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Document 96d8f531-75b6-11ea-a07e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02014R0529 — IT — 09.07.2015 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 529/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/942 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2015

  L 154

1

19.6.2015




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 529/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M1

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e modifiche dei modelli basati sui rating interni, dei modelli avanzati di misurazione e dei metodi basati su modelli interni autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica delle estensioni e modifiche.

▼B

Articolo 2

Categorie di estensioni e modifiche

▼M1

1.  Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni per il metodo basato sui rating interni (di seguito «modifiche al metodo IRB»), le estensioni e modifiche del metodo avanzato di misurazione (di seguito «estensioni e modifiche all'AMA»), così come le estensioni e modifiche del metodo basato su modelli interni (di seguito «estensioni e modifiche all'IMA») sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione del loro carattere sostanziale:

a) 

estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, dell'articolo 312, paragrafo 2, e dell'articolo 363, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.

▼B

2.  Le estensioni e modifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ulteriormente suddivise in:

a) 

estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione;

b) 

estensioni e modifiche soggette a notifica a attuazione avvenuta.

Articolo 3

Principi per la classificazione delle estensioni e modifiche

1.  Le modifiche al metodo IRB sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 4 e 5.

Le estensioni e le modifiche all'AMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 6 e 7.

▼M1

Le estensioni e le modifiche all'IMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 7 bis e 7 ter.

▼B

2.  L'ente tenuto a calcolare l'impatto quantitativo dell'estensione o modifica sui requisiti di fondi propri o, ove applicabile, sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio applica la metodologia seguente:

a) 

basa la valutazione dell'impatto quantitativo sui dati più recenti di cui dispone;

b) 

se tale impatto quantitativo non può essere valutato con esattezza, effettua la valutazione ricorrendo a un campione rappresentativo o ad altra metodologia inferenziale attendibile;

▼M1

c) 

se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o per l'IMA, all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c).

▼B

3.  Un'estensione o modifica sostanziale unica non è scissa in più estensioni o modifiche di rilevanza inferiore.

4.  In caso di dubbio, l'ente assegna l'estensione o modifica alla categoria avente la rilevanza potenziale più elevata.

5.  Se l'estensione o modifica sostanziale ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente calcola i requisiti di fondi propri in base all'estensione o modifica autorizzata a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione che sostituisce la precedente. Per non attuare l'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione occorre un'ulteriore autorizzazione dell'autorità competente, che è richiesta al più presto.

6.  Se l'attuazione dell'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente è posticipata, l'ente notifica il ritardo all'autorità competente e le presenta un piano di pronta attuazione dell'estensione o modifica autorizzata, la cui tempistica dev'essere concordata con l'autorità competente.

7.  Laddove l'estensione o modifica rientri nella categoria soggetta a notifica preventiva all'autorità competente, l'ente che, dopo tale notifica, decide di non attuare l'estensione o modifica, notifica al più presto questa decisione all'autorità competente.

Articolo 4

Modifiche sostanziali al metodo IRB

1.  È considerata sostanziale la modifica al metodo IRB che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) 

si configura come modifica dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte I, sezione 1;

b) 

si configura come modifica di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte II, sezione 1;

c) 

determina uno degli effetti seguenti:

i) 

decremento dell'1,5 % di uno degli importi seguenti:

— 
importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;
— 
importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;
ii) 

decremento del 15 % o più degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione;

b) 

al denominatore, gli importi complessivi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b) 

al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

Articolo 5

Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali

1.  La modifica al metodo IRB che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a) 

almeno due mesi prima dell'attuazione, per le modifiche rispondenti a una delle seguenti condizioni:

i) 

modifica descritta nell'allegato I, parte I, sezione 2;

ii) 

modifica descritta nell'allegato I, parte II sezione 2;

iii) 

modifica che determina un decremento di almeno il 5 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b) 

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre modifiche.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b) 

al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

Articolo 6

Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA

1.  È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'AMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) 

si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte I, sezione 1;

b) 

si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte II, sezione 1;

c) 

determina uno degli effetti seguenti:

i) 

decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:

— 
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;
— 
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;
ii) 

decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:

— 
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE;
— 
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo della filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello AMA, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;

b) 

al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA;

b) 

al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.

