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Doiciméad C:2020:365:FULL
Official Journal of the European Union, C 365, 29 October 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 365, 29 ottobre 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 365, 29 ottobre 2020
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 365/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9960 — KKR/Elsan) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 365/02 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità de vigilanza EFTA |
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2020/C 365/03 |
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2020/C 365/04 |
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2020/C 365/05 |
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2020/C 365/06 |
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2020/C 365/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 365/08 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2020/C 365/09 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9976 – Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 365/10 |
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2020/C 365/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9960 — KKR/Elsan)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 365/01)
Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9960. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 ottobre 2020
(2020/C 365/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1727 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,36 |
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DKK |
corone danesi |
7,4435 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90662 |
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SEK |
corone svedesi |
10,3710 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0693 |
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ISK |
corone islandesi |
164,80 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,9693 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,422 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
367,11 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,6202 |
|
RON |
leu rumeni |
4,8768 |
|
TRY |
lire turche |
9,6906 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6603 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5578 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0885 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7647 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6014 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 332,51 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
19,2187 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8845 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5778 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
17 288,41 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8732 |
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PHP |
peso filippino |
56,708 |
|
RUB |
rublo russo |
92,3025 |
|
THB |
baht thailandese |
36,659 |
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BRL |
real brasiliano |
6,7191 |
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MXN |
peso messicano |
24,9759 |
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INR |
rupia indiana |
86,8040 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità de vigilanza EFTA
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/3 |
Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni
(2020/C 365/03)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
9 luglio 2020 |
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Numero dell’aiuto |
85366 |
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Numero della decisione |
087/20/COL |
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Stato EFTA |
Islanda |
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Titolo |
Regime temporaneo di sostegno ai media connesso alla COVID-19 |
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Base giuridica |
Legge n. 37/2020 che modifica la legge n. 38/2011 e il regolamento n. 670/2020 sui media |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
L’obiettivo della misura è alleggerire gli oneri operativi dei soggetti privati operanti nel settore dei media in Islanda e rispondere alle difficoltà finanziarie temporanee incontrate dal settore a causa della COVID-19 |
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Bilancio |
400 milioni di ISK |
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Durata |
9 luglio 2020 – 1° settembre 2020 |
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Settore economico |
Settore dei media |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/4 |
Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni
(2020/C 365/04)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
9 luglio 2020 |
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Numero dell’aiuto |
85361 |
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Numero della decisione |
088/20/COL |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Titolo |
Modifiche temporanee del regime di rimborso fiscale per l’assunzione di marittimi |
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Base giuridica |
Legge e regolamento sulle sovvenzioni per l’assunzione di lavoratori del mare |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ridurre i costi per le compagnie di navigazione che occupano marittimi norvegesi e del SEE |
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Forma dell’aiuto |
Rimborsi di imposte e contributi previdenziali |
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Bilancio |
Aumento di 75 milioni di NOK |
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Durata |
Quarto trimestre del 2020, compresi luglio e agosto 2020 |
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Settore economico |
Trasporto marittimo |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/5 |
Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni
(2020/C 365/05)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
16 luglio 2020 |
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Numero dell’aiuto |
85350 |
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Numero della decisione |
091/20/COL |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Titolo |
Modifica e proroga del regime di compensazione per l’annullamento o il rinvio di eventi culturali connesso alla COVID-19 |
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Base giuridica |
Regolamento relativo a un regime di compensazione temporaneo per gli organizzatori operanti nel settore della cultura a seguito di annullamenti, chiusure o rinvii di eventi dovuti alla pandemia di Covid-19, con una modifica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Compensare le perdite ammissibili causate dall’annullamento, dall’annullamento parziale o dal rinvio di eventi culturali per combattere la pandemia di COVID-19 |
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Forma dell’aiuto |
Sovvenzioni |
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Bilancio |
Aumento di 950 milioni di NOK (dotazione totale del regime: 1,25 miliardi) |
