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Document c4d767e7-4b85-11f0-85ba-01aa75ed71a1
Commission Directive 2003/90/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)
02003L0090 — IT — 01.06.2025 — 019.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7) |
Modificata da:
Rettificata da:
DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2003
che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Per quanto riguarda la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità, fatto salvo il disposto del secondo comma:
le specie elencate nell’allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
le specie elencate nell’allegato II sono conformi alle linee direttrici per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.
In deroga al primo comma, per quanto riguarda l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.
In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato V, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami del valore colturale e di utilizzazione (VCU) concernenti tali varietà biologiche.
Articolo 2
Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.
Articolo 4
La direttiva 72/180/CEE è abrogata.
Articolo 5
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 6
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:
della direttiva 72/180/CEE oppure
delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,
le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.
Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:
nella direttiva 72/180/CEE oppure
nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV (*1)
|
Nome scientifico |
Nome comune |
Protocollo UCVV |
|
Dactylis glomerata L. |
Dactilis (pannocchia) |
TP 31/1 del 25.3.2021. |
|
Festuca arundinacea Schreb. |
Festuca arundinacea |
TP 39/1 dell’1.10.2015. |
|
Festuca filiformis Pourr. |
Festuca a foglie capillari |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
|
Festuca ovina L. |
Festuca ovina |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
|
Festuca pratensis Huds. |
Festuca dei prati |
TP 39/1 dell’1.10.2015. |
|
Festuca rubra L. |
Festuca rossa |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
|
Festuca trachyphylla (Hack.) |
Festuca indurita |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
|
Lolium multiflorum Lam. |
Loglio italico |
TP 4/2 del 19.3.2019. |
|
Lolium perenne L. |
Loglio perenne |
TP 4/2 del 19.3.2019. |
|
Lolium x hybridum Hausskn. |
Loglio ibrido |
TP 4/2 del 19.3.2019. |
|
Medicago sativa L. |
Erba medica |
TP 6/1 Corr. del 22.12.2021. |
|
Medicago x varia T. Martyn |
Erba medica ibrida |
TP 6/1 Corr. del 22.12.2021. |
|
Phleum nodosum L. |
Codolina comune |
TP 34/1 del 22.12.2021. |
|
Phleum pratense L. |
Fleolo |
TP 34/1 del 22.12.2021. |
|
Pisum sativum L. (partim) |
Pisello da foraggio |
TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020. |
|
Poa pratensis L. |
Fienarola dei prati |
TP 33/1 del 15.3.2017. |
|
Trifolium pratense L. |
Trifoglio violetto |
TP 5/1 del 22.12.2021. |
|
Vicia faba L. |
Favino |
TP 8/1 del 19.3.2019. |
|
Vicia sativa L. |
Veccia comune |
TP 32/1 del 19.4.2016. |
|
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |
Navone |
TP 89/1 dell’11.3.2015. |
|
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |
Rafano oleifero |
TP 178/1 del 15.3.2017. |
|
Brassica napus L. (partim) |
Colza |
TP 36/3 del 21.4.2020. |
|
Cannabis sativa L. |
Canapa |
TP 276/2 Rev. del 30.12.2022. |
|
Glycine max (L.) Merr. |
Semi di soia |
TP 80/1 del 15.3.2017. |
|
Gossypium spp. |
Cotone |
TP 88/2 dell’11.12.2020. |
|
Helianthus annuus L. |
Girasole |
TP 81/1 del 31.10.2002. |
|
Linum usitatissimum L. |
Lino |
TP 57/2 del 19.3.2014. |
|
Sinapis alba L. |
Senape bianca |
TP 179/1 del 15.3.2017. |
|
Avena nuda L. |
Avena nuda |
TP 20/3 del 6.3.2020. |
|
Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch) |
Avena comune e avena bizantina |
TP 20/3 del 6.3.2020. |
|
Hordeum vulgare L. |
Orzo |
TP 19/5 del 19.3.2019. |
|
Oryza sativa L. |
Riso |
TP 16/3 dell’1.10.2015. |
|
Secale cereale L. |
Segale |
TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022. |
|
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor |
Sorgo |
TP 122/1 del 19.3.2019. |
|
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse |
Erba sudanese |
TP 122/1 del 19.3.2019. |
|
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse |
Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor subsp. bicolor e Sorghum bicolor subsp. drummondii |
TP 122/1 del 19.3.2019. |
|
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus |
Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale |
TP 121/3 Corr. del 27.4.2022. |
|
Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
Frumento |
TP 3/5 del 19.3.2019. |
|
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren |
Frumento duro |
TP 120/3 del 19.3.2014. |
|
Zea mays L. (partim) |
Granturco |
TP 2/3 dell’11.3.2010. |
|
Solanum tuberosum L. |
Patata |
