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Document C:2016:074:FULL
Official Journal of the European Union, C 74, 26 February 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 74, 26 febbraio 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 74, 26 febbraio 2016
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 074/01 |
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2016/C 074/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7931 — Pai Partners/B&B Hotels) ( 1 ) |
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2016/C 074/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7939 — HDI Assicurazioni/CBA Vita/Sella Life) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 074/04 |
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2016/C 074/05 |
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2016/C 074/06 |
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2016/C 074/07 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Zimmer/Biomet (M.7265) |
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2016/C 074/08 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 30 marzo 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.7265 — Zimmer/Biomet) [notificata con il numero C(2015) 2111] ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 074/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7906 — Equistone Partners Europe/Mecaplast Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 074/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7964 — Recruit Holdings/USG People) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 074/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7953 — AXA/Group CM-11/Target) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 074/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/1 |
Comunicazione della commissione concernente l’entrata in funzione del consiglio consultivo per l’acquacoltura, del consiglio consultivo per i mercati e del consiglio consultivo per il Mar Nero
(2016/C 74/01)
L’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (1) istituisce quattro nuovi consigli consultivi, tra cui uno per l’acquacoltura, uno per i mercati e uno per il Mar Nero.
Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca (2), le parti interessate all’istituzione dei tre nuovi consigli consultivi per l’acquacoltura, i mercati e il Mar Nero, rispettivamente, hanno presentato alla Commissione domande congiunte riguardanti l’entrata in funzione di ciascuno dei tre consigli consultivi di cui sopra.
La Commissione ha verificato la compatibilità delle domande congiunte con le pertinenti disposizioni dell’Unione e ha successivamente trasmesso le domande agli Stati membri interessati, i quali dovevano stabilire se le medesime erano firmate da organizzazioni rappresentative del settore e da altri gruppi d’interesse.
Gli Stati membri interessati non hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/242.
I consigli consultivi per l’acquacoltura, per i mercati e per il Mar Nero possono pertanto entrare in funzione ed essere ammessi a beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013, nella forma di un contributo annuale a copertura di parte delle loro spese di funzionamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1.
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7931 — Pai Partners/B&B Hotels)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 74/02)
Il 22 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7931. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7939 — HDI Assicurazioni/CBA Vita/Sella Life)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 74/03)
Il 19 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7939. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 febbraio 2016
(2016/C 74/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1027 |
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JPY |
yen giapponesi |
124,01 |
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DKK |
corone danesi |
7,4617 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,78920 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3808 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0935 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5413 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,052 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
310,86 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3581 |
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RON |
leu rumeni |
4,4673 |
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TRY |
lire turche |
3,2248 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5292 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5025 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5676 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6487 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5463 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 366,74 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
17,1657 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2026 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6220 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 787,76 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6500 |
|
PHP |
peso filippino |
52,532 |
|
RUB |
rublo russo |
83,9575 |
|
THB |
baht thailandese |
39,322 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,3527 |
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MXN |
peso messicano |
20,0011 |
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INR |
rupia indiana |
75,9485 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2016
che istituisce un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca
(2016/C 74/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 43 del trattato assegna all’Unione europea e agli Stati membri il compito di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). |
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(2) |
Al fine di attuare la politica dell’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è necessaria l’assistenza di esperti scientifici altamente qualificati, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia degli attrezzi da pesca, di economia della pesca, di governance della pesca, degli effetti della pesca sugli ecosistemi, dell’acquacoltura o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne la raccolta, la gestione e l’utilizzo di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
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(3) |
È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e definirne mansioni e struttura. Tale assistenza dovrebbe essere fornita da un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) permanente istituito dalla Commissione. |
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(4) |
In fase di elaborazione della PCP, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, consultare il gruppo CSTEP sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il parere del gruppo dovrebbe ispirarsi ai principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. |
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(5) |
Per esercitare le mansioni previste, il gruppo CSTEP dovrebbe contare un numero adeguato di membri. I membri del gruppo dovrebbero essere esperti indipendenti altamente qualificati e specializzati, selezionati sulla base di criteri oggettivi e attraverso un invito pubblico a presentare candidature. Essi sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri che sono necessari per l’attuazione della politica comune della pesca. È essenziale che il gruppo si avvalga al meglio delle competenze di esperti esterni degli Stati membri o di paesi terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per rispondere a quesiti specifici. |
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(6) |
La Commissione non sarebbe in grado di realizzare pienamente gli obiettivi strategici dell’Unione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca senza il contributo specifico e sostanziale del gruppo CSTEP. Nell’ambito della politica comune della pesca, è necessario che le decisioni si basino sui migliori pareri scientifici disponibili. Per rispettare tale requisito, le proposte politiche della Commissione devono fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Ai fini dell’attuazione e del monitoraggio della politica comune della pesca dell’UE, il gruppo CSTEP valuta e mette a disposizione i più recenti dati scientifici disponibili in modo da offrire alla Commissione consulenze scientifiche rigorose e tempestive, fondate su dati comprovati. Il parere dello CSTEP è richiesto esplicitamente, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), dell’articolo 3, lettera c), dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, lettera c), dell’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 29, paragrafi 2 e 4 e dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Lo CSTEP viene inoltre consultato in materia di piani di gestione pluriennali, misure relative agli obblighi di sbarco e gestione della pesca multispecifica e per quanto riguarda la posizione dell’Unione nel quadro delle organizzazioni internazionali della pesca e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi. Pertanto, gli esperti indipendenti che ne fanno parte dovrebbero ricevere, oltre al rimborso delle spese, indennità speciali che siano proporzionate ai compiti specifici ad essi assegnati, in linea con gli standard internazionali. |
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(7) |
Il requisito della fornitura dei migliori pareri scientifici disponibili si applica anche alle responsabilità dei membri del gruppo CSTEP che aiutano i servizi della Commissione fornendo un contributo scientifico nel quadro di riunioni di livello sia regionale sia internazionale che rientrano nel processo legislativo previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo il quale, in base ai risultati di tali riunioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione raccomandazioni comuni sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, che fungeranno da base per l’adozione di atti delegati o di atti di esecuzione. La Commissione ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e i pertinenti organismi scientifici, tra i quali lo CSTEP svolge un ruolo di primo piano. Pertanto, le attività del gruppo CSTEP contribuiscono in maniera efficace al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. |
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(8) |
Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo. |
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(9) |
I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(10) |
I membri del gruppo nominati in precedenza dovrebbero rimanere in carica fino alla nomina dei nuovi membri. |
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(11) |
La decisione 2005/629/CE della Commissione (3) dovrebbe essere abrogata, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
Viene istituito il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di seguito denominato «il gruppo» o «il gruppo CSTEP».
