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Document L:2021:334:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 334, 22 settembre 2021


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 334

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
22 settembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1692 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna ( 1 )

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/1693 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/2010 a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini

12

 

*

Decisione (PESC) 2021/1694 del Consiglio, del 21 settembre 2021, a sostegno dell’universalizzazione, dell’attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW)

14

 

*

Decisione (PESC) 2021/1695 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1691 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2021

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce talune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni concernenti alcune norme di produzione specifiche. Le registrazioni possono essere pertinenti ai fini della tracciabilità, del controllo interno della qualità e della valutazione della conformità alle norme dettagliate di produzione biologica stabilite in tale allegato.

(2)

Fatte salve le disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 10, lettera c), all’articolo 34, paragrafo 5, e all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, è necessario specificare più dettagliatamente le prescrizioni minime relative alla tenuta delle registrazioni in ciascun settore produttivo trattato dalle varie parti dell’allegato II di tale regolamento.

(3)

È altresì necessario introdurre alcuni elementi specifici al fine di garantire la coerenza e una base armonizzata per la tenuta delle registrazioni, fattore considerato cruciale per consentire agli operatori di fornire le prove dell’effettiva applicazione delle norme di produzione biologica.

(4)

Le modifiche apportate dal presente regolamento non pregiudicano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite in altri atti dell’Unione, come per esempio quelli riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, i mangimi e la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali, la protezione fitosanitaria e il materiale riproduttivo vegetale. Pertanto, ai fini del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli elementi complementari che consentono la verifica della conformità alle norme di produzione biologica dovranno essere registrati dagli operatori che già soddisfano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite da altri atti dell’Unione, senza bisogno di duplicazioni. Alcune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni sono però ripetute nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848, quale modificato dal presente regolamento, poiché interessano gli operatori di paesi terzi.

(5)

Per quanto riguarda le norme di produzione vegetale, ai fini della registrazione di dati sull’uso di concimi e ammendanti, è necessario inserire alcuni parametri per l’applicazione, dal momento che l’uso di concimi nella produzione biologica è soggetto a restrizioni quantitative e qualitative, di cui si deve tener conto quando le misure agronomiche non sono sufficienti per soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

(6)

Nella produzione biologica l’uso di prodotti fitosanitari e di prodotti per la pulizia e la disinfezione, come i biocidi e i detergenti, è soggetto a restrizioni ed è limitato ai casi in cui le misure preventive non hanno impedito l’insorgenza e la diffusione di organismi nocivi e malattie, e in ogni caso ai prodotti e alle sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 (2) e (CE) n. 852/2004 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario esigere che gli operatori registrino le condizioni di applicazione dettagliate quando devono ricorrere all’uso di un prodotto fitosanitario, un biocida o un detergente per dimostrare, se del caso, la conformità alle restrizioni applicabili nonché il rispetto della frequenza raccomandata e del periodo precedente la raccolta.

(7)

Poiché gli appezzamenti agricoli possono avere caratteristiche differenti e ospitare differenti colture, le condizioni agronomiche possono variare. Di conseguenza, quando si applicano fattori di produzione esterni, il loro impiego varia da un appezzamento all’altro. È pertanto opportuno registrare i fattori di produzione esterni in relazione all’appezzamento in cui il fattore di produzione viene impiegato, per consentire agli operatori di monitorare l’efficacia e fornire registrazioni idonee ai fini della tracciabilità nonché, se del caso, i documenti giustificativi concernenti eventuali deroghe alle norme di produzione vegetale, ottenute ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.

(8)

Per quanto riguarda la raccolta di piante selvatiche e dei relativi prodotti, è necessario esigere che gli operatori tengano registrazioni delle specie interessate nonché delle quantità e dei periodi di raccolta in un habitat naturale specifico per consentire la tracciabilità e la verifica della conformità alle condizioni dell’habitat naturale.

(9)

Quanto alle norme di produzione animale, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c) e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.

(10)

Fatte salve le prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dell’origine degli animali introdotti nell’azienda e conservare i precedenti registri veterinari di tali animali, per poter garantire la tracciabilità e dimostrare la conformità alle condizioni specifiche di cui all’allegato II, parti II e III, del regolamento (UE) 2018/848.

(11)

Inoltre per documentare la conformità alle esigenze nutrizionali specifiche di ciascuna specie e alle pertinenti norme nutrizionali stabilite per i differenti gruppi di animali nell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dei regimi di alimentazione e dei periodi di pascolo.

(12)

Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni e all’identificazione, di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (UE) 2016/429 e (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in vista delle limitazioni specifiche sancite dalle norme di produzione biologica è opportuno stabilire alcune prescrizioni specifiche per la tenuta delle registrazioni relative ai trattamenti veterinari nonché alla pulizia e disinfezione degli edifici, degli impianti e degli animali, per consentire agli operatori di dimostrare all’autorità competente o all’organismo di controllo che le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, consentendo d’altra parte di verificare l’efficacia e il rispetto di specifici periodi di sospensione.

(13)

Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), per consentire la rintracciabilità e la verifica della conformità alle norme di produzione biologica, comprese quelle sui periodi di conversione per le varie specie, è necessario che gli operatori tengano registrazioni dettagliate su ogni animale che giunge nell’azienda o la lascia.

(14)

Tra le prescrizioni relative alla stabulazione e alle pratiche zootecniche per il pollame, alcune si applicano specificamente a determinati sistemi di allevamento, per quanto riguarda il rispetto di un periodo di vuoto sanitario. È opportuno conservare i pertinenti documenti giustificativi, in modo da consentire un adeguato monitoraggio.

