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Document 3b6b2e5c-0d09-11ed-b11c-01aa75ed71a1
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2359 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to information requirements and conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based investment products (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R2359 — IT — 02.08.2022 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/541 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 |
L 90 |
59 |
6.4.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 |
L 277 |
18 |
2.8.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2017
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi svolta da intermediari assicurativi o da imprese di assicurazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«soggetto rilevante» in relazione a un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione:
un amministratore, partner o simili, o un dirigente dell'intermediario o dell'impresa, laddove applicabile;
un dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e coloro che partecipano alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi;
una persona fisica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione finalizzato alla distribuzione, da parte dell'intermediario o dell'impresa, di prodotti di investimento assicurativi;
«incentivo»: qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;
«schema di incentivazione»: un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;
«preferenze di sostenibilità»: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari:
un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
un prodotto di investimento assicurativo che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;
«fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.
CAPO II
CONFLITTI DI INTERESSE E INCENTIVI
Articolo 3
Identificazione dei conflitti di interesse
Al fine di identificare, in conformità dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:
è distinto dall’interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;
ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l’altro.
Al fine della valutazione a norma del paragrafo 1, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione prendono in considerazione, come criteri minimi, le situazioni seguenti:
è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.
Articolo 4
Politica sui conflitti di interesse
Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sia membro di un gruppo, tale politica tiene conto anche di qualunque circostanza di cui l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è o dovrebbe essere informato/a, che possa portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri membri del gruppo.
La politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:
in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che ledano gli interessi del cliente.
Articolo 5
Procedure e misure previste dalla politica sui conflitti di interesse
Le procedure da seguire e le misure da adottare in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), includono, se appropriato, quanto segue:
procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione;
l'eliminazione di ogni legame diretto tra i pagamenti, incluso il compenso, ai soggetti rilevanti che esercitano un'attività e i pagamenti, incluso il compenso, ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
misure miranti a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui le attività di distribuzione assicurativa vengono svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, o dai loro dirigenti o dipendenti, o da chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente;
misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività di distribuzione assicurativa distinte, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono.
Articolo 6
Comunicazione
Ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolgono quanto segue:
forniscono una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione;
spiegano il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse;
spiegano al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi;
indicano chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.
Articolo 7
Riesame e conservazione dei dati
L'alta dirigenza dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione riceve frequentemente e, almeno con cadenza annuale, relazioni scritte sulle situazioni di cui al primo comma.
Articolo 8
Valutazione di incentivi e schemi di incentivazione
In particolare, essi considerano i criteri che seguono:
se un incentivo o uno schema di incentivazione possa indurre l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ad offrire o raccomandare un particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente malgrado il fatto che l'intermediario o l'impresa sia in grado di offrire un prodotto o servizio assicurativo diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente;
se l'incentivo o lo schema di incentivazione si basi solo o principalmente su criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione criteri qualitativi adeguati, che riflettono quanto previsto dai regolamenti applicabili, la qualità dei servizi forniti ai clienti e la soddisfazione del cliente;
il valore dell'incentivo versato o percepito in relazione al valore del prodotto e dei servizi forniti;
se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del contratto;
l'esistenza di un meccanismo adeguato per richiedere il rimborso dell'incentivo nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi;
l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite.
CAPO III
VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E DELL'ADEGUATEZZA
SEZIONE 1
Valutazione dell'idoneità
Articolo 9
Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità
Fatto salvo che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze del cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione ricevono dai clienti o potenziali clienti le informazioni che consentono loro di capire i fatti essenziali relativi al cliente o potenziale cliente, e di avere una base ragionevole per stabilire che la propria raccomandazione personale al cliente o potenziale cliente soddisfa tutti i criteri che seguono:
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
corrisponde alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, compresa la sua capacità di sostenere perdite;
è di natura tale per cui il cliente o potenziale cliente possiede la conoscenza e l'esperienza necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio.
Un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.
Se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.
