This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 41aeef6e-018b-11ef-a251-01aa75ed71a1
Council Joint Action 2008/851/CFSP of 10 November 2008 on a European Union military operation to contribute to maritime security in the West Indian Ocean and in the Red Sea (EUNAVFOR ATALANTA)
Consolidated text: Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
02008E0851 — IT — 04.04.2024 — 012.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2008 ►M11 relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) ◄ (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
L 322 |
27 |
9.12.2009 |
||
|
L 210 |
33 |
11.8.2010 |
||
|
L 327 |
49 |
11.12.2010 |
||
|
L 89 |
69 |
27.3.2012 |
||
|
L 335 |
19 |
22.11.2014 |
||
|
L 125 |
12 |
13.5.2016 |
||
|
DECISIONE (PESC) 2016/2082 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2016 |
L 321 |
53 |
29.11.2016 |
|
|
L 194 |
142 |
31.7.2018 |
||
|
DECISIONE (PESC) 2018/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2018 |
L 322 |
22 |
18.12.2018 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2020/2188 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2020 |
L 435 |
74 |
23.12.2020 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2022/2441 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022 |
L 319 |
80 |
13.12.2022 |
|
|
L 1059 |
1 |
5.4.2024 |
||
AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2008
relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
Articolo 1
Missione
A sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) e delle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), in particolare la risoluzione 2608 (2021), in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, EUNAVFOR ATALANTA contribuisce:
Articolo 2
Lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia e protezione delle navi vulnerabili
►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ , alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:
fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di EUNAVFOR ATALANTA a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nel mare territoriale della Somalia su autorizzazione del governo somalo;
protegge le navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;
sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;
prende le misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;
al fine dell’eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all’articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;
stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 151» che opera nel quadro dell’operazione «Libertà duratura;»
raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto;
ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e della loro verifica con le banche dati di INTERPOL, e in attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione UE e i capi degli Uffici centrali nazionali pertinenti, i dati seguenti:
I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;
trasmette i dati di cui alla lettera h) a EUROPOL secondo le disposizioni di un accordo da concludere tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed EUROPOL. I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;
contribuisce, nei limiti dei mezzi e delle capacità, al monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostiene il regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), una volta istituito, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;
instaura, in stretta collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;
assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità, EUCAP Somalia, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell’UE per il Corno d’Africa, la delegazione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di EUNAVFOR ATALANTA e contribuisce all’attuazione dei pertinenti programmi dell’UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale in vigore e CRIMARIO;
rende disponibili i dati relativi alle attività di pesca raccolti dalle unità di EUNAVFOR disponibili al largo delle coste della Somalia, attraverso il pertinente servizio della Commissione, alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano, ai suoi Stati membri e alla FAO e, una volta conseguiti sufficienti progressi a terra in termini di sviluppo delle capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione;
sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di esperti sulla Somalia ai sensi della risoluzione 2713 (2023) dell’UNSC, monitorando e comunicando a tale gruppo le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.
Articolo 2 bis
Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali
Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle ►M12 acque territoriali ◄ della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
Articolo 2 ter
Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia
Al fine di contribuire alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ agisce in conformità delle disposizioni e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, come stabilito nei documenti di pianificazione:
per quanto riguarda le navi battenti una bandiera nazionale, laddove vi siano fondati motivi di ritenere che una tale nave sia utilizzata per il traffico di stupefacenti, ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ , se autorizzata esplicitamente dallo Stato di bandiera, sale a bordo di tale nave, la perquisisce per determinare se trasporti sostanze stupefacenti e, qualora vengano rinvenute prove di traffico illecito, adotta i provvedimenti opportuni in ordine a tale nave e al carico a bordo. Eventuali arresti, fermi, trasferimenti verso uno Stato terzo o azioni penali nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno;
per quanto riguarda le navi senza bandiera, ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ interviene, anche salendo a bordo ed effettuando una perquisizione, in conformità del diritto nazionale applicabile alla nave che interviene e del diritto internazionale, solo mediante mezzi messi a disposizione dagli Stati membri che hanno affermato di essere in grado di compiere tale intervento. Ulteriori interventi, quali il sequestro di stupefacenti e il dirottamento delle navi, nonché l’arresto, il fermo, il trasferimento verso uno Stato terzo e l’azione penale nei confronti delle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno.
Articolo 3
Nomina del comandante dell'operazione dell'UE
Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
Articolo 4
Designazione della sede del comando operativo dell'UE
Articolo 5
Pianificazione e avvio dell'operazione
La decisione sull'avvio dell'operazione militare dell'UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio e alla luce della notifica da parte del GFP ai segretario generale delle Nazioni Unite dell'offerta di cooperazione fatta dall'UE in applicazione del paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 6
Controllo politico e direzione strategica
Articolo 7
Direzione militare
Articolo 8
Coerenza della risposta dell’Unione e cooperazione operativa con altri attori
Articolo 9
Relazioni con le Nazioni Unite, la Somalia, i paesi vicini e gli altri attori
Articolo 10
Partecipazione di Stati terzi
Articolo 11
Status delle forze dirette dall’UE
Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:
è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.
▼M10 —————
Articolo 13
Relazioni con gli Stati di bandiera delle navi protette
Le condizioni della presenza di unità appartenenti ad ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ a bordo delle navi mercantili, in particolare quelle noleggiate dal PAM, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il buono svolgimento della missione, sono stabilite con lo Stato di bandiera di tali navi.
Articolo 14
Disposizioni finanziarie
Articolo 14 bis
Disposizioni finanziarie transitorie
Articolo 15
Comunicazione e scambio di informazioni
▼M12 —————
L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ATALANTA, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR ATALANTA e, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 7 ), come segue:
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure
fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» per le informazioni comunicate ad altri Stati terzi designati dal CPS.
Articolo 16
Entrata in vigore e termine
Articolo 17
Pubblicazione
( 1 ) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).
( 2 ) Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).
( 3 ) Decisione 2012/389/PESC, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).
( 4 ) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39.
( 5 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
( 6 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).
( 7 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).