutte le parti interessate e le istituzioni pertinenti, tra cui il Comitato economico e sociale europeo, che, in quanto organo rappresentativo della società civile organizzata, dei datori di lavoro e dei lavoratori, si trova nella posizione ideale per dare un apporto costruttivo agli sforzi di semplificazione fornendo contributi equilibrati e basati su dati concreti.
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Motivazione
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Il CESE, in quanto rappresentante istituzionale della società civile organizzata, dei datori di lavoro e dei lavoratori, si trova in una posizione ideale per fornire un punto di vista equilibrato e multidimensionale sulle implicazioni dei principi ESRS. La consultazione del CESE garantirebbe che le misure di semplificazione siano non solo tecnicamente valide, ma anche proporzionate dal punto di vista sociale ed economico, rispecchiando le realtà che le imprese e le parti interessate si trovano ad affrontare.
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Bruxelles, 23 maggio 2025
La presidente della sezione Mercato unico, produzione e consumo
Sandra PARTHIE
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NB: segue allegato
ALLEGATO
al PARERE
della sezione Mercato unico, produzione e consumo
A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento interno, sono riportati in questo allegato gli emendamenti che, pur essendo stati respinti, hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi.
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Emendamento 1
Punto 1.1
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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il CESE prende atto della proposta omnibus, che è concepita come un primo passo verso la semplificazione normativa. Sottolinea l'importanza di garantire che le misure di semplificazione rispettino gli elevati standard dell'Unione in materia ambientale, sociale e di diritti umani, adottando un approccio equilibrato che sostenga le imprese e gli investitori, protegga i lavoratori e più in generale serva gli interessi della società;
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il CESE prende atto della proposta omnibus, che è concepita come un primo passo verso la semplificazione normativa. Sottolinea l'importanza di garantire che le misure di semplificazione rispettino gli elevati standard dell'Unione in materia ambientale, sociale e di diritti umani, adottando un approccio equilibrato che sostenga le imprese e gli investitori, protegga i lavoratori e più in generale serva gli interessi della società; il CESE è impegnato a rafforzare il governo societario sostenibile, con un adeguato coinvolgimento delle parti sociali nelle questioni di sostenibilità pertinenti;
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
35
Voti contrari
43
Astensioni
3
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Emendamento 2
Punto 1.3
Inserire il seguente nuovo punto
Posizione: dopo l'attuale punto, allo stesso livello
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Progetto di parere
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Emendamento
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il CESE osserva che l'attuale ambito di applicazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità prevede che le misure siano elaborate congiuntamente con le parti sociali nelle imprese con più di 250 dipendenti. Il CESE riconosce che le PMI in particolare si trovano ad affrontare una serie di difficoltà nell'attuazione dei processi di sostenibilità e trasparenza e necessitano pertanto di un sostegno mirato per assicurare la conformità;
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
34
Voti contrari
46
Astensioni
5
Emendamenti 3 (punto 1.6), e 12 (punto 2.15), messi ai voti insieme:
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Emendamento 3
Punto 1.6
Inserire il seguente nuovo punto
Posizione: dopo l'attuale punto, allo stesso livello
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Progetto di parere
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Emendamento
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il CESE deplora che nella direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D) sia stato eliminato il regime armonizzato di responsabilità civile, in quanto ciò comprometterà gli obiettivi volti ad armonizzare ed evitare la frammentazione del mercato interno a causa delle norme nazionali divergenti che ne deriveranno. L'eliminazione dei rischi armonizzati in materia di responsabilità civile ridurrà inoltre l'accesso effettivo delle vittime alla giustizia;
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Emendamento 12
Punto 2.15
Inserire il seguente nuovo punto
Posizione: dopo l'attuale punto, allo stesso livello
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Progetto di parere
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Emendamento