Articolo 7

Estensioni e modifiche all'AMA considerate non sostanziali

L'estensione o modifica all'AMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 312, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a) 

almeno due mesi prima dell'attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'allegato II, parte I, sezione 2, o parte II, sezione 2;

b) 

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.

▼M1

Articolo 7 bis

Estensioni e modifiche sostanziali all'IMA

1.  È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'IMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) 

si configura come estensione descritta nell'allegato III, parte I, sezione 1;

b) 

si configura come modifica descritta nell'allegato III, parte II, sezione 1;

c) 

determina una modifica in valore assoluto pari o superiore all'1 %, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica, di una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associata all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce, e determina uno degli effetti seguenti:

i) 

una modifica pari o superiore al 5 % della somma delle misure di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), rispettivamente rettificata mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) ai sensi dell'articolo 366, all'articolo 364, paragrafo 2), lettera b), punto i), e all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei requisiti di fondi propri ai sensi del titolo IV, capi 2, 3 e4, dello stesso regolamento, a seconda del caso, calcolati a livello dell'ente impresa madre dell'UE o, se l'ente non è né un'impresa madre né una filiazione, a livello dell'ente;

ii) 

una modifica pari o superiore al 10 % di una o più delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associate all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza tra la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), con e senza l'estensione o modifica;

b) 

al denominatore, la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), senza l'estensione o modifica.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:

a) 

al numeratore, la differenza tra la misura di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 con e senza l'estensione o modifica;

b) 

al denominatore, la misura di rischio di cui rispettivamente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza l'estensione o modifica.

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), i coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati per un periodo la cui durata è pari alla durata più breve tra quelle indicate alle lettere a) e b):

a) 

15 giorni lavorativi consecutivi a iniziare dal primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica;

b) 

fino al giorno in cui il risultato del calcolo giornaliero di uno dei coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 è un impatto pari o superiore alle percentuali di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera c), punto i), o punto ii).

Articolo 7 ter

Estensioni e modifiche all'IMA considerate non sostanziali

L'estensione o modifica all'IMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 363, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a) 

almeno due settimane prima della prevista attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III, parte I, sezione 2, e parte II, sezione 2;

b) 

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.

▼B

Articolo 8

Documentazione a supporto di estensioni e modifiche

▼M1

1.  Per le estensioni o modifiche al metodo IRB, all'AMA o all'IMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente:

a) 

descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità;

b) 

data di attuazione;

c) 

ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume;

d) 

documentazione tecnica e di processo;

e) 

relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione;

f) 

conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione;

g) 

ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sui requisiti di fondi propri, sulle misure di rischio pertinenti o sulla somma dei requisiti di fondi propri e delle misure di rischio pertinenti;

h) 

numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti ad autorizzazione.

▼B

2.  Per le estensioni o modifiche soggette a notifica prima o dopo l'attuazione, l'ente correda la notifica della documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f) e g).

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

MODIFICHE AL METODO IRB

PARTE I

MODIFICHE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RATING O DEL METODO DI CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE BASATO SU MODELLI INTERNI

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1. Estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rating a:

a) 

esposizioni, allo stesso tipo di prodotto o di debitore, in un'unità operativa supplementare;

b) 

esposizioni ad un tipo supplementare di prodotto o di debitore, a meno che questo non rientri, in base ai criteri di cui alla lettera c), punti i) e ii), nell'ambito di applicazione di un sistema di rating autorizzato;

c) 

esposizioni supplementari collegate alla decisione di un terzo di erogare un prestito al gruppo, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare che esse rientrano nell'ambito di applicazione di un sistema di rating autorizzato, in base ai criteri seguenti:

i) 

rappresentatività dei dati sui quali è fondato il modello per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, in termini di caratteristiche salienti delle esposizioni supplementari dell'ente in caso di erogazione del prestito decisa da un terzo, a norma dell'articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) 

comparabilità della popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, dei criteri seguiti per l'erogazione dei prestiti nel momento in cui i dati sono stati prodotti e delle altre caratteristiche rilevanti, con i dati relativi alle esposizioni supplementari in caso di erogazione del prestito decisa da un terzo, a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per permettere l'accertamento della rappresentatività e della comparabilità di cui al primo comma, lettera c), punti i) e ii), l'ente fornisce una descrizione completa dei criteri e delle misure impiegati.