(15)

Data la rilevanza dell’ubicazione degli apiari in aree che dovrebbero garantire la disponibilità di nettare e polline da coltivazioni biologiche o da aree naturali non contaminate o ancora da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale per evitare la contaminazione degli apiari, è necessario che gli operatori tengano una mappa delle aree usate, nonché registrazioni degli eventuali fattori di produzione esterni utilizzati e delle operazioni effettuate sulle arnie.

(16)

Quanto alle norme di produzione degli animali di acquacoltura, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe, per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.

(17)

In particolare, l’uso di fattori di produzione esterni è soggetto alle restrizioni di cui al regolamento (UE) 2018/848 e dev’essere registrato, come nel caso dei concimi o dei nutrienti utilizzati nella produzione biologica di alghe, che possono essere impiegati solo qualora siano autorizzati a norma dell’articolo 24 di tale regolamento, sono limitati agli impianti al chiuso e possono essere applicati solo a determinate condizioni. Gli operatori dovrebbero pertanto registrare tali usi per dimostrare la conformità alle condizioni applicabili.

(18)

È altresì necessario stabilire prescrizioni di tenuta delle registrazioni specifiche, relative al novellame a fini di riproduzione o di ingrasso, in particolare per quanto riguarda il momento preciso della sua comparsa durante il ciclo di produzione degli animali e un periodo iniziale di conversione.

(19)

I regimi di alimentazione degli animali di acquacoltura sono concepiti per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali di ciascuna specie nei vari stadi di sviluppo. Considerando quindi le dettagliate disposizioni sulle materie prime per mangimi autorizzate, comprese quelle di origine non biologica, è opportuno tenere registrazioni dei regimi di alimentazione di ciascuna specie interessata, con dati per le varie fasi dello sviluppo.

(20)

L’assistenza sanitaria degli animali di acquacoltura si basa sulla prevenzione e il monitoraggio del benessere degli animali. È pertanto necessario tenere registrazioni delle varie azioni adottate per limitare nella misura del possibile il ricorso a trattamenti veterinari, che sono soggetti a rigorose restrizioni in termini di frequenza e numero, a seconda della durata del ciclo di vita della specie interessata. Occorre stabilire le corrispondenti prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni.

(21)

Pratiche zootecniche adeguate determinano il benessere degli animali. Nel contesto dell’acquacoltura, la qualità dell’acqua e i limiti alla densità di allevamento nonché i pertinenti parametri chimico-fisici sono fondamentali per il benessere degli animali. È pertanto necessario tenere registrazioni di tali dati, nonché del tipo e dei tempi degli interventi effettuati per monitorare il mantenimento delle condizioni ottimali per gli animali di acquacoltura e le misure adottate per rispettare le norme di produzione biologica nelle diverse fasi dello sviluppo di tali animali. Nell’acquacoltura biologica l’aerazione è consentita, ma l’uso dell’ossigeno è limitato a casi specifici. È pertanto opportuno tenere registrazioni di questi tipi di interventi.

(22)

Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono alimenti biologici trasformati e/o mangimi biologici trasformati dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda le misure precauzionali adottate per garantire l’integrità dei prodotti biologici, le condizioni specifiche per l’utilizzo di fattori di produzione esterni e di prodotti per la pulizia e la disinfezione. Inoltre per consentire l’adeguata verifica dell’equilibrio tra fattori di produzione e volumi di produzione gli operatori dovrebbero tenere a disposizione dati sui fattori di produzione utilizzati e, nel caso di prodotti composti, la composizione/formula completa nonché, se del caso, i documenti giustificativi delle autorizzazioni per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848.

(23)

Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono vino biologico dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda eventuali prodotti e sostanze esterni utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione.

(24)

Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono lievito biologico dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda i prodotti e le sostanze utilizzati nella produzione del lievito e per la pulizia e la disinfezione.

(25)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

(26)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1.

La parte I è così modificata:

a)

al punto 1.9.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, la quantità applicata nonché la coltura e gli appezzamenti interessati.»;

b)

al paragrafo 1.10.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive, la quantità applicata, la coltura e gli appezzamenti interessati, nonché gli organismi nocivi e le malattie da controllare.»;

c)

al punto 1.11 è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

d)

al punto 1.12 è aggiunta la seguente frase:

«In particolare gli operatori tengono registrazioni di altri eventuali fattori di produzione esterni utilizzati su ciascun appezzamento e, se del caso, conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione, ottenute ai sensi del punto 1.8.5.»;

e)

al punto 2.2 è aggiunto il seguente comma:

«Gli operatori tengono registrazioni del periodo e dell’ubicazione della raccolta, delle specie interessate e della quantità di piante selvatiche raccolte.»;

2.

la parte II è così modificata:

a)

al punto 1.1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione animale, ottenute ai sensi dei punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).»;

b)

è inserito il seguente punto 1.3.4.5:

«1.3.4.5.

Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi dell’origine degli animali, in modo da identificarli conformemente a sistemi adeguati (per singolo animale o per gruppo/patrimonio/arnia), e registri veterinari degli animali introdotti nell’azienda, la data di arrivo e il periodo di conversione.»;

c)

è inserito il seguente punto 1.4.4:

«1.4.4.   Registrazione dei regimi di alimentazione

Gli operatori tengono registrazioni dei regimi di alimentazione e, se del caso, del periodo di pascolo. In particolare tengono registrazioni del nome del mangime, compresa qualsiasi forma di mangime utlizzata, ad esempio mangime composto, delle proporzioni delle varie materie prime per mangimi nelle razioni e della proporzione di mangimi provenienti dalla propria azienda o dalla stessa regione e, se del caso, dei periodi di accesso alle aree di pascolo e dei periodi di transumanza in caso di limitazioni; conservano inoltre i documenti giustificativi dell’applicazione dei punti 1.4.2 e 1.4.3.»;

d)

al punto 1.5.1.6. è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui il prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

e)

è inserito il seguente punto 1.5.2.7:

«1.5.2.7.

Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell’identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.»;

f)

è inserito il seguente punto 1.7.12:

«1.7.12.

Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali operazioni specifiche effettuate, nonché le motivazioni dell’applicazione dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10. Per quanto riguarda gli animali che lasciano l’azienda, si registrano, se del caso, i dati seguenti: età, numero degli animali, peso degli animali da macello, adeguata identificazione (per singolo animale o per gruppo/patrimonio/arnia), data di partenza e destinazione.»;

g)

al punto 1.9.4.4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell’allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto è lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione. L’operatore tiene registrazioni o conserva i documenti giustificativi dell’applicazione di tale periodo. Tali requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno;»;

h)

è inserito il seguente punto 1.9.6.6:

«1.9.6.6.   Obblighi di tenuta delle registrazioni

Gli operatori conservano una mappa su scala adeguata o le coordinate geografiche dell’ubicazione delle arnie, da fornire all’autorità di controllo o all’organismo di controllo per dimostrare che le aree accessibili alle colonie soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

Nel registro dell’apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: nome del prodotto usato, date, quantità e arnie in cui il prodotto è usato.

Unitamente all’identificazione delle arnie nel registro è indicata la zona in cui è situato l’apiario, nonché il periodo dello spostamento.

Tutte le misure applicate sono annotate nel registro dell’apiario, compresa l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura. Sono registrate anche la quantità e le date della raccolta di miele.»;

3.

La parte III è così modificata:

a)

è inserito il seguente punto 1.11:

«1.11.

Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione per gli animali di acquacoltura, ottenute ai sensi del punto 3.1.2.1, lettere d) ed e).»;

b)

al punto 2.2.2, lettera c), è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto e la quantità applicata con informazioni su lotti/vasche/bacini interessati.»;

c)

al punto 2.3.2 è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto e la quantità applicata con informazioni su lotti/vasche/bacini interessati.»;

d)

è inserito il seguente punto 3.1.2.4:

«3.1.2.4.

Gli operatori tengono registrazioni dell’origine degli animali, in modo da identificare gli animali/i gruppi di animali, la data di arrivo e il tipo di specie, le quantità, la qualifica di prodotto biologico o non biologico e il periodo di conversione.»;

e)

è inserito il seguente punto 3.1.3.5:

«3.1.3.5.

Gli operatori tengono registrazioni degli specifici regimi di alimentazione, con particolare riguardo per il nome e la quantità del mangime e l’uso di mangimi aggiuntivi, nonché per i rispettivi animali/gruppi di animali alimentati.»;

f)

è inserito il seguente punto 3.1.4.3:

«3.1.4.3.   Registrazione della profilassi

Gli operatori tengono registrazioni delle misure di profilassi applicate, fornendo dettagli sul fermo degli impianti, la pulizia e il trattamento delle acque, nonché su eventuali trattamenti veterinari e altre cure antiparassitarie applicati, e in particolare su data del trattamento, diagnosi, posologia, nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, prescrizione per le cure veterinarie, nonché sul periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti di acquacoltura come biologici.»;

g)

al punto 3.1.5.3 è aggiunto il seguente comma:

«Gli operatori tengono registrazioni delle misure di monitoraggio e manutenzione riguardanti il benessere degli animali e la qualità dell’acqua. Nel caso di fertilizzazione di stagni e laghi, gli operatori tengono registrazioni dell’applicazione di concimi e ammendanti, comprendenti la data di applicazione, il nome del prodotto, la quantità applicata e l’ubicazione dell’applicazione in questione.»;

h)

al punto 3.1.6.5 è aggiunto il seguente comma:

«Gli operatori tengono registrazioni di tali usi, indicando se sono state applicate ai sensi delle lettere a), b) o c).»;

4.

la parte IV è così modificata:

a)

al punto 1.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure;»;

b)

è inserito il seguente punto 1.7:

«1.7.

Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti le autorizzazioni per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati ai sensi dell’articolo 25, se hanno ottenuto o utilizzato tali autorizzazioni.»

c)

al punto 2.2.3 è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

d)

è inserito il seguente punto 2.3:

«2.3.

Gli operatori tengono registrazioni di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di alimenti. In caso di produzione di prodotti composti, la composizione/formula completa, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione, è tenuta a disposizione dell’autorità competente o dell’organismo di controllo.»;

5.

la parte V è così modificata:

a)

al punto 1.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure;»;

b)

al punto 2.4 è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

c)

è inserito il seguente punto 2.5:

«2.5.

Gli operatori tengono registrazioni di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di mangimi. In caso di produzione di prodotti composti, la composizione/formula completa, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione, è tenuta a disposizione dell’autorità competente o dell’organismo di controllo.»;

6.

nella parte VI è inserito il seguente punto 2.3:

«2.3.

Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di eventuali prodotti e sostanze utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché, se del caso, l’ubicazione dell’uso.»;

7.

nella parte VII è inserito il seguente punto 1.5:

«1.5.

Gli operatori tengono registrazioni di eventuali prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di lieviti nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.».