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Non solo l'obiettivo di realizzare un'armonizzazione di ampia portata o di evitare la frammentazione del mercato interno è compromesso dalle norme nazionali divergenti che ne derivano, ma al tempo stesso rimane molto discutibile in che modo ciò possa portare a una "semplificazione" del dovere di diligenza delle imprese o a una riduzione degli oneri burocratici previsti dalla direttiva. Ad esempio, vi è il rischio che l'eliminazione del regime armonizzato di responsabilità civile riduca drasticamente l'accesso effettivo alla giustizia per le vittime e i sopravvissuti, e quindi che le persone interessate non siano in grado di migliorare la loro situazione giuridica a causa di ostacoli procedurali eccessivi. Infine, il CESE sottolinea che l'abolizione dell'applicazione obbligatoria del diritto nazionale (articolo 29, paragrafo 7) implica che i giudici europei devono applicare le leggi del paese (terzo) in cui si è verificato il danno e non il proprio diritto nazionale.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
35
Voti contrari
47
Astensioni
2
Emendamenti 5 (punto 1.8), e 14 (punto 2.19), messi ai voti insieme:
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Emendamento 5
Punto 1.8
Inserire il seguente nuovo punto
Posizione: dopo l'attuale punto, allo stesso livello
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Progetto di parere
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Emendamento
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il CESE deplora che la clausola di riesame relativa ai servizi finanziari sia stata eliminata dalla CSDDD;
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Emendamento 14
Punto 2.19
Inserire il seguente nuovo punto
Posizione: dopo l'attuale punto, allo stesso livello
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Progetto di parere
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Emendamento
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La Commissione non dovrebbe più essere tenuta a esaminare la direttiva in vista dell'eventuale necessità di stabilire norme di dovere di diligenza anche per i servizi finanziari e le attività di investimento nell'ambito di un futuro riesame (la cosiddetta "clausola di riesame"). Il compromesso che prevede di non includere tali servizi e attività nella direttiva originaria costituisce una differenza di trattamento rispetto ad altre imprese. La responsabilità del settore finanziario per le attività commerciali che danneggiano l'ambiente e violano i diritti umani risulta particolarmente marcata per via della fornitura di servizi finanziari alle imprese sotto forma di investimenti, prestiti e partecipazioni. Spesso è solo grazie ai finanziamenti di questo settore che le attività commerciali possono essere realizzate, e questo ne fa il motore principale e l'attore più importante delle attività economiche. Allo stesso tempo, la futura inclusione del settore finanziario attraverso un corrispondente adeguamento della definizione di "catena di attività" creerebbe un enorme potenziale e un notevole effetto leva. A tal fine, l'OCSE ha elaborato i propri orientamenti settoriali che forniscono un modello pratico di finanziamento sostenibile[1].
[1] OCSE, Declaration on Promoting and Enabling Responsible Business Conduct in the Global Economy [Dichiarazione sulla promozione e l'agevolazione della condotta responsabile delle imprese nell'economia globale], OCSE/LEGAL/0489.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
31
Voti contrari
53
Astensioni
3
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Emendamento 6
Punto 2.2
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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Un quadro normativo che promuova la crescita, faciliti l'attività imprenditoriale e allo stesso tempo tuteli e responsabilizzi gli individui è essenziale per migliorare la competitività dell'UE e raggiungere i suoi obiettivi in materia di clima e sostenibilità. Tuttavia, come evidenziato nella relazione di Mario Draghi "Il futuro della competitività europea"[1], un flusso normativo elevato è stato uno dei fattori determinanti nell'aumento del divario di competitività tra l'UE e altre grandi economie, come gli Stati Uniti. Cionondimeno, il CESE ritiene che la competitività vada di pari passo con l'innovazione e la transizione verde.
[1] Mario Draghi, The future of European competitiveness - In-depth analysis and recommendations [Il futuro della competitività europea - Analisi approfondita e raccomandazioni], pag. 318.
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Un quadro normativo che promuova la crescita, faciliti l'attività imprenditoriale e allo stesso tempo tuteli e responsabilizzi gli individui è essenziale per migliorare la competitività dell'UE e raggiungere i suoi obiettivi in materia di clima e sostenibilità. Come evidenziato nella relazione di Mario Draghi "Il futuro della competitività europea"[1], un flusso normativo elevato è stato individuato come uno dei vari fattori che influenzano la competitività. Tuttavia, il CESE ritiene che il rafforzamento della competitività debba andare di pari passo con elevati standard sociali e ambientali, l'innovazione e un'occupazione di qualità, che sono fondamentali per costruire una resilienza a lungo termine e una crescita sostenibile.