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Durata |
Fino al 30 settembre |
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Settore economico |
Cultura |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/6 |
Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni
(2020/C 365/06)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
10 luglio 2020 |
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Numero dell’aiuto |
85191 |
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Numero della decisione |
089/20/COL |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Titolo |
Modifica e rinnovo del regime di garanzia per le compagnie aeree connesso alla COVID-19 |
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Base giuridica |
Decisione del Parlamento che autorizza il regime di garanzia conformemente alle condizioni proposte dal Ministero. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Scopo del regime di garanzia è attenuare la carenza di liquidità cui deve far fronte il settore del trasporto aereo ed evitare che le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 compromettano la redditività delle compagnie aeree. |
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Forma dell’aiuto |
Garanzie pubbliche |
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Bilancio |
6 miliardi di NOK (stima) |
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Durata |
31 ottobre 2020 |
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Settore economico |
Settore del trasporto aereo |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/7 |
Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni
(2020/C 365/07)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
16 luglio 2020 |
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Numero dell’aiuto |
85354 |
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Numero della decisione |
092/20/COL |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Titolo |
Modifica e proroga del regime di compensazione per l’annullamento di manifestazioni sportive e di volontariato connesso alla COVID-19 |
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Base giuridica |
Il quadro giuridico nazionale del regime è definito nel regolamento relativo a un regime di compensazione temporaneo per il settore del volontariato e dello sport a seguito della pandemia di COVID-19 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
L’obiettivo del regime è compensare le perdite ammissibili causate dall’annullamento o dal rinvio di manifestazioni sportive e di volontariato per combattere la diffusione del virus COVID-19. |
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Forma dell’aiuto |
Sovvenzioni |
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Bilancio |
1,87 miliardi di NOK |
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Durata |
Fino al 15.9.2020 |
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Settore economico |
Settore dello sport e del volontariato |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 365/08)
1.
In data 20 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
SAZKA Group a.s («SAZKA Group», Cechia), appartenente al gruppo KKCG; |
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— |
Österreichische Beteiligungs Aktiengesellschaft («ÖBAG», Austria), di proprietà dello Stato austriaco; |
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— |
Casinos Austria Aktiengesellschaft («CASAG», Austria), controllata esclusivamente da SAZKA Group. |
SAZKA Group e ÖBAG acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di CASAG.
La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
SAZKA Group: società capofila di un gruppo europeo che opera nel settore delle lotterie. È principalmente una holding, ma presta anche servizi di consulenza nel settore del gioco d’azzardo. Le sue controllate prestano servizi di lotteria, giochi e scommesse (oltre ad altri servizi) in Cechia, in Grecia, a Cipro e in Italia; |
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— |
ÖBAG: holding pubblica autonoma che gestisce 11 investimenti statali e opera principalmente nei seguenti settori: i) gestione attiva di partecipazioni, ii) acquisizione di diritti di partecipazione in investimenti esistenti e in società terze, iii) misure volte a promuovere lo sviluppo dell’Austria in quanto piazza economica, iv) gestione di partecipazioni esterne e v) gestione di privatizzazioni; |
|
— |
CASAG: opera in Austria nel settore del gioco d’azzardo attraverso la gestione di i) casinò, ii) lotterie, iii) terminali VLT, iv) scommesse sportive e v) gioco d’azzardo online. Casinos Austria Aktiengesellschaft gestisce inoltre, attraverso le sue controllate, casinò in Australia, Belgio, Danimarca, Egitto, Liechtenstein, Germania, Ungheria, Palestina e Svizzera, nonché un terminale VLT nella Macedonia del Nord. Prima dell’operazione CASAG era controllata esclusivamente da SAZKA Group. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
Case M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9976 – Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 365/09)
1.
In data 23 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Endeavor Operating Company, LLC («Endeavor», Stati Uniti), controllata in ultima istanza da Silver Lake Partners («Silver Lake», Stati Uniti), |
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— |
Culturespaces USA, Inc (Stati Uniti), controllata in ultima istanza da ENGIE SA («ENGIE», Francia), |
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— |
un’impresa comune di nuova costituzione («JV», Stati Uniti). |
Endeavour e Culturespaces acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Endeavour: rappresentanza di talenti, marketing e sponsorizzazione commerciale, strategia, attivazione e licenze di marca, produzione e distribuzione di media, gestione di eventi; |
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— |
Culturespaces: gestione di siti culturali, compresi musei e centri d’arte, monumenti storici, giardini, collezioni e centri d’arte digitale; |
|
— |
JV: la JV creerà e gestirà un centro d’arte digitale a New York, Stati Uniti. Le sue attività principali consisteranno nell’allestimento di esposizioni culturali digitali immersive basate sull’arte e/o sulla musica. Le attività secondarie della JV comprenderanno la privatizzazione di siti per eventi serali, esperienze digitali visive e musicali, mostre tematiche digitali et la vendita di prodotti derivati, spuntini e bevande. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9976 – Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/11 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 365/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«UTRECHT»
PGI-NL-A0967-AM04
Data della comunicazione: 18.8.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione e motivi delle modifiche al disciplinare di produzione e al documento unico per l’IGP «Utrecht»
Modifiche all’etichettatura
Descrizione e motivi
Descrizione: prevedere la possibilità di integrare il nome della provincia nell’IGP con la menzione di una zona geografica più circoscritta. La zona di produzione resta invariata.
