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Document 503bbd1b-d4fc-11e9-b4bf-01aa75ed71a1
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 31 October 2016 on closing real estate data gaps (ESRB/2016/14)
Consolidated text: Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14)
13/08/2019
02017Y0131(01) — IT — 13.08.2019 — 001.001
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RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 31 ottobre 2016 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (GU C 031 dell'31.1.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 21 marzo 2019 2019/C 271/01 |
C 271 |
1 |
13.8.2019 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 31 ottobre 2016
relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili
(CERS/2016/14)
2017/C 31/01
SEZIONE 1
RACCOMANDAZIONI
Raccomandazione A — Monitoraggio dei rischi derivanti dal settore immobiliare residenziale
1. Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il loro settore RRE nazionale, comprendente informazioni sugli attuali criteri di concessione del credito in relazione ai prestiti garantiti da RRE nazionali. A tal fine, la seguente serie di indicatori per i criteri di concessione del credito è raccomandata per il monitoraggio effettivo dei rischi derivanti dal mercato RRE:
a) rapporto prestito/valore all'origine (loan-to-value ratio at origination, LTV-O);
b) rapporto prestito/valore attuale (current loan-to-value ratio, LTV-C);
c) rapporto prestito/reddito all'origine (loan-to-income ratio at origination, LTI-O);
d) rapporto debito/reddito all'origine (debt-to-income ratio at origination, DTI-O);
e) rapporto servizio del prestito/reddito all'origine (loan-service-to-income ratio at origination, LSTI-O);
f) rapporto servizio del debito/reddito all'origine (debt-service-to-income ratio at origination, DSTI-O), quale indicatore opzionale;
g) numero e importo dei prestiti garantiti da RRE erogati;
h) scadenza dei prestiti garantiti da RRE all'origine.
Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare i finanziatori nazionali su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato nazionale dei prestiti garantiti da RRE.
2. Ove gli alloggi acquistati a fini locativi rappresentino una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale, probabilmente in quanto costituiscono una quota significativa delle consistenze o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, ma non solo, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi basato su una serie di indicatori supplementari per questo segmento di mercato. Ove per valutare la significatività degli alloggi acquistati a fini locativi non siano disponibili informazioni quantitative ovvero queste lo siano solo in misura limitata, può rendersi necessario effettuare una valutazione iniziale sulla base di informazioni di natura più qualitativa. Gli indicatori supplementari per questo segmento di mercato dovrebbero comprendere:
a) rapporto di copertura degli interessi all'origine (interest coverage ratio at origination, ICR-O);
b) rapporto prestito/canone all'origine (loan-to-rent ratio at origination, LTR-O).
3. Per il calcolo degli indicatori di cui ai paragrafi 1 e 2, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attenersi alle linee guida specificate nell'allegato IV alla presente raccomandazione.
4. Sulla base degli indicatori specificati nei paragrafi 1 e 2 si raccomanda alle autorità nazionali macroprudenziali di monitorare l'evoluzione del settore RRE nazionale almeno su base annua.
Raccomandazione B - Informazioni rilevanti in relazione al settore immobiliare residenziale
1. Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare la distribuzione univariata e le distribuzioni congiunte selezionate degli indicatori rilevanti come specificato nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione. Tale modello contiene linee guida sulla granularità delle informazioni rilevanti per il monitoraggio dei rischi derivanti dal settore RRE nazionale.
2. Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione ai differenti indicatori sulla base delle seguenti informazioni come specificato nel modello A dell'allegato II della presente raccomandazione.
a) Per i flussi relativi ai prestiti garantiti da RRE concessi nel periodo di segnalazione, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare:
— il numero totale dei contratti e il relativo ammontare in valuta nazionale;
— il numero dei contratti e il relativo ammontare in valuta nazionale disaggregati in base alle categorie specificate nel modello A dell'allegato II.
b) Per l'LTV-O e l'LSTI-O relativi ai flussi dei prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare:
— la media ponderata del relativo rapporto espresso in percentuale;
— la media ponderata del relativo rapporto espresso in percentuale con disaggregazione in base alle categorie specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione;
— il numero dei contratti e il relativo ammontare in valuta nazionale disaggregati in base alle classi di distribuzione specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
c) Per il DSTI-O (indicatore opzionale) relativo ai flussi di prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare:
— la media ponderata del relativo rapporto espressa in percentuale;
— il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle classi di distribuzione specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
d) Per il LTV-C relativo alle consistenze dei prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare:
— la media ponderata del relativo rapporto espressa in percentuale;
— il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle classi di distribuzione specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
e) Per la scadenza all'origine relativa ai flussi dei prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare:
— la scadenza media ponderata espressa in anni;
— il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle classi di distribuzione specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
f) Per l'LTI-O e per il DTI-O relativi ai flussi dei prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare:
— la media ponderata del relativo rapporto espressa in percentuale;
— il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle classi di distribuzione specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
g) Per la distribuzione congiunta dell'LSTI-O, dell'LTV-O e della scadenza all'origine dei prestiti garantiti da RRE dei flussi di prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle categorie specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
h) Per la distribuzione congiunta dell'LSTI-O e il periodo di determinazione del tasso di interesse iniziale dei flussi dei prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle categorie specificate nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
i) Per la distribuzione congiunta del DTI-O e dell'LTV-O dei flussi dei prestiti garantiti da RRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare il numero dei contratti e il relativo ammontare espresso in valuta nazionale disaggregati in base alle categorie come specificato nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione.
3. Ove gli alloggi acquistati a fini locativi rappresentino una significativa fonte di rischi derivanti dal settore RRE nazionale, probabilmente in quanto costituiscono una quota significativa della consistenza o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, ma non solo, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione agli indicatori rilevanti separatamente per gli alloggi acquistati a fini locativi e per gli immobili ad uso del proprietario. In tal caso le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero prendere in esame le disaggregazioni specificate nel modello B dell'allegato II alla presente raccomandazione.
Raccomandazione C — Monitoraggio dei rischi derivanti dal settore immobiliare non residenziale
1. Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale. A tal fine, la seguente serie di indicatori è raccomandata per l’efficace monitoraggio dei rischi derivanti dal mercato CRE:
Indicatori relativi al mercato CRE fisico:
a) indice dei prezzi;
b) indice delle locazioni;
c) tasso di rendimento delle locazioni;
d) tassi di sfitto;
e) avvio lavori di costruzione;
Indicatori relativi alle esposizioni creditizie CRE del sistema finanziario:
f) flussi di finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);
g) flussi di prestiti per CRE deteriorati (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);
h) flussi di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);
i) flussi di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE);
j) consistenze di finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);
k) consistenze di prestiti per CRE deteriorati (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);
l) consistenze di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);
m) consistenze di finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE);
n) consistenze di prestiti deteriorati per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE);
o) consistenze di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE).
Indicatori sui criteri di concessione del credito CRE:
p) media ponderata dell’LTV-O per i flussi di prestiti per CRE;
q) media ponderata del rapporto prestito/valore corrente (LTV-C) per le consistenze di prestiti per CRE;
r) media ponderata del rapporto di copertura degli interessi all’origine (ICR-O) per i flussi di prestiti per CRE e media ponderata del rapporto di copertura degli interessi corrente (ICR-C) per le consistenze di prestiti per CRE;
s) media ponderata del rapporto di copertura del servizio del debito all’origine (DSCR-O) per i flussi di prestiti per CRE e media ponderata del rapporto di copertura del servizio del debito corrente (DSCR-C) per le consistenze di prestiti per CRE.
Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare i finanziatori su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato CRE nazionale.
2. Laddove si ritenga che gli investimenti rappresentino una quota significativa dei finanziamenti per CRE, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di includere nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale anche la seguente serie di indicatori aggiuntivi sulle esposizioni per investimenti in CRE:
a) flussi di investimento in CRE diretti e indiretti;
b) flussi di aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE;
c) consistenze di investimenti in CRE diretti e indiretti;
d) consistenze di aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE;
Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare gli investitori su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato CRE nazionale.
3. Per il calcolo degli indicatori elencati ai paragrafi 1 e 2, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di seguire le linee guida specificate nell'allegato V e, ove opportuno per i CRE, nell'allegato IV alla presente raccomandazione.
4. Sulla base degli indicatori specificati ai paragrafi 1 e 2, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli sviluppi nel settore CRE nazionale almeno su base trimestrale per il mercato fisico, i flussi di finanziamenti e investimenti (compresi i flussi di prestiti deteriorati, gli accantonamenti per perdite su crediti e gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno su base annua per le consistenze di prestiti e investimenti (comprese le consistenze di prestiti deteriorati, gli accantonamenti per perdite su crediti e gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e i relativi criteri di concessione del credito.
Raccomandazione D — Informazioni rilevanti in relazione al settore immobiliare non residenziale
1. Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli indicatori rilevanti come specificati nei modelli A, B e C dell'allegato III alla presente raccomandazione. Tali modelli forniscono linee guida sulla granularità delle informazioni necessarie per monitorare i rischi derivanti dal settore CRE nazionale.
2. Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione ai differenti indicatori sulla base delle seguenti informazioni, come specificato nei modelli A, B e C dell’allegato III alla presente raccomandazione:
a) Per l’indice dei prezzi, l’indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l’avvio dei lavori di costruzione, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli immobili;
— localizzazione degli immobili.
b) Per i flussi e le consistenze degli aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli immobili;
— localizzazione degli immobili;
— tipologia degli investitori;
— nazionalità degli investitori.
c) Per i flussi e le consistenze dei finanziamenti per CRE e per ciascuna disaggregazione dei finanziamenti destinati a CRE (inclusi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) – ossia finanziamenti per immobili posseduti dai proprietari al fine di svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione; finanziamenti per alloggi destinati alla locazione; finanziamenti per immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione); finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo; e finanziamenti per edilizia sovvenzionata – le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli immobili;
— localizzazione degli immobili;
— tipologia dei soggetti eroganti;
— nazionalità dei soggetti eroganti.
d) Per i flussi e le consistenze dei prestiti per CRE deteriorati e per ciascuna disaggregazione dei prestiti CRE deteriorati (inclusi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) – ossia finanziamenti per immobili posseduti dai proprietari al fine di svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti o in costruzione; finanziamenti per alloggi destinati alla locazione; finanziamenti per immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione); finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo; e finanziamenti per edilizia sovvenzionata – le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli immobili;
— localizzazione degli immobili;
— tipologia dei soggetti eroganti;
— nazionalità dei soggetti eroganti.
e) Per i flussi e le consistenze degli accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE e per ciascuna disaggregazione degli accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (inclusi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) – ossia finanziamenti per immobili posseduti dai proprietari al fine di svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti o in costruzione; finanziamenti per alloggi destinati alla locazione; finanziamenti per immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione); finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo; e finanziamenti per edilizia sovvenzionata – le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli immobili;
— localizzazione degli immobili;
— tipologia dei soggetti eroganti;
— nazionalità dei soggetti eroganti.
Le disaggregazioni di cui sopra ai punti da a) a e) devono considerarsi come il minimo raccomandato. Le autorità macroprudenziali nazionali possono aggiungere disaggregazioni supplementari che ritengano necessarie ai fini della stabilità finanziaria.
3. Laddove si ritenga che gli investimenti rappresentino una quota significativa dei finanziamenti per CRE, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di includere nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale anche la seguente serie di indicatori aggiuntivi sulle esposizioni per investimenti in CRE come specificato nel modello B dell’allegato III alla presente raccomandazione:
a) Per i flussi e le consistenze degli investimenti in CRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— detenzioni CRE dirette;
— detenzioni CRE indirette.
b) Per i flussi e le consistenze degli investimenti in CRE diretti, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli immobili;
— localizzazione degli immobili;
— tipologia degli investitori;
— nazionalità degli investitori.
c) Per i flussi e le consistenze degli investimenti in CRE indiretti, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:
— tipologia degli investitori;
— nazionalità degli investitori.
