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Document aa579713-0d13-11ed-b11c-01aa75ed71a1
Council Decision (CFSP) 2022/338 of 28 February 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility for the supply to the Ukrainian Armed Forces of military equipment, and platforms, designed to deliver lethal force
Consolidated text: Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
02022D0338 — IT — 21.07.2022 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022 (GU L 060 del 28.2.2022, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 96 |
43 |
24.3.2022 |
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L 117 |
34 |
19.4.2022 |
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L 145 |
40 |
24.5.2022 |
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L 195 |
93 |
22.7.2022 |
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Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2022
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
Articolo 4
Attuazione
L'attuazione dell’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:
dal ministero della Difesa del Belgio;
dal ministero della Difesa della Bulgaria;
dal ministero della Difesa della Croazia;
dal ministero della Difesa di Cipro;
dal ministero della Difesa della Cechia;
dal ministero della Difesa della Danimarca;
dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;
dal ministero della Difesa della Finlandia;
dal ministero della Difesa della Francia;
dal ministero della Difesa e ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;
dal ministero della Difesa della Grecia;
dal ministero della Difesa dell’Ungheria;
dal ministero della Difesa dell’Italia;
dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;
dal ministero della Difesa della Lituania;
dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
dal ministero della Difesa della Polonia;
dal ministero della Difesa del Portogallo;
dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
dal ministero della Difesa della Slovenia;
dal ministero della Difesa della Spagna;
dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.
Articolo 5
Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 6
Sorveglianza, controllo e valutazione
Articolo 7
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 8
Sospensione e cessazione
Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.