Motivi: consentire ai produttori di integrare il nome della provincia sull’etichetta con la menzione di una zona geografica più circoscritta, rafforzando altresì il carattere regionale.
La modifica riguarda il punto 9 (Ulteriori condizioni) del documento unico e l’aggiunta della menzione nel disciplinare di produzione. Di conseguenza, viene modificata anche la numerazione dei punti del disciplinare di produzione.
È stata inclusa la menzione seguente: Utrechtse Heuvelrug.
Aggiornamento a seguito di modifiche alla legislazione nazionale
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.9 (Nome tradizionale con menzione della provincia), il riferimento alla legislazione nazionale è stato sostituito.
Motivi: a seguito della modifica del decreto neerlandese sul vino e l’olio d’oliva entrata in vigore nel settembre 2019, è stata apportata una piccola modifica al testo di cui al punto 1.9 del disciplinare di produzione (Nome tradizionale con menzione della provincia) per sostituire il riferimento a detto decreto.
Formulazione precedente:
«I requisiti per l’uso di questo nome sono stabiliti nel decreto del ministro dell’Economia del 5 giugno 2014, n. WJZ/14070246 recante norme relative alla commercializzazione del vino e dell’olio d’oliva (decreto sul vino e l’olio d’oliva).»
Nuova formulazione
«L’etichetta di un vino conforme ai requisiti del presente disciplinare di produzione può riportare le informazioni relative all’IGP utilizzando la menzione tradizionale “Landwijn Utrecht” o la dicitura “Beschermde Geografische Aanduiding Utrecht” [Indicazione geografica protetta “Utrecht”].»
Aggiornamento in conseguenza della prassi
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.10 (Autorità di controllo/procedura di controllo):
la descrizione della procedura seguita dall’autorità di controllo è stata adeguata alla prassi.
Motivi: per allineare i requisiti di controllo alla prassi, la formulazione del testo di cui al punto 1.10 del disciplinare di produzione è stata modificata. L’autorità di controllo non può fornire e approvare un elenco con un numero limitato di laboratori. Questa parte del testo è stata pertanto cancellata dal disciplinare.
Formulazione precedente:
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende devono far analizzare i campioni di ciascun vino da laboratori certificati (nei Paesi Bassi o all’estero); l’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo dei Paesi Bassi (NVWA) fornisce e approva un elenco di un numero limitato di laboratori. L’NVWA esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
Nuova formulazione
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende devono far analizzare i campioni di ciascun vino da un laboratorio certificato dell’UE (nei Paesi Bassi o all’estero). L’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Utrecht
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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4. |
Vino spumante |
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5. |
Vino spumante di qualità |
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8. |
Vino frizzante |
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9. |
Vino frizzante gassificato |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Categoria di vini 1: vino
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 4: vino spumante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 5: vino spumante di qualità
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 8: vino frizzante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 9: vino frizzante gassificato
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratiche enologiche specifiche
BIANCHI => raccolta, selezione, pressatura, chiarificazione del mosto, fermentazione, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
ROSSI => raccolta, selezione, pigiatura/diraspatura, fermentazione primaria, pressatura, fermentazione malolattica, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
b. Rese massime
Uve bianche
95 hl/ha
Uve rosse
80 hl/ha
6. Zona geografica delimitata
Provincia di Utrecht, delimitata dai confini provinciali stabiliti conformemente alla Costituzione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Acolon
Auxerrois B
Bacchus B
Baco noir
Baron N
Bianca B
Birstaler muscat
Bronner B
Cabaret Noir N (VB-91-26-4)
Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)