Raccomandazione E — Pubblicazione dei dati sull'esposizione verso i mercati immobiliari non residenziali nazionali da parte delle autorità europee di vigilanza
1. Si raccomanda all'Autorità bancaria europea (ABE), all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di pubblicare, almeno su base annua, i dati aggregati sulle esposizioni dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza verso ciascun mercato CRE nazionale nell'Unione in conformità alle linee guida di cui all'allegato V.9 alla presente raccomandazione. I dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni a disposizione delle AEV mediante gli obblighi di segnalazione in vigore.
Raccomandazione F — Istituzione di un quadro minimo comune per il mercato immobiliare non residenziale fisico
1. Si raccomanda alla Commissione (Eurostat) di proporre una normativa dell’Unione che istituisca un quadro minimo comune per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di una banca dati sugli indicatori relativi al mercato CRE fisico di cui alle lettere da a) a e) della raccomandazione C, paragrafo 1.
2. Si raccomanda inoltre alla Commissione di sviluppare e promuovere standard, fonti, metodi e procedure statistici per sviluppare la banca dati sugli indicatori relativi al mercato CRE fisico di cui alle lettere da a) a e) della raccomandazione C, paragrafo 1, in particolare al fine di assicurare la qualità di tale serie di indicatori e minimizzare l’onere di segnalazione.
SEZIONE 2
ATTUAZIONE
1. Definizioni
1. Ai fini della presente raccomandazione, e tenendo in considerazione le ulteriori specifiche tecniche di cui agli allegati IV e V della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
1) per «mutuatario» si intende il firmatario o il cofirmatario del contratto di prestito garantito da RRE o del contratto di prestito per CRE e che riceve il finanziamento dal soggetto erogante;
2) per «prestito per acquisto a fini locativi» si intende la somma di tutti i prestiti o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con l'immobile acquistato a fini locativi al momento della concessione del prestito;
3) ►M1 per «immobile o alloggio acquistato a fini locativi» si intende qualsiasi RRE direttamente appartenente a una persona fisica principalmente destinato alla concessione in locazione; ◄
4) ►M1 per «immobile non residenziale» (commercial real estate, CRE) si intende qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come RRE; e comprendenti l’edilizia sovvenzionata.
Ove un immobile sia destinato ad uso promiscuo CRE ed RRE, esso dovrebbe essere considerato come un insieme immobili distinti (ad esempio sulla base della superficie dedicata a ciascun uso) ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l’immobile può essere classificato in base all’uso prevalente; ◄
5) ►M1 Per «prestito per immobile non residenziale (CRE)» si intende un prestito concesso a una persona giuridica destinato ad acquistare un immobile produttivo di reddito (o una serie di immobili definiti come immobili produttivi di reddito), esistenti o in fase di sviluppo, oppure immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni (o una serie di tali immobili), esistenti o in costruzione, o garantito da un immobile non residenziale (o una serie di immobili non residenziali); ◄
6) per «avvio lavori di costruzione» si intende la superficie, in metri quadrati, di nuovi progetti di costruzioni non residenziali avviati durante il periodo di segnalazione; se tali informazioni non sono disponibili, l'avvio lavori di costruzione può riferirsi al numero di progetti di nuove costruzioni non residenziali avviati durante il periodo di segnalazione;
7) per «rapporto prestito/valore corrente» (current loan-to-value ratio, LTV-C) si intende il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con un immobile alla data di segnalazione e il valore attuale dell'immobile;
8) per «valore attuale dell'immobile» si intende il valore dell'immobile stimato da uno stimatore indipendente esterno o interno; se tale valutazione non è disponibile, il valore attuale dell'immobile può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento dell'immobile;
9) per «servizio del debito» si intende il rimborso combinato di intessi e capitale sul debito totale di un mutuatario durante un determinato periodo (in genere un anno);
10) per «rapporto di copertura del servizio del debito» (debt service coverage ratio, DSCR) si intende il rapporto tra il reddito annuo da locazione generato da un immobile CRE che è almeno parzialmente finanziato a debito, al netto delle imposte e di tutte le spese di gestione per conservarne il valore, e il servizio del debito annuo sul prestito garantito dall'immobile; il rapporto può riferirsi al valore al momento della concessione del prestito (DSCR-O) oppure al valore attuale (DSCR-C);
11) per «rapporto servizio del debito/reddito all'origine» (debt-service-to-income ratio at origination, DSTI-O) si intende il rapporto tra il totale annuo del servizio del debito e il reddito disponibile annuo totale del mutuatario al momento della concessione del prestito;
12) per «rapporto debito/reddito all'origine» (debt-to-income ratio at origination, DTI-O) si intende il rapporto tra il totale del debito del mutuatario al momento della concessione del prestito e il reddito disponibile annuo totale del mutuatario al momento della concessione del prestito;
13) per «reddito disponibile» si intende il totale del reddito disponibile annuo del mutuatario rilevato dal finanziatore al momento della concessione del prestito prestito garantito da RRE, comprendente tutte le fonti di reddito meno le imposte (al netto degli sgravi fiscali) e i premi (ad esempio per assistenza sanitaria, previdenza sociale o assicurazione medica) e prima della deduzione delle spese;
14) per «acquirente della prima casa» si intende un mutuatario a cui non sia stato concesso prima alcun prestito garantito da RRE; nel caso in cui vi sia più di un mutuatario (il caso di cofirmatari del prestito garantito da RRE) e a uno o più di tali mutuatari sia stato concesso in precedenza un prestito garantito da RRE, nessuno di essi è considerato un acquirente della prima casa;
15) per «flusso dei prestiti» si intende ogni nuova produzione di prestiti nel corso del periodo di segnalazione; i prestiti rinegoziati dovrebbero essere inclusi nella nuova produzione se il soggetto erogante li considera come nuovi contratti di mutuo;
16) per «prestito ad ammortamento completo» si intende un prestito garantito da RRE caratterizzato da rimborsi periodici del capitale, secondo un piano di ammortamento, nel corso della durata del prestito di modo che il capitale sia interamente rimborsato alla scadenza del prestito;
16 bis) per «immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo» si intendono tutti gli immobili in costruzione e volti a garantire, una volta completati, un reddito al proprietario sotto forma di canoni di locazione o utili rivenienti dalla vendita, ma non compresi gli immobili oggetto di demolizione o i siti oggetto di sgombero in vista di possibili futuri sviluppi;
17) per «immobili produttivi di reddito» si intendono tutti gli immobili il cui reddito deriva da canoni di locazione o da utili rivenienti dalla loro vendita;
18) per «rapporto di copertura degli interessi» (interest coverage ratio, ICR) si intende il rapporto tra il reddito annuo lordo da locazione (ossia prima della deduzione di spese di gestione e imposte) proveniente da un immobile acquistato a fini locativi o il reddito annuo netto da locazione proveniente da un immobile o da una serie di immobili CRE e gli interessi passivi annui del prestito garantito dall'immobile o dalla serie di immobili; il rapporto può riferirsi al valore al momento della concessione del prestito (ICR-O) oppure al valore attuale (ICR-C);
19) per «accantonamenti per perdite su crediti» si intende l'ammontare totale degli accantonamenti effettuati nel portafoglio prestiti per tenere conto di potenziali future perdite su crediti;
20) per «prestiti erogati» si intendono i prestiti totali garantiti da RRE (in numero di prestiti o relativo ammontare) concessi nel periodo di segnalazione;
21) per «servizio del prestito» si intende il rimborso combinato di interessi e capitale sul prestito garantito da RRE di un mutuatario durante un determinato periodo (in genere un anno);
22) per «rapporto servizio del prestito/reddito all'origine» (loan service-to-income ratio at origination, LTSI-O) si intende il rapporto tra il servizio del prestito garantito da RRE annuo e il reddito disponibile annuo totale del mutuatario al momento della concessione del prestito;
23) per «rapporto prestito/costo» (loan-to-cost ratio, LTC) si intende il rapporto tra l'importo iniziale di tutti i prestiti concessi e l’ammontare dei costi relativi alla costruzione di un immobile fino al completamento;
24) per «rapporto prestito/reddito all'origine» (loan-to-income ratio at origination, LTI-O) si intende il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con l'immobile al momento della concessione del prestito e il reddito disponibile annuo totale del mutuatatio al momento della concessione del prestito;
25) per «rapporto prestito/canone all'origine» (loan-to-rent ratio at origination, LTR-O) si intende il rapporto tra il prestito contratto per l'acquisto a fini locativi da parte del mutuatario al momento della concessione del prestito e il reddito annuo lordo da locazione (ossia prima della deduzione di spese di gestione e imposte) proveniente dall’immobile acquistato a fini locativi;
26) per «rapporto prestito/valore all'origine» (loan-to-value ratio at origination, LTV-O) si intende il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con l'immobile al momento della concessione del prestito e il valore dell'immobile al momento della concessione del prestito;
27) per «scadenza all'origine» si intende la durata del contratto di mutuo garantito da RRE espressa in anni al momento della concessione del prestito;
28) per «autorità macroprudenziale nazionale» si intende l'autorità a cui la normativa nazionale attribuisce la conduzione della politica macroprudenziale come raccomandato nella raccomandazione B della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ( 1 );
29) per «prestito non ad ammortamento» si intende un prestito garantito da RRE caratterizzato da rimborsi periodici, al massimo, degli interessi sul prestito; laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente;
30) per «prestiti deteriorati» si intende qualsiasi esposizione creditizia che soddisfa uno dei seguenti criteri o entrambi:
a) esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
b) si considera improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato;
31) per «prestiti per immobili ad uso del proprietario» si intende la somma di tutti i prestiti garantiti da RRE o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con un immobile RRE ad uso del proprietario al momento della concessione del prestito;
32) ►M1 per «abitazione o immobile ad uso del proprietario» si intende ogni immobile residenziale di proprietà di una persona fisica destinato a fornire alloggio al proprietario; ◄
33) per «prestiti ad ammortamento parziale» si intende una combinazione di più prestiti garantiti da RRE con differenti tipologie di ammortamento;
▼M1 —————
35) per «indice del valore degli immobili» si intende un indice che riflette sia le variazioni dei prezzi che della qualità degli immobili, come un indice costruito sulla base dei dati sulle operazioni;
36) per «canone di locazione» si intende l'ammontare di danaro realmente pagato dal conduttore al proprietario dell'immobile, al netto di ogni agevolazione (ad esempio periodi esenti da canone, contributi per ristrutturazione) e spesa;
36 bis) per «alloggio destinato alla locazione» si intende ogni immobile di proprietà di una persona giuridica principalmente destinato alla concessione in locazione;
37) per «rendimento della locazione» si intende il rapporto tra i canoni di locazione annui e il valore di mercato dell'immobile;
38) ►M1 per «immobile residenziale» (residential real estate, RRE) si intende qualsiasi immobile disponibile per scopi abitativi, esistente o in costruzione, acquisito, costruito o ristrutturato da una persona fisica, inclusi gli alloggi acquistati a fini locativi. Ove un immobile abbia un uso promiscuo, dovrebbe essere trattato come un insieme di immobili distinti (ad esempio sulla base della superficie dedicata a ciascun uso), ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l’immobile può essere classificato in base all’uso prevalente; ◄
39) ►M1 per «prestito garantito da immobile residenziale (RRE)» si intende un prestito a una persona fisica garantito da un immobile residenziale indipendentemente dalla finalità del prestito; ◄
40) per «quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi» si intende un processo regolare di monitoraggio e valutazione dei rischi sistemici derivanti dal mercato immobiliare nazionale, basato su solidi metodi analitici e dati sufficientemente rappresentativi;
41) per «dati sufficientemente rappresentativi» si intendono dati ottenuti attraverso tecniche di campionamento che fanno riferimento a caratteristiche rilevanti la cui presenza nella popolazione statistica è nota; non sono prescritte specifiche tecniche di campionamento e le prassi nazionali sono considerate adeguate nella misura in cui, a giudizio degli esperti, si ritenga che producano risultati imparziali;
42) per «tasso di sfitto» si intende la superficie disponibile per locazione in rapporto alla superficie totale dell'immobile;
43) per «aggiustamenti di valutazione sugli investimenti» si intendono i costi sostenuti da un investitore per tenere conto di potenziali perdite future sugli investimenti dovute alle prevalenti condizioni di mercato;
44) per «valore all'origine» si intende il minore tra il valore di transazione di un immobile (quale, ad esempio, registrato in un atto notarile) e il valore stimato da uno stimatore indipendente esterno o interno al momento della concessione del prestito; se è disponibile un solo valore, si utilizzerà questo.
