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Document C:2020:340:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 340, 13 ottobre 2020


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 340

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
13 ottobre 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 340/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9955 — PSP/Aviva/20 Station Road) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 340/02

Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

2

2020/C 340/03

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

3

2020/C 340/04

Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1467 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

4

2020/C 340/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

5

 

Commissione europea

2020/C 340/06

Tassi di cambio dell'euro — 12 ottobre 2020

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 340/07

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9927 — MVM/iCR), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2020/C 340/08

Notifica preventiva di concentrazione, Caso M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney, Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2020/C 340/09

Avviso agli operatori economici, Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 340/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9955 — PSP/Aviva/20 Station Road)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 340/01)

Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9955. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/2


Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

(2020/C 340/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio (2) e nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, che figura nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) n. 2018/1542 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi a tali persone e a tale entità.

Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 1o luglio 2021, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1542.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(2)  GU L 340, del 13.10.2020, pag. 16.

(3)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

(4)  GU L 340 del 13.10.2020, pag.1


13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/3


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

(2020/C 340/03)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2018/1544 e nel regolamento (UE) 2018/1542.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(3)  GU L 340 del 13.10.2020, pag. 16.

(4)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

(5)  GU L 340 del 13.10.2020, pag. 1.


13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/4


Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1467 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

(2020/C 340/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1467 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio (3) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate, ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono continuare a essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1720 e al regolamento (UE) 2019/1716.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti internet di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici.

Le persone interessate possono presentare al Consiglio prima del 1o giugno 2021, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 9 della decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58.

(2)  GU L 335 del 13.10.2020, pag. 18.

(3)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.


13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/5


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

(2020/C 340/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1467 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2019/1720, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1467, e del regolamento (UE) 2019/1716.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati nella decisione (PESC) 2019/1720 e nel regolamento (UE) 2019/1716.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58.

(3)  GU L 335 del 13.10.2020, pag. 18.

(4)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.


Commissione europea

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 ottobre 2020

(2020/C 340/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1799

JPY

yen giapponesi

124,41

DKK

corone danesi

7,4430

GBP

sterline inglesi

0,90598

SEK

corone svedesi

10,3933

CHF

franchi svizzeri

1,0742

ISK

corone islandesi

163,20

NOK

corone norvegesi

10,7925

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,177

HUF

fiorini ungheresi

356,83

PLN

zloty polacchi

4,4810

RON

leu rumeni

4,8727

TRY

lire turche

9,2820

AUD

dollari australiani

1,6357

CAD

dollari canadesi

1,5493

HKD

dollari di Hong Kong

9,1443

NZD

dollari neozelandesi

1,7744

SGD

dollari di Singapore

1,6011

KRW

won sudcoreani

1 355,30

ZAR

rand sudafricani

19,4810

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9578

HRK

kuna croata

7,5713

IDR

rupia indonesiana

17 378,69

MYR

ringgit malese

4,8930

PHP

peso filippino

57,268

RUB

rublo russo

90,7650

THB

baht thailandese

36,754

BRL

real brasiliano

6,5268

MXN

peso messicano

25,0730

INR

rupia indiana

86,4760


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9927 — MVM/iCR)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 340/07)

1.   

In data 2 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság («MVM», Ungheria),

innogy Česká republika a.s. («iCR», Cechia).

MVM acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di iCR.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MVM è un gruppo verticalmente integrato operante nel settore dell’energia il cui portafoglio copre l’intero sistema energetico ungherese. Le attività di MVM riguardano la produzione di calore, la negoziazione dell’energia elettrica, la negoziazione e lo stoccaggio del gas, la gestione del sistema di trasmissione, la fornitura all’ingrosso e al dettaglio di gas ed energia elettrica, il teleriscaldamento e i servizi di telecomunicazione;

iCR è un fornitore al dettaglio di energia elettrica e gas della Repubblica ceca che opera anche nella produzione, nella vendita all’ingrosso e nella distribuzione e svolge alcune attività secondarie.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9927 — MVM/iCR

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/9


Notifica preventiva di concentrazione

Caso M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 340/08)

1.   

In data 5 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada),

Simon Property Group, Inc. («Simon», Stati Uniti),

J.C. Penney Company Inc. («JCPenney», Stati Uniti).

