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Document L:2020:017:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 017, 22 gennaio 2020


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
22 gennaio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/49 della Commissione del 21 gennaio 2020 che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo

3

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2019 del Comitato Statistico Unione Europea/Svizzera del 2 dicembre 2019 che sostituisce l’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico [2020/51]

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/49 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2020

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) (1), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nella versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3) è stato invertito il significato delle disposizioni dell’allegato XXI, suballegato 4, punti 4.2.1.1.2 e 4.2.2.1, e dell’allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2.2.2.2 e 3.2.4.1.1.2.2, che specificano che le ruote e gli pneumatici aggiuntivi non devono essere considerati come dispositivi opzionali.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula vON DER LEYEN


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).


DECISIONI

22.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 17/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/50 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione (3), la Commissione ha presentato al CEN/Cenelec una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate e di completamento dei lavori su tali norme a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio successivamente abrogata (4).

(3)

Nello specifico è stato chiesto al CEN/Cenelec di adottare nuove norme relative all’identificazione delle unità da diporto per le quali i requisiti essenziali sono definiti all’allegato I, parte A, punto 2.1, della direttiva 2013/53/UE. Al CEN/Cenelec è stato inoltre chiesto di tenere debitamente conto degli elementi oggetto di atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 49 della direttiva 2013/53/UE, in modo da evitare una sovrapposizione dei requisiti.

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha elaborato la norma EN ISO 10087:2019 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione.

(5)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 10087:2019 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736 e se sia coerente con gli atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 49 della direttiva 2013/53/UE.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione (5), adottato in base all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/53/UE, stabilisce norme in materia di identificazione delle unità da diporto, in particolare le norme minime relative alla procedura di assegnazione e gestione del codice unico del fabbricante.

(7)

La norma EN ISO 10087:2019 stabilisce i dettagli relativi al numero di identificazione dell’unità da diporto per quanto riguarda le dimensioni e la durata della marcatura, la sua posizione, il duplicato del numero di identificazione, l’indicazione temporale della marcatura e il formato di visualizzazione. Integra la composizione del numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione.

(8)

Con decisione di esecuzione C(2015) 8736, al CEN/Cenelec è stato anche chiesto di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 87 del 13 marzo 2015.

(9)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha elaborato la norma EN ISO 12215-5:2019 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento, parte 5.

(10)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 12215-5:2019 elaborata dal CEN soddisfi la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(11)

La norma EN ISO 12215-5:2019 fa riferimento ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, parte A, punto 3.1, della direttiva 2013/53/UE e definisce i dettagli relativi alle pressioni di progetto per unità monoscafo, alle sollecitazioni di progetto e alla determinazione del dimensionamento.

(12)

Le norme EN ISO 10087:2019 e EN ISO 12215-5:2019 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e nell’allegato I, parte A, punti 2.1 e 3.1 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

La norma EN ISO 12215-5:2019 sostituisce la norma EN ISO 12215-5:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento alla norma EN ISO 12215-5:2018 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Al fine di concedere ai fabbricanti un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 12215-5:2019, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma che viene sostituita al 30 giugno 2021.

(15)

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6). Per fare sì che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati nello stesso atto, i riferimenti delle norme EN ISO 10087:2019 e EN ISO 12215-5:2019 dovrebbero essere inclusi nell’allegato I di tale decisione di esecuzione e il riferimento alla norma EN ISO 12215-5:2018 dovrebbe essere cancellato dal suddetto allegato.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

(17)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

(3)  Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(4)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua (GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:

1)

la voce 18 è soppressa;

2)

sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

«32.

EN ISO 10087:2019

 

Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione

33.

EN ISO 12215-5:2019

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 17/7


DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA

del 2 dicembre 2019

che sostituisce l’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico [2020/51]

IL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (1), in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 2007 e contiene l’allegato A concernente atti giuridici nel settore statistico.