22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1692 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2021

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui esse provengano da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono, in particolare, gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è rispettivamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il 6 settembre 2021 il Botswana ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il focolaio, localizzato nel distretto di Kgatleng di tale paese terzo, è stato confermato il 27 agosto 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato V, parte 1, all'allegato XIV, parte 1, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.

(7)

Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato. È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.

(8)

Le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell'allegato V, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

nell'allegato V, parte 1, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW

Botswana

BW-0

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

P1

C

27.8.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

P1

C

27.8.2021

 

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

P1

C

27.8.2021»;

 

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW

Botswana

BW-0

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

C

27.8.2021»;

 

3)

nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW

Botswana

BW-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

D

Non autorizzato

MPST».

 


DECISIONI

22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/12


DECISIONE (PESC) 2021/1693 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/2010 a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2010 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2018/2010 prevede un periodo di trentasei mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1 di tale decisione, a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 di tale decisione.

(3)

L’Organizzazione degli Stati americani (OAS) ha chiesto una proroga di cinque mesi, fino al 31 maggio 2022, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/2010, per tenere conto del ritardo nell’attuazione delle attività del progetto a norma della decisione (PESC) 2018/2010 dovuto all’impatto della pandemia di COVID-19.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/2010 fino al 31 maggio 2022 può essere realizzato senza conseguenze per quanto riguarda le risorse finanziarie.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 2 della decisione (PESC) 2018/2010è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 maggio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 27).


22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/14


DECISIONE (PESC) 2021/1694 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

a sostegno dell’universalizzazione, dell’attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 («strategia globale dell’UE») mette in evidenza che l’Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.

(2)

La strategia globale dell’UE rileva che l’Unione appoggia con determinazione l’universalizzazione, la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

(3)

Uno di tali strumenti, vale a dire la convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati («CCW»), disciplina l’uso nei conflitti armati di alcune armi convenzionali che si ritiene causino sofferenze eccessive ai combattenti o danni indiscriminati ai civili.

(4)

L’Unione intende contribuire all’universalizzazione, attuazione e rafforzamento della CCW affinché questa resti un elemento forte ed efficace del sistema multilaterale di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

(5)

La sesta conferenza di revisione della CCW, prevista per dicembre 2021, determinerà le priorità della CCW per i prossimi anni, nonché le strategie e i meccanismi per tradurre tali priorità in azione.

(6)

L’Unione intende contribuire all’efficace attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni della sesta conferenza di revisione della CCW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione sostiene i progetti seguenti:

1)

Preparazione e seguito della sesta conferenza di revisione della CCW;

2)

Sostegno all’universalizzazione della CCW;

3)

Agevolazione delle discussioni su questioni inesplorate, emergenti e trasversali di rilevanza per la CCW.

Una descrizione dettagliata di tali progetti è riportata nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 è affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).

L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1 è pari a 1 603 517,64 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo finanziario di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con l’UNODA. Tale accordo stabilisce che l’UNODA deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in modo adeguato all’entità di tale contributo.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà a tal fine e della data di conclusione di tale accordo.

Articolo 4

1.   L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate dall’UNODA. Su tali relazioni si basa una valutazione che deve essere effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Progetto a sostegno dell'universalizzazione, dell'attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) — HR(2021) 124

MOTIVAZIONE E CONTESTO

La convenzione del 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW), meglio nota come «convenzione su certe armi convenzionali», è entrata in vigore il 2 dicembre 1983. Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della convenzione e dei protocolli allegati.

La CCW è uno strumento fondamentale del diritto internazionale umanitario, composto da una convenzione «ombrello» che definisce l'ambito di applicazione generale e le norme di funzionamento e da cinque protocolli allegati, ciascuno dei quali vieta o disciplina un tipo specifico di armi. Ciascun protocollo è anche uno strumento giuridico a sé stante con propri membri aderenti e, in alcuni casi, propri meccanismi di attuazione.

La convenzione si è dimostrata un meccanismo flessibile capace di affrontare un'ampia gamma di sfide emergenti nei mezzi e nei metodi di guerra, contribuendo in tal modo alla codificazione e al progressivo sviluppo del diritto internazionale umanitario (DIU). In particolare, tale flessibilità ha consentito alla convenzione di aggiungere nuovi protocolli — il protocollo IV sulle armi laser accecanti nel 1996 e il protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi nel 2003 — ai tre protocolli originari adottati nel 1980. Nel 2001, inoltre, l'ambito di applicazione della convenzione e dei relativi protocolli è stato ampliato per essere applicato ai conflitti armati non internazionali. Oltre a ciò, in seno a un gruppo di esperti governativi sono state discusse varie questioni non contemplate dai protocolli, fra cui recentemente le tecnologie emergenti nel settore dei sistemi di armi letali autonomi (SALA).

1.   PROGETTI

1.1.   Progetto 1: preparazione e seguito della sesta conferenza di revisione

1.1.1.   Finalità del progetto

La sesta conferenza di revisione della CCW, prevista per dicembre 2021, offre alle alte parti contraenti l'opportunità di effettuare un riesame globale del funzionamento e dello status della convenzione e dei relativi protocolli, nonché di valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle decisioni recenti. Le alte parti contraenti dovrebbero inoltre definire le priorità della convenzione per i prossimi anni, come pure le strategie e i meccanismi per tradurre tali priorità in azioni. Molti ritengono che il 2021 sia un momento cruciale per determinare la via da seguire per la CCW.

