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Document 8e69df92-f133-11e9-a32c-01aa75ed71a1
Commission Implementing Decision of 5 August 2013 on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU (notified under document C(2013) 4951) (Text with EEA relevance) (2013/426/EU)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2013) 4951] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/426/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2013) 4951] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/426/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
02013D0426 — IT — 20.08.2019 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2013 relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2013) 4951] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 211 dell'7.8.2013, pag. 5) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/84/UE del 12 febbraio 2014 |
L 44 |
53 |
14.2.2014 |
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L 256 |
17 |
1.10.2015 |
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L 261 |
22 |
11.10.2017 |
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L 216I |
1 |
20.8.2019 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2013
relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE
[notificata con il numero C(2013) 4951]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/426/UE)
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo per bestiame» un veicolo che è stato utilizzato per il trasporto di animali vivi.
Articolo 2
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell’arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell’allegato I, fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all’occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l’ultimo scarico di animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell’allegato II, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda come minimo le informazioni stabilite da detto modello.
3. L’originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 deve essere conservato dall’autorità competente per un periodo di tre anni.
Articolo 3
1. L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell’Unione dai paesi terzi elencati nell’allegato I, al fine di verificare se siano stati adeguatamente puliti e disinfettati.
2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un’ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame utilizzati per il trasporto di animali e previamente puliti, l’autorità competente ne dà attestazione mediante l’emissione di un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.
3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente adotta una delle seguenti misure:
a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un’adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;
b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia un rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia:
i) si rifiuta l’ingresso nell’Unione del veicolo per bestiame, o
ii) si effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame non adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell’applicazione delle misure di cui alla lettera a) entro un termine di 48 ore a decorrere dal momento dell’arrivo al confine dell’UE.
4. L’originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall’operatore responsabile o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall’autorità competente per un periodo di tre anni.
5. L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione può sottoporre qualsiasi veicolo, compresi quelli che trasportano mangime, per il quale non si può escludere l’esistenza di un rischio significativo di introduzione della peste suina africana nel territorio dell’Unione, a una disinfezione in loco, delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
Articolo 4
La decisione 2011/78/UE è abrogata.
Articolo 4 bis
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA
Bielorussia
Moldova
Russia
Serbia
Ucraina
ALLEGATO II
MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE RESPONSABILE O DEL CONDUCENTE CHE ENTRANO NELL’UNIONE DAI PAESI TERZI O DALLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA
Il sottoscritto operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame dichiara che:
(inserire il numero della targa di immatricolazione)
...
— il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato:
—
Paese, regione, luogo |
Data (gg.mm.aa) |
Ora (hh:mm) |
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— dopo lo scarico il veicolo per bestiame è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo], (eliminare se non pertinente) la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico.
— La pulizia e la disinfezione sono state effettuate:
—
Paese, regione, luogo |
Data (gg.mm.aa) |
Ora (hh:mm) |
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— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (indicare la sostanza e la sua concentrazione):
— ...
— il prossimo carico di animali si svolgerà:
—
Paese, regione, luogo |
Data (gg.mm.aa) |
Ora (hh:mm) |
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—
Data |
Luogo |
Firma dell’operatore responsabile/conducente |
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Nome dell’operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello) |
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI VEICOLI PER BESTIAME CHE ENTRANO NELL’UNIONE DAI PAESI TERZI O DALLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA
Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:
1. Il veicolo/i veicoli per bestiame con la targa/le targhe di immatricolazione in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] ( 1 ), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti.
(inserire il numero/i numeri di targa)
2. Le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all’allegato II della decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione o in un’altra forma equivalente che comprende i punti di cui all’allegato II della decisione 2013/426/UE della Commissione.
Data |
Ora |
Luogo |
Autorità competente |
Firma del funzionario (1) |
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Timbro: |
Nome in stampatello: … |
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(*1) Il colore del timbro e della firma dev’essere diverso da quello del testo a stampa. |
( 1 ) Eliminare se non pertinente.