2. Estensione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni a uno dei seguenti tipi di esposizione:

a) 

metodo della ponderazione semplice a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

metodo PD/LGD a norma dell'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

disposizione sull'utilizzo parziale temporaneo a norma dell'articolo 495 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) 

stesso tipo di prodotto in un'unità operativa supplementare;

e) 

tipo supplementare di prodotto, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare che esso rientra nell'ambito di applicazione di un metodo esistente di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

SEZIONE 2

Modifiche soggette all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti

1. Riduzione dell'ambito di applicazione o di impiego effettivo del sistema di rating.

2. Riduzione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

3. Estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rating per la quale è dimostrabile che non rientra nella parte I, sezione 1, punto 1.

4. Estensione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che non rientra nella parte I, sezione 1, punto 2.

PARTE II

MODIFICHE AL SISTEMA DI RATING O AL METODO DI CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE BASATO SU MODELLI INTERNI

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1. Modifiche della metodologia seguita per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di esposizione e ai sistemi di rating, ossia:

a) 

modifiche della metodologia seguita per assegnare le esposizioni alle diverse classi di esposizione a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifiche della metodologia seguita per l'applicazione di un sistema di rating a un debitore o ad un'operazione a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Modifiche degli algoritmi e delle procedure applicati per assegnare i debitori alle diverse classi o pool, per assegnare le esposizioni alle diverse classi o pool ovvero per quantificare il rischio di default del debitore o la perdita associata («modifiche alla metodologia di rating per i sistemi IRB»), ossia:

a) 

modifiche della modellizzazione applicata all'assegnazione del debitore o dell'esposizione a una data classe o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, e dell'articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifiche dell'impostazione seguita dall'ente in applicazione del principio «un debitore, un rating» a norma dell'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

modifiche delle ipotesi su cui si basa il rating attribuito dal sistema di rating, riguardo alla misura in cui si prevede che un'evoluzione della situazione economica determini la migrazione netta di un numero cospicuo di esposizioni, debitori o operazioni tra classi o pool del modello, rispetto alla semplice migrazione di singole esposizioni, debitori o operazioni dovuta unicamente alle loro caratteristiche peculiari, di cui l'ente determina misura e rilevanza;

d) 

modifiche dei criteri di rating di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e/o della relativa ponderazione, sequenza o gerarchia, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i) 

la modifica altera sostanzialmente l'ordine di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; l'ente determina misura e grado dell'alterazione;

ii) 

la modifica altera sostanzialmente la distribuzione di debitori, operazioni o esposizioni tra le diverse classi o pool, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere d) e f), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 75/2013; l'ente determina misura e grado dell'alterazione;

e) 

introduzione o revoca di un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

modifiche della metodologia di fondo per stimare la PD, la LGD (compresa la migliore stima della perdita attesa) e i fattori di conversione a norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la metodologia applicata per ottenere un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Per la LGD e i fattori di conversioni sono comprese anche le modifiche della metodologia con cui tener conto di una fase recessiva a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g) 

inserimento di tipi supplementari di garanzie reali nella stima dell'LGD a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n 575/2013, se trattati diversamente rispetto alle procedure già autorizzate.

3. Modifiche della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Modifiche della metodologia e/o dei processi di validazione che inducono l'ente a modificare la valutazione dell'accuratezza e della coerenza della stima dei parametri rilevanti di rischio, dei processi di rating o della performance dei propri sistemi di rating, a norma dell'articolo 185, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Modifiche al metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ossia:

a) 

modifiche della modellizzazione del valore a rischio impiegata per stimare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifiche della metodologia seguita per rettificare le stime delle perdite potenziali al fine di garantire risultanze adeguatamente realistiche e/o prudenti, ovvero modifiche del metodo analitico seguito per rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione, a norma dell'articolo 186, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

modifiche del modello di considerazione dei fattori sostanziali di rischio, tenuto conto dello specifico profilo di rischio e della specifica complessità, compreso il carattere non lineare del portafoglio azionario dell'ente, a norma dell'articolo 186, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) 