Articolo 2
Mansioni
Nel settore della conservazione e della gestione delle risorse marine vive, ivi compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici del settore, il gruppo avrà il compito di:
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a) |
assistere la Commissione nella preparazione di proposte legislative, di atti delegati o di altre iniziative politiche; |
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b) |
monitorare l’evoluzione della politica e realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche. |
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può chiedere il parere del gruppo in merito a eventuali questioni in materia di biologia marina e della pesca, tecnologia degli attrezzi da pesca, economia della pesca, governance della pesca, effetti della pesca sugli ecosistemi, acquacoltura o altre discipline analoghe. La Commissione può esigere che tale parere venga adottato entro un determinato termine. In accordo con i servizi della Commissione e limitatamente alla materia in questione, il gruppo può anche fornire alla Commissione pareri di propria iniziativa.
2. Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un minimo di 30 e da un massimo di 35 membri.
2. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
3. I membri sono nominati dal direttore generale della DG Affari marittimi e pesca tra gli esperti competenti nei settori di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, che abbiano risposto all’invito a presentare candidature. La nomina comprende la data in cui i membri iniziano il loro mandato. Nel definire la composizione del gruppo, la Commissione mira nella misura del possibile, tenendo conto dell’esito della procedura di selezione, a garantire l’equilibrio di genere e una distribuzione geografica equilibrata che rifletta la diversità che caratterizza il settore della pesca e dell’acquacoltura all’interno dell’Unione.
4. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e restano in carica fino al termine del loro mandato, a meno che non vengano sostituiti conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6. Il mandato può essere rinnovato. Qualora al termine del periodo di tre anni non abbiano ancora avuto luogo la sostituzione o il rinnovo dei membri del gruppo, questi restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo.
5. I candidati ritenuti idonei che non sono stati nominati possono essere inseriti in un elenco di riserva stilato dalla Commissione. Tale elenco può essere utilizzato dalla Commissione per la sostituzione dei membri che lasciano il gruppo conformemente al paragrafo 6 del presente articolo. Prima di inserire i nominativi nell’elenco, la Commissione chiede il consenso dei candidati. I sostituti sono nominati alle stesse condizioni dei membri titolari.
6. I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.
7. I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro») (4).
8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Indipendenza
1. Gli esperti che intendono candidarsi per diventare membri del gruppo CSTEP devono segnalare le eventuali circostanze, ivi comprese quelle che riguardano i loro familiari, che potrebbero compromettere o essere ragionevolmente percepite come in grado di compromettere la loro capacità di agire in piena indipendenza e nell’interesse pubblico nell’espletamento del servizio di consulenza alla Commissione. In particolare, i servizi della Commissione chiedono agli esperti di allegare, nel quadro della domanda di candidatura, una dichiarazione di interessi («modulo DDI») e un curriculum vitae. Il modulo DDI è composto da una serie di domande con cui si chiede agli esperti di dichiarare i propri eventuali interessi relativi alle attività da svolgere. La presentazione di un modulo DDI debitamente compilato è una condizione necessaria per essere nominato membro del gruppo. Le dichiarazioni di interessi sono accessibili al pubblico per tutto il periodo in cui gli esperti in questione sono membri del gruppo.
2. Se il servizio responsabile della Commissione conclude che, sulla base della valutazione della DDI, non esiste un conflitto di interessi, l’esperto in questione può essere nominato a titolo personale, a condizione che possieda le competenze necessarie.
3. I membri sono tenuti a informare i servizi competenti della Commissione non appena intervengano modifiche relative alle informazioni fornite in precedenza, nel qual caso essi sono invitati a compilare e presentare immediatamente un nuovo modulo DDI in cui vengono riportate le modifiche pertinenti.
Articolo 6
Funzionamento
1. Il gruppo CSTEP elegge tra i suoi membri a maggioranza semplice un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente e i due vicepresidenti del gruppo possono essere rieletti nella stessa carica per non più di due mandati consecutivi.
2. Il presidente del gruppo può nominare alcuni relatori tra i membri del gruppo. Per questioni particolarmente complesse di natura pluridisciplinare può essere nominato più di un relatore.
3. I servizi della Commissione possono invitare esperti esterni al gruppo, dotati di particolari competenze specifiche relative ad un argomento all’ordine del giorno, a partecipare di volta in volta alle attività del gruppo o sottogruppo (esperti esterni).
4. Sulla base di un mandato definito dalla Commissione e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo CSTEP può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. I sottogruppi sono costituiti da almeno due membri del gruppo e da esperti esterni. I sottogruppi riferiscono al gruppo entro un determinato periodo di tempo, conformemente ai termini del rispettivo mandato. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.
5. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per il gruppo e i sottogruppi. Il segretariato è incaricato di fornire il supporto e il coordinamento tecnico e amministrativo per agevolare l’efficace funzionamento del gruppo e di organizzare le riunioni dei sottogruppi. All’occorrenza, il segretariato coordina le attività del gruppo e dei sottogruppi con quelle di altri organismi dell’Unione europea e internazionali. Alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi possono partecipare i funzionari della Commissione interessati ai lavori. Le riunioni del gruppo di esperti e dei sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione.