2)

Sono stati adottati nuovi atti giuridici nel settore statistico, ai quali occorre fare riferimento nell’allegato A. È pertanto opportuno modificare tale allegato,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato A dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 dicembre 2019.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione UE

M. KOTZEVA

Il capo della delegazione svizzera

G.-S. ULRICH


(1)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

ATTI GIURIDICI NEL SETTORE STATISTICO DI CUI ALL’ARTICOLO 2

ADATTAMENTI SETTORIALI

1.

In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea.

2.

I termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell’Unione europea, anche la Svizzera.

3.

Il comitato del programma statistico (CPS), di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo, è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE), istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (1).

4.

Il programma statistico comunitario di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, del presente accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.

Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009, fatte salve le norme più specifiche cui si fa riferimento nel presente allegato.

6.

I riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)» sono intesi, salvo disposizioni diverse, come riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)», definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (2). I numeri di codice cui si fa riferimento sono intesi come i numeri di codice corrispondenti della NACE Rev. 2.

7.

Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e costi simili non si applicano ai fini del presente accordo.

8.

Le appendici costituiscono parte integrante del presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

I.   STATISTICHE SULLE IMPRESE

1.   Statistiche strutturali sulle imprese

32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da:

32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170);

32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per regione dei risultati;

b)

la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per attività dei risultati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2;

c)

la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le unità di attività economica;

d)

per l’allegato II (Industria), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 23 11 0; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati biennali per le caratteristiche 21 11 0 e 21 12 0;

e)

per l’allegato III (Commercio), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 17 32 0, 18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 e 18 21 0;

f)

per l’allegato IV (Costruzione), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 e 23 12 0;

g)

per l’allegato VII (Fondi pensione), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per la caratteristica 48 61 0;

h)

l’allegato VIII (Servizi alle imprese) non si applica alla Svizzera;

i)

per l’allegato IX (Demografia delle imprese) la Svizzera è autorizzata a trasmettere risultati per tutte le caratteristiche solo delle serie 9 A, 9B, 9E, 9F e 9M, utilizzando il 2015 come primo anno di riferimento; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati per tali serie entro 23 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, ad eccezione dei risultati relativi alla mortalità compresi in tali serie, che devono essere trasmessi entro 35 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev. 1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1), modificato da:

32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);

32014 R 0439: regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72);

32015 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 61).

32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170), modificato da:

32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);

32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13);

32015 R 2112: regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4).

32010 R 0275: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 1), modificato da:

32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).

2.   Statistiche congiunturali

31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:

32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1);

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:

32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16);

32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3);

32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14);

32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera è esentata dal fornire dati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2;

b)

la Svizzera è esentata dal fornire dati per la variabile 230 (Retribuzioni lorde);

c)

per l’allegato A (Industria) la Svizzera è autorizzata ad applicare il trimestre come periodo di riferimento per le variabili 110 (Produzione), 120 (Fatturato), 121 (Fatturato realizzato sul mercato interno) e 122 (Fatturato realizzato sul mercato non interno);

d)

per l’allegato B (Costruzione) la Svizzera è esentata dal fornire dati per la variabile 412 (Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata);

e)

per l’allegato D (Altri servizi) la Svizzera è autorizzata ad applicare l’anno come periodo di riferimento per la variabile 310 (Prezzi alla produzione); la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere dati per la variabile 310 entro dieci mesi dalla fine del periodo di riferimento.

32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da:

32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3).

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:

32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16);

32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26).

32008 R 0472: regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).

3.   Registri di imprese utilizzati a fini statistici

32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14).

32010 R 1097: regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).

II.   STATISTICHE DEI TRASPORTI E DEL TURISMO

1.   Statistiche dei trasporti di merci su strada

32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1), modificato da:

32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da:

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), modificato da:

32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 24).

32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).

2.   Statistiche sugli incidenti stradali

31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

3.   Statistiche dei trasporti ferroviari

32018 R 0643: regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all’articolo 4, paragrafo 2, le soglie di cui alle lettere a) e b) vanno lette come segue:

a)

il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 500 000 000 tonnellate-km;

b)

il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 200 000 000 passeggeri-km.

L’allegato VIII si applica alle imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).