Brookfield e Simon acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JCPenney.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo in una società di nuova costituzione controllata congiuntamente da Brookfield e Simon.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Brookfield: gestione di attivi, comprendente una gamma di prodotti di investimento pubblici e privati e la prestazione di servizi relativi a beni immobili, infrastrutture, energia rinnovabile e private equity, a livello internazionale;

Simon: investimenti nel settore immobiliare che comprendono la proprietà, lo sviluppo e la gestione di destinazioni di qualità per la vendita, la ristorazione e l’intrattenimento o ad uso misto, principalmente centri commerciali, Premium Outlets® e The Mills®;

JCPenney: vendita al dettaglio, attraverso i suoi grandi magazzini negli Stati Uniti e il suo sito internet, di capi di abbigliamento per la famiglia, calzature, accessori, gioielli e bigiotteria, prodotti di bellezza e oggetti di arredamento, e prestazione di una serie di servizi a partire dai suoi grandi magazzini.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/11


Avviso agli operatori economici

Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

(2020/C 340/09)

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) (1) per il ciclo di luglio 2021.

L’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) relativo all’unione doganale (2).

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 18 dicembre 2020, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare periodicamente l’elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/12


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 340/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Escavèche de Chimay»

N. UE: PGI-BE-02359 – 31.3.2017

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Escavèche de Chimay»

2.   Stato membro o Paese terzo

Belgio

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'«Escavèche de Chimay» è una preparazione fredda a base di pesce cotto ricoperto di una salsa gelatinosa all'aceto contenente cipolle.

L'aceto è ottenuto dall'acetificazione di alcool etilico di origine agricola o di vino; la percentuale di acido acetico è compresa tra il 6 e l'8 % in peso; è possibile mescolare diversi tipi di aceto.

Le cipolle, crude o cotte (rosolate, scottate o in composta), sono incorporate alla salsa o inserite al momento della composizione.

Alla salsa si possono eventualmente aggiungere spezie, aromi e condimenti: aglio, erba cipollina, limone, chiodi di garofano, coriandolo, scalogno, dragoncello, finocchio, ginepro, alloro, noce moscata, macis, origano, prezzemolo, peperoncino di Espelette, pepe, rosmarino, salvia, sale, timo e pomodoro. Questi ingredienti possono dare colore alla salsa ed essere percettibili all'olfatto e al gusto.

Tutti gli ingredienti ammessi sono indicati in un elenco positivo.

L'«Escavèche de Chimay» presenta le seguenti caratteristiche:

il pesce costituisce tra il 40 e il 50 % del peso del prodotto finito. La dimensione dei pezzi di pesce dipende dalla specie e dal formato di vendita. In generale, esistono tre formati a seconda del peso dei pezzi di pesce: pezzi da 80 a 90 g per la vendita ai privati, pezzi da 120 a 130 g per la vendita agli esercizi di ristorazione e bocconcini da degustazione da circa 5-6 g;

la salsa rappresenta tra il 50 e il 60 % del peso del prodotto finito, mentre l'aceto tra il 20 e il 30 % del peso della salsa;

il pH è inferiore o uguale a 4,9 ed è misurato dopo il raffreddamento del prodotto (nella salsa e nel pesce) almeno 96 ore dopo il confezionamento;

la durata di conservazione è di 12 settimane (durata massima stabilita nel rispetto della legislazione sulla sicurezza alimentare ma potenzialmente molto più lunga).

Dal punto di vista organolettico, l'«Escavèche de Chimay» è definita come segue:

aspetto:

salsa: di consistenza liscia, vellutata e omogenea. La salsa può assumere diversi colori (bianco, marrone o rosso) a seconda del metodo di preparazione e degli ingredienti utilizzati;

pesce: il pesce si presenta in pezzi interi;

odore: l'aceto è dominante, eventualmente accompagnato da limone. L'odore di pesce è presente (talvolta in misura ridotta), così come gli odori di spezie o di cipolla. Il prodotto ha complessivamente un aroma rinfrescante;

consistenza:

salsa: da cremosa a molto gelatinosa. I pezzi di cipolla sono sempre presenti, anche se in quantità variabile. La salsa può contenere anche pezzi di limone. Al palato la consistenza è cremosa e non si percepisce nessuna sensazione farinosa, di grasso o grumi (la salsa si lega bene);

pesce: di consistenza soda; non è secco e si scioglie in bocca;

gusti, aromi, sapori:

salsa: si percepisce una certa acidità. Si avverte nettamente l'aroma di aceto o di limone. Il sapore di pesce, sempre presente, è di intensità variabile, così come quello della cipolla; non si avverte nessun sapore di farina;

pesce: si può sentire un sapore salato. L'aroma e l'acidità dell'aceto sono di bassa o bassissima intensità. Può essere presente sapore di pepe o di cipolla.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima è il pesce.

Sono ammessi i seguenti pesci di acqua dolce:

anguilla (Anguilla anguilla);

barbo (Barbus barbus);

luccio (Esox lucius);

rutilo (o gardon) (Rutilus rutilus);

salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis);

pesce persico (Perca fluviatilis);

scardola (Scardinius erythrophthalmus);

luccioperca (Sander lucioperca);

trota (Salmo trutta sp. e Oncorhynchus sp.).