modifiche della metodologia di fondo per l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato o a fattori di rischio, a norma dell'articolo 186, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1. Modifiche al trattamento dei crediti commerciali acquistati a norma dell'articolo 153, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Modifiche della metodologia di rating per i sistemi IRB, ossia:

a) 

modifiche delle procedure interne e dei criteri per l'assegnazione di fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, e dell'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifiche che implicano il passaggio dall'uso di stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni all'uso di una scala distinta di rating e viceversa, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

c) 

modifiche della scala di rating in termini di numero o struttura delle classi, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 2;

d) 

modifiche dei criteri di rating e/o della relativa ponderazione o gerarchia, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere c) e e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

e) 

modifiche delle definizioni o dei criteri validi per le classi o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, e dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

f) 

modifiche dell'entità delle informazioni usate per assegnare i debitori a classi o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ovvero inserimento di informazioni nuove o aggiuntive in un modello di stima dei parametri a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento;

g) 

modifiche delle regole e dei processi applicabili all'uso degli scostamenti a norma dell'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

h) 

modifiche della metodologia per stimare la PD, la LGD (compresa la migliore stima della perdita attesa) e i fattori di conversione a norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la metodologia applicata per ottenere un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1. Per la LGD e i fattori di conversioni sono comprese anche le modifiche della metodologia con cui tener conto di una fase recessiva a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) 

modifiche del modo o della misura in cui la stima della LGD tiene conto delle garanzie condizionali a norma dell'articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

j) 

inserimento di tipi supplementari di garanzie reali nella stima dell'LGD a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, se la modifica non è già classificata sostanziale conformemente alla parte II, sezione 1;

k) 

se, a norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, modifiche del processo di associazione impiegato a tal fine, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

3. Modifiche della metodologia e/o del processo di validazione, a norma degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

4. Modifiche dei processi, ossia:

a) 

modifiche dell'unità di controllo del rischio di credito di cui all'articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, in termini di posizione all'interno dell'organizzazione e di competenze;

b) 

modifiche della posizione all'interno dell'organizzazione e delle competenze dell'unità in termini di validazione, a norma dell'articolo 190, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

modifiche dell'assetto organizzativo o di controllo interno ovvero di processi fondamentali che influiscono in modo rilevante sul sistema di rating.

5. Modifiche dei dati, ossia:

a) 

il fatto che l'ente inizi a usare, o cessi di usare, dati aggregati con altri enti a norma dell'articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifiche delle fonti di dati usate nell'assegnazione delle esposizioni alle classi o ai pool o nella stima dei parametri a norma dell'articolo 176, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 175, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

modifiche della lunghezza e composizione della serie temporale usata per la stima dei parametri a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa l'inclusione annuale delle osservazioni più recenti, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

6. Modifiche nell'impiego dei modelli, qualora l'ente cominci a usare, per finalità operative interne, stime dei parametri di rischio diverse da quelle usate a fini di regolamentazione e, se ciò non avveniva in precedenza, nelle linee previste dall'articolo 179, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7. Modifiche al metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ossia:

a) 

modifiche dei dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, a norma dell'articolo 186, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifiche dell'assetto organizzativo o di controllo interno ovvero di processi fondamentali che influiscono in modo rilevante sul metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.




ALLEGATO II

ESTENSIONI E MODIFICHE ALL'AMA

PARTE I

SEZIONE 1

Estensioni soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («estensioni sostanziali»)

1. Prima introduzione di misure per stimare le perdite attese nelle prassi operative interne dell'ente, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Prima introduzione di tecniche di attenuazione del rischio operativo, quali assicurazioni o altri meccanismi di trasferimento del rischio, a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Prima considerazione delle correlazioni relative alle perdite per rischio operativo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Prima introduzione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Introduzione dell'AMA in settori dell'ente o del gruppo di enti che non rientrano ancora nell'autorizzazione o nel relativo piano di estensione progressiva approvato, a norma dell'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove tali settori aggiuntivi rappresentino oltre il 5 % dell'ente impresa madre dell'UE su base consolidata ovvero il 5 % dell'ente che non è né impresa madre né filiazione.