32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).

4.   Statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da:

32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:

32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 dell’9.4.2005, pag. 5).

32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5);

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1);

32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

5.   Statistiche sul turismo

32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17), modificato da:

32013 R 0253: regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.2 per tutti i periodi di riferimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;

b)

la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.3 per tutti i periodi di riferimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;

c)

la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato II entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento, insieme a una relazione sulla qualità dei dati.

32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13), modificato da:

32013 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1).

III.   STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO

1.   Statistiche relative al commercio estero con i paesi terzi

32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), modificato da:

32016 R 1724: regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1);

32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

tutte le disposizioni relative al regime doganale dello sdoganamento centralizzato non sono pertinenti;

b)

articolo 2 — Definizioni: il territorio statistico comprende il territorio doganale, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi.

La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;

c)

articolo 5, paragrafo 1 — Dati statistici: i dati statistici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono rilevati per la prima volta entro il 1o gennaio 2016.

Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k) non si applicano.

La classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata almeno a livello delle prime sei cifre.

Per la Svizzera le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punti ii) e iii), non si applicano;

d)

articolo 6 — Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai dati statistici dalla cui rilevazione la Svizzera è esentata a norma dell’articolo 5 del regolamento in questione;

e)

articolo 7 —Scambio di dati: le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, non si applicano.

32010 R 0092: regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4), modificato da:

32016 R 1253: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12).

32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1), modificato da:

32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso della Svizzera il ‘valore doganale’ è definito nel quadro delle rispettive norme nazionali.»;

b)

all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso della Svizzera per ‘paese di origine’ si intende il paese di cui le merci sono originarie ai sensi delle rispettive norme di origine nazionali.».

32012 R 1106: regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

IV.   PRINCIPI E SEGRETO STATISTICI

1.   Organi consultivi

32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

2.   Statistiche europee

32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164), modificato da:

32015 R 0759: regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).

3.   Eurostat

32012 D 0504: decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

l’articolo 10, paragrafo 3, non si applica alla Svizzera.

4.   Accesso a dati riservati destinati a fini scientifici

32013 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

5.   Atti di cui le parti contraenti prendono atto

Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni che non sono vincolanti:

52005 PC 0217: raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).

32009 H 0498: raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).

V.   STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

1.   Statistiche sulle forze di lavoro

31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:

32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1);

32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14);

32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6);

32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42);

32014 R 0545: regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, l’unità campionaria è l’individuo e le informazioni concernenti gli altri membri della famiglia possono comprendere almeno le caratteristiche menzionate all’articolo 4, paragrafo 1;

b)

all’articolo 7 bis, paragrafo 3, il campione utilizzato dalla Svizzera per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc non è assoggettato ai requisiti di deviazione relativa standard di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis;

c)

l’articolo 7 ter non si applica.

32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).

32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18).

32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3).

32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 1, la Svizzera è esentata dall’applicare il modulo ad hoc 2007.

32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:

32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 2, la Svizzera è esentata dal fornire le variabili menzionate nelle colonne 211/212 e nella colonna 215 dell’allegato.

32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4).

32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22).

32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57), modificato da:

32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);

32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).

32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7).

32010 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1).

32010 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull’occupazione delle persone disabili per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 97 del 17.4.2010, pag. 3).

32011 R 0249: regolamento (UE) n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 18).

32013 R 0318: regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11), modificato da:

32014 R 1397: regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014 (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42).

2015 R 0459: regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6).

32016 R 0008: regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 35).

32016 R 1851: regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).

32016 R 2236: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6).

32017 R 2384: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all’organizzazione e all’orario di lavoro per quanto riguarda l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 35).

2.   Statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro

31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:

31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), modificato da:

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);

32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11);

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

per le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento per la prima volta nel 2010;

b)

per le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento solo per alcune variabili nel 2008 e per tutte le variabili per la prima volta nel 2012;

c)

per l’anno 2008 la Svizzera è autorizzata a:

fornire le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), basate sulle imprese (e non sulle unità locali), a livello nazionale, conformemente alla NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese;

trasmettere i risultati entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento (e non entro 18 mesi come stabilito all’articolo 9).