6. Tutti i documenti pertinenti, ad esempio gli ordini del giorno, i verbali e la documentazione presentata dai partecipanti sono disponibili al pubblico nel registro o mediante un collegamento dal registro verso specifici siti web. L’accesso a tali siti web specifici non è sottoposto a registrazione dell’utente o ad altre restrizioni. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato, saranno previste deroghe alla sua pubblicazione.
7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.
Articolo 7
Riservatezza
1. I membri del gruppo CSTEP e gli esperti esterni rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE di cui all’allegato delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e (UE, Euratom) 2015/444 (7) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
2. Le deliberazioni del gruppo hanno carattere riservato. D’intesa con i servizi della Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.
Articolo 8
Rimborsi e indennità speciali
1. I membri del gruppo CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità speciale per le loro attività preparatorie e/o per la partecipazione alle attività del gruppo e alle relative riunioni esterne, come precisato nell’allegato.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo e dagli esperti esterni nel quadro della partecipazione alle riunioni del gruppo o dei sottogruppi o alle relative riunioni esterne in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
I membri del gruppo CSTEP, nominati conformemente all’articolo 4 della decisione 2005/629/CE, rimangono in carica quali membri del comitato istituito dalla presente decisione fino alla nomina dei nuovi membri del gruppo, in conformità dell’articolo 4 della presente decisione. A essi si applicano le disposizioni della presente decisione.
Articolo 10
Abrogazione
La decisione 2005/629/CE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).
(4) I membri che non desiderino che il loro nome venga pubblicato possono chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro di un gruppo di esperti è considerata giustificata se la pubblicazione potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza o pregiudicare indebitamente la sua vita privata.
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali deroghe sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.
(6) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(7) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
ALLEGATO
Indennità speciali
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(1) |
I membri del gruppo e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità speciale consistente in una compensazione per la loro partecipazione, di persona o a distanza (procedura scritta), alle riunioni del gruppo. L’indennità speciale consiste in un’indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 450 EUR, come specificato nella tabella sottostante. L’indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all’importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro.
|
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(2) |
I membri del gruppo hanno diritto a un’indennità speciale per lo svolgimento della funzione di relatore, a compensazione del lavoro svolto per attività esercitate al di fuori dell’ambito della riunione, quali la preparazione e la stesura di contributi per le relazioni sulle riunioni del gruppo o dei sottogruppi. Tale indennità speciale equivale a una giornata intera di lavoro e consiste in 450 EUR. |
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(3) |
I membri del gruppo e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità speciale per lo svolgimento della funzione di relatore, a compensazione della fornitura di relazioni scientifiche (sintesi, indagini e informazioni generali) in preparazione alle riunioni del gruppo o dei sottogruppi o della stesura delle relazioni sulle riunioni del gruppo o dei sottogruppi. |
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(4) |
Il presidente ha diritto a un’indennità speciale a compensazione del lavoro di supervisione scientifica e organizzazione delle attività del gruppo svolto al di fuori delle riunioni plenarie. In concomitanza con la richiesta di lavori preparatori consistenti in particolare nella stesura di relazioni o pareri di gruppo o sottogruppo, in analisi a sostegno di valutazioni d’impatto o nella supervisione scientifica, la Commissione precisa i compiti da svolgere e le scadenze da rispettare. Il calcolo del numero dei giorni lavorativi dipende in particolare dal carico di lavoro correlato alla complessità della materia e dalla durata del periodo necessario a svolgere i compiti richiesti, che dipende dall’entità e dall’accessibilità dei dati e della letteratura scientifica e dalle informazioni che vanno raccolte ed elaborate. Il numero indicativo dei giorni lavorativi riportati in appresso può pertanto essere superato solo in casi eccezionali e debitamente giustificati:
Gli esperti con funzioni di relatore che presentano relazioni scientifiche in preparazione alle riunioni del gruppo o dei sottogruppi o redigono le relazioni sulle riunioni del gruppo o dei sottogruppi e il presidente che assicura la supervisione scientifica e l’organizzazione delle attività del gruppo al di fuori delle riunioni plenarie saranno compensati con un’indennità giornaliera di 450 EUR per ogni giornata intera di lavoro. |
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(5) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, i membri del gruppo possono assistere i servizi della Commissione partecipando, in qualità di membri del gruppo, a riunioni di livello regionale e internazionale. In tal caso, essi hanno diritto a un’indennità speciale che consiste in un’indennità giornaliera di 300 EUR per ogni giornata intera di lavoro. La partecipazione è subordinata all’obbligo di autorizzazione preliminare da parte dei servizi della Commissione mentre il versamento dell’indennità speciale è subordinato alla verifica ex post, da parte dei servizi della Commissione, della partecipazione alle riunioni. |
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(6) |
L’indennità speciale complessiva percepita dai membri del gruppo o dagli esperti esterni non può in alcun caso essere superiore a EUR 450 al giorno, conformemente alla decisione della Commissione C(2014) 2220. |
(1) Qualora la partecipazione riguardi soltanto una mattina o un pomeriggio, l’indennità sarà pari al 50 % di quella prevista per un giorno intero.
