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Document aa579713-0d13-11ed-b11c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

02022D0338 — IT — 21.07.2022 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

(GU L 060 del 28.2.2022, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2022/471 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2022

  L 96

43

24.3.2022

 M2

DECISIONE (PESC) 2022/636 DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2022

  L 117

34

19.4.2022

►M3

DECISIONE (PESC) 2022/809 DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2022

  L 145

40

24.5.2022

►M4

DECISIONE (PESC) 2022/1285 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 2022

  L 195

93

22.7.2022


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 109, 8.4.2022, pag.  74 (2022/338)




▼B

DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza



Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.  
È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2.  
L’obiettivo della misura di assistenza è contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.
3.  
Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.

▼M4

4.  
La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.

▼B

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

▼M4

1.  
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 330 000 000  EUR.

▼B

2.  
Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

▼M4

3.  
Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 330 000 000  EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.
4.  
Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000  EUR. L’importo di 490 000 000  EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.

▼B

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.  
L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2.  
Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Attuazione

1.  
L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2.  
Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 definisce ulteriormente il tipo e la quantità del sostegno da finanziare nell’ambito della misura di assistenza, tenendo in considerazione le priorità raccomandate dallo Stato maggiore dell’Unione europea per rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine.
3.  
L’amministratore delle misure di assistenza, sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto o dai soggetti responsabili dell’attuazione, riferisce al comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito alla fornitura dei materiali, compresi le quantità, i tipi e qualsiasi altra informazione pertinente per ulteriore seguito e sorveglianza.

▼C1

4.  

L'attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a) 

dal ministero della Difesa del Belgio;

b) 

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

c) 

dal ministero della Difesa della Croazia;

d) 

dal ministero della Difesa di Cipro;

e) 

dal ministero della Difesa della Cechia;

f) 

dal ministero della Difesa della Danimarca;

g) 

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

h) 

dal ministero della Difesa della Finlandia;

i) 

dal ministero della Difesa della Francia;

▼M3

j) 

dal ministero della Difesa e ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;

▼C1

k) 

dal ministero della Difesa della Grecia;

l) 

dal ministero della Difesa dell’Ungheria;

m) 

dal ministero della Difesa dell’Italia;

n) 

dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;

o) 

dal ministero della Difesa della Lituania;

p) 

dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

q) 

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

r) 

dal ministero della Difesa della Polonia;

s) 

dal ministero della Difesa del Portogallo;

t) 

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

u) 

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

v) 

dal ministero della Difesa della Slovenia;

w) 

dal ministero della Difesa della Spagna;

x) 

dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.

▼M1

Articolo 5

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.

▼B

Articolo 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.  
L’alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2.  
Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

Articolo 7

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 8

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

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