La percentuale summenzionata è calcolata alla fine dell'esercizio finanziario precedente mediante l'importo dell'indicatore rilevante assegnato ai settori cui sarà progressivamente esteso l'AMA, definito nell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 2

Estensioni soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

Introduzione dell'AMA in settori dell'ente o del gruppo di enti che non rientrano ancora nell'autorizzazione o nel relativo piano di estensione progressiva approvato, a norma dell'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove tali settori aggiuntivi rappresentino, per l'ente impresa madre dell'UE su base consolidata ovvero per l'ente che non è né impresa madre né filiazione, una percentuale:

a) 

superiore all'1 %;

b) 

inferiore o uguale al 5 %.

La percentuale summenzionata è calcolata alla fine dell'esercizio finanziario precedente mediante l'importo dell'indicatore rilevante assegnato ai settori cui sarà progressivamente esteso l'AMA, definito nell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE II

MODIFICHE ALL'AMA

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1. Modifiche dell'assetto organizzativo e operativo della funzione indipendente di gestione del rischio operativo di cui all'articolo 321 del regolamento (UE) n. 575/2013, che ne riducano la capacità di supervisionare e orientare i processi decisionali delle unità operative e di supporto che controlla.

2. Modifiche del sistema di misurazione del rischio operativo che si configurano in una delle tipologie seguenti:

a) 

modifica dell'architettura del sistema di misurazione in termini di combinazione dei quattro elementi di dati (dati interni e dati esterni sulle perdite, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni) a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

modifica della logica e delle determinanti della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Modifiche delle procedure relative a dati interni e dati esterni, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, qualora determinino:

a) 

una diminuzione del livello dei controlli sulla completezza e qualità dei dati sul rischio operativo raccolti a norma dell'articolo 322, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

una modifica delle fonti dei dati esterni usate nel sistema di misurazione a norma dell'articolo 322, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che i dati non siano raffrontabili e rappresentativi ai fini del profilo di rischio operativo.

4. Modifiche del metodo generale con cui le polizze di assicurazione e/o gli altri meccanismi di trasferimento del rischio sono riconosciuti nel calcolo del requisito patrimoniale in ambito AMA a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Riduzione della parte del rischio operativo colta dall'AMA nell'ente o nel gruppo di enti che usano tale metodo a norma dell'articolo 314, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

i settori cui cessa di essere applicato l'AMA rappresentano oltre il 5 % dei requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;

b) 

la riduzione dei settori cui si applica l'AMA determina che questo metodo sia impiegato per un settore dell'ente che rappresenta una percentuale inferiore a quella imposta dalle autorità competenti a norma dell'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La percentuale summenzionata è calcolata alla data in cui l'ente chiede la modifica e si basa sul requisito patrimoniale calcolato alla fine dell'esercizio finanziario precedente.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1. Modifiche del modo in cui il sistema di misurazione del rischio operativo è integrato nel processo di gestione quotidiana mediante procedure e politiche sul rischio operativo, a norma dell'articolo 321, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora determinino:

a) 

una modifica dell'entità del contributo apportato dal sistema di misurazione del rischio operativo, in termini di informazioni pertinenti, alla gestione del rischio e ai collegati processi decisionali dell'ente, anche relativamente all'approvazione di prodotti, sistemi e processi nuovi e alla determinazione della tolleranza al rischio operativo;

b) 

una riduzione dell'ambito di applicazione, del gruppo di destinatari e della frequenza del sistema di segnalazione con cui tutti i settori pertinenti dell'ente sono informati dei risultati ottenuti con il sistema di misurazione del rischio operativo e delle decisioni assunte in risposta a eventi significativi di rischio operativo.

2. Modifiche dell'assetto organizzativo e operativo della funzione indipendente di gestione del rischio operativo di cui all'articolo 321, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, che determinino per la funzione:

a) 

un abbassamento del livello gerarchico della funzione stessa o del suo responsabile;

b) 

una riduzione significativa delle funzioni e delle competenze;

c) 

un ampliamento delle funzioni e delle competenze, tranne se è escluso qualsiasi conflitto d'interessi e a meno che non siano messe a disposizione della funzione congrue risorse supplementari;

d) 

una diminuzione della disponibilità di risorse di bilancio e di organico pari al oltre il 10 % dell'ente o del gruppo rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che la disponibilità di risorse di bilancio e di organico non abbia subito la stessa diminuzione percentuale a livello di ente o di gruppo.