32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da:

32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), modificato da:

32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);

32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30), modificato da:

32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);

32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).

3.   Statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da:

32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).

32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modificato da:

32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3).

32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23).

32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29).

32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modificato da:

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);

32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);

32015 R 2256: regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12).

32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).

32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16).

32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclusione finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8).

32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1).

32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3).

32010 R 0481: regolamento (UE) n. 481/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2011 delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 38).

32010 R 1157: regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 3).

32012 R 0062: regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del 25.1.2012, pag. 9).

32013 R 0112: regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 2).

32014 R 0067: regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).

32015 R 0245: regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l’accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11).

32016 R 0114: regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 40).

32017 R 0310: regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1).

2018 R 0174: regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all’evoluzione del reddito per il 2019 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35).

4.   Statistiche sulla migrazione e sulla protezione internazionale

32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1).

32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

per le voci 1.2 (Gruppi di paesi di nascita), 1.3 (Gruppi di paesi di precedente dimora abituale) e 1.4 (Gruppi di paesi di successiva dimora abituale) dell’allegato il primo anno di riferimento applicabile per la Svizzera è il 2011.

5.   Statistiche sui posti di lavoro vacanti

32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).

32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3).

32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).

6.   Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)

32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).

32007 R 1322: regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5).

32008 R 0010: regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l’aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3).

32011 R 0110: regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29).

32011 R 0263: regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).

7.   Censimenti della popolazione e delle abitazioni

32008 R 0763: regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati prescritta da tale regolamento.

32017 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).

32017 R 0712: regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 21.4.2017, pag. 1).

32017 R 0881: regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l’articolo 7 [Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010] non si applica. La Svizzera conserva tuttavia i dati e i metadati per l’anno di riferimento 2011 fino al 1o gennaio 2035 e informa la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni di tali dati prima della loro attuazione.

8.   Statistiche demografiche

32013 R 1260: regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l’articolo 4 «Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione», il paragrafo 2 dell’articolo 5 «Frequenza e termini di riferimento» e l’articolo 8 «Studi di fattibilità» non si applicano.

32014 R 0205: regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).

9.   Atti di cui le parti contraenti prendono atto

Le parti contraenti prendono atto della seguente raccomandazione non vincolante:

32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).

VI.   STATISTICHE ECONOMICHE

1.   Indici dei prezzi al consumo armonizzati e indice dei prezzi delle abitazioni

32016 R 0792: regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC);

b)

la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB);

c)

la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (indice dei prezzi OOH).

31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:

31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12);

31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23);

32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22).

31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:

31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9);

31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1);

32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46);

32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:

32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).

32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).

32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).

32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9), modificato da:

32015 R 2010: regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell’11 novembre 2015 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1).

32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

32010 R 1114: regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

2.   Parità di potere d’acquisto

32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).

32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1).

32015 R 1163: regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d’acquisto (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).

3.   Sistema europeo dei conti nazionali e regionali

32013 R 0549: regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), modificato da:

32015 R 1342: regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015 (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

l’articolo 6 non si applica;

b)

la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica;

c)

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per paese delle esportazioni e delle importazioni di servizi prescritta dal regolamento;

d)

il capitolo 19 dell’allegato A non si applica;

e)

l’allegato B si applica con le deroghe previste nell’appendice 1 del presente allegato.

32014 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 38).

32015 R 1365: regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 1).

32016 R 2304: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).

4.   Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

5.   Statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all’estero

32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da:

32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10);

32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, dell’5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3);

32012 R 0555: regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22), modificato da:

32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 dell’10.6.2013, pag. 74).

32016 R 1013: regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l’allegato I si applica con gli adattamenti previsti nell’appendice 2 del presente allegato.

32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7), modificato da:

32014 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 16).

32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), modificato da:

32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15).