TP 23/4 del 28.11.2023. |
|
(*1)
Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu). |
||
ALLEGATO II
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV (*1)
|
Nome scientifico |
Nome comune |
Linea direttrice dell’UPOV |
|
Beta vulgaris L. |
Barbabietola da foraggio |
TG/150/3 del 4.11.1994. |
|
Agrostis canina L. |
Agrostide canina |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
|
Agrostis gigantea Roth |
Agrostide gigantea |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
|
Agrostis stolonifera L. |
Agrostide stolonifera |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
|
Agrostis capillaris L. |
Agrostide tenue |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
|
Bromus catharticus Vahl |
Bromo |
TG/180/3 del 4.4.2001. |
|
Bromus sitchensis Trin. |
Bromo dell’Alaska |
TG/180/3 del 4.4.2001. |
|
xFestulolium Asch. et Graebn. |
Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium |
TG/243/1 del 9.4.2008. |
|
Lotus corniculatus L. |
Ginestrino |
TG/193/1 del 9.4.2008. |
|
Lupinus albus L. |
Lupino bianco |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
|
Lupinus angustifolius L. |
Lupino selvatico |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
|
Lupinus luteus L. |
Lupino giallo |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
|
Medicago doliata Carmign. |
Erba medica aculeata |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago italica (Mill.) Fiori |
Erba medica italiana |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. |
Erba medica litorale |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago lupulina L. |
Erba medica lupulina |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago murex Willd. |
Erba medica pungente |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago polymorpha L. |
Erba medica polimorfa |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago rugosa Desr. |
Erba medica rugosa |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago scutellata (L.) Mill. |
Erba medica scudata |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Medicago truncatula Gaertn. |
Erba medica troncata |
TG/228/1 del 5.4.2006. |
|
Trifolium repens L. |
Trifoglio bianco |
TG/38/7 del 9.4.2003. |
|
Trifolium subterraneum L. |
Trifoglio sotterraneo |
TG/170/3 del 4.4.2001. |
|
Phacelia tanacetifolia Benth. |
Facelia |
TG/319/1 del 5.4.2017. |
|
Arachis hypogaea L. |
Arachide |
TG/93/4 del 9.4.2014. |
|
Brassica juncea (L.) Czern. |
Senape bruna |
TG/335/1 del 17.12.2020. |
|
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |
Ravizzone |
TG/185/3 del 17.4.2002. |
|
Carthamus tinctorius L. |
Cartamo |
TG/134/4 del 24.10.2023. |
|
Papaver somniferum L. |
Papavero |
TG/166/4 del 9.4.2014. |
|
(*1)
Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int). |
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ALLEGATO III
CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE
1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.
I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.
ALLEGATO IV
PARTE A
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma
Orzo
Granturco
Segale
Frumento
PARTE B
Disposizioni specifiche relative all’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica
1. Norma generale
Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica.
1.1. Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.
1.2. Per quanto riguarda l’omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:
tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;
se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all’interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.
2. Deroga ai protocolli tecnici
2.1. Orzo
Per le varietà appartenenti alla specie orzo (Hordeum vulgare L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV/TP-019/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:
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UCVV n. 5 |
— |
Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole |
|
UCVV n. 8 |
— |
Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina |
|
UCVV n. 9 |
— |
Ariste: colorazione antocianica degli apici |
|
UCVV n. 10 |
— |
Spiga: glaucescenza |
|
UCVV n. 12 |
— |
Seme: colorazione antocianica delle nervature della glumella inferiore (o lemma) |
|
UCVV n. 16 |
— |
Spighette sterili: portamento |
|
UCVV n. 17 |
— |
Spiga: forma |
|
UCVV n. 20 |
— |
Arista: lunghezza |
|
UCVV n. 21 |
— |
Rachide: lunghezza del primo segmento (articolo basale) |
|
UCVV n. 22 |
— |
Rachide: curvatura del primo segmento (articolo basale) |
|
UCVV n. 23 |
— |
Spighette mediane: lunghezza della gluma e della relativa barba in rapporto al seme |
|
UCVV n. 25 |
— |
Seme: dentellatura della nervatura laterale interna della pagina dorsale della glumella inferiore (o lemma) |
2.2. Granturco
Per le varietà appartenenti alla specie granturco (Zea mays L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/002/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:
|
UCVV n. 1 |