3. Modifiche dei processi di validazione e della revisione interna a norma dell'articolo 321, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinino una modifica della logica e delle metodologie seguite per la validazione o revisione interne del quadro AMA.

4. Modifiche del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo che determinino la modifica di uno degli elementi seguenti:

a) 

struttura e caratteristiche dei dati utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo («dati di calcolo»), tra cui:

i) 

determinazione degli importi della perdita lorda da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) 

data di riferimento degli eventi di perdita da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) 

metodo applicato per determinare la lunghezza della serie temporale di dati sulle perdite da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv) 

criteri per raggruppare le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da eventi collegati tra loro nel tempo, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettere b) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

v) 

numero o tipo delle classi di rischio, o equivalenti, per cui è calcolato il requisito patrimoniale per il rischio operativo;

vi) 

metodo seguito per fissare la soglia delle perdite al di sopra della quale il modello è adattato ai dati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

vii) 

ove applicabile, metodo seguito per fissare la soglia per la differenziazione tra corpo e coda dei dati, se sono utilizzati metodi di aggiustamento diversi, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

viii) 

procedure e criteri per valutare la rilevanza dei dati sul rischio operativo o per procedere alla loro riparametrazione o ad altri aggiustamenti, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ix) 

modifica delle fonti dei dati esterni usate nel sistema di misurazione a norma dell'articolo 322, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificata sostanziale conformemente alla parte II, sezione 1;

b) 

criteri di selezione, aggiornamento e riesame delle distribuzioni e dei metodi in uso per la stima dei parametri, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

criteri e procedure per determinare la distribuzione delle perdite aggregate e per calcolare la pertinente misura del rischio operativo al livello regolamentare di confidenza, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) 

metodologia per determinare le perdite attese e per tenerne conto nelle prassi operative interne a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) 

metodologia seguita per prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Modifiche delle norme relative a dati interni, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, qualora determinino:

a) 

una modifica delle procedure interne e dei criteri di raccolta dei dati interni sulle perdite, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tra cui:

i) 

innalzamento della soglia per la raccolta di dati interni sulle perdite a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) 

modifica dei metodi o dei criteri che determinano l'esclusione di attività o di esposizioni dalla raccolta di dati interni, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

una modifica delle procedure interne e dei criteri seguiti per:

i) 

effettuare l'analisi di scenario a norma dell'articolo 322, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) 

stabilire i fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni a norma dell'articolo 322, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

6. Modifiche delle norme relative alle assicurazioni e agli altri meccanismi di trasferimento del rischio a norma dell'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013, che determinino:

a) 

una modifica sostanziale del livello di copertura;

b) 

una modifica delle procedure e dei criteri seguiti per calcolare i coefficienti di scarto sull'importo del riconoscimento delle assicurazioni applicati per cogliere il grado di incertezza associato ai rimborsi, i disallineamenti di copertura e, se inferiori ad un anno, la durata residua e i termini di disdetta delle polizze, a norma dell'articolo 323, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7. Modifiche sostanziali dei sistemi informativi usati per il trattamento dell'AMA, tra l'altro per quanto riguarda raccolta e gestione dei dati, procedure di segnalazione e sistema di misurazione del rischio operativo, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei principi generali di gestione del rischio di cui all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, che diminuiscano l'integrità e la disponibilità dei dati o dei sistemi informativi.

▼M1




ALLEGATO III

Estensioni e modifiche all'Ima

PARTE I

ESTENSIONI ALL'IMA

Sezione 1

Estensioni soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («estensioni sostanziali»)

1. Estensioni del modello di rischio di mercato ad altre località in un altro paese, compresa l'estensione del modello di rischio di mercato alle posizioni di un'unità situata in un diverso fuso orario o che utilizza un front office o un sistema informatico diversi.

2. Integrazione nell'ambito di applicazione del modello IMA di classi di prodotti per le quali la misura del VaR, calcolata conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, supera il 5 % della misura del VaR, calcolata conformemente alla medesima disposizione, del portafoglio totale che costituisce l'ambito di applicazione del modello IMA prima dell'integrazione.

3. Estensione inversa, ad esempio nei casi in cui l'ente intende applicare il metodo standardizzato alle categorie di rischio per le quali ha avuto l'autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di mercato.