2. Criteri di attuazione
1. Ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione si applicano i seguenti criteri:
a) la raccomandazione riguarda unicamente gli indicatori necessari ai fini della stabilità finanziaria e per i quali sono state identificate lacune informative;
b) dovrebbe prestarsi debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto:
i) della dimensione e dell'evoluzione dei mercati CRE e RRE negli Stati membri;
ii) dei poteri di ciascuna autorità macroprudenziale nazionale;
iii) della finalità e del contenuto di ciascuna raccomandazione;
c) nel valutare l’attuazione delle raccomandazioni da A a D si dovrebbe prestare debita attenzione ai progressi effettuati nella raccolta dei dati a livello dell’Unione come indicato al considerando 15;
d) l’allegato I della presente raccomandazione contiene criteri specifici per l’attuazione delle raccomandazioni da A ad E.
2. Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l’inerzia. Le relazioni dovrebbero quanto meno contenere:
a) informazioni sulla sostanza e sulla tempistica delle azioni intraprese;
b) una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese, tenendo conto degli obiettivi della presente raccomandazione;
c) motivazioni dettagliate in relazione all’eventuale inerzia o scostamento dalla presente raccomandazione, ivi inclusi eventuali ritardi.
3. Calendario per dare seguito alle iniziative
Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l’inerzia secondo la seguente tempistica:
1. Raccomandazione A
a) Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione A.
b) Entro il 31 dicembre 2020, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione A.
2. Raccomandazione B
a) Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione B.
b) Entro il 31 dicembre 2020, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione B.
3. Raccomandazione C
a) Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione C.
b) Entro il 31 dicembre 2021, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione C.
c) Qualora le autorità macroprudenziali nazionali non dispongano delle informazioni rilevanti in relazione agli indicatori di cui ai punti da a) a e) della raccomandazione C, paragrafo 1, dette autorità trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione C con riguardo a tali indicatori al più tardi entro il 31 dicembre 2025.
4. Raccomandazione D
a) Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione D.
b) Entro il 31 dicembre 2021, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione D.
c) Qualora le autorità macroprudenziali nazionali non dispongano delle informazioni rilevanti in relazione agli indicatori di cui al punto da a) della raccomandazione D, paragrafo 2, come specificato nel modello A dell’allegato III della presente raccomandazione, dette autorità trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione D con riguardo a tali indicatori al più tardi entro il 31 dicembre 2025.
5. Raccomandazione E
a) Entro il 31 dicembre 2017 le AEV definiscono un modello per la pubblicazione dei dati sulle esposizioni dei soggetti ricadenti nell’ambito della loro vigilanza verso ciascun mercato nazionale CRE nell’Unione.
b) Entro il 30 giugno 2018 le AEV pubblicano i dati di cui alla lettera a) al 31 dicembre 2017.
c) A partire dal 31 marzo 2019 le AEV pubblicano con frequenza annuale i dati di cui alla lettera a) al 31 dicembre dell’anno antecedente.
6. Raccomandazione F
a) Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione (Eurostat) trasmette al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dell’attuazione della raccomandazione F.
b) Entro il 31 dicembre 2023, la Commissione (Eurostat) trasmette al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione F.
4. Controllo e valutazione
1. Il segretariato del CERS:
a) assiste i destinatari, assicurando la presentazione coordinata delle relazioni, la fornitura dei relativi modelli e precisando, ove necessario, le modalità e la tempistica con cui dar seguito alla raccomandazione;
b) verifica il seguito dato alla raccomandazione da parte dei destinatari, fornisce loro assistenza, su richiesta, e comunica il seguito dato alla raccomandazione al Consiglio generale tramite il Comitato direttivo.
2. Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, decide se la presente raccomandazione non sia stata rispettata e se i destinatari abbiano omesso di fornire adeguate motivazioni della propria inerzia.
ALLEGATO I
CRITERI DI CONFORMITÀ PER LE RACCOMANDAZIONI
1. Raccomandazione A
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni A, paragrafo 1, e A, paragrafo 2, ove esse:
a) valutino se gli indicatori rilevanti sui criteri di concessione del credito per prestiti garantiti da RRE siano considerati o implementati nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi del settore RRE nella loro giurisdizione;
b) valutino i progressi compiuti nell’uso degli indicatori specificati nella raccomandazione A, paragrafo 1, per tale monitoraggio;
c) valutino la misura in cui le informazioni sugli indicatori rilevanti, già disponibili o disponibili nel futuro, siano sufficientemente rappresentative degli attuali criteri di concessione del credito nel rispettivo mercato dei prestiti garantiti da RRE;
d) valutino se l’acquisto di immobili a fini locativi rappresenti una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze del totale dei prestiti garantiti da RRE;
e) nei casi in cui l’acquisto di immobili a fini locativi sia considerato una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze del totale dei prestiti garantiti da RRE, valutino i progressi compiuti nell’uso degli indicatori per il monitoraggio dei rischi specificati nella raccomandazione A, paragrafo 2.
Si considera che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni A, paragrafo 3, e A, paragrafo 4, ove esse:
a) assicurino l’adozione dei metodi specificati nell’allegato IV per il calcolo degli indicatori elencati nelle raccomandazioni A, paragrafo 1, e A, paragrafo 2;
b) nei casi in cui sia usato un altro metodo oltre a quello specificato nell’allegato IV per il calcolo degli indicatori rilevanti, segnalino le caratteristiche tecniche del metodo e la sua efficacia nel monitoraggio dei rischi derivanti dal settore RRE;
c) assicurino che gli indicatori rilevanti elencati nelle raccomandazioni A, paragrafo 1, e A, paragrafo 2, siano usati per monitorare i rischi nel settore RRE almeno annualmente.
2. Raccomandazione B
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni B, paragrafo 1, e B, paragrafo 2, ove esse:
a) valutino i progressi compiuti nel monitoraggio della distribuzione univariata e delle distribuzioni congiunte selezionate degli indicatori rilevanti come specificato nel modello A dell’allegato II;
b) valutino i progressi nell’uso delle informazioni specificate nella raccomandazione B, paragrafo 2, e nel modello A dell’allegato II come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti.
Nei casi in cui l’acquisto di immobili a fini locativi sia considerato una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione B, paragrafo 3, ove esse:
a) valutino i progressi nel monitoraggio separato degli indicatori rilevanti per l’acquisto di alloggi a fini locativi e immobili ad uso del proprietario;
b) valutino i progressi compiuti nel monitoraggio dei dati pertinenti disaggregati sulla base delle dimensioni specificate nei modelli A e B dell’allegato II.
3. Raccomandazione C
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni C, paragrafo 1, e C, paragrafo 2, ove esse:
a) valutino se gli indicatori rilevanti per le esposizioni CRE nazionali siano considerati o implementati nel quadro di monitoraggio dei rischi per il settore CRE della loro giurisdizione;
b) assicurino l’inclusione degli indicatori relativi al mercato CRE fisico, degli indicatori relativi alle esposizioni creditizie del sistema finanziario e degli indicatori relativi ai criteri di concessione del credito nel quadro di monitoraggio dei rischi;
c) valutino se gli investimenti rappresentino una fonte significativa di finanziamento per i settore CRE nazionale.
d) nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, valutino i progressi nell’utilizzo degli indicatori aggiuntivi per il monitoraggio del rischio specificati nella raccomandazione C, paragrafo 2;
e) valutino i progressi nell’utilizzo degli indicatori specificati, almeno, nella raccomandazione C, paragrafo 1 e, se del caso, nella raccomandazione C, paragrafo 2;
f) valutino qualora le informazioni di questi indicatori (già disponibili o che dovrebbero essere disponibili) siano sufficientemente rappresentative del mercato nazionale CRE.
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni C, paragrafo 3, e C, paragrafo 4, ove esse:
a) assicurino l’adozione dei metodi per il calcolo degli indicatori elencati nella raccomandazione C, paragrafo 1, e nella raccomandazione C, paragrafo 2, come specificati nell’allegato V e, ove appropriati per i CRE, nell’allegato IV;
b) nei casi in cui sia usato un altro metodo oltre a quello specificato nell’allegato IV e nell’allegato V per il calcolo degli indicatori rilevanti, segnalino le caratteristiche tecniche del metodo e la sua efficacia nel monitoraggio dei rischi derivanti dal settore CRE;
c) assicurino che gli indicatori elencati nella raccomandazione C, paragrafo 1, siano usati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE almeno su base trimestrale per gli indicatori relativi al mercato CRE fisico, i flussi di finanziamenti (compresi i flussi di prestiti deteriorati e gli accantonamenti per perdite su crediti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito, e almeno su base annuale per le consistenze di prestiti (incluse le consistenze di prestiti deteriorati e gli accantonamenti per perdite su crediti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito;
d) nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, assicurino che gli indicatori elencati nella raccomandazione C, paragrafo 2, siano utilizzati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE almeno trimestralmente per i flussi di investimenti (compresi gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e almeno annualmente per le consistenze degli investimenti (compresi gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti).
4. Raccomandazione D
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione D ove esse:
a) valutino i progressi compiuti nel monitoraggio degli indicatori rilevanti come specificati nei modelli A, B e C dell’allegato III;
b) valutino i progressi compiuti nell’uso delle informazioni rilevanti come specificato nella raccomandazione D, paragrafo 2, e indicato nei modelli A, B e C dell’allegato III come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti;
c) nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, valutino i progressi nell’utilizzo delle informazioni rilevanti come specificato nella raccomandazione D, paragrafo 3, e indicato nel modello B dell’allegato III come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti;
d) nei casi in cui gli indicatori supplementari siano utilizzati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE, segnalino le informazioni supplementari utilizzate per il monitoraggio dei rischi.
5. Raccomandazione E
Si ritiene che le AEV si siano conformate alla raccomandazione E ove esse:
a) definiscano un modello per la pubblicazione dei dati sulle esposizioni degli enti inclusi nel rispettivo ambito di supervisione di ciascun mercato CRE nazionale nell’Unione;
b) pubblichino, almeno su base annuale, i dati aggregati raccolti in conformità agli attuali obblighi di segnalazione sulle esposizioni degli enti inclusi nel rispettivo ambito di supervisione di ciascun mercato CRE nazionale nell’Unione.
6. Raccomandazione F
Si ritiene che la Commissione (Eurostat) si sia conformata alla raccomandazione F ove essa:
a) sulla base dell’adeguatezza delle definizioni e delle disaggregazioni per gli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico attualmente in uso negli Stati membri, proponga una normativa dell’Unione che stabilisca un quadro minimo comune per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di una banca dati relativa agli indicatori rilevanti al fine di armonizzare tali indicatori;
b) assicuri l’allineamento della normativa proposta con gli indicatori e le rispettive definizioni utilizzati a fini di vigilanza o di stabilità finanziaria, in modo da evitare un ingiustificato aumento dell’onere a carico dei soggetti segnalanti;
c) assicuri la qualità degli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico attraverso lo sviluppo di standard, fonti, metodi e procedure statistici per lo sviluppo della banca dati relativa agli indicatori rilevanti;
d) assicuri che l’attuazione di standard, fonti, metodi e procedure sviluppati in relazione alla banca dati sugli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico non porti ad un ingiustificato aumento dell’onere a carico dei soggetti segnalanti;
e) promuova l’attuazione di standard, fonti, metodi e procedure sviluppati per la produzione della banca dati sugli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico;
ALLEGATO II
MODELLI INDICATIVI PER GLI INDICATORI SUL SETTORE IMMOBILIARE RESIDENZIALE
1. Modello A: indicatori e relative disaggregazioni relativi ai prestiti garantiti da RRE
Modelli per immobili residenziali
FLUSSI = nuova produzione di prestiti garantiti da RRE nel periodo di segnalazione, secondo il soggetto erogante. Alle autorità macroprudenziali nazionali che sono in grado di distinguere tra prestiti garantiti da RRE effettivamente nuovi e prestiti rinegoziati è data l'opzione di identificare i prestiti rinegoziati come disaggregazione separata.