Articolo 10
Affidabilità delle informazioni
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti e potenziali clienti, ai fini della valutazione dell'idoneità, siano affidabili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di valutazione del profilo di rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze del cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;
assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano comprensibili ai clienti e in grado di riflettere in modo accurato gli obiettivi e le necessità del cliente, nonché di fornire le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dell'idoneità;
intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.
Articolo 11
Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non creano ambiguità o confusione riguardo alle proprie responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informano i clienti, in modo chiaro e semplice, che la valutazione dell'idoneità viene svolta al fine di agire nel migliore interesse del cliente.
Articolo 12
Consulenza automatizzata
La responsabilità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nello svolgimento della valutazione dell'idoneità in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 non può ridursi per il fatto che la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi viene fornita completamente o in parte da un sistema automatico o semiautomatico.
Articolo 13
Assicurazione collettiva
Riguardo all'assicurazione collettiva, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fissa e attua una politica che indica il soggetto che deve essere sottoposto alla valutazione dell'idoneità, nel caso un cui un contratto di assicurazione venga concluso per conto di un gruppo di membri e ciascun singolo membro non possa decidere individualmente se aderire o meno. Una tale politica contiene anche le regole che stabiliscono le modalità di realizzazione di tale valutazione, in particolare presso chi devono essere raccolte le informazioni sulle conoscenze e l'esperienza, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento.
L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione registra la politica così come definita in conformità al primo comma.
Articolo 14
Dichiarazione di idoneità
Quando viene fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono una dichiarazione al cliente (dichiarazione di idoneità) che include:
uno schema della consulenza fornita;
le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al cliente, in particolare il modo in cui soddisfa:
gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, e se gli obiettivi di investimento del cliente sono conseguiti tenuto conto delle sue preferenze di sostenibilità;
la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite;
le conoscenze e l'esperienza del cliente.
Gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano le condizioni di cui al primo comma, ove pertinente.
SEZIONE 2
Valutazione dell'adeguatezza
Articolo 15
Procedura di valutazione
Fatto salvo che, in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le necessità del cliente, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono se il cliente possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie al fine di comprendere i rischi che implica il servizio o prodotto proposto o richiesto al momento della valutazione dell'adeguatezza del servizio o prodotto assicurativo distribuito in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.
Articolo 16
Prodotti di investimento assicurativi non complessi
Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97 laddove soddisfi tutti i criteri che seguono:
include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi;
non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all'impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out del prodotto di investimento assicurativo;
prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente;
non include alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione;
non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
Articolo 17
Informazioni da ottenere dal cliente
Ai fini dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97, le informazioni che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono ottenere riguardo alle conoscenze e all'esperienza del cliente o del potenziale cliente nel campo di investimento pertinente includono, laddove rilevanti, gli elementi seguenti, a seconda del tipo di cliente e della natura, tipologia e complessità del prodotto o servizio offerto o richiesto, nonché dei relativi rischi:
le tipologie di servizio, transazione, prodotto di investimento assicurativo o strumento finanziario con cui il cliente o il potenziale cliente ha familiarità;
la natura, il numero, il valore e la frequenza delle transazioni del cliente o del potenziale cliente in prodotti di investimento assicurativi o in strumenti finanziari e il periodo nel quale sono state effettuate;
il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente.
Articolo 18
Relazione periodica
Articolo 19
Conservazione delle registrazioni
Nel caso di una valutazione di idoneità svolta in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre:
il risultato della valutazione dell'idoneità;
la raccomandazione fatta al cliente e la dichiarazione fornita in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;
le eventuali modifiche apportate dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione rispetto alla valutazione di idoneità, in particolare eventuali modifiche della tolleranza al rischio del cliente;
eventuali modifiche delle attività di investimento sottostanti.
Nel caso di una valutazione di adeguatezza svolta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre:
il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
eventuali avvertenze al cliente laddove il prodotto di investimento assicurativo sia stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto;
eventuali avvertenze al cliente laddove il cliente non abbia fornito informazioni sufficienti per mettere in condizione l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
( 2 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).