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Document 55001850-3e06-11ef-ab8f-01aa75ed71a1
Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports
Consolidated text: Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
01996L0067 — IT — 20.05.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DIRETTIVA 96/67/CE DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003 |
L 284 |
1 |
31.10.2003 |
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DECISIONE (UE) 2024/1254 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 |
L 1254 |
1 |
30.4.2024 |
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DIRETTIVA 96/67/CE DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 1996
relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale secondo i criteri seguenti:
la disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non elencate all'articolo 7, paragrafo 2 si applicano ad ogni aeroporto, indipendentemente dal volume di traffico, a decorrere dal 1o gennaio 1998;
le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 si applicano dal 1o gennaio 1998 agli aeroporti aventi un traffico annuale superiore o pari a 1 milione di movimenti passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci;
le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 6 si applicano dal 1o gennaio 1999 agli aeroporti:
▼M2 —————
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei comunitari ai collegamenti aerei intracomunitari;
ente di gestione, l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;
assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a un utente, quali descritti nell'allegato;
autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti:
prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra.
Articolo 3
L'ente di gestione di un aeroporto
Articolo 4
Separazione delle attività
Egli verifica anche l'assenza di flussi finanziari tra l'attività dell'ente di gestione in quanto autorità aeroportuale e la sua attività di assistenza a terra.
Articolo 5
Il comitato degli utenti
Articolo 6
Assistenza ai terzi
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità.
Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:
In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio.
Inoltre, a decorrere dal 1o gennaio 2001, almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente
Ogni Stato membro può chiedere tuttavia, non oltre il 1o luglio 2000, che l'obbligo di cui al presente paragrafo sia differito fino al 31 dicembre 2002.
La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10 esamina la domanda e può decidere di accoglierla, tenendo conto dell'evoluzione del settore e in particolare della situazione di aeroporti che si trovino in un'analoga situazione in ordine al volume e alla struttura del traffico.
Articolo 7
Autoassistenza
Tuttavia, per le seguenti categorie di servizi:
gli Stati membri possono riservare l'effettuazione dell'autoassistenza ad almeno due utenti, a condizioni che questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Articolo 8
Infrastrutture centralizzate
Articolo 9
Deroghe
Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, risulti impossibile un'apertura del mercato e/o l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:
di limitare il numero di prestatori per una o più categorie di servizi di assistenza non elencata all'articolo 6, paragrafo 2 in tutto l'aeroporto o in una parte di esso; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;
di riservare a un solo prestatore una o più categorie di servizi di assistenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
di riservare l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate all'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
di vietare, o limitare ad un solo utente, l'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi di assistenza a terra elencate all'articolo 7, paragrafo 2.
Qualsiasi decisione di deroga adottata a norma del paragrafo 1 deve:
specificare la categoria o le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli specifici di spazio o di capacità disponibili che la giustificano;
essere accompagnata da un piano di misure adeguate mirante a superare questi vincoli.
Inoltre, la deroga non deve:
pregiudicare indebitamente gli obiettivi della presente direttiva;
dar luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi e/o gli utenti che praticano l'autoassistenza;
essere più ampia del necessario.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un riassunto delle decisioni notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
La decisione della Commissione è adottata non oltre tre mesi dalla notifica da parte dello Stato membro ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La durata delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1, lettera b) non può eccedere i due anni. Tuttavia, ogni Stato membro può chiedere, in base al paragrafo 1, che tale periodo sia prolungato una sola volta di due anni. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, decide in merito alla domanda.