CONSISTENZE = Dati per le consistenze di prestiti garantiti da RRE alla data di segnalazione (ad es. fine anno)
vn = importo in valuta nazionale
# = numero di contratti
a = anno/i
media = media del rapporto rilevante
d/c = di cui
DISTRIBUZIONE UNIVARIANTE
Descrizione sintetica del portafoglio prestiti garantiti da RRE |
|
FLUSSI |
|
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O) |
|
FLUSSI |
Prestiti erogati |
|
vn, # |
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
d/c per acquisti a fini locativi |
|
vn, # |
|
|
d/c per acquisti a fini locativi |
|
Media (in %) |
d/c per acquisti ad uso del proprietario |
|
vn, # |
|
|
d/c per acquisti ad uso del proprietario |
|
Media (in %) |
d/c per acquisti prima casa |
|
vn, # |
|
|
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
d/c di cui prestiti in valuta |
|
vn, # |
|
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
d/c ad ammortamento completo |
|
vn, # |
|
|
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
d/c ad ammortamento parziale |
|
vn, # |
|
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
d/c non ad ammortamento (1) |
|
vn, # |
|
|
d/c non ad ammortamento (1) |
|
Media (in %) |
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
vn, # |
|
|
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
Media (in %) |
d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c rinegoziati (opzionale) |
|
vn, # |
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
≤10 % |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]10 % ; 20 %] |
|
vn, # |
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
|
]20 % ; 30 %] |
|
vn, # |
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
|
]30 % ; 40 %] |
|
vn, # |
d/c per acquisti a fini locativi |
|
Media (in %) |
|
|
]40 % ; 50 %] |
|
vn, # |
d/c per acquisti ad uso del proprietario |
|
Media (in %) |
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
|
|
> 60 % |
|
vn, # |
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
|
|
|
|
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
|
|
|
|
|
d/c non ad ammortamento (1) |
|
Media (in %) |
|
|
Servizio del debito/reddito all'origine (DSTI-O) (Opzionale) |
|
FLUSSI |
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
Media (in %) |
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
≤ 50 % |
|
vn, # |
|
|
≤10 % |
|
vn, # |
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
|
]10 % ; 20 %] |
|
vn, # |
]60 % ; 70 %] |
|
vn, # |
|
|
]20 % ; 30 %] |
|
vn, # |
]70 % ; 80 %] |
|
vn, # |
|
|
]30 % ; 40 %] |
|
vn, # |
]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
|
|
]40 % ; 50 %] |
|
vn, # |
]90 % ; 100 %] |
|
vn, # |
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
]100 % ; 110 %] |
|
vn, # |
|
|
> 60 % |
|
vn, # |
> 110 % |
|
vn, # |
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
Non disponibile |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
|
|
CONSISTENZE |
|
Prestito/reddito all'origine (LTI-O) |
|
FLUSSI |
MEDIA PONDERATA |
|
|
Media (in %) |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
≤ 50 % |
|
|
vn, # |
|
≤3 |
|
vn, # |
]50 % ; 60 %] |
|
|
vn, # |
|
]3 ; 3,5 ] |
|
vn, # |
]60 % ; 70 %] |
|
|
vn, # |
|
]3,5 ; 4] |
|
vn, # |
]70 % ; 80 %] |
|
|
vn, # |
|
]4 ; 4,5 ] |
|
vn, # |
]80 % ; 90 %] |
|
|
vn, # |
|
]4,5 ; 5] |
|
vn, # |
]90 % ; 100 %] |
|
|
vn, # |
|
]5 ; 5,5 ] |
|
vn, # |
]100 % ; 110 %] |
|
|
vn, # |
|
]5,5 ; 6] |
|
vn, # |
> 110 % |
|
|
vn, # |
|
> 6 |
|
vn, # |
Non disponibile |
|
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
Scadenze all'origine |
|
FLUSSI |
|
|
Debito/reddito all'origine (DTI-O) |
|
FLUSSI |
MEDIA PONDERATA |
|
Media (anni) |
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
≤ 5a |
|
vn, # |
|
|
≤3 |
|
vn, # |
]5a ; 10a] |
|
vn, # |
|
|
]3 ; 3,5 ] |
|
vn, # |
]10a ; 15a] |
|
vn, # |
|
|
]3,5 ; 4] |
|
vn, # |
]15a ; 20a] |
|
vn, # |
|
|
]4 ; 4,5 ] |
|
vn, # |
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
|
|
]4,5 ; 5] |
|
vn, # |
]25a ; 30a] |
|
vn, # |
|
|
]5 ; 5,5 ] |
|
vn, # |
]30a ; 35a] |
|
vn, # |
|
|
]5,5 ; 6] |
|
vn, # |
> 35a |
|
vn, # |
|
|
]6,5 ; 7] |
|
vn, # |
Non disponibile |
|
vn, # |
|
|
> 7 |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
DISTRIBUZIONE CONGIUNTA
FLUSSI |
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O) |
|
FLUSSI |
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O) |
||||
|
|
≤30 % |
]30 % ; 50 %] |
>50 % |
|
Periodo di fissazione del tasso di interesse iniziale |
|
≤30 % |
]30 % ; 50 %] |
>50 % |
LTV-O ≤ 80 % |
|
|
|
|
|
d/c ≤ 1a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
d/c ] 1a; 5a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
d/c ] 5a; 10a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
d/c > 10a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
LTV-O ]80 %-90 %] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
FLUSSI |
|
Debito/reddito all'origine (DTI-O) |
||
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
|
≤ 4 |
]4 ; 6] |
> 6 |
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
LTV-O ≤ 80 % |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
LTV-O ]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
LTV-O ]90 %-110 %] |
|
|
|
|
|
LTV-O ]90 % ; 110 %] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
LTV-O >110 % |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
LTV-O >110 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
(*1) laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente.
(*2) i prestiti garantiti da RRE concessi nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro possono essere garantiti da immobili RRE situati in territori esteri. Dovrebbe essere aggiunta una riga per ciascun territorio estero considerato importante ai fini di stabilità finanziaria.
2. Modello B: indicatori e relative disaggregazioni relativi ai prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e a uso del proprietario
Modelli supplementari per paesi con un rischio da acquisti a fini locativi o con un relativo mercato significativi
FLUSSI = nuova produzione di prestiti garantiti da RRE nel periodo di segnalazione, secondo il soggetto erogante. Alle autorità macroprudenziali nazionali che sono in grado di distinguere tra prestiti garantiti da RRE effettivamente nuovi e prestiti rinegoziati è data l'opzione di identificare i prestiti rinegoziati come disaggregazione separata.
CONSISTENZE = Dati per le consistenze di prestiti garantiti da RRE alla data di segnalazione (ad es. fine anno)
vn = importo in valuta nazionale
# = numero di contratti
a = anno/i
media = media del rapporto rilevante
d/c = di cui
PRESTITI PER ACQUISTI A FINI LOCATIVI
Descrizione sintetica dei prestiti per acquisti a fini locativi |
|
FLUSSI |
|
Rapporto di copertura degli interessi all'origine (ICR-O) |
|
FLUSSI |
Prestiti erogati |
|
vn, # |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
d/c per acquisti prima casa |
|
vn, # |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
vn, # |
|
≤ 100 % |
|
vn, # |
d/c ad ammortamento totale |
|
vn, # |
|
]100 % ; 125 %] |
|
vn, # |
d/c ad ammortamento parziale |
|
vn, # |
|
]125 % ; 150 %] |
|
vn, # |
d/c non ad ammortamento (1) |
|
vn, # |
|
]150 % ; 175 %] |
|
vn, # |
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
vn, # |
|
]175 % ; 200 %] |
|
vn, # |
d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
> 200 % |
|
vn, # |
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
|
|
d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
|
|
d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapporto prestito/canone all'origine (LTR-O) |
|
FLUSSI |
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
≤ 5 |
|
vn, # |
≤ 50 % |
|
vn, # |
|
] 5 ; 10] |
|
vn, # |
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
] 10 ; 15] |
|
vn, # |
]60 % ; 70 %] |
|
vn, # |
|
] 15 ; 20] |
|
vn, # |
]70 % ; 80 %] |
|
vn, # |
|
> 20 |
|
vn, # |
]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
]90 % ; 100 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
]100 % ; 110 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
> 110 % |
|
vn, # |
|
|
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
|
|
|
PRESTITI PER IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO
Descrizione sintetica dei prestiti per immobili ad uso del proprietario |
|
FLUSSI |
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O) |
|
FLUSSI |
Prestiti erogati |
|
vn, # |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
d/c per acquisti prima casa |
|
vn, # |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
d/c di cui prestiti in valuta |
|
vn, # |
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
d/c ad ammortamento totale |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
d/c ad ammortamento parziale |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
d/c non ad ammortamento (1) |
|
vn, # |
|
d/c non ad ammortamento (1) |
|
Media (in %) |
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
vn, # |
|
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
Media (in %) |
d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
|
FLUSSI |
|
≤10 % |
|
vn, # |
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
]10 % ; 20 %] |
|
vn, # |
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
|
]20 % ; 30 %] |
|
vn, # |
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
|
]30 % ; 40 %] |
|
vn, # |
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
|
]40 % ; 50 %] |
|
vn, # |
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
d/c non ad ammortamento (1) |
|
Media (in %) |
|
> 60 % |
|
vn, # |
d/c immobili in territori singoli (2) |
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
|
|
≤ 50 % |
|
vn, # |
|
|
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
Prestito/reddito all'origine (LTI-O) |
|
FLUSSI |
]60 % ; 70 %] |
|
vn, # |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
]70 % ; 80 %] |
|
vn, # |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
|
≤3 |
|
vn, # |
]90 % ; 100 %] |
|
vn, # |
|
]3 ; 3,5 ] |
|
vn, # |
]100 % ; 110 %] |
|
vn, # |
|
]3,5 ; 4] |
|
vn, # |
> 110 % |
|
vn, # |
|
]4 ; 4,5 ] |
|
vn, # |
Non disponibile |
|
vn, # |
|
]4,5 ; 5] |
|
vn, # |
|
|
|
|
]5 ; 5,5 ] |
|
vn, # |
|
|
|
|
]5,5 ; 6] |
|
vn, # |
|
|
|
|
> 6 |
|
vn, # |
|
|
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
|
|
CONSISTENZE |
MEDIA PONDERATA |
|
|
Media (in %) |
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
≤ 50 % |
|
|
vn, # |
]50 % ; 60 %] |
|
|
vn, # |
]60 % ; 70 %] |
|
|
vn, # |
]70 % ; 80 %] |
|
|
vn, # |
]80 % ; 90 %] |
|
|
vn, # |
]90 % ; 100 %] |
|
|
vn, # |
]100 % ; 110 %] |
|
|
vn, # |
> 110 % |
|
|
vn, # |
Non disponibile |
|
|
vn, # |
|
|
|
|
Scadenze all'origine in anni |
|
FLUSSI |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (anni) |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
≤ 5a |
|
vn, # |
|
]5a ; 10a] |
|
vn, # |
|
]10a ; 15a] |
|
vn, # |
|
]15a ; 20a] |
|
vn, # |
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
|
]25a ; 30a] |
|
vn, # |
|
]30a ; 35a] |
|
vn, # |
|
> 35a |
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
(*1) laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente.
(*2) i prestiti garantiti da RRE concessi nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro possono essere garantiti da immobili RRE situati in territori esteri. Dovrebbe essere aggiunta una riga per ciascun territorio estero considerato importante ai fini di stabilità finanziaria.
