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Document c4d767e7-4b85-11f0-85ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

02003L0090 — IT — 01.06.2025 — 019.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2005/91/CE DELLA COMMISSIONE  del 16 dicembre 2005

  L 331

24

17.12.2005

 M2

DIRETTIVA 2007/48/CE DELLA COMMISSIONE  del 26 luglio 2007

  L 195

29

27.7.2007

 M3

DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE  del 3 agosto 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M4

DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE  del 2 luglio 2010

  L 169

7

3.7.2010

 M5

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/68/UE DELLA COMMISSIONE  del 1o luglio 2011

  L 175

17

2.7.2011

 M6

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/8/UE DELLA COMMISSIONE  del 2 marzo 2012

  L 64

9

3.3.2012

 M7

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/44/UE DELLA COMMISSIONE  del 26 novembre 2012

  L 327

37

27.11.2012

 M8

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/57/UE DELLA COMMISSIONE  del 20 novembre 2013

  L 312

38

21.11.2013

 M9

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/105/UE DELLA COMMISSIONE  del 4 dicembre 2014

  L 349

44

5.12.2014

 M10

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1168 DELLA COMMISSIONE  del 15 luglio 2015

  L 188

39

16.7.2015

 M11

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/1914 DELLA COMMISSIONE  del 31 ottobre 2016

  L 296

7

1.11.2016

 M12

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE  del 22 gennaio 2018

  L 17

34

23.1.2018

 M13

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/114 DELLA COMMISSIONE  del 24 gennaio 2019

  L 23

35

25.1.2019

 M14

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1985 DELLA COMMISSIONE  del 28 novembre 2019

  L 308

86

29.11.2019

 M15

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/746 DELLA COMMISSION  del 6 maggio 2021

  L 160

94

7.5.2021

 M16

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/905 DELLA COMMISSION  del 9 giugno 2022

  L 157

1

10.6.2022

►M17

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/1647 DELLA COMMISSION  del 23 settembre 2022

  L 248

46

26.9.2022

 M18

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2023/1438 DELLA COMMISSION  del 10 luglio 2023

  L 176

17

11.7.2023

►M19

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2024/2963 DELLA COMMISSIONE  del 29 novembre 2024

  L 2963

1

2.12.2024


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 065, 2.3.2023, pag.  58 ((UE) 2022/1647)




▼B

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

1.  
Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

▼M17

2.  

Per quanto riguarda la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità, fatto salvo il disposto del secondo comma:

a) 

le specie elencate nell’allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) 

le specie elencate nell’allegato II sono conformi alle linee direttrici per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

In deroga al primo comma, per quanto riguarda l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.

▼B

3.  
Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

▼C1

In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato V, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.

▼M17

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami del valore colturale e di utilizzazione (VCU) concernenti tali varietà biologiche.

▼B

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1.  

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) 

della direttiva 72/180/CEE oppure

b) 

delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2.  

Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) 

nella direttiva 72/180/CEE oppure

b) 

nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M19




ALLEGATO I



Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV (*1)

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TP 31/1 del 25.3.2021.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea

TP 39/1 dell’1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TP 39/1 dell’1.10.2015.

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.)

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Loglio italico

TP 4/2 del 19.3.2019.

Lolium perenne L.

Loglio perenne

TP 4/2 del 19.3.2019.

Lolium x hybridum Hausskn.

Loglio ibrido

TP 4/2 del 19.3.2019.

Medicago sativa L.

Erba medica

TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TP 34/1 del 22.12.2021.

Phleum pratense L.

Fleolo

TP 34/1 del 22.12.2021.

Pisum sativum L. (partim)

Pisello da foraggio

TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020.

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TP 33/1 del 15.3.2017.

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TP 5/1 del 22.12.2021.

Vicia faba L.

Favino

TP 8/1 del 19.3.2019.

Vicia sativa L.

Veccia comune

TP 32/1 del 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TP 89/1 dell’11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TP 178/1 del 15.3.2017.