VII.   NOMENCLATURE

1.   Classificazioni statistiche delle attività economiche

31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:

31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1);

32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3);

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

2.   Unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo

31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modificato da:

1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21; adattamento pubblicato nella GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).

3.   Classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da:

32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1);

32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3);

32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

32013 R 1319: regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1);

32014 R 0868: regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014 (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1);

32016 R 2066: regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1);

32017 R 2391: regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1).

32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 13).

32012 R 1046: regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).

32015 R 2381: regolamento (UE) 2015/2381 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 52).

4.   Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)

32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65), modificato da:

32014 R 1209: regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014 (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).

VIII.   STATISTICHE DELL’AGRICOLTURA

1.   Statistiche del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da:

32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40);

32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati richiesta dalla direttiva.

31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da:

31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36);

32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 marzo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10);

32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale come richiesto nell’allegato I, tabella I: Produzione annua di latte di vacca.

2.   Conti economici dell’agricoltura

32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da:

32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9);

32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14);

32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, dell’7 marzo 2008 (GU L 65 dell’8.3.2008, pag. 5);

32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

3.   Statistiche sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola

32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14), modificato da:

32014 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

per la Svizzera l’allegato III, punto VI, non si applica.

32009 R 1200: regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1), modificato da:

32015 R 1391: regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11).

4.   Statistiche sul bestiame e sulla carne

32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1), modificato da:

32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera non è tenuta a fornire le seguenti categorie dettagliate di statistiche sul bestiame come richiesto nell’allegato II del regolamento:

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito);

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito);

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche;

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche;

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle scrofe montate per la prima volta, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, scrofe montate;

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle giovani scrofe non ancora montate, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, altre scrofe;

b)

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui giovani bovini, come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Bovini;

c)

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli agnelli e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Ovini;

d)

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui caprini, come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni;

e)

la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle anatre e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Pollame.

5.   Statistiche sui prodotti vegetali

32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1), modificato da:

32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1);

32015 R 1557: regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11).

IX.   STATISTICHE DELL’ENERGIA

X.   STATISTICHE AMBIENTALI

1.   Conti economici ambientali

32011 R 0691: regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1), modificato da:

32014 R 0538: regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

l’articolo 8, Deroghe, non si applica;

b)

la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica.

32015 R 2174: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).

32016 R 0172: regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).

APPENDICE 1

Deroghe all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), al quale si fa riferimento nel presente allegato

 

Tavola

Codice e variabile

Descrizione dettagliata della deroga

Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione

Prima trasmissione nel

1

1Q

P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)

Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2023Q4

2024

2

1A

P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)

Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi

1995-2022

2024

3

1A

P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)

Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 mesi

1995-2018

2020

4

1Q

P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)

P.3 — 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di 5.a e 6.)

1995Q1-2019Q4

2020

5

1A

P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)

P.3 — 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi

1995-2018

2020

6

1Q

P.31 — 7.a) Spesa per consumi individuali

P.32 — 7. b) Spesa per consumi collettivi

Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga)

1995Q1-2023Q4

2024

7

1A

P.31 — 7. a) Spesa per consumi individuali

P.32 — 7. b) Spesa per consumi collettivi

Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga)

1995-2022

2024

8

1Q

P.41 — 8. a) Consumi effettivi individuali

Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2023Q4

2024

9

1A

P.41 — 8. a) Consumi effettivi individuali

Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi

1995-2022

2024

10

1Q

P.51 g — 9. a) Investimenti fissi lordi

Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come AN.111 + 112 e AN.113 + 114 + 115 + 117 fino alla scadenza della deroga)

1995Q1-2023Q4

2024

11

1A

P.51 g — 9. a) Investimenti fissi lordi

Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come AN.111 + 112 e AN.113 + 114 + 115 + 117 fino alla scadenza della deroga)

1995-2022

2024

12

1Q

EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti

Totale dell’economia e disaggregazione A*10, in migliaia di ore lavorate, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2019Q4