ALLEGATO III
MODELLI INDICATIVI PER GLI INDICATORI SUL SETTORE IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE
1. Modello A: indicatori relativi al mercato fisico
Indicatori del mercato fisico
|
Indicatore |
|
Disaggregazione |
|
Frequenza |
Tipologia degli immobili (1) |
Localizzazione degli immobili (2) |
||
Mercato fisico |
Indice dei prezzi CRE |
Trimestrale |
I |
I |
Indice delle locazioni |
Trimestrale |
I |
I |
|
Tasso di rendimento delle locazioni |
Trimestrale |
I |
I |
|
Tasso di sfitto |
Trimestrale |
R |
R |
|
Avvio lavori di costruzione |
Trimestrale |
# |
# |
|
(1) Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro (tutto il mercato nazionale). (2) Localizzazione degli immobili disaggregata in primaria nazionale e non-primaria nazionale I = Indice R = Rapporto # = Metri quadri |
2. Modello B: indicatori relativi alle esposizioni del sistema finanziario
Indicatori dell'esposizione
|
Indicatore |
|
Disaggregazione |
Totale |
||||
Frequenza |
Tipologia degli immobili (1) |
Localizzazione degli immobili (2) |
Tipologia dei soggetti eroganti (4) |
|||||
Flussi (6) |
Investimenti in CRE (8) |
Trimestrale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
— di cui detenzioni dirette di CRE |
Trimestrale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
|
— di cui detenzioni indirette di CRE |
Trimestrale |
|
|
vn |
|
vn |
vn |
|
Aggiustamenti di valutazione su investimenti CRE |
Trimestrale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
|
Finanziamenti destinati a CRE (incl. immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
Prestiti per CRE deteriorati (incl. gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
Accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (incl. gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
Indicatore |
|
Disaggregazione |
Totale |
||||
Frequenza |
Tipologia degli immobili (1) |
Localizzazione degli immobili (2) |
Tipologia dei soggetti eroganti (4) |
|||||
Consistenze (7) |
Investimenti in CRE (8) |
Annuale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
— di cui detenzioni dirette di CRE |
Annuale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
|
— di cui detenzioni indirette di CRE |
Annuale |
|
|
vn |
|
vn |
vn |
|
Aggiustamenti di valutazione su investimenti CRE |
Annuale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
|
Finanziamenti destinati a CRE (incl. immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti deteriorati per CRE |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
Accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti deteriorati per CRE |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
Prestiti per immobili CRE in fase di sviluppo (come parte di prestiti per CRE) |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
— di cui prestiti deteriorati |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
|
Accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per immobili CRE in fase di sviluppo |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
(1) Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro, ove rilevante per l’indicatore.
(2) Localizzazione degli immobili disaggregata in primari nazionali e non-primari nazionali.
(3) Tipologia degli investitori disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.
(4) Tipologia dei soggetti eroganti disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.
(5) Nazionalità disaggregata in nazionale, Spazio economico europeo e resto del mondo.
(
6) Flussi indicati su base lorda per investimenti, finanziamenti e prestiti deteriorati (solo nuovi prestiti/investimenti coperti senza tener conto dei rimborsi o delle riduzioni di importo preesistenti).
Flussi su base netta per aggiustamenti di valutazione su investimenti e accantonamenti per perdite su crediti.
(7) Dati sulle consistenze per le consistenze degli investimenti in CRE, per gli aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE, per i prestiti (deteriorati) per CRE e per gli accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per CRE alla data di segnalazione.
(8) Solo nel caso in cui gli investimenti rappresentino una quota significativa di finanziamenti CRE.
3. Modello C: indicatori relativi ai criteri di concessione del credito
Indicatori relativi ai criteri di concessione del credito (10)
|
Indicatore |
Frequenza |
Media ponderata dei rapporti |
Flussi (2) |
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
Trimestrale |
R |
— prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Trimestrale |
R |
|
Rapporto di copertura degli interessi all'origine (ICR-O) |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Trimestrale |
R |
|
Rapporto di copertura del servizio del debito all'origine (DSCR-O) |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Trimestrale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Trimestrale |
R |
|
Indicatore |
Frequenza |
Media ponderata dei rapporti |
Consistenze (3) |
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
Annuale |
R |
— prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Annuale |
R |
|
Rapporto di copertura degli interessi attuale (ICR-C) |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Annuale |
R |
|
Rapporto di copertura del servizio del debito attuale (DSCR-C) |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione) |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo |
Annuale |
R |
|
— prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata |
Annuale |
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(1) Non comprende gli immobili in fase di sviluppo, che possono essere monitorati tramite il rapporto prestito/costo (LTC)
(2) Flussi di dati per nuove erogazioni di prestiti per CRE nel periodo di segnalazione.
(3) Dati sulle consistente per le consistenze di prestiti per CRE alla data di segnalazione.
ALLEGATO IV
LINEE GUIDA SUI METODI PER LA MISURAZIONE E IL CALCOLO DEGLI INDICATORI
Il presente allegato fornisce linee guida generali sui metodi di calcolo degli indicatori utilizzati nei modelli di cui all’allegato II e, ove applicabili, anche nell’allegato III. Il suo scopo non è quello di fornire istruzioni tecniche dettagliate per compilare i modelli coprendo ogni possibile situazione. Inoltre le linee guida dovrebbero essere interpretate come intese a coprire definizioni obiettivo e metodi obiettivo, e in alcuni casi potrebbero essere giustificate divergenze dirette a tener conto delle specificità dei mercati o di segmenti di essi.
1. Il rapporto prestito/valore all’origine (LTV-O)
1. L’LTV-O è definito come:
2. Ai fini del calcolo «L»:
a) Include tutti i prestiti o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione (a prescindere dalla finalità del prestito), a seguito di un aggregazione dei prestiti «per mutuatario» e «per garanzia».
b) È rilevato sulla base degli importi erogati e non include pertanto importi non utilizzati di linee di credito. In caso di immobili ancora in costruzione, «L» corrisponde alla somma di tutte le tranche del prestito erogate fino alla data di segnalazione e l’LTV-O è calcolato alla data di erogazione di ogni nuova tranche. ( 13 ) In alternativa, se il summenzionato metodo di calcolo non è disponibile o non corrisponde alla prevalente prassi di mercato, LTV-O può essere calcolato anche sulla base dell’ammontare totale dei prestiti concessi e il valore atteso al completamento dell’RRE in costruzione.
c) Non comprende i prestiti non garantiti dall’immobile, salvo che il finanziatore segnalante consideri i prestiti non garantiti come parte di un’operazione di finanziamento per l’edilizia residenziale, che combina prestiti garantiti e non garantiti. In tal caso, anche i prestiti non garantiti dovrebbero essere compresi in «L».
d) Non è rettificato in considerazione di fattori di attenuazione del rischio di credito.
e) Non include costi e commissioni connesse al prestito garantito da RRE.
f) Non include agevolazioni sui prestiti.
3. Ai fini del calcolo «V»:
a) È calcolato sulla base del valore dell’immobile al momento della concessione, misurata come il valore inferiore tra:
1. il valore dell’operazione, ad esempio quale registrato in un atto notarile, e
2. il valore stimato da uno stimatore indipendente esterno o interno.
Se solo uno dei valori è disponibile, dovrebbe essere utilizzato quello.
b) Non tiene conto del valore dei lavori di ristrutturazione e costruzione programmati.
c) In caso di immobile ancora in costruzione, «V» corrisponde al valore totale dell’immobile fino alla data di segnalazione (tenendo conto dell’aumento di valore determinato dall’avanzamento dei lavori). «V» è valutato all’erogazione di ogni nuova tranche di prestito, consentendo il calcolo di un LTV-O aggiornato.
d) Non è rettificato in considerazione di fattori di attenuazione del rischio di credito.
e) Non include costi e commissioni connessi al prestito garantito da RRE.
f) Non si calcola come «valore a lungo termine». Mentre l’utilizzo del valore a lungo termine potrebbe essere giustificato dalla prociclicità di «V», l’LTV-O mira a rispecchiare i criteri di concessione del credito al momento della concessione. Pertanto, se nel momento in cui il prestito garantito da RRE è concesso ed è registrato l’LTV-O, «V» non rappresentava il valore dell’attività al momento della concessione come segnalata nei registri del soggetto erogante, esso non rispecchierebbe adeguatamente l’attuale politica creditizia del soggetto erogante per ciò che concerne l’LTV-O.
4. Oltre a calcolare l’LTV-O secondo il metodo descritto sopra ai paragrafi 2 e 3, le autorità macroprudenziali nazionali, se lo ritengono necessario al fine di tenere conto delle specificità dei loro mercati, possono anche calcolare l’LTV-O deducendo dalla definizione di «V» di cui al paragrafo 3 l’ammontare totale dei prestiti in essere garantiti da RRE, erogati o meno, con garanzie sugli immobili aventi rango superiore, invece di calcolare tali prestiti nel calcolo di «L» come descritto al paragrafo 2.
5. Ove i mercati dei prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTV-O, con le seguenti eccezioni:
a) per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:
— «L» comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con l’immobile al momento della concessione, relativi a prestiti concessi per l’acquisto di immobili a fini locativi.
— «V» comprende solo il valore dell’immobile oggetto dell’acquisto a fini locativi al momento della concessione.
b) per prestiti per immobili ad uso del proprietario:
— «L» comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a prestiti per immobili ad uso del proprietario.
— «V» comprende solo il valore dell’immobile ad uso del proprietario al momento della concessione.
6. Le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero prestare attenzione al fatto che i rapporti LTV sono per loro natura prociclici e dovrebbero pertanto valutarli con cautela nell’ambito di qualsiasi attività di monitoraggio dei rischi. Esse dovrebbero altresì indagare sull’utilizzo di parametri supplementari come il prestito/valore a lungo termine in cui il valore è rettificato in ragione dell’evoluzione a lungo termine di un indice di prezzo di mercato.
2. Il rapporto prestito/valore corrente (LTV-C)
1. L’LTV-C è definito come:
2. Ai fini del calcolo «LC»:
a) È conteggiato come il saldo residuo del/dei prestito/i — definiti come «L» nella sezione 1, paragrafo 2 — alla data di segnalazione, tenendo conto dei rimborsi di capitale, delle ristrutturazioni del prestito, delle nuove erogazioni in conto capitale, dell’interesse addebitato e, in caso di prestiti in valuta, delle variazioni nel tasso di cambio.
b) È rettificato per tener conto dei risparmi accumulati in un veicolo di investimento al fine di rimborsare il capitale concesso in prestito. I risparmi accumulati possono essere dedotti da «LC» solo ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) i risparmi accumulati sono incondizionatamente costituiti in pegno in favore del creditore al fine espresso di rimborsare il capitale del prestito alle date contrattualmente anticipate; e
2) è applicato un adeguato scarto di garanzia determinato dall’autorità macroprudenziale nazionale per rispecchiare i rischio di mercato e/o di terze parti associati agli investimenti sottostanti.
3. Ai fini del calcolo «VC»:
a) Rispecchia le variazioni di valore di «V», come definito nella sezione 1, paragrafo 3, verificatesi dalla stima dell’immobile più recente. Il valore attuale dell’immobile dovrebbe essere stimato da uno stimatore indipendente esterno o interno. Ove tale stima non sia disponibile, il valore attuale dell’immobile può essere stimato utilizzando un indice granulare di valore dell’immobile (ad esempio basato su dati relativi alle operazioni). Nel caso in cui neanche tale indice di valore dell’immobile sia disponibile, può essere utilizzato un indice granulare dei prezzi immobiliari previa applicazione di una riduzione adeguatamente scelta per tenere conto del deprezzamento dell’immobile. Qualunque valore dell’immobile o indice dei prezzi dovrebbe essere sufficientemente differenziato in ragione della localizzazione geografica dell’immobile e della tipologia di esso.
b) È rettificato in considerazione delle variazioni nelle garanzie ipotecarie sull’immobile aventi rango preferenziale.
c) È calcolato annualmente.
4. Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTV-C, con le seguenti eccezioni:
a) per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:
— «LC» comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a prestiti concessi per l’acquisto di immobili a fini locativi;
— «VC» si riferisce al valore attuale dell’immobile a fini locativi.
b) per prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario:
— «LC» comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con l’immobile al momento della concessione, relativi a immobili a uso del proprietario.