Il numero limitato di giorni assegnati alla riunione del comitato preparatorio e alla conferenza stessa, l'ampia gamma di questioni inerenti alla convenzione che potrebbero essere affrontate dalla conferenza, unitamente al fatto che la pandemia di COVID-19 ha inciso sulla possibilità di condurre il consueto processo di consultazione in preparazione di una tappa così importante per una conferenza di revisione, sono tutti aspetti che sottolineano la necessità di integrare il processo formale con un sostegno al considerevole lavoro di preparazione della conferenza. Inoltre, la varietà dei settori coinvolti nel garantire il rispetto dell'attuazione della CCW (militare, umanitario, diplomatico, scientifico) rende non solo auspicabili, ma anche necessari ai fini di una conferenza di revisione significativa i dialoghi multilaterali fra i soggetti interessati che apportano le competenze tecniche a livello nazionale e regionale prima della conferenza.

Al fine di mantenere lo slancio per una preparazione sostanziale della sesta conferenza di revisione, il presente pilastro mira, in stretto coordinamento con i funzionari incaricati della CCW a Ginevra, a fare il punto dei lavori intrapresi negli ultimi anni, compresa una valutazione dei progressi compiuti e delle questioni in sospeso. Le attività in questo senso aiuterebbero le alte parti contraenti a: i) acquisire una conoscenza aggiornata degli sviluppi rilevanti per la convenzione e ciascuno dei relativi protocolli; ii) individuare le lacune e le sfide nell'attuazione della CCW e le modalità per affrontarle; iii) definire tempestivamente possibili temi che potrebbero essere presi in considerazione durante la conferenza di revisione; iv) elaborare le relative posizioni nazionali e regionali, nonché eventuali proposte da esaminare in sede di conferenza. L'obiettivo è massimizzare la possibilità di discussioni più informate e approfondite e, di conseguenza, di risultati sostanziali in occasione della sesta conferenza di revisione.

La conferenza di revisione è altresì un'occasione per valutare e sviluppare ulteriormente gli strumenti, le fonti d'informazione e i meccanismi esistenti per l'attuazione della CCW, quali le relazioni annuali nazionali sulla convenzione in generale, sul protocollo II modificato e sul protocollo V. Riconoscendo il valore delle informazioni fornite nelle relazioni sulle politiche e sulle azioni a livello nazionale, nonché sulla cooperazione e l'assistenza internazionali, la quinta conferenza di revisione del 2016 ha incaricato i presidenti delle riunioni annuali delle alte parti contraenti di incoraggiare l'aumento dei tassi di stesura delle relazioni. Tuttavia, i tassi restano generalmente inferiori al 60 %, mentre rimane in sospeso un'analisi sistematica e qualitativa delle relazioni. Un altro esempio è la strategia tesa a promuovere l'assistenza tecnica internazionale e a rafforzare le capacità nazionali di contrasto alle minacce degli ordigni esplosivi improvvisati (IED). Ne fanno parte il questionario volontario del 2015, la cui versione riveduta sarà presentata nel 2021, e la dichiarazione sugli IED del 2016, incentrata su prevenzione, scambio di informazioni, attenuazione delle minacce e educazione ai rischi.

A seguito della conferenza di revisione si terranno discussioni per elaborare, in stretto coordinamento con i funzionari incaricati della CCW, strategie e azioni di follow-up per attuare le decisioni adottate nel corso della conferenza. Tali discussioni cercheranno di sostenere le alte parti contraenti nell'individuazione di modalità pratiche per monitorare gli sforzi di attuazione a livello nazionale e regionale per il periodo di cinque anni fino alla settima conferenza di revisione.

1.1.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Dialoghi multilaterali fra i soggetti interessati al fine di condividere un'ampia gamma di opinioni sul rispetto della CCW.

b)

Comune comprensione tra le alte parti contraenti dei settori prioritari per la preparazione della conferenza di revisione.

c)

Accresciuta consapevolezza e un maggior numero di contributi degli esperti nazionali della CCW.

d)

Maggiore comprensione da parte dei delegati della CCW delle problematiche legate all'attuazione a livello nazionale e regionale e dei modi per affrontare tali difficoltà.

e)

Opportunità per le alte parti contraenti di elaborare e chiarire proposte da presentare in occasione della sesta conferenza di revisione.

f)

Sostegno ai funzionari incaricati nella preparazione sostanziale della sesta conferenza di revisione e nell'attuazione delle decisioni della conferenza.

1.1.3.   Descrizione del progetto

Prima e dopo la sesta conferenza di revisione si terranno fino a quattro riunioni tematiche riguardanti:

i)

questioni già discusse nell'ultima conferenza di revisione del 2016 che richiedono ulteriore analisi;

ii)

recenti sviluppi rilevanti per gli articoli principali e i cinque protocolli della CCW;

iii)

opzioni per aiutare i funzionari incaricati nell'attuazione delle decisioni adottate durante la sesta conferenza.

Il tema principale di ciascuna riunione sarà stabilito tramite consultazioni preliminari tra i funzionari incaricati della CCW e le alte parti contraenti. Le riunioni avranno lo scopo di facilitare il dialogo tra le alte parti contraenti. Includeranno presentazioni di esperti e offriranno ai rappresentanti di diversi settori, tra cui il governo, la società civile e il mondo accademico, l'opportunità di scambiare opinioni. In particolare, le riunioni sulla seconda serie di tematiche aiuteranno le alte parti contraenti a prepararsi al riesame di ciascun articolo e protocollo della convenzione nel corso della conferenza di revisione. Più concretamente, alle alte parti contraenti saranno forniti gli elementi per determinare se un articolo della convenzione o i relativi protocolli possano beneficiare di un riesame più approfondito, di un'azione di follow-up o di una modifica, alla luce delle tendenze e delle sfide attuali. Dopo ogni riunione sarà redatta una sintesi delle discussioni.