2020

13

1Q

EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti

Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati

1995Q1-2009Q4

2018

14

1Q

EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti

Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati

1995Q1-2017Q4

2018

15

1Q

EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti

Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati

1995Q1-2019Q4

2020

16

1Q

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti

Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2009Q4

2020

17

1Q

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti

Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

2010Q1-2017Q4

2018

18

1Q

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti

Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

19

1Q

EMP — 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale)

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale)

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)

Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

2010Q1-2017Q4

2018

20

1Q

EMP — 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale)

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale)

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)

Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2009Q4

2020

21

1Q

POP — 16. a) Popolazione totale

EMP — 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale)

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale)

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)

Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati

1995Q1-2009Q4

2018

22

1A

EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti

Disaggregazione A*10, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+2 mesi

1995-2024

2025

(da riesaminare nel 2024)

23

1Q

B.2 g + B.3 g — 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo

Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga)

1995Q1-2017Q4

2018

24

1A

B.2 g + B.3 g — 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo

Totale dell’economia, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga)

1995-2016

2018

25

1Q

D.1 — 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Disaggregazione A*10, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

26

1A

D.1 — 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

27

1Q

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde

Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2017Q4

2018

28

1Q

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati

1995Q1-2017Q4

2018

29

1A

D.1 — 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi

2011-2018

2020

30

1A

D.1 — 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi

1995-2010

2025

(da riesaminare nel 2024)

31

2

D.4r — Redditi da capitale da percepire

D.41r — Interesse da percepire

D.42r + D.43r + D.44r + D.45 — Altri redditi da capitale da percepire

D.4p — Redditi da capitale da corrispondere

D.4p_S.1311 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311)

D.4p_S.1312 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312)

D.4p_S.1313 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313)

D.4p_S.1314 di cui: da corrispondere al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

D.41 p — Interessi da corrispondere

D.42p + D.43p + D.44p + D.45p — Altri redditi da capitale da corrispondere

S.13 — Amministrazioni pubbliche, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

32

2

Tutte le variabili

S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S1312 — Amministrazioni di Stati federati, S1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale, trasmissione a t+3 mesi

1995-2023

2025

33

2

NP — Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale

1995-2023

2025

34

2

P.52+P.53 — Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale (P.52 — Variazione delle scorte, dati da fornire fino alla scadenza della deroga)

1995-2023

2025

35

3

P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica

P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica

B1.g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica

Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+9 mesi

1995-2018

2020

36

3

P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica

P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica

B1.g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica

Disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+21 mesi

1995-1997

2025

37

3

P.51c — 4. Ammortamenti per branca di attività economica

unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti

B.2n+B.3n — 5. Risultato netto di gestione e reddito misto netto

Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi

1998-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

38

3

D.1 — 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti

D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde

Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi

2011-2018

2020

39

3

D.1 — 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti

D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde

Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi

1995-2010

2025

(da riesaminare nel 2024)

40

3

P.51 g — 7. a) Investimenti fissi lordi per branca di attività economica, disaggregazione del capitale fisso AN_F6

Disaggregazione A*10 per attività (AN_F6), prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 e t+21 mesi (fornire solo disaggregazione AN_F6 fino alla scadenza della deroga)

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

41

3

P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per branca di attività economica

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente, trasmissione a t+9 e t+21 mesi

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

42

3

EMP — 8. Occupati per branca di attività economica

Disaggregazione A*21, in migliaia di persone, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga)

1995-2016

2018

43

3

EMP — 8. Occupati per branca di attività economica

Disaggregazione A*21, in migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga)

1995-2024

2025

(da riesaminare nel 2024)

44

3

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per branca di attività economica

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per branca di attività economica

Disaggregazione A*64, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+21 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*21 fino alla scadenza della deroga)

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

45

6

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)

1995-1999

2025

(da riesaminare nel 2024)

46

6

Tutte le variabili

Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+S.15 — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga)

1999-2023

2025

47

6

Tutte le variabili

Operazioni, attività e passività, S.14 — Famiglie, S.15 — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga)

