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Document dae468e6-bb19-11ea-811c-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/492 of 1 April 2020 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics originating in the People’s Republic of China and Egypt
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
02020R0492 — IT — 16.06.2020 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione del 1o aprile 2020 (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/776 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 |
L 189 |
1 |
15.6.2020 |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione
del 1o aprile 2020
che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00 , ex 7019 40 00 , ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080 , 7019400080 , 7019590080 e 7019900080 ).
2. Il dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:
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Paese interessato |
Società |
Dazio antidumping definitivo |
Codice aggiuntivo TARIC |
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RPC |
Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. |
69,0 % |
C531 |
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PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. |
37,6 % |
C532 |
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Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’ allegato I |
37,6 % |
Cfr. allegato I |
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Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II |
34,0 % |
Cfr. allegato II |
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Tutte le altre società |
69,0 % |
C999 |
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Egitto |
Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. |
20,0 % |
C533 |
|
Tutte le altre società |
20,0 % |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società;
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
5. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione ( *1 ), i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 37,6 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018);
non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping
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Nome della società |
Codice aggiuntivo TARIC |
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Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd |
B995 |
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Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd |
C534 |
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Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; |
C535 |
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Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd |
C537 |
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NMG Composites Co., Ltd |
C538 |
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Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd |
C539 |
ALLEGATO II
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni
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Nome della società |
Codice aggiuntivo TARIC |
|
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd |
C536 |
( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).