Se si dispone di tempo sufficiente, prima della conferenza di revisione saranno organizzati seminari regionali o subregionali per consentire agli operatori nazionali di partecipare a discussioni di follow-up sugli elementi emersi nelle riunioni tematiche in gruppi più piccoli. Il pubblico destinatario sarà costituito da diplomatici, rappresentanti del settore della difesa e agenzie nazionali di azione antimine delle alte parti contraenti. Saranno invitati anche le organizzazioni regionali e gli Stati firmatari. Verrà inoltre presa in considerazione l'idea di una campagna d'informazione specifica rivolta alle alte parti contraenti che non hanno partecipato ai recenti processi della CCW, al fine di massimizzare l'inclusione di posizioni diverse e ottenere una migliore comprensione delle sfide cui fanno fronte tali Stati. I seminari mirano a promuovere intese comuni su questioni fondamentali e a condividere informazioni sugli sforzi intrapresi a livello nazionale e regionale per l'attuazione della CCW: tutto ciò può contribuire alla concettualizzazione di proposte da esaminare in occasione della conferenza di revisione (1).

Inoltre, i seminari potrebbero aiutare le alte parti contraenti a valutare l'efficienza degli strumenti o delle guide per l'attuazione della CCW esistenti e a determinare la necessità di averne di nuovi per sostenere ulteriormente gli sforzi nazionali in tal senso, come, fra l'altro, uno scambio di informazioni più attivo tra gli Stati. Si possono ad esempio dedicare delle sessioni all'esame degli elementi comuni e delle tendenze evidenziati dalle relazioni annuali nazionali sul rispetto della CCW, del protocollo II modificato e del protocollo V, nonché allo studio di modalità per contribuire all'abbinamento tra gli Stati che necessitano di assistenza tecnica e quelli disposti a fornirla. Inoltre, le sessioni potrebbero esaminare l'efficacia e le eventuali lacune della strategia di contrasto agli IED nel quadro della CCW, sulla base dell'individuazione delle sfide in ambito di regolamentazione, preparazione e capacità di risposta alla minaccia degli IED a livello nazionale e regionale. A tale riguardo, il progetto cercherà di migliorare la sistematizzazione e la digitalizzazione delle informazioni standardizzate fornite nelle relazioni nazionali, il che può aumentare l'accessibilità delle informazioni e la trasparenza, nonché l'analisi e il processo decisionale basati sui dati.

1.2.   Progetto 2: sostegno all'universalizzazione

1.2.1.   Finalità del progetto

La CCW ha 125 alte parti contraenti e quattro Stati (Egitto, Nigeria, Sudan e Vietnam) che hanno firmato ma non ratificato la convenzione. Nonostante la sua adattabilità e la sua rilevanza per un'ampia serie di pressanti questioni globali, il tasso di universalizzazione della CCW è inferiore al 50 % in alcune regioni, il che limita la portata geografica di adesione alle sue norme e incide sull'inclusività e sulla diversità delle prospettive nelle principali discussioni.

Il piano d'azione per promuovere l'universalità della CCW adottato dalla terza conferenza di revisione è stato sostenuto con successo dall'azione comune 2007/528/PESC dell'UE del 23 luglio 2007, che ha portato all'aumento del numero delle alte parti contraenti della CCW da 100 nel 2006 a 110 nel 2009 (2). Nel corso della quinta conferenza di revisione del 2016, le alte parti contraenti della CCW hanno riconosciuto che l'universalizzazione è cruciale per il successo della convenzione e hanno chiesto ai funzionari incaricati di prendere in considerazione l'elaborazione di un nuovo piano d'azione (CCW/CONF.V/10). Il progetto mira ad aiutare gli Stati che non sono parti ad acquisire una comprensione più approfondita dello scopo e del funzionamento della convenzione, nonché dei vantaggi derivanti dall'adesione, e a incoraggiarli a partecipare maggiormente alle riunioni della CCW e alle pertinenti attività. Esso intende analizzare le sfide per la promozione dell'universalità della convenzione e assistere i funzionari incaricati e gli Stati nella conduzione di campagne d'informazione in modo coordinato, continuativo e innovativo. Inoltre, il progetto prevede di ampliare e sostenere la rete di esperti e operatori a livello nazionale che continuerà a dialogare con la comunità della CCW al di là del ciclo di progetto. In tal modo potrà fare opera di sensibilizzazione e divulgazione sulla CCW nei consessi regionali e nazionali, sfruttando fra l'altro ogni opportunità di adesione alla convenzione di Stati che non sono alte parti contraenti. A sua volta, tale rete amplierà la rosa di relatori da cui attingere per le riunioni di esperti della CCW.

Dato che al momento di aderire alla convenzione gli Stati debbono acconsentire ad essere vincolati da almeno due dei protocolli e questo fa sì che i membri aderenti a ciascun protocollo siano diversi, il progetto sosterrà anche l'universalizzazione dei protocolli della convenzione (3).