2012-2018

2020

48

6

Tutte le variabili

Guadagni e perdite nominali in conto capitale e altre variazioni di volume, attività, S.11 — Società non finanziarie e S.12 — Società finanziarie e S.2 — Resto del mondo, non consolidati

2012-2017

2019

49

6

F.511 — Azioni quotate

F.512 — Azioni non quotate

F.519 — Altre partecipazioni

F.81 — Crediti commerciali e anticipazioni

F.89 — Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni

Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

50

7

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)

1995-1999

2025

(da riesaminare nel 2024)

51

7

Tutte le variabili

Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+ S.15 — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga)

1999-2023

2025

52

7

Tutte le variabili

Consistenze, attività e passività, dati separati per S.14 — Famiglie e S.15 — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga)

2012-2018

2020

53

7

AF.511 — Azioni quotate

AF.512 — Azioni non quotate

AF.519 — Altre partecipazioni

AF.81 — Crediti commerciali e anticipazioni

AF.89 — Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni

Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

54

8

P.53 — Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

NP — Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte

Tutti i settori eccetto S.1 — Totale dell’economia

1995-2018

2020

55

8

D.51 — Imposte sul reddito

D.59 — Altre imposte correnti

Tutti i settori eccetto S.1 — Totale dell’economia e S.13 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse

1995-2023

2025

56

8

Tutte le variabili

Settori S.14 — Famiglie e S.15 — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, impieghi e risorse (da fornire come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga)

2012-2018

2020

57

8

D.41 — Interessi

S.13 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

58

801

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per tutti i settori eccetto S.13 — Amministrazioni pubbliche

1999Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

59

801

Tutte le variabili

S.13 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse

(da fornire solo con i dati inclusi nella presente tabella 25 fino alla scadenza della deroga)

1999Q1-2024Q4

2025

60

801

D.41 — Interessi

S.13 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)

1999Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

61

10

B.1 g — 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)

Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10

2008-2017

2020

62

10

B.1 g — 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)

Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10

2000-2007

2025

63

10

D.1 — 3. Redditi da lavoro dipendente (prezzi correnti)

P.51 g — 4. Investimenti fissi lordi (prezzi correnti)

Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia e disaggregazione A*10

2008-2022

2025

(da riesaminare nel 2024)

64

10

B1 g — 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)

Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, trasmissione a t+12 mesi (da trasmettere a t+24 mesi fino alla scadenza della deroga)

2000-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

65

10

EMP — 5. Totale degli occupati

POP — 6. Popolazione

Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, in migliaia di persone

2000-2018

2020

66

11

D.4 — Redditi da capitale

S.13 — Amministrazioni pubbliche, tutte le divisioni e i gruppi COFOG, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)

1995-2023

2025

(da riesaminare nel 2024)

67

11

NP — Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte

S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale, tutte le divisioni e i gruppi COFOG

1995-2023

2025

68

12

B1 g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)

Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10

2000-2022

2025

(da riesaminare nel 2024)

69

12

ETO — 2. Totale degli occupati (in migliaia di persone)

EEM — Lavoratori dipendenti (in migliaia di persone)

POP — 3. Popolazione (in migliaia di persone)

Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10

2000-2017

2020

70

13

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)

2000-2022

2025

(da riesaminare nel 2024)

71

15

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga)

2010-2021

2025

72

15

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell’anno precedente

2015-2021

2025

73

16

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga)

2010-2021

2025

74

16

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell’anno precedente

2015-2021

2025

75

17

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)

2010, 2015, 2020

2025

76

20

Tutte le variabili

Totale dell’economia, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell’anno precedente

2000-2017

2020

77

20

Tutte le variabili

Disaggregazione A*21, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell’anno precedente

2000-2022

2025

(da riesaminare nel 2024)

78

22

Tutte le variabili

Totale dell’economia, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati

1995-2017

2020

79

22

Tutte le variabili

Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati

1995-2022

2025

(da riesaminare nel 2024)

80

26

Tutte le variabili

Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)

1995-2022

2025

81

27

Tutte le consistenze

Tutte le attività e passività, tutti i (sotto)settori eccetto S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati

1999Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

82

27

Tutte le consistenze

Tutte le attività e passività, S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati

1999Q1-2019Q4

2020

83

27

Tutte le operazioni

Tutte le attività e passività, S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati

2020Q1-2024Q4

2025

84

27

Tutte le operazioni

Tutte le attività e passività, S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati e tutti i sottosettori

1999Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

85

27

Tutte le informazioni sul settore di contropartita (operazioni e consistenze)

Informazioni di contropartita, tutte le attività e passività, S.1311 — Amministrazioni centrali; S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale.

