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Dokument 888792bb-01c6-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
Commission Implementing Decision of 6 November 2013 authorising the placing on the market of pollen produced from maize MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 4743) (Only the Dutch and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) (2013/649/EU)Text with EEA relevance
Test konsolidat: Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4743] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/649/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4743] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/649/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
02013D0649 — IT — 24.09.2019 — 001.001
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             DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2013 che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4743] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell'13.11.2013, pag. 44)  | 
      
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             24.9.2019  | 
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2013
che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 4743]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/649/UE)
      
      
   
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810, di cui all’allegato, punto b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
Il polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810, quale alimento e ingrediente alimentare e negli alimenti e ingredienti alimentari, è autorizzato ai fini previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
Articolo 3
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».
Articolo 4
Registro comunitario
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 5
Titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.
Articolo 6
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 7
Destinatario
Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
      
   
      
   
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
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             Nome  | 
         
             :  | 
         
             Bayer Agriculture BVBA  | 
      
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             Indirizzo  | 
         
             :  | 
         
             Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio  | 
      
Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.
b) Designazione e specifiche dei prodotti
Polline prodotto a partire dal granturco della linea MON-ØØ81Ø-6, quale alimento e ingrediente alimentare o negli alimenti e ingredienti alimentari.
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, descritto nella domanda, esprime la proteina Cry1Ab che conferisce protezione contro determinati lepidotteri nocivi.
c) Etichettatura
Ai fini dei requisiti specifici relativi all’etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».
d) Metodo di rilevamento
— Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del granturco MON-ØØ81Ø-6.
— Convalidato su semi di granturco macinato (materiali di riferimento certificati [CRM IRMM-413]), contenenti una miscela di granturco geneticamente modificato MON 810 e di granturco convenzionale, dall’Istituto federale di valutazione dei rischi (BfR) in collaborazione con l’American Association of Cereal Chemists (AACC), il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea (CE), l’Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM), l’Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP), e GeneScan, Berlino, pubblicato sul sito
— http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/Mon810_validation_report.pdf
— Materiale di riferimento: ERM-BF413k, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, l’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo
— http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm
e) Identificatore unico
MON-ØØ81Ø-6
f) Informazioni prescritte nell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica
Non applicabili.
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabili.
h) Piano di monitoraggio
Non applicabile.
i) Prescrizioni sul monitoraggio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano successivo all’immissione in commercio
Non applicabile.
Nota: in futuro, potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.