— «VC» comprende solo il valore dell’immobile ad uso del proprietario al momento della concessione.
3. Il rapporto prestito/reddito all’origine (LTI-O)
1. L’LTI-O è definito come:
2. Ai fini del calcolo, «L» ha il medesimo significato di cui alla sezione 1, paragrafo 2.
3. Ai fini del calcolo, «I» è il reddito totale annuale disponibile del mutuatario come rilevato dal finanziatore al momento della concessione del prestito garantito da RRE.
4. Nel determinare il «reddito disponibile» del mutuatario, si incoraggiano i destinatari ad attenersi per quanto possibile alla definizione (1) e come minimo alla definizione (2):
Definizione (1): «reddito disponibile» = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo (ad esempio utili) + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari (ad esempio alimenti) + reddito lordo da locazione di immobili + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private o società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali.
Ai fini della presente definizione:
a) il «reddito lordo da locazione di immobili» comprende sia il reddito da locazione di immobili di proprietà su cui non è acceso alcun prestito garantito da RRE attualmente in essere che gli immobili acquistati a fini locativi. Il reddito da locazione dovrebbe essere dedotto dalle informazioni disponibili alle banche o altrimenti reperite. Se non sono disponibili informazioni precise, l’istituzione segnalante dovrebbe indicare la migliore stima del reddito da locazione e descrivere la metodologia utilizzata;
b) le «imposte» dovrebbero comprendere, in ordine di importanza, le imposte sui salari, crediti d’imposta, pensioni o premi assicurativi, se gravanti sul reddito lordo, imposte specifiche come imposte sugli immobili e imposte non collegate a consumi;
c) «assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche» dovrebbe comprendere le spese obbligatorie fisse che in alcuni paesi sono versate dopo le tasse;
d) gli «sgravi fiscali» dovrebbero comprendere i rimborsi effettuati dall’autorità fiscale collegati alla deduzione degli interessi sul prestito garantito da RRE.
e) le «agevolazioni per prestiti» dovrebbero includere tutti gli interventi del settore pubblico volti ad allentare l’onere di rimborso del debito del mutuatario (ad esempio tassi di interesse agevolati, sovvenzioni per il rimborso).
Definizione 2): «reddito disponibile» = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo (ad esempio utili) - imposte
5. Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTI-O, con le seguenti eccezioni:
a) per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:
— «L» comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a prestiti concessi per l’acquisto di immobili a fini locativi.
b) per prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario:
— «L» comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a immobili a uso del proprietario.
— Ove un mutuatario abbia acceso sia prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi che per l’acquisto di immobili ad uso proprio, solo il reddito da locazione derivante dal mutuo a fini locativi al netto degli oneri per il servizio del debito relativo ai prestiti per l’acquisto a fini locativi può essere utilizzato per sostenere il pagamento dei prestiti relativi a immobili ad uso del proprietario. In questo caso la definizione preferibile di «reddito disponibile» è:
— «reddito disponibile» = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo ad esempio utili + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari, ad esempio alimenti + (reddito lordo da locazione di immobili - oneri per il servizio del debito sull’immobile locato) + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private o società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali.
4. Il rapporto debito/reddito all’origine (DTI-O)
1. Il DTI-O è definito come:
2. Ai fini del calcolo, «D» comprende il debito totale del mutuatario, garantito o no da immobili, compresi tutti i prestiti finanziari in essere, ossia i prestiti concessi dal soggetto erogante del prestito garantito da RRE o da altri mutuanti al momento della concessione del prestito garantito da RRE.
3. Ai fini del calcolo, «I» ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4.
5. Il rapporto servizio del prestito/reddito all’origine (LSTI-O)
1. LSTI-O è definito come:
2. Ai fini del calcolo, «LS» rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativo al prestito garantito da RRE definito come «L» nella sezione 1, paragrafo 2, al momento della concessione del prestito.
3. Ai fini del calcolo, «I» ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4.
4. Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di alloggi a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LSTI-O, con le seguenti eccezioni:
a) per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:
— «LS» rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativi al prestito per l’acquisto a fini locativi al momento della concessione.
b) per prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario:
— «LS» rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativi al prestito per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario al momento della concessione.
— La relativa definizione di «reddito disponibile» preferibile è:
— «reddito disponibile» = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo ad esempio utili + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari, ad esempio alimenti + (reddito lordo da locazione di immobili - oneri per il servizio del debito sull’immobile locato) + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private e società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali.
6. Il rapporto servizio del debito/reddito all’origine (DSTI-O)
1. DSTI-O è definito come:
2. Ai fini del calcolo, «DS» rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativo al debito totale del mutuatario definito come «D» nella sezione 4, paragrafo 2, al momento della concessione del prestito.
3. Ai fini del calcolo, «I» ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4.
4. Il DSTI-O dovrebbe essere considerato come un indicatore opzionale poiché non in tutte le giurisdizioni i soggetti eroganti possono avere accesso alle informazioni necessarie a calcolare il suo numeratore. Tuttavia, nelle giurisdizioni in cui i soggetti eroganti hanno accesso a tali informazioni (ad esempio tramite centrali rischi o registri fiscali) le autorità macroprudenziali sono fortemente incoraggiate a includere questo indicatore nel proprio quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi.
7. Il rapporto di copertura degli interessi (ICR)
1. ICR è definito come:
2. Ai fini del calcolo:
a) «reddito lordo da locazione immobili» è il reddito annuale da locazione di alloggi acquistati a fini locativi, al lordo di tutte le spese di gestione per il mantenimento del valore dell’immobile e al lordo delle imposte;
b) «costi per interessi annuali» sono i costi per interessi annuali relativi agli alloggi acquistati a fini locativi.
3. Il rapporto può far riferimento al suo valore al momento della concessione del prestito (ICR-O) oppure al suo valore attuale (ICR-C).
8. Il rapporto prestito/canone all’origine (LTR-O)
1. LTR-O è definito come:
2. Ai fini del calcolo:
a) «buy-to-let loan» (prestito per l’acquisto a fini locativi) ha lo stesso significato di «L» nella sezione 1, paragrafo 2, ma è limitato ai prestiti garantiti da RRE che finanziano l’acquisto dell’immobile a fini locativi.
b) «NET annual rental income» (reddito annuale netto da locazione) è il reddito annuale netto derivante dall’immobile acquistato a fini locativi al netto delle spese di gestione dirette a preservarne il valore, ma al lordo di tutte le imposte;
c) «gross annual rental income» (reddito annuale lordo da locazione) è il reddito annuale derivante dalla locazione dell’immobile acquistato a fini locativi, al lordo di tutte le spese di gestione per mantenere il valore dell’immobile e al lordo delle imposte.
Per il calcolo del LTR-O dovrebbe essere utilizzato il reddito annuale netto. Ove tali informazioni non siano disponibili, dovrebbe essere utilizzato, in alternativa, il reddito annuale lordo.
ALLEGATO V
LINEE GUIDA SULLE DEFINIZIONI E SUGLI INDICATORI
Il presente allegato fornisce linee guida su specifiche questioni relative alla definizione di indicatori e in particolare sull’allegato III. Il suo scopo non è quello di fornire istruzioni tecniche dettagliate per compilare i modelli di cui all’allegato III coprendo ogni possibile situazione. Inoltre, le linee guida dovrebbero essere interpretate come intese a coprire definizioni obiettivo e metodi obiettivo, e in alcuni casi potrebbero risultare giustificate divergenze destinate a tener conto delle specificità dei mercati o di segmenti di essi.
1. Definizioni di beni immobili non residenziali
Attualmente non esiste una definizione di CRE valida per l’Unione che risulti sufficientemente precisa a fini macroprudenziali.
a) Il Regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli RRE all’articolo 4, paragrafo 1, numero 75, ma non fornisce una definizione precisa di CRE, facendo esclusivamente riferimento, nell’articolo 126, a «uffici o locali per il commercio». Detto regolamento, per quanto riguarda i CRE, richiede anche che il valore dell’immobile non dipenda dal merito di credito del debitore o dalla performance del progetto immobiliare sottostante.
b) L’EBA ha indicato un utile criterio supplementare: lo scopo prevalente dell’immobile «dovrebbe essere collegato a un’attività economica» ( 14 ). Ancorché utile, tale criterio non è sufficientemente preciso a fini macroprudenziali.
c) Un’altra possibile fonte per la definizione di CRE è il Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ( 15 ). Mentre la premessa in base a cui la presente raccomandazione è stata originariamente emessa giustificava l’adozione di definizioni più dettagliate a fini della stabilità finanziaria, i recenti sviluppi in ambito statistico hanno evidenziato la necessità di mettere maggiormente in linea la definizione di CRE con quella del Regolamento (UE) 2016/867 al fine di facilitare le attività di monitoraggio e le analisi finanziarie delle autorità macroprudenziali nazionali e di permettere una piena comparabilità tra paesi.
d) L’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative) ( 16 ) consiste in una serie di 20 raccomandazioni in materia di rafforzamento di statistiche economiche e finanziarie avviata a seguito dello scoppio della crisi finanziaria del 2007 e 2008, al fine di migliorare disponibilità e comparabilità dei dati economici e finanziari. Le raccomandazioni II.17 e II.18 della seconda fase dell’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (DGI-2) ( 17 ) evidenziano l’esigenza di migliorare la disponibilità sia delle statistiche relative a immobili residenziali che quelle relative a immobili non residenziali. Dando seguito a tale iniziativa, nel 2017 la Commissione (Eurostat) ha pubblicato una relazione sugli indicatori dei prezzi per gli immobili non residenziali («Commercial property price indicators: sources, methods and issues») ( 18 ), che offre un apporto sui dati fonte e sulle metodologie relativi agli indici dei prezzi per gli immobili non residenziali, al fine di informare meglio i compilatori e gli utilizzatori su fonti di dati, misurazioni, metodi alternativi e sulle questioni in gioco.
e) Anche il documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulle revisioni del metodo standardizzato per il rischio di credito e la revisione della misurazione del rischio operativo ( 19 ) definisce i CRE come l’opposto degli RRE. Un’esposizione relativa a RRE è definita come un esposizione garantita da immobili che hanno natura di luoghi di abitazione e rispettano le leggi e i regolamenti applicabili che consentono il loro uso a fini abitativi, ossia gli immobili residenziali. Un’esposizione relativa a CRE è quindi definita come un’esposizione garantita da beni immobili diversi da immobili residenziali.
Alla luce dei limiti delle definizioni sopra indicate, la presente raccomandazione fornisce una definizione operativa di CRE specificamente a fini macroprudenziali. I CRE sono definiti come qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come RRE; e comprendenti l’edilizia sovvenzionata.
È discusso se gli immobili in fase di sviluppo debbano essere considerati CRE. Al riguardo le prassi nazionali variano. Tuttavia, l’esperienza in diversi Stati membri durante la recente crisi finanziaria ha dimostrato l’importanza, ai fini della stabilità finanziaria, del monitoraggio degli investimenti in tale attività economica e del suo finanziamento.
Gli immobili produttivi di reddito sono definiti come tutti gli immobili il cui reddito deriva da canoni di locazione o da utili rivenienti dalla loro vendita. Di conseguenza, gli alloggi acquistati a fini locativi e gli alloggi destinati alla locazione sono entrambi sottocategorie degli immobili produttivi di reddito.
La nozione di alloggi acquistati a fini locativi fa riferimento a immobili direttamente di proprietà di persone fisiche, principalmente allo scopo di essere concessi in locazione. Gli alloggi acquistati a fini locativi sono un settore al confine tra RRE e CRE. Tuttavia, poiché quest’attività è tipicamente esercitata da locatori non professionali, part-time, con un piccolo portafoglio immobiliare, essa può essere interpretata, a fini di stabilità finanziaria, come appartenente più al settore RRE che a quello CRE. Per questo motivo gli alloggi acquistati a fini locativi sono classificati come RRE e sono quindi automaticamente esclusi dalla definizione di CRE, anche se considerati comunque come immobili produttivi di reddito. Ciò nonostante, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli sviluppi di questo sottomercato con una disaggregazione separata, ove quest’attività costituisca una fonte significativa di rischi o rappresenti una quota significativa delle consistenze o dei flussi dei prestiti garantiti da RRE totali. Per questa ragione è stata inclusa anche una disaggregazione dei prestiti garantiti da RRE al fine di distinguere i prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi e i prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario. Gli alloggi acquistati a fini locativi in costruzione sono considerati RRE. In modo analogo, le abitazioni costruite con lo scopo di essere utilizzate a fini abitativi dai proprietari sono altresì considerate immobili RRE.
