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Document 9d342e98-e2ad-4e6f-bcb0-c91bee9dd4ef
Council Decision (CFSP) 2015/1835 of 12 October 2015 defining the statute, seat and operational rules of the European Defence Agency (recast)
Consolidated text: Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio del 12 ottobre 2015 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (rifusione)
Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio del 12 ottobre 2015 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (rifusione)
02015D1835 — IT — 13.10.2015 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE (PESC) 2015/1835 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2015 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55) |
Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2015/1835 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2015
che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa
(rifusione)
CAPO I
CREAZIONE, MISSIONE E COMPITI DELL'AGENZIA
Articolo 1
Creazione
Articolo 2
Missione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
«Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa all'Agenzia;
«Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia.
Articolo 4
Controllo politico e relazioni al Consiglio
L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:
ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso;
fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta l'anno informazioni sul contributo dell'Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), punto ii).
L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.
Articolo 5
Funzioni e compiti
Sotto l'autorità del Consiglio, l'Agenzia:
contribuisce ad individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri, in particolare mediante:
l'identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio, compreso l'EUMC, e, tra l'altro, con l'aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM) e dell'eventuale strumento che vi succederà, delle future esigenze di capacità di difesa dell'Unione;
il coordinamento dell'attuazione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e dell'eventuale piano successivo;
la valutazione, in base a criteri che saranno concordati dagli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri, tra l'altro avvalendosi del CDP e del CDM nonché di eventuali strumenti successivi;
promuove l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili, in particolare mediante:
la promozione e il coordinamento dell'armonizzazione dei requisiti militari;
la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche;
la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità;
propone progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicura il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici, in particolare mediante:
la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione;
l'individuazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;
il coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;
su richiesta degli Stati membri, l'assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici;
su richiesta degli Stati membri, l'elaborazione di programmi di gestione da parte dell'OCCAR o, se del caso, secondo modalità diverse;
sostiene la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordina e pianifica attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future, in particolare mediante:
la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca dell'Unione, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di sicurezza e difesa, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell'Europa in questo settore;
la promozione di attività congiunte di R & T più efficacemente mirate nel settore della difesa;
lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;
la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;
i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore della sicurezza civile;
contribuisce a individuare e, se del caso, ad attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari, in particolare:
contribuendo alla creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, fatte salve le regole del mercato interno e delle competenze della Commissione in questo campo;
sviluppando pertinenti politiche e strategie, in consultazione con la Commissione e, ove opportuno, con l'industria;
proseguendo, in consultazione con la Commissione, lo sviluppo e l'armonizzazione nell'intera UE delle pertinenti procedure, nell'ambito dei compiti dell'Agenzia;
fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, sostiene tale cooperazione, in particolare:
facilitando iniziative comuni o europee di vasta portata in materia di sviluppo di capacità;
contribuendo alla periodica valutazione dei contributi degli Stati membri partecipanti in termini di capacità, in particolare dei contributi forniti conformemente ai criteri da stabilire, tra l'altro, in base all'articolo 2 del protocollo n. 10 e riferendo al riguardo almeno una volta l'anno;
persegue la coerenza con altre politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano implicazioni in termini di capacità di difesa;
promuove la cooperazione di difesa più profonda fra gli Stati membri partecipanti in linea con il quadro strategico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa;
fornisce supporto alle operazioni PSDC, tenendo conto delle procedure UE di gestione delle crisi.
Articolo 6
Personalità giuridica
L'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.
CAPO II
ORGANI E PERSONALE DELL'AGENZIA
Articolo 7
Capo dell'Agenzia
Articolo 8
Comitato direttivo
Alle riunioni del comitato direttivo partecipano:
il direttore esecutivo dell'Agenzia di cui all'articolo 10, o un suo rappresentante;
il presidente dell'EUMC o un suo rappresentante;
rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:
il segretario generale della NATO o un suo rappresentante;
i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell'Agenzia (per esempio LoI, OCCAR ed ESA);
se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.