Brassica napus L. (partim)

Colza

TP 36/3 del 21.4.2020.

Cannabis sativa L.

Canapa

TP 276/2 Rev. del 30.12.2022.

Glycine max (L.) Merr.

Semi di soia

TP 80/1 del 15.3.2017.

Gossypium spp.

Cotone

TP 88/2 dell’11.12.2020.

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/2 del 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Senape bianca

TP 179/1 del 15.3.2017.

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/3 del 6.3.2020.

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/3 del 6.3.2020.

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/5 del 19.3.2019.

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/3 dell’1.10.2015.

Secale cereale L.

Segale

TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgo

TP 122/1 del 19.3.2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Erba sudanese

TP 122/1 del 19.3.2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor subsp. bicolor e Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 del 19.3.2019.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/3 Corr. del 27.4.2022.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Frumento

TP 3/5 del 19.3.2019.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Frumento duro

TP 120/3 del 19.3.2014.

Zea mays L. (partim)

Granturco

TP 2/3 dell’11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/4 del 28.11.2023.

(*1)   

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).




ALLEGATO II



Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV (*1)

Nome scientifico

Nome comune

Linea direttrice dell’UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell’Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008.

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

TG/193/1 del 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Erba medica aculeata

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Erba medica italiana

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Erba medica litorale

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Erba medica lupulina

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Erba medica pungente

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Erba medica polimorfa

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Erba medica rugosa

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Erba medica scudata

TG/228/1 del 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Erba medica troncata

TG/228/1 del 5.4.2006.

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003.

Trifolium subterraneum L.

Trifoglio sotterraneo

TG/170/3 del 4.4.2001.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia

TG/319/1 del 5.4.2017.

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 del 9.4.2014.

Brassica juncea (L.) Czern.

Senape bruna

TG/335/1 del 17.12.2020.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

TG/134/4 del 24.10.2023.

Papaver somniferum L.

Papavero

TG/166/4 del 9.4.2014.

(*1)   

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

▼B




ALLEGATO III

CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE

1. Rese.

2. Resistenza ad organismi nocivi.

3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.

4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.

▼M17




ALLEGATO IV

PARTE A

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Orzo

Granturco

Segale

Frumento

PARTE B

Disposizioni specifiche relative all’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica

1.    Norma generale

Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica.

1.1. Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.

1.2. Per quanto riguarda l’omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

a) 

tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;

b) 

se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all’interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.

2.    Deroga ai protocolli tecnici

2.1.   Orzo

Per le varietà appartenenti alla specie orzo (Hordeum vulgare L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV/TP-019/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 5

Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole

UCVV n. 8

Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina

UCVV n. 9

Ariste: colorazione antocianica degli apici

UCVV n. 10

Spiga: glaucescenza

UCVV n. 12

Seme: colorazione antocianica delle nervature della glumella inferiore (o lemma)

UCVV n. 16

Spighette sterili: portamento

UCVV n. 17

Spiga: forma

UCVV n. 20

Arista: lunghezza

UCVV n. 21

Rachide: lunghezza del primo segmento (articolo basale)

UCVV n. 22

Rachide: curvatura del primo segmento (articolo basale)

UCVV n. 23

Spighette mediane: lunghezza della gluma e della relativa barba in rapporto al seme

UCVV n. 25

Seme: dentellatura della nervatura laterale interna della pagina dorsale della glumella inferiore (o lemma)

2.2.   Granturco

Per le varietà appartenenti alla specie granturco (Zea mays L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/002/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 1

Prima foglia: colorazione antocianica della guaina

UCVV n. 2

Prima foglia: forma dell’apice

UCVV n. 8

Pennacchio: colorazione antocianica delle glume (esclusa la base)