La nozione di alloggi destinati alla locazione fa riferimento a immobili di proprietà di persone giuridiche (quali gli investitori professionali) aventi lo scopo di essere concessi in locazione. Anche tali immobili sono considerati immobili produttivi di reddito e come tali sono classificati quali CRE. Inoltre, anche gli alloggi destinati alla locazione in costruzione sono classificati come CRE e in particolare come immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo. Il monitoraggio separato del finanziamento degli alloggi destinati alla locazione può anche essere rilevante ai fini della stabilità finanziaria. Per questo motivo sono state incluse disaggregazioni separate per queste tipologie di prestiti.
Anche gli immobili produttivi di reddito diversi dagli alloggi acquistati a fini abitativi e dagli alloggi destinati alla locazione sono compresi nella definizione di CRE, che siano esistenti o in costruzione. Esempi di tali altri tipi di immobili produttivi di reddito sono gli edifici adibiti ad uffici in locazione e i locali commerciali in locazione. Se in costruzione, tali tipi di immobili produttivi di reddito sono considerati come immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo, che sono classificati come CRE.
Gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, comprendono i locali commerciali, nonché gli immobili con una natura maggiormente sui generis, quali chiese, università, musei ecc. È discusso se gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni debbano essere classificati come CRE o come un’altra tipologia di immobili. Al riguardo le prassi nazionali variano in quanto in alcuni Stati i rischi connessi con tali immobili possono essere considerati differenti dai rischi connessi con i CRE. Ciononostante, pur riconoscendo che i rischi possono variare negli Stati membri, è altresì importante monitorare tali rischi a fini di stabilità finanziaria. Per questa ragione gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni sono stati inclusi nella definizione di CRE. Inoltre, per tenere conto delle specificità dei finanziamenti dei diversi mercati immobiliari negli Stati membri sono incluse disaggregazioni al fine di monitorare separatamente i rischi connessi con tali tipologie di finanziamenti. Gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni dovrebbero essere considerati come CRE sia nel corso della fase di costruzione sia una volta completati.
L’edilizia sovvenzionata è un segmento complesso del mercato immobiliare poiché può assumere forme diverse nei vari Stati membri e al loro interno. Dato che di norma l’edilizia sovvenzionata non è costruita, acquisita o ristrutturata da persone fisiche, non è classificata come RRE, ma come CRE. Tuttavia, in alcuni paesi, alla luce di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, è importante monitorare i rischi derivanti da questa tipologia di immobili con una disaggregazione separata. Per questo motivo sono state aggiunte disaggregazioni separate per queste tipologie di prestiti. Inoltre, l’edilizia sovvenzionata di proprietà diretta dello Stato è considerata posseduta al solo fine di perseguire gli scopi pubblici ed è quindi anch’essa qualificata come CRE. Anche l’edilizia sovvenzionata ancora in costruzione è classificata come CRE in quanto è considerata come immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo.
Tutti gli altri immobili in costruzione dovrebbero essere considerati come RRE oppure come CRE in conformità delle definizioni generali di cui, rispettivamente, ai punti 4) e 38) della sezione 2, paragrafo 1.1.
2. Fonti di dati sugli immobili non residenziali
2.1. Indicatori relativi al mercato CRE fisico
Gli indicatori CRE sul mercato fisico possono essere ottenuti mediante:
a) fonti pubbliche, ad esempio istituti nazionali di statistica o registri immobiliari; o
b) fornitori di dati dal settore privato che coprano una parte sostanziale del mercato dei CRE.
Il rapporto del CERS sugli immobili non residenziali e la stabilità finanziaria nell’UE fornisce una sintesi degli indici dei prezzi disponibili e delle possibili fonti di dati ( 20 ).
2.2. Indicatori sull’esposizione CRE del sistema finanziario
Le esposizioni degli operatori di mercato, almeno di quelli del settore finanziario, possono essere ricavate dalle segnalazioni di vigilanza. Alcuni dati sono già raccolti dalla BCE e dall’EIOPA a livello nazionale. Tuttavia, essi non sono molto dettagliati. I nuovi modelli segnaletici a fini di vigilanza per le banche, ossia la rendicontazione finanziaria (Financial Reporting, FINREP) e l’informativa comune (Common Reporting, COREP), quelli per gli assicuratori ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) e quelli per i fondi di investimento ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), possono fornire una rappresentazione più granulare delle esposizioni delle istituzioni finanziarie ai CRE.
Le classificazioni fornite nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2.0) possono risultare utili per ricavare le esposizioni delle istituzioni finanziarie ai CRE, essendo ampiamente condivise dalle istituzioni dell’Unione e utilizzate nei modelli segnaletici regolamentari per banche e imprese assicurative. Due sezioni appaiono rilevanti al riguardo:
a) Sezione F: costruzioni, esclusa ingegneria civile; e
b) Sezione L: attività immobiliari escluse agenzie di mediazione immobiliare.
Il maggior inconveniente legato all’utilizzo delle classificazioni NACE è che esse hanno riguardo ai settori economici obiettivo e non ai prestiti. Per esempio un prestito concesso a una società immobiliare per l’acquisto di un parco auto sarà segnalato sotto la sezione L, anche se non si tratta di un prestito CRE.
2.3. Utilizzo di dati del settore privato
Ove le autorità macroprudenziali nazionali utilizzino dati di fornitori di dati dal settore privato per compilare gli indicatori CRE, ci si attende che individuino le differenze inerenti all’ambito e alle definizioni in rapporto a quelle richieste nella presente raccomandazione. Esse dovrebbero essere in grado di fornire informazioni dettagliate relative alla metodologia sottostante utilizzata dal fornitore e alla copertura del campione. I dati di fornitori del settore privato dovrebbero essere rappresentativi del mercato nel suo insieme e delle pertinenti disaggregazioni di cui alla Raccomandazione D:
a) tipologia degli immobili;
b) localizzazione degli immobili;
c) tipologia e nazionalità degli investitori;
d) tipologia e nazionalità dei soggetti eroganti.
3. Disaggregazioni rilevanti degli indicatori
In relazione alle disaggregazioni rilevanti di cui alla Raccomandazione D, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere in grado di fornire una valutazione della loro rilevanza per i rispettivi mercati CRE quando ne fanno uso a fini di monitoraggio, anche tenendo conto del principio di proporzionalità.
«Tipologia di immobili» si riferisce all’uso principale di immobili non residenziali. Per gli indicatori CRE, tale disaggregazione dovrebbe comprendere le seguenti categorie:
a) residenziale, ad esempio condomini plurifamiliari;
b) esercizio al dettaglio, ad esempio hotel, ristoranti, centri commerciali;
c) ufficio, ad esempio immobili usati principalmente per attività professionali o imprenditoriali;
d) industriale, ad esempio immobili utilizzati a fini di produzione, distribuzione e logistica;
e) altre tipologie di immobili non residenziali.
Ove un immobile abbia un uso promiscuo, dovrebbe essere trattato come una pluralità di immobili distinti (sulla base ad esempio della superficie delle aree dedicate a ciascun uso), quando sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l’immobile può essere classificato in base all’uso prevalente.
«Localizzazione degli immobili» fa riferimento alla disaggregazione geografica (ad esempio per regioni) o ai sottomercati immobiliari, che dovrebbe comprendere anche localizzazioni primarie e non-primarie. Una localizzazione primaria è generalmente considerata la migliore in uno specifico mercato, ciò che si rispecchia anche nel rendimento da locazione (tipicamente il più basso del mercato). Per edifici adibiti a uffici potrebbe essere una posizione centrale in una città importante. Per edifici destinati ad ospitare esercizi al dettaglio può far riferimento al centro cittadino con molti pedoni o a un centro commerciale in posizione centrale. Per edifici adibiti ad attività logistiche può riferirsi a una localizzazione in cui sono presenti le infrastrutture e i servizi necessari, con accesso ottimale alla rete dei trasporti.
«Territorio dell’immobile» si riferisce al territorio dove è situato l’immobile che funge da garanzia per un prestito concesso nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro. Tale disaggregazione dovrebbe comprendere le seguenti categorie:
a) territorio nazionale;
b) territorio estero, disaggregato per singoli paesi che le autorità macroprudenziali nazionali degli Stati membri considerano importanti ai fini della stabilità finanziaria.
«Tipologia degli investitori» si riferisce ad ampie categorie di investitori come:
a) banche;
b) imprese di assicurazione;
c) fondi pensione;
d) fondi di investimento;
e) società immobiliari;
f) altro.
È probabile che siano disponibili solo i dati relativi al mutuatario registrato o all’investitore. Tuttavia le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli del fatto che il mutuatario o l’investitore registrato possono differire dal mutuatario o dall’investitore finale, da cui dipende il rischio finale. Pertanto, si incoraggiano le autorità a monitorare anche le informazioni sul mutuatario o l’investitore finale quando possibile, ad esempio mediante informazioni raccolte dagli operatori del mercato, al fine di avere una migliore comprensione del comportamento dei rischi e degli operatori del mercato.
«Tipologia dei soggetti eroganti» si riferisce ad ampie categorie di soggetti eroganti come:
a) banche comprese «bad bank»;
b) imprese di assicurazione;
c) fondi pensione.
Le autorità macroprudenziali nazionali possono avere la necessità di adattare l’elenco delle tipologie di investitori e soggetti eroganti per rispecchiare le caratteristiche del settore CRE locale.
«Nazionalità» si riferisce al paese in cui ha sede il partecipante al mercato. La nazionalità degli investitori e dei soggetti eroganti dovrebbe essere disaggregata almeno nelle tre seguenti categorie geografiche:
a) nazionali;
b) resto dello Spazio economico europeo;
c) resto del mondo.
Le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli del fatto che la nazionalità dell’investitore o del soggetto erogante registrato può differire da quella dell’investitore o del soggetto erogante finale da cui dipende il rischio finale. Pertanto, si incoraggiano le autorità a monitorare anche le informazioni sulla nazionalità del soggetto erogante o dell’investitore finale, ad esempio mediante informazioni raccolte dai partecipanti al mercato.
Le disaggregazioni di cui alla raccomandazione D, paragrafo 2, devono considerarsi come il minimo raccomandato. Tuttavia, alle autorità macroprudenziali nazionali non è precluso di utilizzare disaggregazioni supplementari che, sulla base delle proprie definizioni e dei propri parametri e tenendo in considerazione le specificità dei propri mercati CRE, esse stimano necessarie ai fini di stabilità finanziaria. Con riguardo a tali disaggregazioni supplementari, le autorità macroprudenziali nazionali possono scegliere di monitorare e categorizzare detti segmenti di mercato se lo reputano opportuno per i loro mercati CRE nazionali. Inoltre, qualora determinate sottocategorie di CRE o RRE non siano considerate di rilievo ai fini della stabilità finanziaria, le autorità macroprudenziali nazionali possono sceglie di non monitorare i rischi derivanti da tali tipologie di immobili e/o dal loro finanziamento. In questi casi, l’inerzia delle autorità macroprudenziali nazionali sarà ritenuta motivata purché siano fornite sufficienti spiegazioni.
4. Metodi per il calcolo degli indicatori del mercato fisico
Il prezzo del CRE si riferisce a un numerario di qualità costante, ossia al valore di mercato dell’immobile depurato dalle variazioni qualitative come il deprezzamento (e obsolescenza) o l’apprezzamento (ad esempio restauri) mediante un adeguamento di tipo qualitativo.