1.2.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Contributo alla definizione di un approccio strategico all'universalizzazione, coordinato tra i funzionari incaricati e le alte parti contraenti.

b)

Maggiore comprensione della CCW da parte delle autorità e degli esperti nazionali competenti.

c)

Creazione di una rete di esperti e operatori per proseguire l'impegno nel quadro degli sforzi di universalizzazione e attuazione della CCW a livello nazionale o regionale.

d)

Un maggior numero di Stati che non sono alte parti contraenti impegnati ad aderire alla CCW e a partecipare alle sue attività.

e)

Adesione alla CCW e ai relativi protocolli più equilibrata dal punto di vista geografico.

f)

Sviluppo di elementi da sottoporre all'esame dei funzionari incaricati in vista dell'eventuale elaborazione di un piano d'azione aggiornato sull'universalizzazione.

1.2.3.   Descrizione del progetto

Si terranno fino a sei seminari subregionali sull'universalizzazione. Conformemente all'ultimo piano d'azione sull'universalizzazione (4), saranno considerati prioritari gli Stati che non sono parti colpiti dal problema delle mine e dei residuati bellici esplosivi e le regioni con bassi livelli di adesione, come suggerito di seguito:

Regione

Subregioni interessate

Africa

Tutte

Asia e Pacifico

Sud-est asiatico

Pacifico

Europa orientale

Caucaso

America latina e Caraibi

Caraibi

La durata e il contenuto dei seminari saranno adattati ai contesti, alle priorità e alle capacità subregionali, compreso l'impatto dei diversi tipi di armi rientranti nell'ambito di competenza della CCW. Il progetto sarà attuato in stretto coordinamento con i tre centri regionali dell'UNODA in Africa, in Asia e nel Pacifico e in America latina e nei Caraibi.

Data l'importanza delle competenze militari e dell'azione umanitaria ai fini dell'attuazione della convenzione, saranno invitati non solo esperti di politica diplomatica, ma anche rappresentanti del settore della difesa e delle agenzie nazionali di sminamento e di lotta agli esplosivi. I seminari cercheranno inoltre di coinvolgere le alte parti contraenti della CCW della rispettiva regione per consentire uno scambio tra pari, nonché rappresentanti delle organizzazioni regionali. Ove possibile, saranno invitati i funzionari incaricati della CCW e i delegati a Ginevra dei corrispondenti Stati non aderenti.

Per gli Stati che non sono alte parti contraenti che si mostrano interessati ad aderire alla CCW durante i seminari subregionali può essere organizzato un dialogo specifico per paese con un gruppo più ampio di soggetti interessati. Tutti i partecipanti ai seminari saranno inoltre ricontattati verso la fine del progetto per ottenere un riscontro ed esaminare i progressi compiuti.

Saranno poi organizzate discussioni in piccoli gruppi tra le alte parti contraenti di un determinato protocollo e le parti che hanno aderito alla convenzione ma non al protocollo in questione, in modo che le prime possano rispondere alle preoccupazioni e alle domande delle seconde in merito all'attuazione e al rispetto del protocollo a livello nazionale. L'obiettivo è promuovere l'universalità non solo della CCW nel suo complesso, ma anche dei protocolli.

Vari materiali educativi e divulgativi sulla CCW saranno raccolti o predisposti nonché resi disponibili sulla pagina dedicata del sito web dell'UNODA. Il progetto muoverà dal successo delle attività di universalizzazione condotte nel quadro dell'azione comune 2007/528/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 2007 volta a sostenere la CCW, nonché di iniziative analoghe intraprese da altre convenzioni sul disarmo con sede a Ginevra, e dagli insegnamenti appresi da tali esperienze.

1.3.   Progetto 3: agevolazione delle discussioni su questioni inesplorate, emergenti e trasversali di rilevanza per la CCW

1.3.1.   Finalità del progetto

Il progetto mira a individuare e discutere, in stretto coordinamento con i funzionari incaricati della CCW, questioni non sufficientemente esplorate, emergenti e trasversali di rilevanza per la convenzione a integrazione del processo formale. Le attività offriranno alle alte parti contraenti della CCW un forum informale, con sede a Ginevra, per esaminare tali questioni attraverso uno scambio multilaterale fra i soggetti interessati che porti a una migliore comprensione dei collegamenti tra le diverse questioni e garantisca la complementarità degli sforzi all'interno dei settori e tra di essi.

1.3.2.   Risultati attesi del progetto

a.

Dialoghi multilaterali fra soggetti interessati globali e interregionali per dare seguito a questioni non sufficientemente esplorate durante le riunioni della CCW e in altri consessi.

b.

Elaborazione di risultati e documenti finali che illustrino le questioni sollevate e discusse e, se del caso, comprendano obiettivi e raccomandazioni per ulteriori azioni al fine di fornire un contributo sostanziale alle riunioni della CCW, in particolare alle riunioni di esperti.

c.

Creazione di una rete comprendente esperti, operatori, organizzazioni internazionali e regionali, mondo accademico, società civile, industria e giovani per avviare discussioni sulla CCW.

d.

Diffusione di iniziative, eventi e risultati analitici relativi alla CCW e ad essa pertinenti nell'ambito della suddetta rete e tra un pubblico più vasto.

e.

Promozione di una maggiore diversità di genere tra gli esperti che partecipano alle riunioni della CCW e alle relative discussioni.

1.3.3.   Descrizione del progetto

È già possibile individuare una serie di attività, mentre altre emergeranno a seguito delle decisioni della sesta conferenza di revisione una volta che il progetto sarà stato avviato. Su queste premesse, il progetto individuerà questioni che attualmente sono ancora poco esplorate, ma meritano di essere ulteriormente analizzate e discusse. Sulla base di tale processo, si terrà una serie di tavole rotonde ibride e seminari/webinar animati dal mondo accademico e dall'industria, in cui esperti e operatori potranno discutere al fine di evidenziare ed esaminare ulteriormente tali questioni. Tra i suggerimenti tematici figurano, tra l'altro, l'evoluzione della convenzione, gli approcci innovativi per conseguire la finalità e gli obiettivi della convenzione e dei suoi protocolli, nonché la partecipazione significativa delle donne alle decisioni in materia di disarmo, politica e programmazione. In aggiunta, e nella misura del possibile, saranno organizzati eventi collaterali su tali temi a Ginevra a margine delle riunioni della CCW.