Sono ammessi i seguenti pesci di mare:

anguilla (Anguilla anguilla);

grongo (Conger conger);

gallinella (Chelidonichthys cuculus);

rana pescatrice (Lophius piscatorius);

pesce San Pietro (Zeus faber);

specie appartenenti ai generi Mustelus, Scyliorhinus o Squalus.

I pesci di mare provengono da pesca sostenibile basata sui seguenti tre principi:

gestione razionale degli stock ittici;

impatto minimo su fauna e flora;

gestione efficiente delle risorse per garantire il sostentamento delle persone.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le seguenti fasi della produzione hanno luogo nella zona geografica delimitata:

la preparazione della salsa;

la cottura del pesce;

il raffreddamento del pesce (facoltativo);

la composizione, comprendente le seguenti fasi:

la disposizione dei pezzi di pesce nel contenitore destinato alla vendita;

l'aggiunta delle cipolle, se non incorporate alla salsa durante la sua preparazione;

la copertura con la salsa.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il confezionamento ha luogo nella zona delimitata in quanto parte integrante del processo di produzione. La composizione e il confezionamento vengono infatti effettuati nello stesso momento e necessariamente nel contenitore finale. Una volta che il pesce è stato eventualmente raffreddato, la salsa calda viene versata per ricoprire i pezzi di pesce (e di cipolla, se non sono stati aggiunti alla salsa durante la sua preparazione) in modo uniforme, senza incorporare aria. Questa fase contribuisce alla stabilità microbiologica del prodotto. Subito dopo la composizione, il contenitore viene chiuso e immediatamente posto in cella frigorifera a una temperatura inferiore o uguale a 7 °C. I singoli componenti si mettono in equilibrio e il tutto si deposita nel contenitore, impedendo in tal modo il successivo riconfezionamento del prodotto.

Il vasetto è l'unico contenitore autorizzato per il confezionamento dell'«Escavèche de Chimay».

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Su esplicita richiesta del responsabile dell'etichettatura all'organismo di certificazione indipendente, il diametro del logo europeo corrispondente all'IGP può essere ridotto fino a 10 mm. La deroga va richiesta per iscritto ed è concessa con il consenso dell'autorità competente, che valuta se il formato dell'etichetta da apporre sul prodotto giustifica la richiesta.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica dell'«Escavèche de Chimay» comprende le seguenti entità comunali:

provincia di Namur: Cerfontaine, Philippeville, Doische, Couvin, Viroinval;

provincia di Hainaut: Sivry-Rance, Froidchapelle, Momignies, Chimay.

Image 1

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra l'«Escavèche de Chimay» e la sua origine geografica è dovuto alle sue specifiche caratteristiche e alla sua reputazione.

Specificità della zona geografica

La zona geografica legata alla denominazione «Escavèche de Chimay» copre la parte meridionale della regione Entre-Sambre-et-Meuse, è per lo più coperta da foreste e attraversata da numerosi piccoli corsi d'acqua. Queste due specificità naturali hanno favorito lo sviluppo delle industrie metallurgiche nella regione, tanto che a partire dal XV secolo vi si sono insediate diverse fucine e fornaci, che qui hanno trovato il combustibile (carbone di legno) e l'energia (forza idraulica) necessari al loro funzionamento. Per massimizzare queste risorse, i proprietari delle fucine e delle fornaci hanno realizzato una rete idraulica all'interno della zona, creando bacini di contenimento, alcuni dei quali sono veri e propri laghi o stagni ricchi di pesce.

Nei pressi di questa zona, nella regione di Charleroi, situata a poche decine di chilometri dall'area di Chimay, in particolare a Bouffioulx, Châtelet e Pont-de-Loup, le caratteristiche pedologiche hanno consentito lo sviluppo dell'attività ceramica fin dal XVI secolo, nota in parte per la produzione di vasellame da cucina in grès, utilizzato soprattutto per contenere liquidi, cucinare, conservare o preservare alimenti.

Gli abitanti della zona di Chimay, nella regione Entre-Sambre-et-Meuse, hanno sviluppato una particolare tecnica di conservazione del pesce in vasetti: cuociono il pesce e poi preparano una salsa amidacea a base di aceto alla quale aggiungono cipolle, spezie, aromi e a volte limone. Dopo di che procedono alla composizione, mettendo prima il pesce in un contenitore e poi versandovi sopra la salsa calda. Essendo ancora liquida, questa salsa ricopre tutti i pezzi di pesce facendo fuoriuscire l'aria dal vasetto. Questo procedimento impedisce la formazione di muffe. Subito dopo, il vaso viene chiuso ermeticamente e la preparazione messa a raffreddare per gelificare la salsa.

I produttori di «Escavèche de Chimay» si trovano ancora oggi nei dintorni delle vecchie fucine di Macquenoise, Virelles e Nismes.