Le linee guida del lavoro iniziato da Eurostat consigliano di raccogliere i dati relativi ai prezzi da operazioni effettive. Ove tali dati non siano disponibili e/o non siano pienamente rappresentativi, essi possono essere approssimati con dati di stima o di valutazione purché questi rispecchino il prezzo di mercato attuale e non approcci valutativi fondati sul prezzo sostenibile.
5. Valutazione dell’esposizione del sistema finanziario verso gli immobili non residenziali
L’esposizione del sistema finanziario ai CRE consiste tanto nei finanziamenti, spesso erogati da parte di banche e talvolta da imprese di assicurazione, che negli investimenti, spesso effettuati da imprese assicurative, fondi pensione e fondi di investimento. Gli investimenti possono consistere sia nella detenzione diretta di CRE, ad esempio nella titolarità di immobili CRE, che in quella indiretta, ad esempio mediante titoli e fondi di investimento. Nel caso in cui un soggetto erogante o un investitore utilizzi una società veicolo (SV) quale tecnica di finanziamento CRE dedicata, tali prestiti o investimenti dovrebbero essere considerati quali detenzioni o prestiti CRE diretti (approccio «look-through»).
Nel valutare le esposizioni del sistema nel suo insieme, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli dei rischi di duplicazioni nel computo. Gli investitori possono investire sia direttamente che indirettamente in CRE. Ad esempio i fondi pensioni e le imprese di assicurazione compiono spesso investimenti indiretti in CRE.
Può risultare ancora più difficile rappresentare le esposizioni dei partecipanti esteri al mercato che possono costituire una parte significativa di esso ( 23 ). Poiché tali partecipanti al mercato sono importanti per il funzionamento del mercato CRE, è consigliabile monitorarne l’attività.
Poiché le perdite da attività CRE sono spesso concentrate nei finanziamenti per CRE erogati da banche, si incoraggiano le autorità macroprudenziali nazionali a prestare particolare attenzione, nella loro attività di monitoraggio, a tale attività.
6. Metodi per il calcolo dell’LTV
L’allegato IV stabilisce i metodi di calcolo dell’LTV-O e dell’LTV-C. Tuttavia, quando tali rapporti sono calcolati per i CRE, è necessario tenere conto di alcune specificità.
Nel caso di un prestito sindacato, l’LTV-O dovrebbe essere calcolato come il rapporto tra l’importo iniziale di tutti i prestiti concessi al mutuatario e il valore dell’immobile al momento della concessione. Ove il prestito riguardi diversi immobili, l’LTV-O dovrebbe essere calcolato come il rapporto tra l’importo iniziale del/i prestito/i e il valore complessivo degli immobili in questione.
Poiché il numero degli immobili è di gran lunga inferiore e gli immobili sono maggiormente eterogenei nel settore CRE che nel settore RRE, è più appropriato calcolare l’LTV-C effettuando una valutazione dei singoli immobili che utilizzando un indice dei prezzi o di valore.
Infine, è necessario che le autorità macroprudenziali nazionali effettuino il monitoraggio della distribuzione dell’LTV concentrandosi sui prestiti più rischiosi, ossia quelli con l’LTV più elevato, poiché frequentemente le perdite derivano da tali rischi di coda.
7. Metodi per il calcolo del rapporto di copertura degli interessi (ICR) e del rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR)
Il rapporto di copertura dell’interesse (ICR) e il rapporto di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR) si riferiscono al reddito da locazione generato da un immobile o da una serie di immobili produttivi di reddito o al flusso di cassa generato dallo svolgimento di attività, finalità o operazioni da parte del proprietario di un immobile o di una serie di immobili, al netto delle imposte e delle spese di gestione in cui il mutuatario incorre al fine di mantenere il valore dell’immobile e — nel caso del flusso di cassa — rettificato in considerazione dei costi e dei benefici direttamente connessi con l’utilizzo dell’immobile.
ICR è definito come:
Ai fini del calcolo dell’ICR:
a) «NET annual income» (reddito annuale netto) comprende il reddito annuale derivante dalla concessione in locazione di immobili o il flusso di cassa generato dallo svolgimento di attività, finalità o operazioni da parte del proprietario dell’immobile, al netto delle imposte e delle spese di gestione dirette a preservare il valore dell’immobile e — in caso di flusso di cassa — rettificato in considerazione dei costi e benefici connessi con l’utilizzo della proprietà.
b) «annual interest cost» (costi per interessi annuali) sono i costi per interessi annuali associati al prestito garantito dall’immobile o da una serie di immobili CRE.
Lo scopo dell’ICR è di rilevare la misura in cui il reddito generato da un immobile è sufficiente al rimborso degli interessi posti a carico di un mutuatario per l’acquisto dell’immobile. L’ICR, pertanto, dovrebbe essere analizzato a livello di immobile.
Il DSCR è definito come:
Ai fini del calcolo del DSCR:
a) «NET annual income» (reddito annuale netto) è il reddito annuale derivante dalla concessione in locazione di immobili o il flusso di cassa generato dallo svolgimento di attività, finalità o operazioni da parte del proprietario dell’immobile, al netto delle imposte e delle spese di gestione dirette a preservare il valore dell’immobile e — in caso di flusso di cassa — rettificato in considerazione dei costi e benefici connessi con l’utilizzo della proprietà.
b) «annual debt service» (servizio annuale del debito) è il servizio annuale del debito associato al prestito garantito dall’immobile o da una serie di immobili CRE.
Lo scopo del DSCR è di verificare l’entità dell’onere debitorio complessivo inerente all’immobile posto a carico del mutuatario. Pertanto, il denominatore non comprende solo le spese per interessi, ma anche l’ammortamento del prestito, ossia i rimborsi in conto capitale. Il problema principale relativo a tale indicatore è quello di stabilire se esso debba essere calcolato a livello di immobile o a livello di mutuatario. Il finanziamento per CRE è tipicamente fornito su base «non-recourse» ossia il soggetto erogante ha diritto ad essere rimborsato con i proventi dell’immobile e non con altri redditi o attività del mutuatario. Pertanto è più realistico e adeguato calcolare il DSCR a livello di immobile. Inoltre, concentrare l’attenzione sul reddito complessivo del mutuatario creerebbe seri problemi di consolidamento che renderebbero più ardua la definizione di un parametro che risulti comparabile nei diversi Stati membri.
8. Indicatori rilevanti supplementari per gli immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo
Per gli immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo, in luogo dell’LTV all’origine, le autorità macroprudenziali nazionali possono monitorare invece il rapporto prestito/costo (loan-to-cost ratio, LTC). L’LTC rappresenta il rapporto tra l’importo iniziale di tutti i prestiti concessi e i costi associati alla costruzione dell’immobile fino al completamento.
Inoltre, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero concentrare il proprio monitoraggio sui progetti di sviluppo più rischiosi, ad esempio quelli con coefficienti pre-locazione e pre-vendita assai bassi. Per ciascun edificio ancora in costruzione, il coefficiente pre-locazione è il rapporto tra la superficie già locata dal promotore immobiliare al momento della concessione del prestito e la superficie totale disponibile una volta che l’immobile sia stato completato; analogamente, il coefficiente pre-vendita è il rapporto tra la superficie già venduta dal promotore immobiliare al tempo della concessione del prestito e la superficie disponibile una volta che l’immobile sia stato completato.
9. Pubblicazione annua delle esposizioni degli immobili non residenziali da parte delle AEV
Attingendo alle informazioni rese disponibili dai modelli segnaletici regolamentari, si raccomanda alle AEV di divulgare almeno annualmente le informazioni aggregate sulle esposizioni verso i diversi mercati CRE nazionali nell’UE per i soggetti che rientrano nel loro ambito di vigilanza e su base individuale. Ci si aspetta che tale divulgazione rafforzi la conoscenza da parte delle autorità macroprudenziali nazionali dell’attività dei soggetti di altri Stati membri nel loro mercato nazionale CRE. Nel caso in cui vi siano preoccupazioni in merito all’ambito o alla qualità dei dati pubblicati, tale pubblicazione dovrebbe essere accompagnata da adeguati commenti.
Di norma, le AEV dovrebbero consentire a tutte le autorità macroprudenziali nazionali dell’Unione di verificare le esposizioni di tutte le istituzioni finanziarie dell’Unione verso i rispettivi mercati nazionali. Ciò implica che i dati raccolti per tutte le istituzioni finanziarie dell’Unione dovrebbero essere aggregati a livello nazionale.
Nella divulgazione di tali informazioni aggregate, le AEV dovrebbero utilizzare informazioni contenute in schemi segnaletici regolamentari che forniscano una disaggregazione geografica delle esposizioni creditizie e/o degli investimenti (diretti o indiretti). Ove gli schemi segnaletici forniscono una disaggregazione per codici NACE ( 24 ), i CRE potrebbero essere indicati sia nella sezione «F» che in quella «L», sebbene, a rigore, alcune sottocategorie dovrebbero essere escluse in conseguenza della definizione di CRE adottata nella presente raccomandazione.
( 1 ) Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).
( *1 ) laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente.
( *2 ) i prestiti garantiti da RRE concessi nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro possono essere garantiti da immobili RRE situati in territori esteri. Dovrebbe essere aggiunta una riga per ciascun territorio estero considerato importante ai fini di stabilità finanziaria.
( *3 ) laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente.
( *4 ) i prestiti garantiti da RRE concessi nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro possono essere garantiti da immobili RRE situati in territori esteri. Dovrebbe essere aggiunta una riga per ciascun territorio estero considerato importante ai fini di stabilità finanziaria.
( 2 ) Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro, ove rilevante per l’indicatore.
( 3 ) Localizzazione degli immobili disaggregata in primari nazionali e non-primari nazionali.
( 4 ) Tipologia degli investitori disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.
( 5 ) Tipologia dei soggetti eroganti disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.
( 6 ) Nazionalità disaggregata in nazionale, Spazio economico europeo e resto del mondo.
( 7 ) Flussi indicati su base lorda per investimenti, finanziamenti e prestiti deteriorati (solo nuovi prestiti/investimenti coperti senza tener conto dei rimborsi o delle riduzioni di importo preesistenti).
Flussi su base netta per aggiustamenti di valutazione su investimenti e accantonamenti per perdite su crediti.
( 8 ) Dati sulle consistenze per le consistenze degli investimenti in CRE, per gli aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE, per i prestiti (deteriorati) per CRE e per gli accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per CRE alla data di segnalazione.
( 9 ) Solo nel caso in cui gli investimenti rappresentino una quota significativa di finanziamenti CRE.
( 10 ) Non comprende gli immobili in fase di sviluppo, che possono essere monitorati tramite il rapporto prestito/costo (LTC)
( 11 ) Flussi di dati per nuove erogazioni di prestiti per CRE nel periodo di segnalazione.
( 12 ) Dati sulle consistente per le consistenze di prestiti per CRE alla data di segnalazione.
( 13 ) In caso di immobile ancora in costruzione, l’LTV-O a un momento dato n può essere calcolato come segue:
In cui i = 1, …, n si riferisce alle tranche erogate fino al momento n, V
0 è il valore iniziale della garanzia immobiliare (ad esempio il terreno) e
rappresenta la variazione di valore dell’immobile verificatasi nel lasso di tempo intercorso fino all’erogazione dell’ultima tranche fino al momento n.
( 14 ) Cfr.: EBA domanda ID 2014_1214 del 21 novembre 2014.
( 15 ) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).
( 16 ) Consiglio per la stabilità finanziaria e Fondo monetario internazionale, The financial crisis and information gaps – report to the G-20 finance ministers and central bank governors, 29 ottobre 2009.
( 17 ) Consiglio per la stabilità finanziaria e Fondo monetario internazionale, Sixth Progress Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative, settembre 2015.
( 18 ) «Commercial property price indicators: sources, methods and issues», Statistical Reports, edizione 2017, Eurostat, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017.
( 19 ) Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Revisions to the Standardised Approach to credit risk – second consultative document, dicembre 2015.
( 20 ) CERS, «Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EU», dicembre 2015, in particolare allegato II, sezione 2.2.
( 21 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 22 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
( 23 ) CERS, «Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EÙ» dicembre 2015, in particolare sezione 2.3 e riquadro 1.
( 24 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).