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Official Journal of the European Union, L 309, 2 September 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 2 settembre 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 2 settembre 2021
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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1429 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di fornire un’analisi approfondita a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, è necessario disporre di dati che consentano di identificare i veicoli pesanti immatricolati come «veicoli per uso speciale» ai sensi dell’allegato I, parte A, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore ai fini del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali dati sono registrati alla voce 51 del certificato di conformità di un veicolo pesante di nuova immatricolazione. Occorre pertanto adeguare le prescrizioni relative ai dati specificati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 per quanto riguarda i dati che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri. |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/956, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2018/956
All’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 è aggiunta la lettera o) seguente:
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«o) |
per i veicoli per uso speciale immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1o luglio 2021 in tutti i casi, la designazione indicata alla voce 51 del certificato di conformità.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1430 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2021
che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo del veicolo e la misura del consumo di combustibile e delle emissioni di CO2. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione è tenuta a monitorare, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3) integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori per quanto riguarda le emissioni e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al regolamento (UE) n. 582/2011della Commissione (4). In particolare, il regolamento (UE) 2017/2400 stabilisce le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati. |
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(4) |
Per comprendere a fondo le prove su strada ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi occorre un’analisi dei verbali di prova. |
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(5) |
Qualora la procedura di prova di verifica su strada non venga superata, sono necessarie ulteriori informazioni sulle cause, sul seguito dato e sui risultati delle indagini per determinare la causa del mancato superamento. |
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(6) |
Sono inoltre necessarie informazioni sul modo in cui i diversi verbali di prova sono collegati alla stessa famiglia di veicoli oggetto dell’indagine. |
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(7) |
Per consentire alla Commissione di ricevere tempestivamente i dati necessari al monitoraggio dei risultati delle prove su strada a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956 e per preparare la relazione annuale a norma dell’articolo 10 di tale regolamento, è opportuno specificare entro quale termine le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare tali dati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dati da comunicare
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, le autorità competenti degli Stati membri comunicano i seguenti dati:
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a) |
i verbali di prova di cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, al più tardi un mese dopo che il costruttore del veicolo li ha trasmessi all’autorità di omologazione; |
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b) |
informazioni su un’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, al più tardi un mese dopo l’inizio dell’indagine; |
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c) |
i risultati di un’indagine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, comprese le informazioni sulle cause del mancato superamento di prove determinate conformemente al secondo comma di tale articolo connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione, al più tardi un mese dopo che l’autorità di omologazione ha determinato la causa del mancato superamento della prova; |
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d) |
i verbali di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2400 recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica per cui sono stati redatti, al più tardi un mese dopo che il costruttore ha fornito tali verbali all’autorità di omologazione; |
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e) |
per ciascun certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica, rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, compresi gli allegati, al più tardi un mese dopo che tali documenti sono stati redatti o ricevuti dall’autorità di omologazione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1431 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2021
relativo all’autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel parere del 27 gennaio 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle nonché un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori di tale additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può risultare efficace come additivo zootecnico nei suinetti svezzati. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(3):6452.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rapporto mangime/peso). |
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4d16 |
DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. |
Muramidasi (EC 3.2.1.17) |
Composizione dell’additivo Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) con un’attività minima di 60 000 LSU(F) (1)/g Forma solida e liquida |
Suinetti (svezzati) |
- |
50 000 LSU(F) |
65 000 LSU(F) |
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22.9.2031 |
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Caratterizzazione della sostanza attiva Muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) |
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Metodo di analisi (2) Per la quantificazione del tenore di muramidasi: metodo di prova enzimatico, basato sulla fluorescenza, che determina la depolimerizzazione, catalizzata da enzima, di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e 30 °C. |
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(1) 1 LSU(F) è il quantitativo di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 μg/ml di peptidoglicano marcato con fluoresceina al minuto a pH 6,0 e 30 °C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluoresceina isomero.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1432 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2021
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Sulla base di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). |
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(2) |
Le misure hanno assunto la forma di un’aliquota del dazio ad valorem del 46,2 %, fatta eccezione per Kiswire Qingdao Ltd (0 %) e per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (aliquota del 31,1 % per entrambe). |
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(3) |
In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione (5), ha mantenuto le misure in vigore. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) di alcune misure antidumping in vigore sulle importazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
La domanda è stata presentata il 28 febbraio 2020 dallo European Stress Information Service («ESIS» o «il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. |
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(6) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
|
(7) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 4 giugno 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»). |
1.3. Parti interessate
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(8) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare. |
|
(9) |
Tutte le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Campionamento
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(10) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
|
(11) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, assicurando anche la rappresentatività geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 46 % della produzione totale stimata dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.4.2. Campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti
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(12) |
Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti dell’Unione, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Cina presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all’inchiesta. Dato che nessuna di queste parti si è manifestata, non è stato tuttavia necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori né per gli importatori indipendenti. Poiché è mancata una collaborazione da parte dei produttori cinesi, le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