Cabernet Cantor N
Cabernet Carbon N
Cabernet Carol N
Cabernet Cortis
Cabernet Cubin
Cabernet Dorio
Cabernet Dorsa
Cabernet Franc N
Cabernet Jura
Cabernet Mitos
Cabernet Sauvignon
Cabertin N (VB-91-26-17)
Calandro N
Carmenere
Chardonnay B
Dakapo
Domina N
Dornfelder N
Dunkelfelder N
Excelsior
Faber B
Florental N
Früburgunder N
Gamaret N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Golubok N
Hegel
Helios
Hibernal B
Huxelrebe B
Hölder B
Johanniter B
Juwel B
Kerner B
Kernling B
Landal N
Léon millot N
Maréchal Foch N
Melody
Merlot
Merzling B
Meunier N
Monarch
Morio muscat B
Muscaris B
Muscat Blanc
Muscat Blue
Müller thurgau B
Orion B
Ortega B
Palatina
Phoenix B
Pinot Gris G
Pinot Blanc B
Pinot Noir N
Pinotin N
Plantet N
Polo Muscat B
Portugiezer N
Prior N
Rayon d’or B
Reberger
Regent N
Riechensteiner B
Riesling B
Rondo N
Roter Elbling Rs
Ruländer G
Satin Noir N (VB-91-26-29)
Sauvignac B (Cal 6-04)
Sauvignon Blanc B
Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)
Scheurebe B
Schönburger Rs
Seyval B
Siegerrebe Rs
Silcher B
Sirius
Solaris
Souvignier Gris
St. Laurent
Staufer
Sylvaner B
Syrah
Tempranillo
Villaris B
Viognier B
Würzer B
Zweigeltrebe N
8. Descrizione del legame/dei legami
«Zona geografica: descrizione e clima»
Ad est, al confine con la Gheldria, il suolo è composto da sabbia fine (franca) (sabbia di copertura) (= Gelderse/Utrechtse Vallei).
A nord-est, est e sud-est di Utrecht sono presenti morene di spinta dell’ultima era glaciale costituite principalmente da sabbie fluviali grossolane e fini (spesso ricche di ghiaia), in alcuni punti anche sabbia fine (scacciasabbia) (= Utrechtse Heuvelrug).
L’area restante di Utrecht è stata fortemente influenzata dai vecchi letti del Reno, con depositi di argilla fluviale e torba. Sono presenti bassi depositi di torba nel nord-ovest.
Il clima è caratterizzato da:
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— |
un tasso medio delle precipitazioni di 858 mm/anno; |
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— |
1 602 ore di insolazione all’anno (De Bilt); |
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— |
una temperatura media annua di 10,1 °C e di 17,0 °C durante l’estate; |
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— |
un’escursione termica pari a 9,0 °C a settembre. |
«Legame causale»
Il clima permette di raggiungere la resa e la maturazione dichiarate. La maturazione conferisce al vino bianco freschezza e frutto, con alcune note tropicali, e al vino rosso note prevalentemente di frutta rossa.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Zona di prossimità immediata per la produzione del vino
Per quanto riguarda la zona di produzione (vinificazione), tutte le province neerlandesi si considerano «zona di prossimità immediata».
Una parte o la totalità del vino di base prodotto nella zona coperta dall’IGP o in una zona di prossimità immediata può essere imbottigliata da terzi come vino frizzante o spumante.
Ciò può avvenire al di fuori della zona IGP o della zona di prossimità immediata, pur mantenendo l’indicazione IGP. In questo caso deve essere indicato anche l’imbottigliatore terzo, eventualmente utilizzando un numero di codice (imbottigliato da ................... per ..................).
Quadro normativo
Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La menzione seguente di una zona più circoscritta all’interno della zona IGP «Utrecht» può essere utilizzata insieme all’indicazione «Utrecht» se almeno l’85 % delle uve utilizzate proviene da tale zona:
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— |
Utrechtse Heuvelrug. |
Link al disciplinare del prodotto
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/BGA%20Utrecht%20productdossier%20v1.1.pdf
|
29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/19 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 365/11)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«LIMBURG»
PGI-NL-A0961-AM04
Data della comunicazione: 18.8.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione e motivi delle modifiche al disciplinare di produzione e al documento unico per l’IGP «limburg»
Modifiche all’etichettatura
Descrizione e motivi
Descrizione: prevedere la possibilità di integrare il nome della provincia nell’IGP con la menzione di una zona geografica più circoscritta. La zona di produzione resta invariata.