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/11 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 18 marzo 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7265 — Zimmer/Biomet
Relatore: Polonia
(2016/C 74/06)
Concentrazione
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1. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
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2. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
Definizione del mercato
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3. |
Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto e dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. |
Effetti orizzontali
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4. |
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è probabile che l'operazione proposta dia luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva creando o rafforzando una posizione dominante nei mercati seguenti:
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Azioni correttive
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi presentati dalla parte notificante il 9 febbraio 2015 siano sufficienti a fugare i dubbi rilevati dalla Commissione relativamente alla concorrenza sui mercati seguenti:
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6. |
Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
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7. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE. |
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/12 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Zimmer/Biomet
(M.7265)
(2016/C 74/07)
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1. |
In data 3 giugno 2014 la Commissione europea ha ricevuto notifica del progetto di operazione con cui Zimmer Holdings, Inc. («Zimmer») avrebbe acquisito il controllo esclusivo di Biomet, Inc. («Biomet») (l'«operazione proposta»). L'11 giugno 2014 la Commissione ha dichiarato incompleta la notifica del 3 giugno 2014. Il 4 luglio 2014 Zimmer ha presentato un progetto riveduto di notifica. In risposta alla richiesta d'informazioni del 14 luglio 2014, Zimmer ha trasmesso informazioni supplementari il 15 agosto, il 18 agosto e il 29 agosto 2014. La notifica è stata ritenuta effettiva in data 29 agosto 2014. |
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2. |
Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2) (il «regolamento sulle concentrazioni»), nella quale ha indicato che l'operazione proposta rientra nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che suscitava seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE. |
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3. |
Su richiesta di Zimmer e a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni, il 9 ottobre 2014 la seconda fase del periodo d'esame dell'operazione proposta è stata prorogata di 15 giorni lavorativi. |
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4. |
Il 22 ottobre 2014 Zimmer ha trasmesso osservazioni scritte sulla decisione di avvio del procedimento del 3 ottobre 2014. |
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5. |
Il 17 novembre 2014 la Commissione ha adottato una decisione che prorogava di ulteriori 5 giorni lavorativi il periodo d'esame, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni. |
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6. |
Il 18 novembre 2014 la Commissione ha inviato a Zimmer una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, fissando inizialmente al 24 novembre 2014 il termine di risposta. Su richiesta di Zimmer la Commissione ha prorogato il termine al 1o dicembre 2014. Non avendo ricevuto entro il termine stabilito una risposta completa alla richiesta d'informazioni, il 3 dicembre 2014 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, una decisione che sospendeva il procedimento con effetto dal 2 dicembre 2014. Il procedimento è ripartito il 10 febbraio 2015 dopo che Zimmer aveva trasmesso alla Commissione le informazioni richieste. |
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7. |
Non sono pervenute richieste di essere sentiti in quanto terzi interessati nell'ambito del presente procedimento. |
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8. |
Il 3 dicembre 2014 Zimmer ha presentato una prima serie di proposte di impegni. I competenti servizi della Commissione hanno discusso con Zimmer e Biomet la valutazione data a tali impegni nella riunione sullo stato di avanzamento del procedimento tenuta il 18 dicembre 2014. Il 24 gennaio 2015 Zimmer ha presentato un pacchetto riveduto informale di proposte di impegni. In base ai riscontri ottenuti dalla Commissione con il test di mercato mirato condotto su questo pacchetto, il 9 febbraio 2015 Zimmer ha presentato formalmente gli impegni riveduti. |
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9. |
La Commissione non ha emanato una comunicazione delle obiezioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3) né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell'articolo 14 dello stesso. |
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10. |
Il progetto di decisione dichiara che l'operazione proposta, così come modificata dagli impegni presentati da Zimmer il 9 febbraio 2015, è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, subordinatamente a condizioni e obblighi intesi a garantire che Zimmer rispetti tali impegni. |
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11. |
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva. |
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12. |
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato. |
Bruxelles, 20 marzo 2015
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/14 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 30 marzo 2015
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE
(Caso M.7265 — Zimmer/Biomet)
[notificata con il numero C(2015) 2111]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 74/08)
Il 30 marzo 2015 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
1. INTRODUZIONE
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(1) |
In data 3 giugno 2014 la Commissione europea ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), operazione con cui l'impresa Zimmer Holdings, Inc. («Zimmer» oppure «la parte notificante», Stati Uniti d'America) avrebbe acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Biomet, Inc. («Biomet», Stati Uniti d'America) mediante acquisto di quote. Zimmer e Biomet sono di seguito denominate «le parti». |
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(2) |
Mediante decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, l'11 giugno 2014 la Commissione ha dichiarato incompleta la notifica del 3 giugno 2014. Il 4 luglio 2014 la parte notificante ha presentato un progetto riveduto di notifica. In risposta alla richiesta d'informazioni del 14 luglio 2014, la parte notificante ha trasmesso informazioni supplementari il 15 agosto, il 18 agosto e il 29 agosto 2014. La notifica è stata ritenuta effettiva in data 29 agosto 2014. |
2. PROCEDIMENTO
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(3) |