Specificità del prodotto

L'«Escavèche de Chimay» è una preparazione fredda a base di pesce cotto ricoperto di una salsa gelatinosa all'aceto contenente cipolle.

L'«Escavèche de Chimay» è confezionata in vasetti.

La durata di conservazione dell'«Escavèche de Chimay» è particolarmente lunga per un prodotto a base di pesce che non ha subito trattamenti termici: sono infatti vietati la sterilizzazione, la pastorizzazione e metodi di conservazione simili.

Il metodo di produzione dell'«Escavèche de Chimay» è diverso da altre produzioni esistenti nel XIX secolo nel sud della Francia, per le quali era raccomandato l'uso dell'olio per la conservazione delle sardine. L'«Escavèche de Chimay» rientra quindi in un'altra tradizione, quella della conservazione del pesce in aceto, grazie appunto a una salsa all'aceto, di consistenza gelatinosa e cremosa, diversa dall'«escabèche» francese.

Legame causale

Influenza delle specificità della zona geografica sulle caratteristiche del prodotto

L'«Escavèche de Chimay» è legata al suo territorio dalle specificità del paesaggio di Chimay e dintorni: l'insediamento sin dal XV secolo di fucine e fornaci nella regione di Chimay ha infatti inciso notevolmente su questo paesaggio. Per rispondere alle esigenze di quest'industria metallurgica, sono stati creati, e sono tuttora visibili, molti laghi e stagni artificiali. Alla fine del XVIII secolo quest'industria ha attraversato una fase di declino, per poi scomparire del tutto verso la metà del XIX secolo. Da allora, questi stagni sono stati convertiti in zone di pesca: specchi d'acqua che brulicavano di pesce. Durante le operazioni di pulizia degli stagni, i proprietari si ritrovavano con una quantità di pesce tale da non riuscire a consumarlo tutto subito; gli abitanti della regione hanno quindi pensato un modo per conservarlo. I pesci di mare sono stati introdotti nella composizione dell'«Escavèche de Chimay» dopo la Seconda guerra mondiale.

Il vasetto è l'unico contenitore autorizzato per il confezionamento dell'«Escavèche de Chimay». Il suo utilizzo è storicamente giustificato dalla presenza di laboratori di ceramica nella zona di Charleroi. Queste strutture sono infatti rinomate per la produzione di vasellame da cucina in grès, utilizzato per contenere e conservare l'«Escavèche de Chimay». È così nato un nuovo utensile in varie forme: il cosiddetto vasetto da «escavèche». Questa produzione è esposta al museo «La Grange aux Potiers» di Bouffioulx. Oggi sono utilizzati anche vasetti in vetro o in plastica.

La particolarità della salsa gelatinosa a base di aceto, unita alla funzionalità del vasetto, permette di conservare per diverse settimane il pesce cotto senza ricorrere a trattamenti termici. Con il passare delle settimane, il gusto della preparazione si attenua. Questo metodo di conservazione del pesce è tipico della regione di Chimay.

Reputazione del nome che lo collega alla sua zona d'origine

L'«Escavèche de Chimay» è considerata una preparazione tradizionale di questa regione, che ha conquistato notorietà e reputazione sin dall'inizio del XX secolo. Questa preparazione rappresentava in quel periodo una vera e propria risorsa commerciale per gli operatori turistici della regione. Ad esempio, nella guida turistica Chimay, centre de tourisme (1933) si legge che si trovano nei dintorni «buoni ristoranti in cui si serve una «escavèche» apprezzata da tutti i buongustai», senza dimenticare i numerosi hotel e ristoranti di Chimay e dintorni che promuovono l'«Escavèche de Chimay» con cartoline e pubblicità trasmesse in tutto il Belgio. Ne sono un esempio l'Hôtel de l'Univers di Chimay (1939), l'hotel Mon Rêve di Robechies (ca 1920, 1933 e 2013) e il Restaurant du Lac, oggi Chez Edgard et Madeleine (ca 1900, 1933 e 2013). Oggi questi ultimi due ristoranti la propongono ai clienti nei loro menù.

Quanto all'uso affermato e regolare del nome «Escavèche de Chimay», i primi riferimenti espliciti risalgono alla seconda metà del XX secolo. È citata in un numero della rivista Vie féminine del 1958, nel libro À la wallonne... mijotons (1978) di R. Dedouaire, nella guida Guide gourmand (1985) di É. Gérard, J.-M. Paquot e R. Jasselette e nel libro La cuisine traditionnelle belge (2010) di M. Declercq.

L'«Escavèche de Chimay» è oggi tutelata dagli uffici del turismo e da una confraternita gastronomica fondata nel 1986, la Jurade princière de Chimay.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://agriculture.wallonie.be/aop-igp-stg


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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