— |
Prima foglia: colorazione antocianica della guaina |
|
UCVV n. 2 |
— |
Prima foglia: forma dell’apice |
|
UCVV n. 8 |
— |
Pennacchio: colorazione antocianica delle glume (esclusa la base) |
|
UCVV n. 9 |
— |
Pennacchio: colorazione antocianica delle antere |
|
UCVV n. 10 |
— |
Pennacchio: angolo tra l’asse centrale e le ramificazioni laterali |
|
UCVV n. 11 |
— |
Pennacchio: curvatura delle ramificazioni laterali |
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UCVV n. 15 |
— |
Culmo: colorazione antocianica delle radici avventizie |
|
UCVV n. 16 |
— |
Pennacchio: densità delle spighette |
|
UCVV n. 17 |
— |
Foglia: colorazione antocianica della guaina |
|
UCVV n. 18 |
— |
Culmo: colorazione antocianica degli internodi |
|
UCVV n. 19 |
— |
Pennacchio: lunghezza dell’asse centrale dall’apice alle ramificazioni inferiori |
|
UCVV n. 20 |
— |
Pennacchio: lunghezza dell’asse centrale dall’apice alle ramificazioni superiori |
|
UCVV n. 21 |
— |
Pennacchio: lunghezza delle ramificazioni laterali |
2.3. Segale
Per le varietà appartenenti alla specie segale (Secale cereale L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/058/1 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:
|
UCVV n. 3 |
— |
Coleoptile: colorazione antocianica |
|
UCVV n. 4 |
— |
Coleoptile: lunghezza |
|
UCVV n. 5 |
— |
Prima foglia: lunghezza della guaina |
|
UCVV n. 6 |
— |
Prima foglia: lunghezza del lembo |
|
UCVV n. 8 |
— |
Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina |
|
UCVV n. 10 |
— |
Foglia precedente la foglia a bandiera: lunghezza del lembo |
|
UCVV n. 11 |
— |
Foglia precedente la foglia a bandiera: larghezza del lembo |
|
UCVV n. 12 |
— |
Spiga: glaucescenza |
|
UCVV n. 13 |
— |
Culmo: pubescenza al di sotto della spiga |
2.4. Frumento
Per le varietà appartenenti alla specie frumento (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/003/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:
|
UCVV n. 3 |
— |
Coleoptile: colorazione antocianica |
|
UCVV n. 6 |
— |
Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole |
|
UCVV n. 8 |
— |
Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina |
|
UCVV n. 9 |
— |
Foglia a bandiera: glaucescenza del lembo |
|
UCVV n. 10 |
— |
Spiga: glaucescenza |
|
UCVV n. 11 |
— |
Culmo: glaucescenza del culmo fra la foglia bandiera e la base della spiga |
|
UCVV n. 20 |
— |
Spiga: forma vista di profilo |
|
UCVV n. 21 |
— |
Parte apicale di un segmento del rachide: estensione della pubescenza sulla superficie convessa |
|
UCVV n. 22 |
— |
Gluma inferiore: larghezza della spalla |
|
UCVV n. 23 |
— |
Gluma inferiore: forma della spalla |
|
UCVV n. 24 |
— |
Gluma inferiore: lunghezza del mucrone |
|
UCVV n. 25 |
— |
Gluma inferiore: forma del mucrone |
|
UCVV n. 26 |
— |
Gluma inferiore: estensione della pubescenza sulla superficie interna |
ALLEGATO V
PARTE A
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma
Orzo
Granturco
Segale
Frumento
PARTE B
Condizioni da rispettare — Valore colturale e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica
1. L’esame del valore colturale e di utilizzazione deve essere condotto in condizioni biologiche, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali di cui all’articolo 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale di cui all’articolo 12.
2. Nell’esame delle varietà e nella valutazione dei risultati dell’esame si deve tener conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica. Occorre esaminare la resistenza o la tolleranza alle malattie e l’adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.
3. Qualora le autorità competenti non siano in grado di realizzare un esame in condizioni biologiche o l’esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, possono essere effettuati test conformemente a uno dei punti seguenti:
sotto la supervisione dell’autorità competente presso i locali dei costitutori biologici o le aziende biologiche;
in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione e con trattamenti minimi;
in un altro Stato membro, se sono stati conclusi accordi bilaterali tra Stati membri per effettuare test in condizioni biologiche.
Una varietà possiede un valore colturale o di utilizzazione soddisfacente se, visto l’insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà biologiche adatte alla produzione biologica ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l’impiego dei prodotti ottenuti. Sono considerate di particolare valore ai fini dell’esame VCU le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola, per quanto riguarda le pratiche agricole e la produzione di alimenti o mangimi che presentano vantaggi per l’agricoltura biologica.
4. L’autorità competente deve prevedere condizioni di esame differenti, adattate alle esigenze specifiche dell’agricoltura biologica ed esaminare, in funzione della sua capacità e su richiesta del richiedente, specifici tratti e caratteristiche, se sono disponibili metodi riproducibili