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Document 3fea9b46-a4ef-11ea-bb7a-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio del 17 maggio 2019 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

02019D0797 — IT — 16.05.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (PESC) 2019/797 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

(GU L 129I del 17.5.2019, pag. 13)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2020/651 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2020

  L 153

4

15.5.2020




▼B

DECISIONE (PESC) 2019/797 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri



Articolo 1

1.  La presente decisione si applica agli attacchi informatici con effetti significativi, inclusi tentati attacchi informatici con effetti potenzialmente significativi, che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri.

2.  Gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna includono quelli che:

a) 

provengono o sono sferrati dall'esterno dell'Unione;

b) 

impiegano infrastrutture esterne all'Unione;

c) 

sono compiuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti o operanti al di fuori dell'Unione; o

d) 

sono commessi con il sostegno, sotto la direzione o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo operanti al di fuori dell'Unione.

3.  A tal fine, gli attacchi informatici sono azioni che comportano:

a) 

accesso a sistemi di informazione;

b) 

interferenza in sistemi di informazione;

c) 

interferenza in dati; o

d) 

intercettazione di dati,

qualora tali azioni non siano debitamente autorizzate dal proprietario o da un altro titolare di diritti sul sistema o sui dati o su parte di essi ovvero non siano consentite a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato.

4.  Gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia per gli Stati membri comprendono quelli che incidono su sistemi di informazione relativi, tra l'altro, a:

a) 

infrastrutture critiche, compresi i cavi sottomarini e gli oggetti lanciati nello spazio extratmosferico, essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o della salute, dell'incolumità, della sicurezza e del benessere economico o sociale della popolazione;

b) 

servizi necessari per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali, in particolare nei settori dell'energia (energia elettrica, petrolio e gas); trasporti (aerei, ferroviari, per idrovia e stradali); settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; settore sanitario (prestatori di assistenza sanitaria, ospedali e cliniche private); fornitura e distribuzione di acqua potabile; infrastrutture digitali, e qualsiasi altro settore che sia essenziale per lo Stato membro interessato;

c) 

funzioni statali essenziali, in particolare nei settori della difesa, della governance e del funzionamento di istituzioni, anche per elezioni pubbliche o per la procedura elettorale, del funzionamento di infrastrutture economiche e civili, della sicurezza interna e delle relazioni esterne, anche attraverso missioni diplomatiche;

d) 

conservazione o trattamento di informazioni classificate; o

e) 

squadre di pronto intervento governative.

5.  Gli attacchi informatici, che costituiscono una minaccia per l'Unione, comprendono quelli sferrati contro le sue istituzioni, i suoi organi e organismi, le sue delegazioni presso paesi terzi o organizzazioni internazionali, le sue operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e i suoi rappresentanti speciali.

6.  Ove ritenuto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi della PESC enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, è possibile applicare misure restrittive a norma della presente decisione anche in risposta ad attacchi informatici con effetti significativi nei confronti di Stati terzi o organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«sistemi di informazione» : dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, nonché i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi da tale dispositivo o gruppo di dispositivi ai fini del loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione;

b)

«interferenza in un sistema di informazione» : il fatto di ostacolare o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione inserendo, trasmettendo, danneggiando, cancellando, deteriorando, alterando, sopprimendo o rendendo inaccessibili dati digitali;

c)

«interferenza in dati» : il fatto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare o sopprimere dati digitali contenuti in un sistema di informazione o di rendere tali dati inaccessibili; comprende inoltre il furto di dati, fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale;

d)

«intercettazione di dati» : il fatto di intercettare, tramite strumenti tecnici, trasmissioni non pubbliche di dati digitali verso, da o all'interno di un sistema di informazione, incluse le emissioni elettromagnetiche provenienti da un sistema di informazione contenente tali dati digitali.

Articolo 3

I fattori che determinano se un attacco informatico ha effetti significativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comprendono:

a) 

portata, entità, impatto o gravità delle turbative causate, anche per quanto riguarda le attività economiche e sociali, i servizi essenziali, le funzioni statali essenziali, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;

b) 

numero di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi interessati;

c) 

numero di Stati membri interessati;

d) 

importo della perdita economica causata per esempio mediante furti su larga scala di fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale;

e) 

vantaggio economico ottenuto dall'autore dell'atto per se stesso o per terzi;

f) 

quantità o natura dei dati oggetto del furto o entità delle violazioni dei dati; o

g) 

natura dei dati sensibili sotto il profilo commerciale cui si è avuto accesso.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nello loro territorio di:

a) 

persone fisiche responsabili di attacchi informatici o tentati attacchi informatici;

b) 

persone fisiche che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per attacchi informatici o tentati attacchi informatici, o che sono altrimenti coinvolti in tali attacchi o tentati attacchi, anche pianificandoli, preparandoli, partecipandovi, dirigendoli, assistendoli o incoraggiandoli, oppure agevolandoli per azione o omissione;

c) 

persone fisiche associate a persone di cui alle lettere a) e b);

elencate nell'allegato.

2.  Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) 

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) 

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.  Il paragrafo 3 è considerato di applicazione anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.  Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la sicurezza e la stabilità nel ciberspazio.

7.  Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

8.  Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.  Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 5

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di attacchi informatici o tentati attacchi informatici;

b) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per attacchi informatici o tentati attacchi informatici, o che sono altrimenti coinvolti in tali attacchi o tentati attacchi, anche pianificandoli, preparandoli, partecipandovi, dirigendoli, assistendoli o incoraggiandoli, oppure agevolandoli per azione o omissione;

c) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui alle lettere a) e b);

elencati nell'allegato.

2.  Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la pertinente autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o

e) 

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

5.  Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) 

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1.  Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.  Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 7

1.  L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 4 e 5.

2.  Nell'allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; i numeri del passaporto e della carta d'identità; il sesso; l'indirizzo, se noto; e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 8

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 9

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

▼M1

Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2021 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 4 e 5

[…]

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