UCVV n. 9

Pennacchio: colorazione antocianica delle antere

UCVV n. 10

Pennacchio: angolo tra l’asse centrale e le ramificazioni laterali

UCVV n. 11

Pennacchio: curvatura delle ramificazioni laterali

UCVV n. 15

Culmo: colorazione antocianica delle radici avventizie

UCVV n. 16

Pennacchio: densità delle spighette

UCVV n. 17

Foglia: colorazione antocianica della guaina

UCVV n. 18

Culmo: colorazione antocianica degli internodi

UCVV n. 19

Pennacchio: lunghezza dell’asse centrale dall’apice alle ramificazioni inferiori

UCVV n. 20

Pennacchio: lunghezza dell’asse centrale dall’apice alle ramificazioni superiori

UCVV n. 21

Pennacchio: lunghezza delle ramificazioni laterali

2.3.   Segale

Per le varietà appartenenti alla specie segale (Secale cereale L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/058/1 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 3

Coleoptile: colorazione antocianica

UCVV n. 4

Coleoptile: lunghezza

UCVV n. 5

Prima foglia: lunghezza della guaina

UCVV n. 6

Prima foglia: lunghezza del lembo

UCVV n. 8

Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina

UCVV n. 10

Foglia precedente la foglia a bandiera: lunghezza del lembo

UCVV n. 11

Foglia precedente la foglia a bandiera: larghezza del lembo

UCVV n. 12

Spiga: glaucescenza

UCVV n. 13

Culmo: pubescenza al di sotto della spiga

2.4.   Frumento

Per le varietà appartenenti alla specie frumento (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/003/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 3

Coleoptile: colorazione antocianica

UCVV n. 6

Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole

UCVV n. 8

Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina

UCVV n. 9

Foglia a bandiera: glaucescenza del lembo

UCVV n. 10

Spiga: glaucescenza

UCVV n. 11

Culmo: glaucescenza del culmo fra la foglia bandiera e la base della spiga

UCVV n. 20

Spiga: forma vista di profilo

UCVV n. 21

Parte apicale di un segmento del rachide: estensione della pubescenza sulla superficie convessa

UCVV n. 22

Gluma inferiore: larghezza della spalla

UCVV n. 23

Gluma inferiore: forma della spalla

UCVV n. 24

Gluma inferiore: lunghezza del mucrone

UCVV n. 25

Gluma inferiore: forma del mucrone

UCVV n. 26

Gluma inferiore: estensione della pubescenza sulla superficie interna




ALLEGATO V

PARTE A

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Orzo

Granturco

Segale

Frumento

PARTE B

Condizioni da rispettare — Valore colturale e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica

1. L’esame del valore colturale e di utilizzazione deve essere condotto in condizioni biologiche, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali di cui all’articolo 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale di cui all’articolo 12.

2. Nell’esame delle varietà e nella valutazione dei risultati dell’esame si deve tener conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica. Occorre esaminare la resistenza o la tolleranza alle malattie e l’adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.

3. Qualora le autorità competenti non siano in grado di realizzare un esame in condizioni biologiche o l’esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, possono essere effettuati test conformemente a uno dei punti seguenti:

a) 

sotto la supervisione dell’autorità competente presso i locali dei costitutori biologici o le aziende biologiche;

b) 

in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione e con trattamenti minimi;

c) 

in un altro Stato membro, se sono stati conclusi accordi bilaterali tra Stati membri per effettuare test in condizioni biologiche.

Una varietà possiede un valore colturale o di utilizzazione soddisfacente se, visto l’insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà biologiche adatte alla produzione biologica ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l’impiego dei prodotti ottenuti. Sono considerate di particolare valore ai fini dell’esame VCU le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola, per quanto riguarda le pratiche agricole e la produzione di alimenti o mangimi che presentano vantaggi per l’agricoltura biologica.

4. L’autorità competente deve prevedere condizioni di esame differenti, adattate alle esigenze specifiche dell’agricoltura biologica ed esaminare, in funzione della sua capacità e su richiesta del richiedente, specifici tratti e caratteristiche, se sono disponibili metodi riproducibili

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