1.5. Questionari e visite di verifica
|
(13) |
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, nonché al governo della Cina («governo della RPC»). Gli stessi questionari e i questionari per importatori, utilizzatori e produttori esportatori sono anche stati resi disponibili online (8) il giorno dell’apertura. |
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(14) |
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e dall’associazione dei produttori dell’Unione (ESIS). |
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(15) |
In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (9). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei produttori dell’Unione inclusi nel campione indicati di seguito:
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1.6. Fase successiva della procedura
|
(16) |
Il 5 luglio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
|
(17) |
Ha presentato osservazioni il richiedente. Le osservazioni sono state debitamente esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. |
1.7. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
|
(18) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.8. Recesso del Regno Unito dall’Unione
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(19) |
Il presente procedimento è stato avviato il 4 giugno 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. |
|
(20) |
Con una nota al fascicolo del 18 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Nessuna società si è manifestata. |
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(21) |
Al fine di allineare le serie di dati raccolti dalle parti interessate tenendo conto del fatto che il periodo transitorio era terminato e che il Regno Unito non era più soggetto al diritto dell’Unione, le parti interessate in questione sono state invitate a inviare una risposta al questionario riveduta sulla base dell’UE-27. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(22) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti e no, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591 e 7312106991) («il prodotto oggetto del riesame»). I trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha un diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non sono assoggettati alle misure in vigore e non sono oggetto del presente riesame (10). |
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(23) |
Il prodotto oggetto del riesame è usato prevalentemente dall’industria delle costruzioni nelle armature per calcestruzzo, ma altresì per elementi sospesi e ponti strallati. È fabbricato a partire da vergelle di acciaio ad alto tenore di carbonio che sono pulite, trafilate, riscaldate e — nel caso dei trefoli — avvolte elicoidalmente per ottenere specifiche caratteristiche in termini di diametro, resistenza e stabilità. |
2.2. Prodotto simile
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(24) |
L’inchiesta ha dimostrato che i prodotti seguenti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
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(25) |
La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
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(26) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli molto inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da gennaio 2007 a dicembre 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso dalla RPC rappresentavano meno dello 0,1 % del mercato dell’Unione rispetto a una quota di mercato dell’8,2 % durante l’inchiesta iniziale. Un livello della quota di mercato (meno dello 0,1 %) altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono diminuite drasticamente da quasi 86 918 tonnellate nel corso dell’inchiesta iniziale a 99 tonnellate durante il precedente riesame in previsione della scadenza e a 86 tonnellate durante l’attuale riesame in previsione della scadenza. |
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(27) |
Come indicato al considerando 12, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all’esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di materiali nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno commentato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui il «documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale» (11) («la relazione»). |
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(28) |
La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(29) |
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (Eurostat e GTA) e l’OCSE (12), nonché i fornitori indipendenti di informazioni sui prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l’industria siderurgica, quali Global Financials pubblicata da Dun & Bradstreet (13) e Global Trade Alert (14). |
3.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(30) |
Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta in merito a questo paese sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(31) |
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(32) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha altresì specificato che, in base alle informazioni di cui essa disponeva, un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC in questo caso era l’India. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il paese rappresentativo è selezionato ai fini della determinazione del valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
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(33) |
Il 18 settembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori di produzione quali le materie prime, il lavoro e l’energia che potrebbero essere impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Malaysia e Turchia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal richiedente in cui questi sosteneva che il Brasile sarebbe notevolmente meno sviluppato della RPC e quindi meno simile di Turchia e Malaysia in base a tale criterio. Inoltre i dati pubblici pertinenti ed esenti da distorsioni del Brasile per l’energia elettrica, il gas naturale e l’acqua non sembravano essere prontamente disponibili. Il richiedente ha altresì osservato che i dati estratti dal GTA per la vergella facevano riferimento al codice 7213 10, mentre il codice 7213 91 era più appropriato. La Commissione ha confermato che il codice SA 7213 91 corrispondeva al fattore di produzione della vergella e ha estratto i dati per il codice SA 7213 91 dal GTA. Secondo questa nuova estrazione di dati sulle importazioni, la selezione iniziale della Commissione di un potenziale paese rappresentativo era ancora valida. Il richiedente ha mantenuto rispetto alla domanda la sua posizione di includere l’India come paese rappresentativo idoneo, ma non ha presentato nuove argomentazioni. Non sono stati proposti altri paesi come candidati idonei. |
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(34) |
Il 21 dicembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili fornite da un produttore del paese rappresentativo, ossia Celik Halat Vetel Sanayii A.S. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota. |
3.2.2. Valore normale
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(35) |
In recenti inchieste riguardanti il settore siderurgico nella RPC (15), la Commissione ha riscontrato distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(36) |
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficiente assegnazione delle risorse in conformemente ai principi di mercato (16). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (17), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (18). La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e materiali esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (19). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (20). Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (21), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC (22). |
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(37) |
Oltre che alla relazione, la domanda faceva riferimento a pratiche che incidono sui costi e sui prezzi nel settore dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso di cui, nel settore siderurgico, le vergelle in acciaio sono il principale materiale:
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(38) |
Come indicato nel considerando 28, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(39) |
Come nelle precedenti inchieste riguardanti il settore siderurgico della RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo. |
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(40) |
In particolare nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (23). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (24). Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (25). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (26). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (27). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (28). Essendo mancata una collaborazione da parte degli esportatori cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso e quelli di proprietà statale. |
