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Document 5279cabe-9f8d-11ea-9d2d-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 731/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

01993R0731 — IT — 04.06.2013 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 075 del 30.3.1993, pag. 7)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 705/2005 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2005

  L 118

18

5.5.2005

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2013

  L 130

1

15.5.2013




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata



Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Designazione delle merci

Classificazione Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Anellidi policheti (vermi ad anelli), denominati talvolta «vermi marini ». Si tratta di animali che vivono sul litorale marino, utilizzati generalmente come esche per la pesca

►M1  0106 90 00  ◄

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 0106 , 0106 00 e ►M1  0106 90 00  ◄

Tali animali non sono considerati invertebrati acquatici ►M2  ai sensi dei codici NC 0307 o 0308  ◄

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