Articolo 9
Funzioni e competenze del comitato direttivo
Il comitato direttivo, nell'ambito degli orientamenti del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1:
approva le relazioni da sottoporre al Consiglio;
adotta, all'unanimità, il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno;
approva il quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia, che stabilisce le priorità dell'Agenzia entro i limiti del bilancio generale, tenendo conto che i valori finanziari attribuiti al secondo e terzo anno del quadro di pianificazione sono destinati esclusivamente a fini di pianificazione e non costituiscono massimali giuridicamente vincolanti;
approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'articolo 19;
nomina il direttore esecutivo e il suo vice;
decide che l'Agenzia possa essere incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'articolo 17;
approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione;
adotta il regolamento interno del comitato direttivo;
può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia;
può modificare le norme e i regolamenti applicabili al personale temporaneo e contrattuale e a esperti nazionali distaccati;
stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;
adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia;
approva gli accordi ad hoc di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all'articolo 26, paragrafo 1;
approva i conti e il bilancio annuali;
fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia;
approva gli accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro di cui all'articolo 25, con l'esclusione di quelli di natura amministrativa;
adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia.
Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:
comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione;
comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione.
La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.
Articolo 10
Il direttore esecutivo
Previa approvazione da parte del comitato direttivo, è istituito un gruppo consultivo composto in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra rappresentanti del SEAE, dell'Agenzia e degli Stati membri partecipanti.
Sulla base del processo di preselezione, il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una rosa di almeno due candidati indicando quello da esso raccomandato.
Il direttore esecutivo è responsabile:
dell'attuazione del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia;
della preparazione dei lavori del comitato direttivo;
dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;
dell'elaborazione del quadro di pianificazione triennale da sottoporre al comitato direttivo;
di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione;
dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia;
di provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;
di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
di tutte le questioni relative al personale.
Articolo 11
Personale
Il personale dell'Agenzia è costituito da:
personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta i regolamenti applicabili a tale personale ( 6 ). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo;
esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha adottato i regolamenti applicabili a tale personale ( 7 ). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi gli conferiscano tale potere;
funzionari dell'Unione distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.
L'Agenzia può anche ricorrere a:
personale di paesi terzi, organizzazioni ed entità, che provvedono alla retribuzione di tale personale e con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, distaccato o assegnato all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi;
agenti contrattuali ed esperti distaccati al fine di contribuire all'attuazione di uno o più progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia di cui al capo IV. In tali casi, i bilanci relativi a tali progetti o programmi ad hoc possono coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali e le indennità e le spese degli esperti distaccati interessati.
CAPO III
BILANCIO E NORME FINANZIARIE
Articolo 12
Bilancio dell'Agenzia
Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.
Il bilancio dell'Agenzia è formato conformemente ai principi di bilancio dell'Unione europea ( 8 ).
Articolo 13
Bilancio generale
Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale. Il progetto comprende:
gli stanziamenti ritenuti necessari:
per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;
per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché essa possa svolgere i suoi compiti nonché per specifiche attività a comune beneficio di tutti gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 5;
una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.
Le entrate comprendono:
contributi degli Stati membri partecipanti in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);
altre entrate.
Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.
Articolo 14
Bilancio rettificativo
Articolo 15
Entrate supplementari
Nell'ambito della sua missione ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica:
a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili;
degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia.
Articolo 16
Contributi e rimborsi
Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL:
laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio ( 9 ), o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca;
i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
Calendario di pagamento dei contributi:
i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato;
quando è adottato un bilancio di rettifica, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente;
le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne;
se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro.
Articolo 17
Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc
Articolo 18
Esecuzione del bilancio
CAPO IV
GESTIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DI PROGETTI O PROGRAMMI AD HOC E RELATIVI BILANCI
Articolo 19
Progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc
Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:
le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;
ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;
la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione.
Articolo 20
Progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc
Articolo 21
Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc
Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli articoli 2 e 5, e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli articoli 19 e 20, le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro:
acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici;
sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18.
I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell'articolo 17 devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire:
i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1;
i costi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati.
Articolo 22
Contributi del bilancio generale dell'Unione ai bilanci ad hoc
Il bilancio generale dell'Unione può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 19 e 20.
Articolo 23
Partecipazione di parti terze
CAPO V
RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI, GLI ORGANI E GLI ORGANISMI DELL'UNIONE
Articolo 24
Relazioni con la Commissione
Articolo 25
Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
Se necessario, l'Agenzia conclude accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro con tali entità. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, conformemente alle pertinenti norme di sicurezza.