Esaminata la notifica e ultimata la prima fase dell'indagine di mercato, la Commissione ha concluso che l'operazione rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che suscitava seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato interno e con l'accordo SEE. La parte notificante non ha presentato impegni nella prima fase dell'indagine. Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («la decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»). |
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(4) |
Il 22 ottobre 2014 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte sulla decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) («la risposta alla decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»). |
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(5) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni, rispettivamente prima e terza frase, la seconda fase del periodo d'esame è stata prorogata di 15 giorni lavorativi il 9 ottobre 2014 e di ulteriori 5 giorni lavorativi il 17 novembre 2014. Il 18 novembre 2014 la Commissione ha inviato alla parte notificante una richiesta di informazioni («richiesta Q34») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, fissando al 24 novembre 2014 il termine di risposta. Su richiesta della parte notificante la Commissione ha poi prorogato il termine al 1o dicembre 2014. Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, che ha comportato la sospensione della seconda fase del procedimento con effetto dal 2 dicembre 2014. Il procedimento è ripartito il 10 febbraio 2015 dopo che la parte notificante aveva trasmesso le informazioni richieste. |
|
(6) |
Il 3 dicembre 2014 la parte notificante ha presentato una prima serie di impegni, che la Commissione ha sottoposto a test di mercato il 5 dicembre 2014. I risultati del test di mercato sono stati discussi con le parti in una riunione sullo stato di avanzamento del procedimento tenuta il 18 dicembre 2014. Il 24 gennaio 2015 la parte notificante ha presentato, in versione riveduta informale, un secondo pacchetto di impegni, sul quale sono stati nuovamente consultati i partecipanti al mercato. Su tale base la parte notificante ha presentato il 9 febbraio 2015 la revisione formale delle misure correttive. |
3. DEFINIZIONE DEL MERCATO DEL PRODOTTO
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(7) |
Il progetto di concentrazione si ripercuote su vari mercati dell'industria dei dispositivi ortopedici, più precisamente a) sul mercato delle protesi ricostruttive delle articolazioni, ossia protesi del ginocchio, del gomito, dell'anca e della spalla impiantate per sostituire con componenti protesici le articolazioni danneggiate, e b) sul mercato di altri prodotti: cemento osseo, usato come ausilio per il fissaggio delle protesi ricostruttive, accessori per cemento osseo, che ne facilitano l'applicazione, sistemi di lavaggio pulsato, ossia sistemi d'irrigazione ad alta pressione della ferita impiegati in chirurgia ortopedica, dispositivi spinali, atti a correggere varie patologie della colonna vertebrale, dispositivi traumatologici, usati per trattare le fratture ossee, e impianti dentali, che sono una forma di protesi dentale. |
Protesi del ginocchio
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(8) |
Per il ginocchio, in precedenti decisioni (2) la Commissione ha ipotizzato tre segmentazioni possibili del mercato protesico: i) per tipologia di intervento (intervento primario o revisione); ii) per metodo di fissaggio (protesi cementata o protesti non cementata); e iii) per tipo di supporto (fisso o mobile). In definitiva, nella decisione Smith&Nephew/Centerpulse la Commissione ha effettuato la valutazione muovendo dall'esistenza di un unico mercato del prodotto per le protesi del ginocchio (3). |
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(9) |
A parere della parte notificante, il mercato rilevante del prodotto è un unico mercato per tutte le protesi del ginocchio, dato che esso è caratterizzato dalla sostituibilità sul versante sia della domanda sia dell'offerta. |
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(10) |
Ai fini della presente decisione la Commissione conclude che le protesi femoro-rotulee (impiantate per sostituire l'articolazione posteriore della rotula) e le protesi monocondilari (impiantate per sostituire solo una parte dell'articolazione, vale a dire il condilo femorale) costituiscono due mercati del prodotto distinti, autonomi rispetto al mercato delle artroprotesi del ginocchio. |
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(11) |
Riguardo alle artroprotesi del ginocchio (impiegate in chirurgia per sostituire completamente l'articolazione) la Commissione conclude che le considerazioni legate alla domanda e all'offerta non suffragano l'esistenza di un unico mercato che comprenda l'impianto in intervento primario e quello di revisione. La valutazione sotto il profilo della concorrenza analizza quindi l'operazione di concentrazione con riguardo a mercati del prodotto distinti per le protesi del ginocchio in intervento primario e per le protesi del ginocchio di revisione. |
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(12) |
Quanto alle protesi ortopediche d'arto, ossia quelle che sostituiscono l'arto nella sua maggior parte, la Commissione conclude che esse non rientrano nel mercato delle protesi del ginocchio di revisione. Ai fini della presente decisione, la definizione dell'ambito esatto di questo mercato del prodotto è tuttavia lasciata aperta, perché l'operazione di concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza nella definizione più ristretta del mercato, ossia supponendo due mercati distinti per le protesi del ginocchio a cerniera e le protesi di salvataggio dell'arto. |
Protesi del gomito
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(13) |
L'intervento di artroprotesi del gomito è un procedimento chirurgico mediante il quale l'articolazione del gomito è sostituita da una protesi. Esistono due tipologie di protesi del gomito: non vincolate e semivincolate. Nell'impianto non vincolato non vi è collegamento fisico tra i componenti della protesi. Le protesi semivincolate permettono una mobilità minore ma, poiché il loro impianto implica una resezione ossea più circoscritta, sono indicate per una vasta gamma di pazienti. |
|
(14) |
La parte notificante sostiene che esiste un unico mercato rilevante del prodotto per tutte le artroprotesi del gomito e che non ne è giustificata un'ulteriore segmentazione basata sulla patologia o sul metodo di fissaggio (protesi vincolate e semivincolate). |
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(15) |
Ai fini della presente decisione la Commissione conclude che la definizione esatta del mercato del prodotto possa rimanere questione aperta, poiché il progetto di concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva in nessuna delle definizioni alternative plausibili del mercato del prodotto rilevanti per il caso di specie (ossia i) un unico mercato delle protesi semivincolate e delle protesi non vincolate e ii) un mercato delle sole protesi semivincolate). Gli impegni presentati dalla parte notificante rispondono comunque alle preoccupazioni emerse riguardo sia a un unico mercato delle protesi del gomito sia a un potenziale mercato più ristretto delle protesi semivincolate. Non è quindi necessario giungere a una conclusione definitiva su quest'aspetto. |