Motivo: consentire ai produttori di integrare il nome della provincia sull’etichetta con la menzione di una zona geografica più circoscritta, rafforzando altresì il carattere regionale.
La modifica riguarda il punto 9 (Ulteriori condizioni) del documento unico e l’aggiunta della menzione nel disciplinare di produzione. Di conseguenza, viene modificata anche la numerazione dei punti del disciplinare di produzione.
È stata inclusa la menzione seguente:
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— |
Zuid-Limburg. |
Aggiornamento a seguito di modifiche alla legislazione nazionale
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.9 (Nome tradizionale con menzione della provincia), il riferimento alla legislazione nazionale è stato sostituito.
Motivo: a seguito della modifica del decreto neerlandese sul vino e l’olio d’oliva entrata in vigore nel settembre 2019, è stata apportata una piccola modifica al testo di cui al punto 1.9 del disciplinare di produzione (Nome tradizionale con menzione della provincia) per sostituire il riferimento a detto decreto.
Formulazione precedente:
«I requisiti per l’uso di questo nome sono stabiliti nel decreto del ministro dell’Economia del 5 giugno 2014, n. WJZ/14070246 recante norme relative alla commercializzazione del vino e dell’olio d’oliva (decreto sul vino e l’olio d’oliva).»
Nuova formulazione:
«L’etichetta di un vino conforme ai requisiti del presente disciplinare di produzione può riportare le informazioni relative all’IGP utilizzando la menzione tradizionale “Landwijn Limburg” o la dicitura “Beschermde Geografische Aanduiding Limburg” [Indicazione geografica protetta “Limburg”]».
Aggiornamento in conseguenza della prassi
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.10 (Autorità di controllo/procedura di controllo):
la descrizione della procedura seguita dall’autorità di controllo è stata adeguata alla prassi.
Motivo: per allineare i requisiti di controllo alla prassi, la formulazione del testo di cui al punto 1.10 del disciplinare di produzione è stata modificata. L’autorità di controllo non può fornire e approvare un elenco con un numero limitato di laboratori. Questa parte del testo è stata pertanto cancellata dal disciplinare.
Formulazione precedente:
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende devono far analizzare i campioni da laboratori certificati (nei Paesi Bassi o all’estero); l’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo dei Paesi Bassi (NVWA) fornisce e approva un elenco di un numero limitato di laboratori. L’NVWA esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
Nuova formulazione:
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende devono far analizzare i campioni da un laboratorio certificato dell’UE (nei Paesi Bassi o all’estero). L’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Limburg
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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4. |
Vino spumante |
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5. |
Vino spumante di qualità |
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8. |
Vino frizzante |
|
9. |
Vino frizzante gassificato |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Categoria di vini 1: vino
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi e molto fruttati, con note verdi e soprattutto tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera e sono corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 4: vino spumante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi e molto fruttati, con note verdi e soprattutto tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera e sono corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 5: vino spumante di qualità
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi e molto fruttati, con note verdi e soprattutto tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera e sono corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 8: vino frizzante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi e molto fruttati, con note verdi e soprattutto tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera e sono corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Categoria di vini 9: vino frizzante gassificato
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi e molto fruttati, con note verdi e soprattutto tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera e sono corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
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— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
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— |
acidità volatile massima, |
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— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