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(41) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, è stato impossibile stabilire l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Tuttavia alcuni produttori della principale materia prima per la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, ossia la vergella, hanno stretti legami con il PCC, come i membri del PCC tra gli alti dirigenti o i membri del consiglio di amministrazione. Ad esempio, HBIS Group, Jiangsu Shagang, Anshan Iron and Steel Group, Baoshan (Baosteel) e Shougang. |
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(42) |
Le imprese pubbliche e private del settore della vergella, la principale materia prima per la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, sono soggette alla supervisione politica e a orientamenti. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore della vergella. Molti produttori di vergella pongono esplicitamente l’accento nei loro siti web sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di vergella, tra cui HBIS Group (Hesteel), Jiangsu Shagang, Anshan Iron and Steel Group, Baoshan (Baosteel) e Shougang. |
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(43) |
Inoltre nel settore dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. |
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(44) |
Anche se i fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino specificamente lo sviluppo, l’industria dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi sulla principale materia prima per la produzione dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, vale a dire l’acciaio. |
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(45) |
L’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (29). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», in vigore durante il periodo dell’inchiesta. In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (30). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (31). Il 13o piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (32), applicabile durante il periodo dell’inchiesta, prevedeva un sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (33). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (34). Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (35) («il repertorio») elenca il settore dell’acciaio come settore incoraggiato. |
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(46) |
Come si evince dagli esempi di cui sopra riguardanti l’acciaio, che è una materia prima importante per la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. Pertanto il settore dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi sulle principali materie prime per la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, vale a dire l’acciaio. |
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(47) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figurano la produzione di acciaio, ferro e leghe di ferro, in quanto principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(48) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 36, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame. |
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(49) |
Il settore dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso è inoltre influenzato da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 36. Il settore subisce quindi gli effetti di questa distorsione direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di materiali da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (36). |
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(50) |
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 36. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. |
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(51) |
La Commissione rammenta infine che per produrre fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso è necessaria un’ampia gamma di materiali. Quando i produttori di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso acquistano/appaltano tali materiali, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di materiali impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori. |
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(52) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei materiali (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei rispettivi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un materiale che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il materiale di cui è fatto il materiale e così via. |
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(53) |
Nel contesto della presente inchiesta, le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario. |
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(54) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. |
a) Paese rappresentativo
1) Osservazioni generali
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(55) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(56) |
Come spiegato ai considerando 33 e 34, il 18 settembre e il 21 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e dei fattori di produzione (la «prima nota» e la «seconda nota»). Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della propria conclusione secondo cui la Turchia era considerata un paese rappresentativo appropriato in quella fase dell’inchiesta. |
2) Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
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(57) |
Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC secondo la Banca mondiale, essendo tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. |
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(58) |
Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente alla richiamata nota. |
3) Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo
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(59) |
Nella prima nota la Commissione ha indicato che la produzione del prodotto oggetto del riesame era stata individuata in Brasile, Malaysia e Turchia. Tuttavia la Malaysia è stata esclusa come potenziale paese rappresentativo, in quanto vi è stato individuato un solo produttore del prodotto oggetto del riesame e gli ultimi dati finanziari disponibili di questo produttore per il 2018 indicavano solo un profitto minimo prossimo al pareggio. |
4) Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(60) |
Per i paesi considerati e indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame. |
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(61) |
La Commissione ha cercato produttori di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per stabilire importi ragionevoli ed esenti da distorsioni per le SGAV e per i profitti. La Commissione ha ristretto la ricerca alle società con un conto profitti e perdite accessibile al pubblico per il PIR e che risultavano redditizie in tale periodo. Pertanto la seconda nota comprendeva solo una società in Brasile e una in Turchia. |
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(62) |
Sulla base della qualità e del grado di dettaglio dei dati finanziari accessibili al pubblico in Brasile e in Turchia, e considerando anche la disponibilità dei parametri di riferimento per i fattori produttivi, la Commissione ha ritenuto che la Turchia fosse un paese rappresentativo appropriato. La società turca Celik Halat Vetel Sanayii AS ha pubblicato i suoi conti certificati che mostrano le spese generali di produzione. Dai documenti contabili risulta inoltre che una quota importante del fatturato della società deriva dalle vendite del prodotto oggetto del riesame. Tale livello di dettaglio non è disponibile per la società brasiliana. |
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(63) |
La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Turchia e ha osservato quanto segue:
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(64) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come indicato al considerando 34, la Commissione ha ritenuto che la società turca selezionata (Celik Halat Vetel Sanayii AS) disponesse di rendiconti finanziari accessibili al pubblico che potevano essere utilizzati come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. |
5) Livello di protezione sociale e ambientale
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(65) |
Avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
6) Conclusioni in merito al paese rappresentativo
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(66) |
Alla luce della precedente analisi, la Turchia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Turchia presentava una produzione sufficiente del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti. |
b) Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni
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(67) |
Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo non soggetto a distorsioni della vergella nel paese rappresentativo. |
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(68) |