[1] Mario Draghi, The future of European competitiveness - In-depth analysis and recommendations [Il futuro della competitività europea - Analisi approfondita e raccomandazioni], pag. 318.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
32
Voti contrari
51
Astensioni
2
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Emendamento 7
Punto 2.3
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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Il CESE sottolinea l'importanza che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e le norme concernenti il dovere di diligenza in materia di diritti umani rivestono per le imprese, i lavoratori, le confederazioni imprenditoriali, i sindacati, l'economia e la società nel suo complesso.
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Il CESE sottolinea l'importanza che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, le norme concernenti il dovere di diligenza in materia di diritti umani e la governance societaria sostenibile rivestono per le imprese, i lavoratori, le confederazioni imprenditoriali, i sindacati, l'economia e la società nel suo complesso. Nel processo di rendicontazione sulla sostenibilità è necessario salvaguardare i processi di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
34
Voti contrari
50
Astensioni
1
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Emendamento 8
Punto 2.6
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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In questo contesto, la proposta omnibus rappresenta un primo passo per ridurre gli adempimenti burocratici, garantire la certezza del diritto e consentire alle imprese di conformarsi effettivamente a requisiti giuridici realistici e proporzionati. Tuttavia, non risolve il problema dovuto al fatto che la Commissione e gli Stati membri non forniscono l'assistenza che le imprese chiedono. Questa iniziativa non dovrebbe mirare solo ad aiutare le imprese ad adempiere i loro obblighi, ma dovrebbe anche rafforzare il loro ruolo nella promozione dei più ampi obiettivi di sostenibilità dell'UE, assicurando nel contempo il rispetto dei più elevati standard in materia di protezione ambientale, responsabilità sociale e diritti umani.
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In questo contesto, le proposte omnibus rappresentano un primo passo verso la riduzione degli oneri amministrativi superflui e una maggiore chiarezza giuridica. Tuttavia, il CESE sottolinea che la semplificazione non deve andare a scapito della trasparenza o degli elevati standard ambientali, sociali e in materia di diritti umani dell'UE. Il Comitato fa presente che gli sforzi di semplificazione dovrebbero rafforzare, e non indebolire, la capacità delle imprese, in particolare delle PMI, di contribuire efficacemente agli obiettivi di sostenibilità dell'UE. A tal fine saranno essenziali orientamenti e meccanismi di sostegno più solidi da parte della Commissione e degli Stati membri.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
34
Voti contrari
50
Astensioni
1
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Emendamento 10
Punto 2.12
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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Le PMI necessitano di maggiore assistenza per conformarsi agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD, affinché possano mantenere la loro capacità di innovare e di partecipare attivamente alla più ampia transizione verde e siano in grado di adeguarsi ai requisiti normativi, i quali possono limitare la flessibilità e le risorse di cui tali imprese hanno bisogno per adottare pratiche sostenibili e per migliorare la propria capacità di crescere e competere in un mercato globale[1]. La CSRD offre alle PMI, con il giusto sostegno e orientamento, l'opportunità di mettere in evidenza le loro pratiche sostenibili e quindi di migliorare la loro capacità di crescere e competere in un mercato globale[2].
[1] Parlamento europeo, The impact of EU legislation in the area of digital and green transition, particularly on SMEs [L'impatto della legislazione UE sul settore della transizione digitale e verde, in particolare sulle PMI].
[2] Parlamento europeo, The impact of EU legislation in the area of digital and green transition, particularly on SMEs [L'impatto della legislazione UE sul settore della transizione digitale e verde, in particolare sulle PMI].
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Le PMI, che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione attuale solo se sono orientate al mercato dei capitali, necessitano di maggiore assistenza per conformarsi agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD, affinché possano mantenere la loro capacità di innovare e di partecipare attivamente alla più ampia transizione verde e siano in grado di adeguarsi ai requisiti normativi, i quali possono limitare la flessibilità e le risorse di cui tali imprese hanno bisogno per adottare pratiche sostenibili e per migliorare la propria capacità di crescere e competere in un mercato globale[1]. La CSRD offre alle PMI, con il giusto sostegno e orientamento, l'opportunità di mettere in evidenza le loro pratiche sostenibili e quindi di migliorare la loro capacità di crescere e competere in un mercato globale[2].