Protesi dell'anca
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(16) |
Per l'anca, in precedenti decisioni (4) la Commissione ha ipotizzato le seguenti segmentazioni del mercato protesico: i) per filosofia chirurgica; ii) per patologia (fratture e condizioni degenerative); iii) per metodo di fissaggio (protesi cementata e protesti non cementata); e iv) per tipologia di intervento (intervento primario, revisione, protesi parziale, artroprotesi e rivestimento). In ultima analisi la Commissione ha tuttavia definito un unico mercato del prodotto per le protesi dell'anca. |
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(17) |
La parte notificante non ritiene giustificato discostarsi dall'impostazione seguita dalla Commissione nelle passate decisioni, ossia che esiste un unico mercato rilevante del prodotto che comprende tutte le protesi dell'anca. |
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(18) |
A giudizio della Commissione, l'uniformità dei possibili abbinamenti tra i componenti dello stesso fornitore in funzione della tipologia dell'intervento (intervento primario o revisione) e del suo livello (artroprotesi o protesi parziale) indicano una sostituibilità sul versante della domanda e anche su quello dell'offerta, nella misura in cui tutti gli operatori abbiano sistemi protesici dell'anca che consentono questa modularità. |
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(19) |
Ai fini della presente decisione la Commissione conclude che il mercato rilevante del prodotto è il mercato complessivo delle protesi dell'anca. |
Protesi della spalla
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(20) |
In passato (5) la Commissione ha lasciato aperta la questione di stabilire se il mercato rilevante del prodotto fosse un unico mercato delle protesi della spalla o se invece dovesse essere suddiviso in tre categorie in base alle tre patologie sottostanti. La Commissione ha effettuato la valutazione basandosi sull'esistenza sia di un unico mercato delle protesi della spalla sia di mercati più ristretti per ciascuna delle tre patologie: i) sostituzione della spalla a seguito di frattura; ii) sostituzione della spalla a causa di condizione degenerativa; e iii) sostituzione inversa della spalla. La Commissione non ha tuttavia ritenuto plausibile un'ulteriore suddivisione di ciascuna delle tre categorie patologiche per livello di intervento (artroprotesi, protesi parziale, protesi senza stelo, rivestimento o revisione). |
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(21) |
Ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato del prodotto possa rimanere questione aperta, poiché il progetto di concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza in nessuna delle definizioni alternative plausibili del mercato del prodotto, ossia i) un unico mercato della sostituzione protesica della spalla; ii) un mercato della sostituzione protesica della spalla a seguito di frattura; iii) un mercato della sostituzione protesica della spalla a causa di condizione degenerativa; e iv) un mercato della sostituzione protesica inversa della spalla. |
Altri prodotti
Cemento osseo
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(22) |
Il cemento osseo è impiegato come ausilio al fissaggio delle protesi ricostruttive delle grandi articolazioni (anca e ginocchio) e delle piccole articolazioni (spalla, gomito e caviglia). |
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(23) |
Le caratteristiche del cemento osseo variano in funzione dei seguenti fattori:
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(24) |
Ai fini della presente decisione la Commissione ha effettuato la valutazione sotto il profilo della concorrenza basandosi sull'esistenza di un unico mercato del cemento osseo. La valutazione non sarebbe sostanzialmente diversa se il mercato fosse ulteriormente suddiviso in base alla presenza o meno di antibiotici nel cemento osseo e alla sua viscosità alta, media o bassa, perché oltre il 90 % del mercato è rappresentato dal cemento osseo ad alta viscosità addizionato di antibiotici. |
Accessori per cemento osseo
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(25) |
Gli accessori sono usati per facilitare l'applicazione del cemento osseo nelle protesi sostitutive cementate e in altri procedimenti quali la vertebroplastica. |
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(26) |
Secondo la parte notificante esiste un unico mercato rilevante del prodotto per tutti gli accessori per cemento osseo dato che i) i diversi accessori sono tutti usati in una loro combinazione all'atto dell'applicazione del cemento osseo durante l'intervento chirurgico; e ii) tutti gli accessori sono disponibili presso produttori terzi. |
Strumenti chirurgici (lavaggio pulsato)
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(27) |
Il lavaggio pulsato, o lavaggio a impulsi, è un sistema d'irrigazione ad alta pressione della ferita di uso comune in chirurgia ortopedica e nel trattamento delle ferite. |
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(28) |
La parte notificante sostiene che il mercato rilevante del prodotto è almeno quello del lavaggio pulsato o addirittura più ampio, nel senso che i sistemi di lavaggio pulsato appartengono al mercato degli accessori chirurgici o dei sistemi di lavaggio delle ferite. |
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(29) |
Ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato del prodotto, in particolare la questione se il lavaggio pulsato rientri in un mercato più ampio che comprende gli accessori chirurgici o gli altri sistemi di lavaggio delle ferite, possa rimanere questione aperta, perché il progetto di concentrazione non ostacola in maniera significativa la concorrenza in nessuna delle definizioni alternative plausibili del mercato del prodotto. |
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(30) |
In base alle considerazioni esposte, nella presente decisione la Commissione valuta il mercato dei sistemi di lavaggio pulsato, che è considerato la più piccola segmentazione plausibile possibile. |
Dispositivi spinali
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(31) |
I dispositivi spinali sono impiegati nei procedimenti chirurgici per la riparazione di vertebre e dischi intervertebrali nella colonna. |
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(32) |
Nel caso J&J/Synthes la Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato dei dispositivi spinali. La Commissione ha individuato tre grandi segmenti del mercato degli impianti spinali ossia i) dispositivi di fusione; ii) dispositivi non di fusione (ovvero di stabilizzazione dinamica); e iii) sistemi per riparare fratture vertebrali da compressione (VCF), al cui interno ha rilevato ulteriori suddivisioni. |
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(33) |
Ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato del prodotto possa rimanere questione aperta, poiché il progetto di concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza in nessuna delle definizioni alternative plausibili del mercato del prodotto. |