La Commissione ha inoltre affermato che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni nel paese rappresentativo sarebbero state utilizzate le statistiche dell’ILO, mentre le statistiche nazionali di cui al considerando 63 sarebbero state utilizzate per stabilire i costi dell’energia esenti da distorsioni. In ultima analisi, tuttavia, la Commissione ha utilizzato le statistiche nazionali sul costo del lavoro della Turchia, rivelatesi più dettagliate. |
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(69) |
La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, ha utilizzato i dati finanziari forniti dai produttori dell’Unione che hanno collaborato di cui al considerando 15. Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.2.2, lettera e). |
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(70) |
Infine, come indicato nella seconda nota, per stabilire le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società turca selezionata, indicata al considerando 64. |
c) Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
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(71) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sull’industria dell’Unione per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. Sulla base dei dati raccolti presso le società cinesi durante l’inchiesta iniziale e delle informazioni disponibili sui siti web dei produttori cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano essere simili a quelli indicati dall’industria dell’Unione. |
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(72) |
In mancanza di collaborazione, la Commissione ha basato il valore di riferimento sui codici tariffari più dettagliati tra i codici tariffari turchi per il fattore produttivo della vergella secondo il GTA. |
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(73) |
Considerando tutte le informazioni presentate dall’industria dell’Unione e l’assenza di osservazioni dei produttori esportatori sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i fattori produttivi e i codici tariffari seguenti, ove applicabili: Tabella 1 Fattori produttivi dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso
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1) Materie prime
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(74) |
Al fine di stabilire prezzi esenti da distorsioni dei materiali consegnati allo stabilimento del produttore, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base e considerando che nella RPC non vi erano produttori che hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i prezzi all’importazione nel paese rappresentativo per ciascun materiale utilizzato nella produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. |
|
(75) |
Per tutte le materie prime la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 54 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. |
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(76) |
Sono stati esclusi anche i volumi delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell’OMC, il cui elenco compare nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. Tale esclusione non ha avuto un impatto significativo, in quanto le importazioni rimanenti rappresentavano ancora più del 95 % del volume totale delle importazioni nel paese rappresentativo. |
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(77) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei materiali importati. |
2) Lavoro
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(78) |
Per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato statistiche nazionali turche accessibili al pubblico, che comprendono imposte e oneri a carico del datore di lavoro. |
3) Energia elettrica
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(79) |
Per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica del settore per fasce di consumo pubblicati sul sito web dell’Istituto nazionale turco di statistica. |
d) Spese generali di produzione, SGAV e profitti
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(80) |
Oltre ai fattori di produzione sintetizzati al considerando 73 sono state calcolate le spese generali di produzione, vale a dire altri costi diretti di produzione e servizi pubblici, ammortamenti e altre spese generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali spese generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per i costi di produzione diretti indicati dall’industria dell’Unione (7,87 %). Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. |
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(81) |
Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore turco Celik Halat Vetel Sanayii AS pubblicati su Global Financials di Dun & Bradstreet. I conti certificati e accessibili al pubblico di tale società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato alla seconda nota. |
e) Calcolo del valore normale
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(82) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(83) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dall’industria dell’Unione sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Turchia, come descritto nella precedente lettera d). |
|
(84) |
In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata secondo la modalità descritta al considerando 80. |
|
(85) |
Infine, oltre al costo di produzione stabilito secondo la modalità descritta al considerando 84, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 81. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale dei costi diretti e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente all’11,62 % e al 9,39 %. |
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(86) |
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale. |
f) Prezzo all’esportazione
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(87) |
Poiché il volume delle importazioni in questione era molto limitato, pari a 86 tonnellate nel PIR, e rappresentando solo lo 0,34 % delle importazioni dell’Unione in totale e lo 0,02 % della quota di mercato dell’Unione, e poiché non vi era stata collaborazione da parte dei produttori esportatori, i prezzi all’esportazione nell’Unione sono stati considerati non rappresentativi. Pertanto la Commissione non ha potuto trarre conclusioni significative in merito alla persistenza del dumping durante il PIR. |
3.3. Rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure
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(88) |
La Commissione ha ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: il rapporto tra i prezzi cinesi all’esportazione verso paesi terzi e il valore normale costruito per la Cina, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la disponibilità di altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
a) Esportazioni verso paesi terzi
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(89) |
Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA, la Commissione ha individuato i due maggiori importatori di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame: le Filippine e la Corea del Sud. Il volume delle esportazioni verso questi due mercati rappresenta il 39 % del consumo dell’UE. Poiché la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno cinese per stabilire il valore normale nel caso di specie, il valore normale costruito per la Cina, determinato nella sezione 3.2.2, è stato utilizzato come approssimazione per il confronto con i prezzi cinesi all’esportazione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso verso questi mercati principali. Dal confronto è emerso che i fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso sono stati esportati in paesi terzi a prezzi inferiori in media del 35 % rispetto al valore normale costruito per la Cina, che è stato fissato a 756 EUR/t. |
b) Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
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(90) |
Vista l’omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
|
(91) |
Secondo il richiedente, la capacità produttiva della RPC supera notevolmente i volumi di produzione attuali e la domanda interna sul mercato cinese. Le cifre di cui ai considerando 92 e 93 si riferiscono alla produzione totale di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. |
|
(92) |
Secondo i dati forniti nella domanda, nel corso del PIR la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso all’interno della RPC è stata pari a 3,6 milioni di tonnellate. Negli ultimi anni la crescita della domanda cinese ha subito un notevole rallentamento, registrando una crescita media del 2 % circa con fluttuazioni elevate, con una crescita negativa nel 2015 e nel 2018. Tale crescita media è inferiore all’aumento della produzione nello stesso periodo. Nel corso del PIR la domanda cinese ammontava a [3,3-3,4 milioni di tonnellate]. |
|
(93) |
Secondo il richiedente, la capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC ammonta a circa 2 milioni di tonnellate. Il richiedente ha calcolato la capacità produttiva inutilizzata in base all’andamento della produzione e alla capacità calcolata sulla base dell’ultimo riesame in previsione della scadenza dello stesso procedimento (42). Il richiedente ha ulteriormente precisato che nel periodo in esame i produttori cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso si sono notevolmente espansi e continuano ad espandere la loro capacità produttiva, sulla base di un indice di produzione cinese fornito in uno studio riservato. |
