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Document 82dc3a6e-5a4b-11eb-b59f-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

02008R1295 — IT — 01.01.2021 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

(Versione codificata)

(GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 267/2009 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2009

  L 90

3

2.4.2009

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 117/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012

  L 38

33

11.2.2012

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 631/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012

  L 182

27

13.7.2012

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015

  L 292

4

10.11.2015

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2103 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020

  L 425

87

16.12.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

(Versione codificata)



Articolo 1

1.  
L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento predetto.
2.  
La prova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1234/2007, in appresso denominato «attestato di equivalenza».

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per «partita» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore a uno stesso destinatario.

Articolo 3

Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d’origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza.

L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.

Articolo 4

1.  
L'attestato di equivalenza è redatto per ogni partita in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II, nel modo indicato nell'allegato IV.
2.  
L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi figurante all’allegato I.
3.  
L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente.

Articolo 5

1.  

Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità:

a) 

designazione del prodotto;

b) 

indicazione della varietà o delle varietà;

c) 

paese d'origine;

d) 

contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.

2.  
Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

Articolo 6

1.  
Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato.

In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario.

L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato III, secondo le disposizioni figuranti all’allegato IV.

2.  
L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto.

Essa conserva l'originale dell'attestato di equivalenza, fa pervenire le due copie all'autorità competente di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1850/2006 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto.

Articolo 7

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali richieste per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto al quale si riferisce l'attestato di equivalenza o l'estratto, l'originale e le due copie vengono presentati alle autorità doganali, le quali li vidimano e conservano l'originale. Esse inoltrano una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1850/2006. La seconda copia è consegnata all'importatore che deve conservarla per almeno tre anni.

Articolo 8

In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.

Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto:

a) 

per il luppolo in coni:

i) 

designazione del prodotto;

ii) 

peso lordo;

iii) 

luogo di produzione;

iv) 

anno di raccolta;

v) 

varietà;

vi) 

paese d'origine;

vii) 

contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato;

b) 

per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;

Articolo 9

1.  
Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1850/2006.
2.  
Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle partite di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.
3.  
Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità.
4.  
Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza è tenuto a informare la Commissione.

L'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tale prodotto può essere escluso, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'elenco che figura nell’allegato I del presente regolamento.

▼M5

5.  
Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 1 ).

▼B

Articolo 10

In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell’attestato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all'articolo 5 l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo:

a) 

presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,

b) 

destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,

c) 

destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.

Sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto.

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 3067/78 e (CEE) n. 3077/78 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6




ALLEGATO I

SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER:

Luppolo in coni, codice NC: ex  12 10

Polveri di luppolo, codice NC: ex  12 10

Succhi ed estratti di luppolo, codice NC: 1302 13 00



Paese di origine

Servizi autorizzati

Indirizzo

Codice

Telefono

Fax

E-mail (facoltativa)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933. General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Australia

Biosecurity Tasmania - Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

13 St John's Avenue, New Town TAS 7008

Hobart TAS 7000, Australia

(61-3)

62 33 33 52

03 6165 3777

Biosecurity.Tasmania@dpipwe.tas.gov.au

o

Export.Enquiries.Tas@dpipwe.tas.gov.au

(CA) Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Svizzera

Labor Veritas

Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) Cina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

(86-22)

662 98 -343

662 98 -245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Nuova Zelanda

Ministry for Primary Industries

P.O. Box 2526, Wellington 6140

(64-4)

830 1574

894 0300

 

(RS) Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Centralino:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ucraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(GB) Regno Unito (*1)

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

United Kingdom

(+44)

(+44) 3300 416 500

-

hops.exports@rpa.gov.uk

(US) Stati Uniti

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 o 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Sud Africa

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw

(*1)   

A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B




ALLEGATO II

FORMULARIO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA

image




ALLEGATO III

FORMULARIO D’ESTRATTO D’ATTESTATO

image




ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FORMULARI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6

I.   CARTA

La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m2.

II.   FORMATO

Il formato è di 210 × 297 mm.

III.   LINGUE

A. L'attestato di equivalenza dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può essere inoltre compilato nella o in una delle lingue ufficiali del paese emittente.

B. L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.

IV.   COMPILAZIONE

A. I formulari debbono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.

B. Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente; esso è uguale sia per l'originale che per le due copie.

C. Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti:

1. 

la casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti a base di luppolo ottenuti da miscele di luppolo;

2. 

le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti a base di luppolo;

3. 

la designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi):

a)

«luppolo non preparato» : il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio;

b)

«luppolo preparato» : il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale;

c)

«polvere di luppolo» : (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita);

d)

«estratto isomerizzato di luppolo» : un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;

e)

«estratto di luppolo» : un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato;

f)

«miscela di prodotti a base di luppolo» : una miscela dei prodotti di cui alle lettere c), d) ed e), escluso il luppolo;

4. 

la dicitura «luppolo preparato», o «luppolo non preparato» deve essere seguita dai termini «senza semi», se il contenuto di semi è inferiore al 2 % del peso del luppolo, e dai termini «contenente semi» negli altri casi;

5. 

qualora i prodotti a base di luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.