Saranno inoltre individuati gli attori chiave nei governi, nelle organizzazioni internazionali e regionali, nel mondo accademico, nella società civile, nei gruppi giovanili e nell'industria, come pure le loro iniziative esistenti e previste che potrebbero arricchire le deliberazioni sulla CCW, allo scopo di contribuire ai futuri sforzi di attuazione. Su tale base saranno raccolte e diffuse informazioni sui prossimi eventi e iniziative organizzati dagli attori chiave, nonché sui risultati e sulle conclusioni di studi e ricerche pertinenti per la CCW.

I risultati e gli esiti di tutte le attività svolte nell'ambito del progetto saranno raccolti, tradotti — ove possibile e ritenuto utile — e messi a disposizione del pubblico, anche per coinvolgere nuovi soggetti interessati in modo geograficamente e linguisticamente inclusivo. Infine, se possibile e opportuno, saranno progettate attività di follow-up, nel corso delle quali saranno consultati i principali soggetti interessati, quali attuali ed ex funzionari incaricati della CCW.

2.   METODOLOGIA

Le attività del presente progetto saranno condotte principalmente online e i materiali saranno predisposti e distribuiti in formato digitale. Eccezioni degne di nota sono le attività per le quali la presenza fisica è possibile e non sostituibile con modalità remote, o per le quali un formato in presenza sarebbe più efficiente in termini di costi rispetto a quello virtuale. Inoltre, le sintesi delle riunioni tematiche e delle discussioni di esperti saranno raccolte e messe a disposizione delle alte parti contraenti della CCW e di altri soggetti interessati sul sito web del progetto.

3.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA presenterà all'alto rappresentante e alla Commissione una relazione finanziaria e descrittiva finale contenente, tra l'altro, gli insegnamenti tratti, nonché una breve relazione con cadenza semestrale sui progressi compiuti.

4.   DURATA

La durata proposta dell'attuazione del progetto è di 24 mesi.

5.   VISIBILITÀ DELL'UE

Saranno adottate tutte le misure appropriate per pubblicizzare il fatto che le attività svolte sono state finanziate dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. La visibilità del contributo dell'Unione sarà garantita con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché la conoscenza del sostegno dell'Unione alla presente decisione e dei risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dai progetti figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

6.   AGENZIA ESECUTIVA

L'attuazione del presente progetto sarà affidata all'UNODA, conformemente all'accordo di contributo che dovrà essere concluso tra la Commissione europea e l'UNODA.

Il progetto sarà attuato in stretta cooperazione e coordinamento con i tre centri regionali dell'UNODA in Africa, in Asia e nel Pacifico e in America latina e nei Caraibi. Si cercheranno attivamente opportunità di attività congiunte o di follow-up con partner quali l'UNIDIR, il CICR e l'UNMAS e altre organizzazioni, se del caso, al fine di evitare duplicazioni, moltiplicare l'impatto di ogni sforzo e massimizzare la diffusione dei risultati.


(1)  Se le condizioni non consentono l'organizzazione di seminari regionali o subregionali prima della conferenza di revisione, essi saranno presi in considerazione come attività successive alla conferenza per dare seguito all'attuazione delle decisioni della stessa. Le conclusioni e i suggerimenti emersi dalle discussioni regionali saranno condivisi con i delegati a Ginevra per contribuire all'elaborazione da parte loro di un piano a tal fine.

(2)  Quattro Stati dell'Africa, due del Medio Oriente e del Mediterraneo, uno dell'Asia centrale, uno dell'America latina e dei Caraibi e due dell'Europa.

(3)  Protocollo I relativo alle schegge non individuabili (118 alte parti contraenti), protocollo II modificato sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, modificato il 3 maggio 1996 (106 alte parti contraenti), protocollo III sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie (115 alte parti contraenti), protocollo IV sulle armi laser accecanti (109 alte parti contraenti) e protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi (96 alte parti contraenti). Il protocollo II originario adottato nel 1980 è ancora in vigore con 95 alte parti contraenti, alcune delle quali non hanno aderito alla versione modificata.

(4)  Piano d'azione accelerato sull'universalizzazione della convenzione e dei protocolli allegati (CCW/CONF.IV/4/Add.1).


22.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/22


DECISIONE (PESC) 2021/1695 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/615 (1).

(2)

Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/906 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2019/615.

(3)

L’8 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/579 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2019/615.

(4)

La decisione (PESC) 2019/615 prevede un periodo di attuazione di 30 mesi, a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per le attività di cui all’articolo 1 («periodo di attuazione»).

(5)

L’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) ha chiesto un’ulteriore proroga del periodo di attuazione fino al 15 gennaio 2022 a causa della crisi mondiale della COVID-19 e delle sue conseguenze sull’attuazione delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615.

(6)

Le attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615 possono essere proseguite fino al 15 gennaio 2022 senza conseguenze sul piano delle risorse finanziarie.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/615,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2019/615, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 15 gennaio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 25).

(2)  Decisione (PESC) 2020/906 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/615, sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 36).

(3)  Decisione (PESC) 2021/579 del Consiglio, dell’8 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 21).


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