|
(94) |
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
c) Disponibilità di altri mercati
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(95) |
Esiste un’ampia gamma di misure di difesa commerciale e di altre restrizioni all’importazione in vigore nei confronti delle esportazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della RPC. Secondo Global Trade Alert, ad esempio, sono applicate misure antidumping in Brasile, Canada, nel Taipei cinese, in Colombia, Messico, Sud Africa, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti d’America, misure antisovvenzioni nel Taipei cinese e negli Stati Uniti d’America e misure di salvaguardia in Cile e nel Regno Unito. Tali misure non solo limitano l’accesso dei produttori cinesi ai mercati sopra elencati, ma confermano anche le continue pratiche commerciali sleali dei produttori cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. |
|
(96) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping. |
d) Attrattiva del mercato dell’Unione
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(97) |
Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi, la Corea del Sud e le Filippine, a prezzi inferiori del 20 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione (cfr. considerando 116). Tenuto conto di questa differenza nei livelli dei prezzi di cui al considerando 158 e del fatto che l’accesso a vari altri mercati è limitato dalle misure di difesa commerciale di cui al considerando 95, le esportazioni verso l’Unione restano molto attraenti per gli esportatori cinesi. |
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(98) |
Il mercato dell’Unione è attraente per i produttori cinesi anche in ragione delle sue dimensioni, con un consumo totale di oltre 538 344 tonnellate. |
e) Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
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(99) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che, indipendentemente dall’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, è probabile che in caso di scadenza delle misure vi sarebbe una reiterazione del dumping delle importazioni cinesi verso l’Unione. |
3.4. Conclusioni generali sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping
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(100) |
Sebbene l’inchiesta non abbia permesso di determinare se le importazioni cinesi abbiano continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il PIR, ciò non consente di concludere che le pratiche sleali di fissazione dei prezzi dei produttori cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso non si ripeterebbero in caso di scadenza delle misure. |
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(101) |
Tenuto conto dei notevoli volumi delle esportazioni verso Corea del Sud e Filippine (211 000 tonnellate rispetto alle sole 86 tonnellate esportate nell’Unione), i prezzi di tali esportazioni verso paesi terzi sono considerati rappresentativi per stabilire potenziali pratiche di dumping. Le continue pratiche sleali di fissazione dei prezzi sono confermate anche dalle numerose misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso in altri paesi. |
|
(102) |
La Commissione ha inoltre riscontrato altri indicatori del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
|
(103) |
La capacità inutilizzata nella RPC è molto significativa e supera di oltre tre volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(104) |
Infine l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché la chiusura di altri mercati a causa di misure di difesa commerciale indicano la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi siano (re)indirizzate verso l’Unione. |
|
(105) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva un rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(106) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da 18 produttori. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(107) |
La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione addizionando alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE le importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa integrata dell’Unione europea). |
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(108) |
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione
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(109) |
La domanda di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso è determinata principalmente dall’attività del settore delle costruzioni (principale applicazione del prodotto oggetto del riesame). Pertanto l’evoluzione della domanda del prodotto oggetto del riesame riflette una tendenza generale in tutto il settore delle costruzioni. |
|
(110) |
Dopo un certo recupero nel settore delle costruzioni in Europa, il consumo dell’Unione è aumentato di circa il 7 % nel 2018 rispetto al 2016 (43). Tale aumento del consumo è stato seguito da un calo di 6 punti percentuali (44) durante il PIR (dovuto anche al calo della domanda legata alla costruzione di torri eoliche in Germania (45), che rappresenta gran parte del consumo di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso nell’Unione), il che ha comportato un lieve aumento dell’1 % del consumo dell’Unione durante il periodo in esame. |
|
(111) |
Va notato che l’attività di costruzione nell’Unione è ulteriormente diminuita del 7,8 % nel 2020 rispetto al PIR e la ripresa del settore ai livelli del PIR è prevista solo per il 2022 (con proiezioni di crescita del 4,1 % nel 2021 e del 3,4 % nel 2022) (46). |
4.3. Importazioni dalla Cina
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
Tabella 3
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
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2016 |
2017 |
2018 |
Periodo dell’inchiesta di riesame |
|
Volume delle importazioni (tonnellate) |
111 |
109 |
78 |
86 |
|
Volume delle importazioni indicizzato (2016 = 100) |
100 |
99 |
71 |
78 |
|
Quota di mercato |
0,02 % |
0,02 % |
0,01 % |
0,02 % |
|
Fonte: Eurostat (livello TARIC). |
||||
|
(112) |
L’istituzione delle misure e il loro successivo rinnovo hanno sostanzialmente interrotto il flusso delle importazioni cinesi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è stato basso ed è oscillato tra 78 e 111 tonnellate, che rappresentano una quota di mercato dello 0,01-0,02 % nell’Unione. A titolo di confronto, le importazioni cinesi hanno raggiunto le 86 918 tonnellate (8 % del mercato dell’Unione) nel periodo dell’inchiesta iniziale (2007) e nel 2010 erano già scese all’1 % del mercato dell’Unione. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina
|
(113) |
Le vendite estremamente ridotte nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario della Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame non hanno potuto essere utilizzate per trarre conclusioni significative. |
|
(114) |
Il probabile prezzo all’esportazione è stato quindi stabilito sulla base delle esportazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso dalla Cina verso alcuni paesi terzi (cfr. considerando 97). |
|
(115) |
Più specificamente, è stato effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione e i prezzi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati in Cina e venduti ad alcuni paesi terzi (Corea del Sud e Filippine), rettificati al livello cif franco frontiera dell’Unione. |
|
(116) |
Il confronto tra i prezzi ha evidenziato un significativo probabile margine di undercutting dei prezzi del 20,3 %. |
4.4. Importazioni da altri paesi terzi
|
(117) |
Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi
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(118) |
In base ai dati Eurostat a livello TARIC, le importazioni da altri paesi terzi sono state pari a 25 500 tonnellate nel PIR. Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi (esclusa la RPC) è stata relativamente stabile al 4,6-5,7 %. Durante tutto il periodo in esame, le importazioni dalla Thailandia e dalla Russia hanno rappresentato oltre il 50 % delle importazioni complessive. Altri paesi esportatori con quantitativi non trascurabili di importazioni nell’Unione comprendevano l’Ucraina, la Turchia e la Corea del Sud. |
|
(119) |
Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era in media del 5,2 % superiore al prezzo medio dei produttori dell’Unione inclusi nel campione (cfr. tabella 8), il che probabilmente spiega la stabilità della quota di mercato delle importazioni. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
|
(120) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
|
(121) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dall’associazione dell’industria dell’Unione (ESIS) e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
|
(122) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
|
(123) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(124) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(125) |