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— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratiche enologiche specifiche
BIANCHI => raccolta, selezione, pressatura, chiarificazione del mosto, fermentazione, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
ROSSI => raccolta, selezione, pigiatura/diraspatura, fermentazione primaria, pressatura, fermentazione malolattica, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
b. Rese massime
Uve bianche
100 hl/ha
Uve rosse
85 hl/ha
Uve Dornfelder
100 hl/ha
6. Zona geografica delimitata
Provincia del Limburgo, delimitata dai confini provinciali stabiliti conformemente alla Costituzione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Acolon
Auxerrois B
Bacchus B
Baco noir
Baron N
Bianca B
Birstaler muscat
Bronner B
Cabaret Noir N (VB-91-26-4)
Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)
Cabernet Cantor N
Cabernet Carbon N
Cabernet Carol N
Cabernet Cortis
Cabernet Cubin
Cabernet Dorio
Cabernet Dorsa
Cabernet Franc N
Cabernet Jura
Cabernet Mitos
Cabernet Sauvignon
Cabertin N (VB-91-26-17)
Calandro N
Carmenere
Chardonnay B
Dakapo
Domina N
Dornfelder N
Dunkelfelder N
Excelsior
Faber B
Florental N
Früburgunder N
Gamaret N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Golubok N
Hegel
Helios
Hibernal B
Huxelrebe B
Hölder B
Johanniter B
Juwel B
Kerner B
Kernling B
Landal N
Léon millot N
Maréchal Foch N
Melody
Merlot
Merzling B
Meunier N
Monarch
Morio muscat B
Muscaris B
Muscat Blanc
Muscat Blue
Müller thurgau B
Orion B
Ortega B
Palatina
Phoenix B
Pinot Gris G
Pinot Blanc B
Pinot Noir N
Pinotin N
Plantet N
Polo Muscat B
Portugiezer N
Prior N
Rayon d’or B
Reberger
Regent N
Riechensteiner B
Riesling B
Rondo N
Roter Elbling Rs
Ruländer G
Satin Noir N (VB-91-26-29)
Sauvignac B (Cal 6-04)
Sauvignon Blanc B
Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)
Scheurebe B
Schönburger Rs
Seyval B
Siegerrebe Rs
Silcher B
Sirius
Solaris
Souvignier Gris
St. Laurent
Staufer
Sylvaner B
Syrah
Tempranillo
Villaris B
Viognier B
Würzer B
Zweigeltrebe N
8. Descrizione del legame/dei legami
«Zona geografica: descrizione e clima»
Le colline del Limburgo meridionale si sono formate dall’interazione di tettonica, sedimentazione ed erosione. Nell’estremo sud-est si trovano colline la più alta delle quali, il Vaalserberg, raggiunge circa 323 m sopra il NAP (Normal Amsterdam’s Peil, livello normale di Amsterdam), con, a sud e sud-est, calcare, arenaria o argilla del periodo Cretaceo, generalmente ricoperti da suoli franchi. Nel Limburgo meridionale, centrale e settentrionale, lungo la Mosa, sono presenti argilla fluviale, suolo franco e sabbia, spesso su sabbia fluviale e ghiaia. Più a sud e al centro è presente principalmente loess, alternato a suolo franco su sabbia fluviale e ghiaia, e al centro e al nord si trovano sabbia fine e sabbia franca fine (sabbia di copertura).
Il clima è caratterizzato da:
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— |
un tasso medio delle precipitazioni di 808 mm/anno; |
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— |
1 561 ore di insolazione all’anno (Maastricht); |
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— |
una temperatura media annua di 10,2 °C e di 17,5 °C durante l’estate; |
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un’escursione termica pari a 9,3 °C a settembre. |
«Legame causale»
Il clima permette di raggiungere una resa maggiore garantendo una maturazione sufficiente. La maturazione conferisce al vino bianco freschezza e molto frutto, con note soprattutto tropicali, e al vino rosso note di frutta nera.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Zona di prossimità immediata per la produzione del vino
Per quanto riguarda la zona di produzione (vinificazione), tutte le province neerlandesi si considerano «zona di prossimità immediata».
Una parte o la totalità del vino di base prodotto nella zona coperta dall’IGP o in una zona di prossimità immediata può essere imbottigliata da terzi come vino frizzante o spumante.
Ciò può avvenire al di fuori della zona IGP o della zona di prossimità immediata, pur mantenendo l’IGP. In questo caso deve essere indicato anche l’imbottigliatore terzo, eventualmente utilizzando un numero di codice (imbottigliato da ................... per ..................).
Quadro normativo
Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La menzione seguente di una zona più circoscritta all’interno della zona coperta dall’IGP «Limburg» può essere utilizzata insieme all’indicazione «Limburg» se almeno l’85 % delle uve utilizzate proviene da tale zona:
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— |
Zuid-Limburg. |
Link al disciplinare del prodotto
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/BGA%20Limburg%20productdossier%20v1.1.pdf