Sezione 2

Estensioni soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

Inclusione nell'ambito di applicazione del modello IMA di classi di prodotti che richiedono tecniche di modellizzazione del rischio diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione all'uso del modello IMA, quali prodotti dipendenti dall'andamento del sottostante (path-dependent) o posizioni con sottostanti multipli, ai sensi dell'articolo 367 del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE II

MODIFICHE ALL'IMA

Sezione 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1. Modifiche tra simulazione storica, simulazione parametrica e simulazione Monte Carlo per il calcolo del VaR.

2. Modifiche dello schema di aggregazione, ad esempio quando la semplice somma delle misure di rischio è sostituita dalla modellizzazione integrata.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1. Modifiche dei principi di base dei metodi statistici ai sensi degli articoli 365, 374 o 377 del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui al seguente elenco non esaustivo:

a) 

riduzione del numero di simulazioni;

b) 

introduzione o soppressione di metodi di riduzione della varianza;

c) 

modifiche degli algoritmi per generare le misure casuali;

d) 

modifiche del metodo statistico per la stima della volatilità e delle correlazioni tra fattori di rischio;

e) 

modifiche delle ipotesi sulla distribuzione congiunta dei fattori di rischio.

2. Modifiche della durata effettiva del periodo storico di osservazione effettivo, inclusa la modifica dello schema di ponderazione delle serie temporali ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Modifiche del metodo di determinazione del periodo di stress ai fini del calcolo della misura del VaR in condizioni di stress ai sensi all'articolo 365, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Modifiche della definizione dei fattori di rischio di mercato applicata nel modello VaR interno, compresi la migrazione ad un quadro di attualizzazione OIS, il passaggio tra tassi zero, tassi alla pari o tassi swap.

5. Modifiche del modo in cui le variazioni dei fattori di rischio di mercato sono tradotte in variazioni del valore del portafoglio, quali modifiche dei modelli di valutazione degli strumenti utilizzati per calcolare le sensitività ai fattori di rischio o per valutare nuovamente le posizioni ai fini del calcolo delle misure di rischio, passaggio dal metodo di determinazione del prezzo analitico a quello basato su simulazione, passaggio dall'approssimazione Taylor alla rivalutazione piena o modifiche delle misure di sensitività applicate, ai sensi dell'articolo 367 del regolamento (UE) n. 575/2013.

6. Modifiche della metodologia per la definizione delle variabili proxy.

7. Modifiche della gerarchia delle fonti di rating utilizzata per determinare il rating di una posizione individuale nell'IRC.

8. Modifiche della metodologia seguita per quanto riguarda il tasso di perdita in caso di default (LGD) o gli orizzonti di liquidità nel modello IRC o nel modello per la negoziazione di correlazione ai sensi del titolo IV, capo 5, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

9. Modifiche della metodologia seguita per classificare le esposizioni nelle classi di esposizioni nel modello IRC o nel modello per la negoziazione di correlazione ai sensi del titolo IV, capo 5, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

10. Modifiche della metodologia seguita per stimare le correlazioni tra esposizioni o tra attività nel modello IRC o nel modello per la negoziazione di correlazione ai sensi del titolo IV, capo 5, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

11. Modifiche della metodologia di calcolo dei profitti e delle perdite effettivi o ipotetici utilizzata ai fini dei test retrospettivi a norma dell'articolo 366, paragrafo 3, e dell'articolo 369, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

12. Modifiche della metodologia di validazione interna ai sensi dell'articolo 369 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13. Modifiche strutturali, organizzative o operative dei processi chiave nelle funzioni di gestione del rischio o di controllo del rischio, a norma dell'articolo 368, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguardanti:

a) 

il personale dirigente;

b) 

il quadro in materia di fissazione dei limiti;

c) 

il quadro in materia di segnalazioni;

d) 

la metodologia per le prove di stress;

e) 

il processo per i nuovi prodotti;

f) 

la politica in materia di modifiche del modello interno.

14. Modifiche dell'ambiente informatico, tra cui:

a) 

modifiche del sistema informatico che determinano cambiamenti della procedura di calcolo del modello interno;

b) 

applicazione dei modelli di prezzo dei fornitori;

c) 

esternalizzazione delle funzioni centrali di raccolta dati.

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