CAPO VI
RELAZIONI CON PAESI TERZI, ORGANIZZAZIONI ED ENTITÁ
Articolo 26
Accordi amministrativi e altre questioni
Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:
principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;
modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;
questioni inerenti alla sicurezza.
L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'Unione. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.
L'Agenzia riferisce inoltre al comitato direttivo in merito all'andamento delle relazioni stabilite.
Qualora gli Stati membri partecipanti ne facciano richiesta, l'Agenzia convoca una riunione ad hoc con gli Stati membri partecipanti e l'organizzazione, l'entità o il paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi, al fine di procedere a consultazioni e a uno scambio di informazioni sull'eventuale partecipazione di tale organizzazione, entità o paese terzo a specifici progetti e programmi.
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 27
Privilegi e immunità
In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore esecutivo e al personale dell'Agenzia i privilegi e le immunità da essa previsti.
Articolo 28
Clausola di riesame
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull'attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.
Articolo 29
Responsabilità giuridica
Articolo 30
Accesso ai documenti
Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001.
Articolo 31
Protezione dei dati
Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001.
Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.
Articolo 32
Sicurezza
Articolo 33
Regime linguistico
Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità.
Articolo 34
Abrogazione
La decisione 2011/411/PESC è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
ATTI ABROGATI E MODIFICHE SUCCESSIVE
|
Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio |
GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17. |
|
Azione comune 2008/299/PESC del Consiglio |
GU L 102 del 12.4.2008, pag. 34. |
|
Decisione 2011/411/PESC del Consiglio |
GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16. |
ALLEGATO II
TABELLA DI CONCORDANZA
|
Decisione 2011/411/CFSP |
Presente decisione |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 4) |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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— |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere da g) a i) |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
|
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera p) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera r) |
|
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere p) e q) |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera e) |
— |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera i) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera k) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j) |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
|
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
— |
Articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b) |
|
— |
Articolo 11, paragrafo 5 |
|
Articolo 11, paragrafo 4) |
Articolo 11, paragrafo 6 |
|
Articolo 12 |
— |
|
— |
Articolo 12 |
|
Articolo 13 |
Articolo 13 |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 6 |
|
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 7 |
|
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 8 |
|
Articolo 13, paragrafo 8 |
Articolo 13, paragrafo 9 |
|
Articolo 13, paragrafo 9 |
Articolo 13, paragrafo 10 |
|
Articolo 13, paragrafo 10 |
Articolo 13, paragrafo 11 |
|
Articolo 14 |
Articolo 14 |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
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Articolo 16 |
Articolo 16 |
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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Articolo 18, paragrafo 3 |
— |
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— |
Articolo 18, paragrafo 3 |
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Articolo 19 |
Articolo 19 |
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Articolo 20 |
Articolo 20 |
|
— |
Articolo 21 |
|
Articolo 21 |
Articolo 22 |
|
Articolo 22 |
Articolo 23 |
|
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 24, paragrafo 4, seconda frase |
|
Articolo 23 |
Articolo 24 |
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 4, prima frase |
|
— |
Articolo 25 |
|
Articolo 24 |
Articolo 26 |
|
Articolo 24, paragrafi da 6 a 8 |
— |
|
— |
Articolo 24, paragrafo 6 |
|
Articolo 25 |
Articolo 27 |
|
— |
Articolo 27, paragrafo 3 |
|
Articolo 26 |
Articolo 28 |
|
Articolo 27 |
Articolo 29 |
|
Articolo 28 |
Articolo 30 |
|
— |
Articolo 31 |
|
Articolo 29 |
Articolo 32 |
|
Articolo 30 |
Articolo 33 |
|
Articolo 31 |
Articolo 34 |
|
Articolo 32 |
Articolo 35 |
( 1 ) Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17).
( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
( 5 ) Decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga l'azione comune 2004/551/PESC (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16).
( 6 ) Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 9).
( 7 ) Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64).
( 8 ) Principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 9 ) Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).
( 10 ) Decisione 2007/643/PESC del Consiglio, del 18 settembre 2007, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 269 del 12.10.2007, pag. 1).
( 11 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).