La produzione dell’Unione è aumentata del 3 % nel periodo in esame e ha seguito in larga misura l’andamento del consumo (un aumento pari al 5-7 % nel 2017-2018, seguito da un calo nel PIR) del prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione. |
|
(126) |
La capacità produttiva è aumentata del 10 % durante il PIR rispetto al 2018 (del 13 % complessivamente durante il periodo in esame) a causa degli investimenti effettuati da diversi produttori dell’Unione (anche in nuove linee di produzione), sulla base dell’andamento della domanda nel periodo 2017-2018, quando il settore delle costruzioni è cresciuto. |
|
(127) |
Le variazioni degli indicatori di cui sopra (ossia l’aumento della capacità produttiva superiore alla produzione effettiva) hanno determinato un calo dei livelli di utilizzo degli impianti. Pur rimanendo validi, i livelli di utilizzo sono scesi dal 76 % al 70 % nel periodo in esame. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
|
(128) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione
|
|||||||||||||||||||||||||
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(129) |
Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione è cresciuto del 2 % nel periodo in esame, in linea con l’andamento del consumo dell’Unione. |
|
(130) |
Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile. |
4.5.2.3. Crescita
|
(131) |
Tra il 2016 e il PIR il consumo dell’Unione è aumentato dell’1 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 2 %, il che si è tradotto in un leggero aumento della quota di mercato (95 %) nel PIR, con un aumento dell’1 % rispetto al 2016. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
|
(132) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività dei produttori dell’Unione
|
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(133) |
Durante il periodo in esame l’occupazione dell’industria dell’Unione è aumentata del 10 %. A causa del rallentamento della produzione in tale periodo, la produttività è diminuita del 6 % nello stesso periodo. |
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
|
(134) |
Come concluso al considerando 87, le vendite cinesi all’esportazione verso l’Unione non sono state considerate rappresentative del prezzo e delle quantità. Non è stato pertanto possibile stabilire il dumping nel mercato dell’Unione durante tale periodo. |
|
(135) |
Sollevata dalla pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l’industria dell’Unione è riuscita a superare i problemi posti dalle fluttuazioni della domanda e dall’aumento dei prezzi della vergella, la principale materia prima dei fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. Tuttavia l’industria è ancora vulnerabile, come dimostrano i livelli di profitto intorno al pareggio e l’elevata volatilità della domanda. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
|
(136) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita medi nell’Unione e costo unitario
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(137) |
Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 18 % nel periodo in esame, con un temporaneo aumento di prezzo del 36 % nel 2018 rispetto al 2016. |
|
(138) |
L’evoluzione dei prezzi di vendita ha rispecchiato essenzialmente l’aumento del costo di produzione, soprattutto del costo della vergella, principale materia prima utilizzata per la produzione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. Una leggera inversione di tendenza nel 2019 rispecchia la pressione sui prezzi esercitata dall’effetto combinato della contrazione del consumo nell’Unione. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
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(139) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
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||||||||||||||||||||
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(140) |
Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 7 % nel periodo in esame. |
4.5.3.3. Scorte
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(141) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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|||||||||||||||||||||||||
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(142) |
Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasto stabile nel periodo in esame, con un modesto aumento del 3 %. Nel PIR il livello delle scorte rappresentava circa il 3 % della loro produzione. Quanto sopra è indicativo di un rapporto molto equilibrato tra le vendite e la produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(143) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(144) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel complesso la redditività è stata bassa ed è oscillata intorno al livello di equilibrio durante il periodo in esame, ad eccezione del 2018. Più specificamente, la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è migliorata durante il periodo in esame fino al 2018, passando dal 2 % al 6 %, quando l’elevata domanda derivante dalla crescita del mercato nel settore delle costruzioni dell’Unione si è aggiunta alla capacità dei produttori di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso dell’Unione di trasferire gli aumenti dei costi della vergella. La redditività è poi calata leggermente al di sotto del livello di equilibrio durante il PIR. La redditività negativa e il calo dei prezzi di vendita nel 2019 sono dovuti a una domanda più debole del previsto e a prezzi elevati della vergella nello stesso anno. |
|
(145) |
Il flusso di cassa netto è indicativo della capacità dell’industria dell’Unione di finanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è rimasto positivo per tutto il periodo in esame e nella seconda metà del periodo ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia un netto miglioramento nel 2018, seguito da un calo del 16 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto all’inizio del periodo in esame. |
|
(146) |
Il quadruplo aumento degli investimenti nel periodo in esame è indicativo dei continui sforzi dell’industria dell’Unione di aumentare l’efficienza, penetrare in nuovi mercati e rimanere competitiva sul mercato dell’Unione e a livello mondiale. Gli investimenti hanno riguardato principalmente l’ammodernamento e la sostituzione degli impianti e delle attrezzature di produzione. |
|
(147) |
L’utile sul capitale investito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita del prodotto simile ha mostrato lo stesso andamento della redditività, essendo positivo per i primi tre anni del periodo in esame, registrando un netto aumento nel 2018 per poi diventare negativo (-9 %) nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione
|
(148) |
Dall’inchiesta è emerso che la situazione dell’industria a livello macroeconomico era stabile, in linea con la tendenza generale leggermente crescente del consumo (+ 1 % nel periodo in esame), che ha influenzato il leggero aumento della produzione e del volume delle vendite dell’industria dell’Unione. |
|
(149) |
L’inchiesta ha inoltre dimostrato che la situazione dell’industria a livello microeconomico era piuttosto positiva, anche se ancora vulnerabile. La redditività e il flusso di cassa sono stati positivi nel periodo in esame e la redditività è divenuta negativa (ma molto vicina al pareggio) nel periodo dell’inchiesta di riesame a causa di una domanda nel settore delle costruzioni inferiore alle previsioni. Tuttavia con la ripresa del mercato delle costruzioni dell’Unione, la situazione dell’industria dell’Unione dovrebbe migliorare. |
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(150) |
La situazione economica dell’industria dell’Unione era pertanto non pregiudizievole e tale situazione relativamente positiva era essenzialmente dovuta all’esistenza di misure antidumping riguardanti le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina. |
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(151) |
Sulla base delle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
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(152) |
La Commissione ha concluso al considerando 151 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure. |
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(153) |
Per determinare il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure sono stati analizzati gli elementi seguenti: a) capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, b) probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e c) attrattiva del mercato dell’Unione. |
5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina
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(154) |
Nonostante il notevole consumo cinese, il ritmo di produzione (superiore a 233 000 tonnellate) ha superato il consumo interno, facendo crescere la pressione sulle esportazioni verso i paesi terzi. |
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(155) |
Secondo le informazioni fornite dal richiedente, la sovraccapacità della Cina è apparente: la Cina vantava nel 2019 una produzione annuale di circa 3,6 milioni di tonnellate di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso e una capacità stimata compresa tra 4,5 e 5,6 milioni di tonnellate (47). La capacità produttiva inutilizzata in Cina (circa 2 milioni di tonnellate) supera di almeno 3 volte le dimensioni del mercato dell’Unione. |