Dispositivi traumatologici
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(34) |
I dispositivi traumatologici sono impiegati nel trattamento delle fratture ossee dello scheletro appendicolare, ossia arti superiori (mano e polso compresi), arti inferiori (piede e caviglia compresi), cintura scapolare e cintura pelvica. |
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(35) |
Ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato del prodotto possa rimanere questione aperta, poiché il progetto di concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza in nessuna delle definizioni alternative plausibili del mercato del prodotto. |
Dispositivi odontoiatrici
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(36) |
L'impianto dentale è una forma di odontoiatria protesica (sostituzione artificiale). |
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(37) |
Ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato del prodotto possa rimanere questione aperta, poiché il progetto di concentrazione non ostacola in modo significativo la concorrenza in nessuna delle definizioni alternative plausibili del mercato del prodotto. |
4. DEFINIZIONE DEL MERCATO GEOGRAFICO
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(38) |
In casi passati relativi allo stesso comparto la Commissione ha considerato che la dimensione del mercato dei dispositivi medici ortopedici fosse quella nazionale (6). |
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(39) |
L'indagine di mercato ha dimostrato che i mercati dei dispositivi medici hanno dimensione nazionale, in particolare a causa delle diverse strutture che li caratterizzano a seconda del paese (ad esempio, i sistemi di rimborso a carico del servizio pubblico e le pratiche di acquisto degli ospedali) e dell'importanza dei venditori locali/nazionali (7). |
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(40) |
Analogamente a quanto avviene in altri comparti medici, la vigenza di sistemi di rimborso a carico del servizio pubblico in numerosi Stati membri ha compartimentato i mercati in base al livello nazionale. |
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(41) |
I mercati del prodotto considerati nella presente decisione sono quindi analizzati a livello nazionale. |
5. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA
Adozione di un sistema di filtro
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(42) |
In linea con i recenti casi relativi a dispositivi medici e medici ortopedici, ai fini della valutazione i mercati interessati sono raggruppati in tre categorie (8): — mercati nazionali del gruppo 1: la quota di mercato combinata delle parti supera il 35 % e l'incremento è superiore all'1 %, — mercati nazionali del gruppo 2: la quota di mercato combinata delle parti supera il 35 % ma l'incremento è inferiore all'1 %, — mercati nazionali del gruppo 3: la quota di mercato combinata delle parti è compresa tra il 20 % e il 35 %. |
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(43) |
Riguardo ai mercati nazionali del gruppo 2 e del gruppo 3 la Commissione ritiene che l'operazione di concentrazione non sollevi dubbi seri quanto alla compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE, dati, tra l'altro, gli incrementi trascurabili che comporta e la presenza di concorrenti significativi. In tali mercati, inoltre, l'indagine di mercato non ha rilevato indizi di possibili problemi di concorrenza. |
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(44) |
Ai fini della presente decisione, la valutazione sotto il profilo della concorrenza verte pertanto sui mercati nazionali del gruppo 1 relativamente alle protesi ricostruttive delle articolazioni (protesi dell'anca, del ginocchio, del gomito e della spalla) e a cemento osseo, accessori per cemento osseo, sistemi di lavaggio pulsato, dispositivi spinali, dispositivi traumatologici e impianti dentali. |
Valutazione orizzontale
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(45) |
A norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione deve valutare se il progetto di concentrazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. |
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(46) |
La seconda fase dell'indagine si è concentrata sui mercati delle protesi delle articolazioni e sui mercati del cemento osseo, degli accessori per cemento osseo e dei sistemi di lavaggio pulsato. La Commissione è giunta alla conclusione che tali mercati presentano caratteristiche diverse e che diverse sono anche le posizioni delle parti e dei loro concorrenti su ciascuno di essi. |
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(47) |
Per essere più precisi va osservato che, per dimensione, le protesi dell'anca e del ginocchio rappresentano complessivamente mercati grandi, con un fatturato totale superiore a un miliardo di euro. |
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(48) |
In termini di maturità, il mercato più maturo è quello delle protesi dell'anca, seguito dal mercato delle protesi del ginocchio (con l'eccezione di alcuni suoi segmenti) e da quelli delle protesi della spalla e del gomito. Le protesi della spalla e del gomito rappresentano mercati più giovani e a crescita più rapida. Anche i mercati del cemento osseo e dei relativi accessori sono considerati maturi. Il mercato delle protesi dell'anca è quello più affollato, caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti e infatti le dimensioni e il livello di maturità vi determinano barriere all'ingresso più basse rispetto agli altri mercati delle protesi delle articolazioni. Come dimostra la presenza di un numero limitato di concorrenti, le barriere all'ingresso sono più alte nei restanti mercati delle protesi delle articolazioni, meno maturi e più innovativi, in particolare in quelli più piccoli come il mercato delle protesi del gomito o quello delle protesi monocondilari del ginocchio. |
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(49) |
Riguardo alla posizione delle parti nei diversi mercati delle protesi delle articolazioni, dall'indagine di mercato è emerso che Zimmer e Biomet non sono in concorrenza particolarmente stretta sui mercati delle protesi dell'anca e della spalla, ma che invece sono concorrenti diretti nei mercati delle protesi del ginocchio e del gomito, in particolare in alcuni segmenti del mercato complessivo delle protesi del ginocchio e in alcuni mercati geografici. |
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(50) |
Riguardo alle protesi parziali del ginocchio, l'indagine di mercato condotta ha portato la Commissione a concludere che le parti sono due protagonisti di primo piano che operano in stretta concorrenza: le possibilità di passare ad altri concorrenti sono limitate e le barriere all'ingresso elevate. |
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(51) |
Per quanto attiene alle protesi del gomito, l'operazione di concentrazione riunirà i due principali concorrenti e determinerà quote di mercato superiori al [60-70] %, con punte addirittura del [90-100] % in alcuni paesi. Gli altri concorrenti sono pochissimi e non sono considerati sufficienti a sostituire la pressione concorrenziale che attualmente le parti esercitano l'una sull'altra. |