ALLEGATO V



Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione

(GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17)

 

Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione

(GU L 177 del 14.7.1979, pag. 35)

limitatamente all’articolo 2 e per quanto riguarda i riferimenti fatti dall’articolo 3 al regolamento (CEE) n. 3076/78

Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione

(GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CEE) n. 2264/91 della Commissione

(GU L 208 del 30.7.1991, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 2940/92 della Commissione

(GU L 294 del 10.10.1992, pag. 8)

 

Regolamento (CEE) n. 717/93 della Commissione

(GU L 74 del 27.3.1993, pag. 45)

 

Regolamento (CEE) n. 2918/93 della Commissione

(GU L 264 del 23.10.1993, pag. 37)

 

Regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione

(GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28)

 

Regolamento (CEE) n. 673/79 della Commissione

(GU L 85 del 5.4.1979, pag. 25)

 

Regolamento (CEE) n. 1105/79 della Commissione

(GU L 138 del 6.6.1979, pag. 9)

 

Regolamento (CEE) n. 1466/79 della Commissione

(GU L 177 del 14.7.1979, pag. 37)

 

Regolamento (CEE) n. 3042/79 della Commissione

(GU L 343 del 31.12.1979, pag. 5)

 

Regolamento (CEE) n. 3093/81 della Commissione

(GU L 310 del 30.10.1981, pag. 17)

 

Regolamento (CEE) n. 541/85 della Commissione

(GU L 62 del 1.3.1985, pag. 57)

 

Regolamento (CEE) n. 3261/85 della Commissione

(GU L 311 del 22.11.1985, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 3589/85 della Commissione

(GU L 343 del 20.12.1985, pag. 19)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2

Regolamento (CEE) n. 1835/87 della Commissione

(GU L 174 del 1.7.1987, pag. 14)

 

Regolamento (CEE) n. 3975/88 della Commissione

(GU L 351 del 21.12.1988, pag. 23)

 

Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione

(GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CEE) n. 2835/90 della Commissione

(GU L 268 del 29.9.1990, pag. 88)

 

Regolamento (CEE) n. 2238/91 della Commissione

(GU L 204 del 27.7.1991, pag. 13)

 

Regolamento (CEE) n. 2915/93 della Commissione

(GU L 264 del 23.10.1993, pag. 29)

 

Regolamento (CE) n. 812/94 della Commissione

(GU L 94 del 13.4.1994, pag. 4)

 

Regolamento (CE) n. 1757/94 della Commissione

(GU L 183 del 19.7.1994, pag. 11)

 

Regolamento (CE) n. 201/95 della Commissione

(GU L 24 del 1.2.1995, pag. 121)

 

Regolamento (CE) n. 972/95 della Commissione

(GU L 97 del 29.4.1995, pag. 62)

 

Regolamento (CE) n. 2132/95 della Commissione

(GU L 214 del 8.9.1995, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 539/98 della Commissione

(GU L 70 del 10.3.1998, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 81/2005 della Commissione

(GU L 16 del 20.1.2005, pag. 52)

 

Regolamento (CE) n. 495/2007 della Commissione

(GU L 117 del 5.5.2007, pag. 6)

 




ALLEGATO VI



Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3076/78

Regolamento (CEE) n. 3077/78

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 2

 

Articolo 1, prima frase

Articolo 3, primo comma

 

Articolo 1, seconda frase

Articolo 3, secondo comma

Articolo 2

 

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

 

Articolo 5, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4

 

Articolo 5, paragrafo 1, prima frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1, terza frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2, prima frase

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7, primo comma, prima frase

 

Articolo 8, primo comma

Articolo 7, primo comma, seconda frase e punto 1

 

Articolo 8, secondo comma, alinea

Articolo 7, punto 1, lettera a), parole introduttive

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a), parole introduttive

Articolo 7, punto 1, lettera a), primo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) i)

Articolo 7, punto 1, lettera a), secondo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) ii)

Articolo 7, punto 1, lettera a), terzo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) iii)

Articolo 7, punto 1, lettera a), quarto trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) iv)

Articolo 7, punto 1, lettera a), quinto trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) v)

Articolo 7, punto 1, lettera a), sesto trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) vi)

Articolo 7, punto 1, lettera a), settimo trattino

 

Articolo 8, secondo comma, lettera a) vii)

Articolo 7, punto 1, lettera b)

 

Articolo 8, secondo comma, lettera b)

Articolo 7, punto 2)

 

Articolo 7 bis, primo comma, prima frase

 

Articolo 9, primo paragrafo

Articolo 7 bis, primo comma, seconda e terza frase

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7 bis, secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7 bis, terzo comma, prima frase

 

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

Articolo 7 bis, terzo comma, seconda frase

 

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 8

 

Articolo 10

Articolo 9

 

Articolo 10

 

 

Articolo 11

Articolo 12

Allegato

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

Allegato II

 

Allegato III

Allegato III

 

Allegato IV

 

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI



( 1 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

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