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Dokument 888792bb-01c6-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

Test konsolidat: Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4743] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/649/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

02013D0649 — IT — 24.09.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 4743]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/649/UE)

(GU L 302 dell'13.11.2013, pag. 44)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 settembre 2019

  L 244

8

24.9.2019




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 4743]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/649/UE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810, di cui all’allegato, punto b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Il polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810, quale alimento e ingrediente alimentare e negli alimenti e ingredienti alimentari, è autorizzato ai fini previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 3

Etichettatura

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».

Articolo 4

Registro comunitario

Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

▼M1

Articolo 5

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

▼B

Articolo 6

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

▼M1

Articolo 7

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

▼B




ALLEGATO

▼M1

a)    Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo

:

Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

▼B

b)    Designazione e specifiche dei prodotti

Polline prodotto a partire dal granturco della linea MON-ØØ81Ø-6, quale alimento e ingrediente alimentare o negli alimenti e ingredienti alimentari.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, descritto nella domanda, esprime la proteina Cry1Ab che conferisce protezione contro determinati lepidotteri nocivi.

c)    Etichettatura

Ai fini dei requisiti specifici relativi all’etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».

d)    Metodo di rilevamento

 Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del granturco MON-ØØ81Ø-6.

 Convalidato su semi di granturco macinato (materiali di riferimento certificati [CRM IRMM-413]), contenenti una miscela di granturco geneticamente modificato MON 810 e di granturco convenzionale, dall’Istituto federale di valutazione dei rischi (BfR) in collaborazione con l’American Association of Cereal Chemists (AACC), il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea (CE), l’Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM), l’Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP), e GeneScan, Berlino, pubblicato sul sito

 http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/Mon810_validation_report.pdf

 Materiale di riferimento: ERM-BF413k, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, l’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo

 http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)    Identificatore unico

MON-ØØ81Ø-6

f)    Informazioni prescritte nell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica

Non applicabili.

g)    Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabili.

h)    Piano di monitoraggio

Non applicabile.

i)    Prescrizioni sul monitoraggio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano successivo all’immissione in commercio

Non applicabile.

Nota: in futuro, potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Fuq