Articolo 10
Comitato consultivo
Articolo 11
Selezione dei prestatori di servizi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o all'articolo 9. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:
laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti previa consultazione del comitato degli utenti. I criteri di selezione previsti dal capitolato d'oneri o dalle specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
Dopo avere informato la Commissione, lo Stato membro interessato può prevedere, tra le condizioni standard o le specifiche tecniche cui devono conformarsi i prestatori, l'obbligo di servizio pubblico per gli aeroporti che servono le regioni periferiche o regioni in via di sviluppo facenti parte del suo territorio che non presentano interesse commerciale ma che hanno un'importanza capitale per lo Stato membro in questione.
deve essere indetta una gara d'appalto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati;
i prestatori sono scelti:
sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo,
dalle competenti autorità degli Stati membri indipendenti dagli enti di gestione, previa consultazione del comitato degli utenti e delle autorità di gestione, negli altri casi;
i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni;
qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura.
Qualora il numero dei prestatori sia limitato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 9, l'ente di gestione può esso stesso fornire servizi di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui al paragrafo 1. Esso può altresì autorizzare un'impresa prestatrice a fornire servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato senza che tale impresa sia soggetta alla medesima procedura
Articolo 12
Aeroporti insulari
Nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui all'articolo 11, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico a altri aeroporti nel suo territorio a condizione:
Articolo 13
Consultazioni
Gli Stati membri si accertano che sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria relativa all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva tra l'ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga concessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.
Articolo 14
Idoneità
I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono riferirsi ad una situazione finanziaria sana e ad una copertura assicurativa sufficiente, alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e all'osservanza della legislazione sociale pertinente.
I criteri devono rispettare i seguenti principi:
devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;
devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
non possono portare ad una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva.
Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza deve essere previamente informato circa la procedura di rilascio.
I motivi del rifiuto o della revoca devono essere comunicati al prestatore o all'utente di cui trattasi e all'ente di gestione.
Articolo 15
Norme di comportamento
Lo Stato membro può, se del caso su proposta dell'ente di gestione,
Dette norme devono rispettare i seguenti principi:
devono essere applicato in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;
devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
non possono portare a una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva;
Articolo 16
Accesso agli impianti
Articolo 17
Sicurezza
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.
Articolo 18
Protezione sociale e dell'ambiente
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.
Articolo 19
Osservanza delle disposizioni nazionali
Il prestatore che effettua un'attività di assistenza a terra in un aeroporto di uno Stato membro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria.
Articolo 20
Reciprocità
Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, qualora risulti che in materia di accesso al mercato dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, un paese terzo:
non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti comunitari che praticano l'autoassistenza un trattamento paragonabile a quello riservato dagli Stati membri ai prestatori o agli utenti che praticano l'autoassistenza, di quel paese terzo, oppure
non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza il trattamento nazionale, oppure
riserva ai prestatori e agli utenti di altri paesi terzi che praticano l'autoassistenza, un trattamento più favorevole di quello riservato ai prestatori o gli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza,
uno Stato membro può sospendere del tutto o in parte gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei prestatori o degli utenti di quel paese terzo, in base al diritto comunitario.
Articolo 21
Diritto di ricorso
Gli Stati membri o, se del caso, gli enti di gestione provvedono affinché le parti che abbiano un legittimo interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni o misure individuali adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 11 a 16.
Il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un giudiche nazionale o dinanzi a un'autorità pubblica diversa dall'ente di gestione dell'aeroporto di cui trattasi e, all'occorrenza, indipendente dall'autorità pubblica che controlla tale ente.
Articolo 22
Relazione informativa e revisione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Tale relazione, corredata di eventuali proposte di revisione della presente direttiva, è redatta non oltre il 31 dicembre 2001.
Articolo 23
Attuazione
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 24
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 25
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA
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1. |
L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:
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2. |
L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza, in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, le registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento. |
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3. |
L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione. |
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4. |
L'assistenza merci e posta comprende:
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5. |
L'assistenza operazioni in pista comprende:
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6. |
L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
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7. |
L'assistenza carburante e olio comprende:
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8. |
L'assistenza manutenzione dell'aereo comprende:
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9. |
L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:
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10. |
L'assistenza trasporto a terra comprende:
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11. |
L'assistenza ristorazione («catering») comprende:
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( 1 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
( *1 ) Purché questi servizi non siano assicurati dal servizio di circolazione aerea.