5.2. Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e impatto sull’industria dell’Unione
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(156) |
Al considerando 96 si è concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi esporterebbero grandi quantitativi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso nell’Unione e che tali esportazioni sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. |
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(157) |
L’istituzione di misure nel 2009 sembra aver dissuaso gli esportatori cinesi dal continuare a praticare il dumping del loro prodotto sul mercato dell’Unione in grandi volumi e a prezzi bassi. Di conseguenza, vi sono solo volumi trascurabili di importazioni dalla Cina nell’Unione. |
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(158) |
Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione cinesi verso le loro principali destinazioni di esportazione (Corea del Sud e Filippine, che rappresentano circa il 40 % del consumo dell’Unione), essi erano inferiori del 20,3 % ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Ciò dimostra che gli esportatori cinesi hanno reindirizzato una quota maggioritaria delle loro esportazioni verso altri mercati a prezzi molto inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. |
5.3. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(159) |
Come indicato ai considerando 97 e 98, il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e di prezzi. |
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(160) |
Le grandi dimensioni del mercato dell’Unione, l’attuale forza relativa della sua valuta e i prezzi più elevati dell’Unione rispetto ad altri importanti mercati di paesi terzi per i produttori cinesi rendono l’Unione un mercato altamente attraente. Il probabile elevato margine di undercutting, basato su un confronto tra i prezzi all’esportazione cinesi verso i paesi terzi e i prezzi dell’industria dell’Unione, aumenta davvero l’attrattiva esercitata sui produttori cinesi dal mercato dell’Unione rispetto agli altri principali mercati di esportazione. Se si lasciassero scadere le misure, i produttori esportatori cinesi potrebbero esportare verso l’Unione a prezzi superiori a quelli verso paesi terzi, ma pur sempre inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. |
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(161) |
Inoltre, come indicato al considerando 95, anche altri grandi mercati, come gli Stati Uniti d’America, il Brasile, il Canada e la Turchia, hanno adottato misure contro le importazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso dalla Cina. Pertanto in caso di scadenza delle misure dell’Unione, l’Unione sarebbe naturalmente un mercato molto attraente per le esportazioni cinesi. |
5.4. Conclusioni
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(162) |
Alla luce delle risultanze dell’inchiesta, in particolare in merito alla stima della capacità produttiva inutilizzata cinese e ai livelli dei prezzi attesi delle esportazioni cinesi verso l’UE, si ritiene che la mancata proroga delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio e aggraverebbe la condizione ancora fragile dell’industria dell’Unione a causa del probabile aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
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(163) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti nei confronti della Cina sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
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(164) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(165) |
Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione. Si ricorda che nell’inchiesta iniziale si era ritenuto che l’adozione delle misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. |
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(166) |
Come illustrato al considerando 150, le misure hanno consentito all’industria dell’Unione di creare e mantenere la sua situazione microeconomica relativamente positiva. L’industria dell’Unione si sta riprendendo e ha adottato misure per migliorare l’efficienza investendo per rimanere competitiva. Tuttavia l’industria è ancora vulnerabile, come dimostrano i livelli di profitto intorno al pareggio derivanti dalla limitata capacità di trasferire gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dal calo dell’attività nel settore delle costruzioni (che presenta un’elevata volatilità della domanda). L’abrogazione delle misure comporterebbe pertanto la reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping che entrerebbero nel mercato dell’Unione, con un conseguente ulteriore deterioramento della situazione vulnerabile dell’industria dell’Unione. |
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(167) |
In caso di mantenimento delle misure, si prevede che l’industria dell’Unione sarà in grado di realizzare i propri investimenti operativi, di migliorare infine la redditività e di preservare la forza lavoro consistente. |
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(168) |
Il mantenimento delle misure nei confronti della Cina andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione. |
6.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali
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(169) |
Come indicato al considerando 12, nessun importatore si è manifestato in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta (situazione simile a quella del precedente riesame in previsione della scadenza). Sebbene non si possa escludere che l’istituzione delle misure abbia avuto un impatto negativo sulle loro attività, gli importatori non dipendono esclusivamente dalla Cina e possono rifornirsi del prodotto oggetto del riesame da altri paesi fornitori, come la Thailandia e la Russia. Si conclude pertanto (analogamente a quanto concluso nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza) che, dal punto di vista degli importatori, non esistono motivi validi per non prorogare le misure in vigore. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
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(170) |
Nessun utilizzatore si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Non vi sono pertanto indicazioni che le conclusioni raggiunte nell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza (48) non siano più valide e che il mantenimento delle misure avrebbe sugli utilizzatori un impatto negativo superiore all’impatto positivo delle misure. |
6.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(171) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla Cina. |
7. MISURE ANTIDUMPING
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(172) |
Dalle considerazioni di cui sopra consegue che, come dispone l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2015/865, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1382. |
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(173) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
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(174) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (49). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(175) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni. Il richiedente ha presentato osservazioni sulla portata delle misure di salvaguardia descritte nei considerando 177 e 178. |
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(176) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (50), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(177) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (51), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (52) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame (più precisamente il prodotto attualmente classificato con i codici NC 7217 10 90 ed ex 7217 20 90) è una delle categorie di prodotti che rientrano nella misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari istituiti nell’ambito della misura di salvaguardia, sia il dazio tariffario oltre contingente che il dazio antidumping diventerebbero esigibili per le stesse importazioni. Poiché il sommarsi di misure antidumping e misure di salvaguardia può avere un effetto sugli scambi superiore a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione simultanea del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’istituzione del dazio di salvaguardia. |
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(178) |
Ciò significa che se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame e supera il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione simultanea dei dazi di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame ed è fissato a un livello inferiore al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossa è sospesa. |
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(179) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti e no, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese. I trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha un diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non sono assoggettati al dazio antidumping definitivo.