1999Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

86

27

Tutte le variabili (consistenze e operazioni)

Tutte le attività e passività, dati non consolidati, S.13 — Amministrazioni pubbliche e tutti i sottosettori (dati consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)

1999Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

87

28

Tutte le variabili

Intera tavola (eccetto S.13 — Amministrazioni pubbliche) compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per

S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale

2000Q1-2024Q4

2025

(da riesaminare nel 2024)

88

28

Tutte le variabili

S.13 — Amministrazioni pubbliche

2000Q1-2019Q4

2020

APPENDICE 2

Adattamenti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), al quale si fa riferimento nel presente allegato

Tavola

Variabile e voce

Adattamento

1

Tutto

Esenzione

2 A

Redditi da investimenti diretti, azioni e partecipazioni, dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi‐società

nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate)

tra imprese sorelle

Esenzione

 

Redditi da investimenti di portafoglio: crediti

Nessuna disaggregazione per settore e per paese (combinazione)

 

Redditi da investimenti di portafoglio: crediti

Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)

 

Redditi da investimenti di portafoglio: crediti

quote in fondi di investimento

Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale)

 

Redditi da investimenti di portafoglio: debiti

Nessuna disaggregazione per settore

 

Redditi da investimenti di portafoglio: debiti

quote di fondi di investimento

Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale)

2 C

Investimenti diretti, azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti

nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate)

tra imprese sorelle

Esenzione

 

Investimenti di portafoglio, acquisizione netta di attività finanziarie

Nessuna disaggregazione per paese, fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)

 

Investimenti di portafoglio, incremento netto delle passività

Nessuna disaggregazione per settore

 

Investimenti di portafoglio, quote di fondi di investimento, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività

Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale)

 

Altri investimenti, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività

Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)

 

Strumenti finanziari derivati, saldi netti

Nessuna disaggregazione per paese

2 E

Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, attività

Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)

 

Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, passività

Nessuna disaggregazione per settore

 

Altri investimenti, posizione patrimoniale sull’estero, attività/passività

Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)

3

Totale servizi

Nessuna disaggregazione per paese

 

Viaggi

Viaggi d’affari

acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine

altri viaggi d’affari

Viaggi per motivi personali

spese per motivi di salute

spese per motivi d’istruzione

altri viaggi per motivi personali

Nessuna disaggregazione per paese

 

Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche

ambasciate e consolati

agenzie e unità militari

altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche

Nessuna disaggregazione per paese

4.1

IDE — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, incremento netto delle passività

Esenzione

 

IDE — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle

Esenzione

 

IDES — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, acquisizione netta di attività finanziarie

Esenzione

 

IDES — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle

l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE

Esenzione

 

IDES — Strumenti di debito tra imprese sorelle

l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE

Esenzione

4.2

IDE — Dividendi: debiti

Esenzione

 

IDE — Dividendi tra imprese sorelle

Esenzione

 

IDES — Dividendi: crediti

Esenzione

 

IDES — Dividendi tra imprese sorelle

l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE

Esenzione

 

IDES — Reddito derivante da strumenti di debito tra imprese sorelle

l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE

Esenzione

5.1

IDE — Azioni e partecipazioni: passività

Esenzione

 

IDE — Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle

Esenzione

 

IDES — Azioni e partecipazioni: attività

Esenzione

 

IDES — Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle

l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE

Esenzione

 

IDES — Strumenti di debito tra imprese sorelle

l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro

l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE

Esenzione

»

(1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(2)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.


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