[1] Parlamento europeo, The impact of EU legislation in the area of digital and green transition, particularly on SMEs [L'impatto della legislazione UE sul settore della transizione digitale e verde, in particolare sulle PMI].
[2] Parlamento europeo, The impact of EU legislation in the area of digital and green transition, particularly on SMEs [L'impatto della legislazione UE sul settore della transizione digitale e verde, in particolare sulle PMI].
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
31
Voti contrari
48
Astensioni
2
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Emendamento 11
Punto 2.13
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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Nel suo parere sulla CS3D[1], il CESE ha sottolineato la necessità di norme chiare e proporzionate per garantire che le imprese possano adempiere i loro obblighi di diligenza, e ha evidenziato che l'attacco della Russia all'Ucraina ha cambiato profondamente il quadro geopolitico globale, accelerando il perseguimento di una maggiore indipendenza dell'Europa in settori strategici chiave. A questo proposito, e tenendo conto del recente aggravarsi delle tensioni commerciali, il CESE chiede un approccio che riconosca queste nuove sfide e fornisca alle imprese il sostegno e le linee guida necessari per orientarsi in questo contesto in evoluzione.
[1] GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81.
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Nel suo parere sulla CS3D[1], il CESE ha sottolineato la necessità di norme chiare e proporzionate per garantire che le imprese possano adempiere i loro obblighi di diligenza. I recenti sviluppi geopolitici, compresa la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno evidenziato la necessità di ridurre le dipendenze e aumentare la resilienza delle catene del valore europee. Tuttavia, tali sfide non devono indebolire le normative in materia di ambiente, lavoro o diritti umani. Al contrario, esse ribadiscono l'importanza di un quadro solido in materia di dovere di diligenza che aiuti le imprese a gestire i rischi globali, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali e sostenendo l'ambizione dell'UE in materia di autonomia strategica.
[1] GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
34
Voti contrari
44
Astensioni
3
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Emendamento 13
Punto 2.16
Modificare come segue:
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Progetto di parere
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Emendamento
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L'efficacia della CS3D dipende dalla garanzia che i requisiti in materia di dovere di diligenza rimangano concreti, incentrati sul rischio e allineati alle realtà delle complesse catene globali del valore. Le imprese, in particolare quelle con ampie reti di approvvigionamento, hanno bisogno di flessibilità per dare priorità ai rischi più significativi. Chiarendo che le valutazioni approfondite dovrebbero essere guidate dalla mappatura effettuata dalle imprese stesse e dalla loro definizione di priorità basate sul rischio, i legislatori possono garantire che gli sforzi in materia di dovere di diligenza rimangano mirati, proporzionati ed efficaci. Senza un chiarimento di questo tipo, le imprese rischiano di trovarsi di fronte ad obblighi di difficile adempimento sul piano pratico, il che non soltanto farebbe aumentare i costi, ma ridurrebbe anche l'impatto complessivo della direttiva, distogliendo l'attenzione dai rischi più urgenti.
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L'efficacia della CS3D dipende dalla garanzia che i requisiti in materia di dovere di diligenza rimangano concreti, basati sul rischio e adatti alle complessità delle catene globali del valore. Le imprese dovrebbero essere incoraggiate e sostenute per garantire che rispettino i diritti umani in tutte le loro operazioni e in tutte le loro catene di approvvigionamento, compresi i contraenti e i subappaltatori. La definizione di norme comuni per la gestione dei rischi in materia di diritti umani è essenziale per mantenere condizioni di parità e promuovere la trasparenza e la rendicontabilità. Il CESE chiede ai legislatori di fornire orientamenti chiari per facilitare un'attuazione coerente, nel rispetto della diversità dei modelli aziendali e delle capacità. Questo approccio mira a sostenere l'elevato livello di ambizione della direttiva e a garantire un'efficace tutela dei diritti umani e dell'ambiente.
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Esito della votazione:
Voti favorevoli
33
Voti contrari
48
Astensioni
1
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