2) L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate in appresso è la seguente:
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Società |
Codice addizionale TARIC |
Dazio antidumping |
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Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao |
A899 |
0 % |
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Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang |
A952 |
31,1 % |
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Tutte le altre società |
A999 |
46,20 % |
3) L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4) Per evitare l’applicazione simultanea del dazio antidumping e della misura di salvaguardia istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione simultanea dei dazi di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame ed è fissato a un livello inferiore al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossa è sospesa.
5) Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).
(6) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 322 del 26.9.2019, pag. 5).
(7) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU C 185 del 4.6.2020, pag. 5).
(8) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2457
(9) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 1).
(11) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(12) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC
(13) https://globalfinancials.com/index-admin.html
(14) https://www.globaltradealert.org/
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).
(16) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 158 e 159.
(17) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 122 a 127.
(18) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 119 a 122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 128 a 132. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del partito) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti in acciai inossidabili laminati a freddo e dei fornitori dei loro materiali.
(19) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 123 a 129 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 133 a 138.
(20) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 130 a 133 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 139 a 142.
(21) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
(22) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 136 a 145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 145 a 154.
(23) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(24) Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(25) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(26) Consultabile all’indirizzo:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e
www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(27) Consultabile agli indirizzi http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(28) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(29) Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.
(30) Introduzione al Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(31) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(32) The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020), disponibile all’indirizzo https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(33) Relazione, capitolo 14, pag. 349.
(34) Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(35) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(36) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
(37) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(38) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(39) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2
(40) Relazione sull’orario di lavoro effettivo settimanale e sul costo del lavoro medio mensile per attività economica, 2012-2016, pubblicata all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=labour
(41) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
(42) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).
(43) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Construction_production_(volume)_index_overview
(44) Va notato che l’attività di costruzione nell’Unione è ulteriormente diminuita del 7,8 % nel 2020 rispetto al PIR e la ripresa del settore ai livelli del PIR è prevista solo per il 2022 (con proiezioni di crescita del 4,1 % nel 2021 e del 3,4 % nel 2022) — cfr. Comunicato stampa della 90a conferenza Euroconstruct, Monaco di Baviera, 24 novembre 2020, disponibile all’indirizzo https://euroconstruct.org/jart/prj3/wifo/data/uploads/euroconstruct/press/2020_90%20-%20EC%20Press%20Release%20Munich.pdf, consultato il 5 febbraio 2021.
(45) Cfr. https://www.cleanenergywire.org/factsheets/german-onshore-wind-power-output-business-and-perspectives
(46) Comunicato stampa della 90a conferenza Euroconstruct, Monaco di Baviera, 24 novembre 2020 (cfr. https://euroconstruct.org/jart/prj3/wifo/data/uploads/euroconstruct/press/2020_90%20-%20EC%20Press%20Release%20Munich.pdf consultato il 5 febbraio 2021).
(47) In conformità delle cifre riportate nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, considerando 46, e in base al fatto che la capacità produttiva è cresciuta allo stesso tasso della produzione in Cina.
(48) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12), considerando da 121 a 123.
(49) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(50) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(51) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).
(52) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo il modello seguente:
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1) |
nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale; |
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2) |
la dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte. |
Data e firma».
Rettifiche
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/36 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 7 giugno 2019 )
Pagina 36, allegato I, parte C, punto 1, lettera b),
anziché:
|
«b) |
18 mg/l per i vini bianchi e rosati o», |
leggasi:
|
«b) |
18 milliequivalenti/l per i vini bianchi e rosati o». |
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/37 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 31 dicembre 2018 )
Pagina 25, articolo 47, paragrafo 2, lettera a),
anziché:
«le emissioni annuali medie di quell'impianto riportate nelle comunicazioni sulle emissioni verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso non erano inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dalla biomassa;»,
leggasi:
«le emissioni annuali medie di quell'impianto riportate nelle comunicazioni sulle emissioni verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso erano inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dalla biomassa;».
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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/38 |
Rettifica del regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 13 novembre 2020 )
Pagina 36, allegato, punto 1 che aggiunge le voci 1642, 1643 e 1644 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, nota sotto la tabella, seconda frase,
anziché:
«Dal 3 giugno 2022 non sono immesse sul mercato dell’Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze.»,
leggasi:
«Dal 3 giugno 2022 non sono messe a disposizione sul mercato dell’Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze.».