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(52) |
Quanto alle artroprotesi del ginocchio, la Commissione rileva che l'operazione di concentrazione riunirà due protagonisti di primo piano che operano in stretta concorrenza. In Danimarca il soggetto risultante dalla concentrazione deterrà (riguardo al mercato delle artroprotesi del ginocchio e ai potenziali mercati degli interventi primari e di revisione di protesi del ginocchio) una quota di mercato superiore al [50-60] % e il numero di concorrenti sul mercato scenderà da tre a due. Analogamente l'operazione di concentrazione creerà un leader di mercato in Svezia, eliminando uno stretto concorrente sul mercato delle artroprotesi del ginocchio e sul potenziale mercato delle protesi primarie del ginocchio. |
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(53) |
In esito all'approfondita indagine di mercato condotta la Commissione giunge alla conclusione che il progetto di concentrazione ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva creando o rafforzando una posizione dominante nei seguenti mercati:
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6. IMPEGNI
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(54) |
In risposta ai dubbi espressi dalla Commissione circa il progetto di concentrazione, il 3 dicembre 2014 la parte notificante ha presentato formalmente una serie di impegni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni («gli impegni del 3 dicembre 2014») in relazione ai mercati nazionali delle protesi parziali del ginocchio, delle protesi del gomito e delle artroprotesi del ginocchio (intervento primario e revisione). La Commissione ha sottoposto tali impegni a un test di mercato, dal quale ne è risultata l'inadeguatezza a fugare completamente le preoccupazioni sollevate dal progetto di concentrazione. La Commissione ha comunicato i risultati del test di mercato alla parte notificante il 18 dicembre 2014. |
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(55) |
In risposta ai punti sollevati dal test di mercato, il 24 gennaio 2015 la parte notificante ha presentato in via informale gli impegni riveduti e la Commissione ha consultato vari partecipanti al mercato su diversi loro aspetti. |
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(56) |
La parte notificante ha quindi presentato formalmente una versione riveduta della seconda serie di impegni il 9 febbraio 2015 («gli impegni definitivi»). |
Merito della proposta
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(57) |
Le attività cedende consistono in:
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(58) |
Le cedende ZUK, Discovery Elbow e Vanguard Knee comprendono in particolare le seguenti attività materiali e immateriali principali:
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(59) |
La parte notificante ha descritto le attività immateriali negli allegati degli impegni definitivi. L'allegato 3 degli impegni definitivi elenca i brevetti e le domande di brevetto usati esclusivamente per le attività cedende, mentre l'allegato 6 elenca i brevetti e le domande di brevetto che, pur non riguardando esclusivamente le attività cedende, sono necessari per la fabbricazione dei prodotti (i primi saranno trasferiti all'acquirente, i secondi saranno forniti con licenza non esclusiva). L'allegato 4 degli impegni definitivi elenca i tre marchi comunitari usati, ma non in esclusiva, in relazione alla cedenda Vanguard Knee. |
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(60) |
Dal punto di vista della parte notificante, poiché l'elenco completo delle attività materiali e immateriali relative alle cedende correda gli impegni definitivi, questi comprendono tutto quanto necessario per consentire all'acquirente (agli acquirenti) di fabbricare e commercializzare i prodotti della rispettiva cedenda fin dal momento della chiusura. |
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(61) |
Zimmer ha inoltre proposto i seguenti elementi aggiuntivi relativamente alle attività cedende di ZUK, Discovery Elbow e Vanguard Knee (con ragionevole maggiorazione di costo) (11):
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(62) |
Riguardo alla licenza SEE di Vanguard Knee, gli impegni comprendono in particolare: i) attività materiali per uso esclusivo nel SEE, comprese le copie dei fascicoli storici di progettazione e dei rapporti pubblici di prova, di valutazione clinica e di ricerca di mercato disponibili al momento della chiusura; ii) attività immateriali, quali: licenza non esclusiva sui diritti di proprietà intellettuale applicabili nel SEE (in via esclusiva e no) alla linea di prodotti Vanguard e necessari per la produzione, commercializzazione o vendita nel SEE del prodotto copia coperto dalla licenza SEE di Vanguard; licenza non esclusiva su tutte le conoscenze tecniche e produttive, i segreti commerciali e i progetti usati esclusivamente per la linea di prodotti Vanguard nel SEE; licenza non esclusiva sui diritti di proprietà intellettuale necessari per la produzione, commercializzazione o vendita del polietilene ArCom, per i prodotti copia della linea Vanguard nel SEE; licenza non esclusiva sui diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze necessari per la produzione, la commercializzazione o la vendita di strumenti usati in collegamento con, ma non esclusivamente, i prodotti copia della linea Vanguard nel SEE. |
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(63) |
Le disposizioni sulla licenza SEE di Vanguard Knee includono anche l'offerta dei seguenti elementi su base transitoria: prestazioni transitorie di fornitura o di produzione, con ragionevole maggiorazione di costo e per un periodo massimo di due anni a partire dal momento in cui l'acquirente comincia a produrre i prodotti copia di Vanguard per il SEE, per garantire all'acquirente la continuità d'accesso al polietilene ArCom, alla struttura porosa in titanio Regenerex e all'E1 ai fini della produzione dei prodotti copia della linea Vanguard nel SEE. |
Valutazione della Commissione
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(64) |
La Commissione ha valutato l'adeguatezza degli impegni definitivi a fugare completamente i dubbi emersi in relazione ai mercati rilevanti sui quali aveva individuato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. |
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(65) |
Per la cedenda ZUK gli impegni definitivi assicurano che l'acquirente subentrerà a Zimmer nella posizione che questa occupa attualmente sul mercato delle protesi parziali del ginocchio. Anche per la cedenda Discovery Elbow gli impegni definitivi assicurano che l'acquirente subentrerà a Biomet nella posizione che questa occupa attualmente sul mercato delle protesi del gomito. Infine, Vanguard Knee rappresenta per Biomet la protesi del ginocchio più venduta in Danimarca e in Svezia, con più di […] unità vendute, pari al [60-70] % delle vendite dell'azienda in Danimarca e al [90-100] % di quelle in Svezia (13). Ne consegue che, in questi due paesi, la misura correttiva proposta ridurrà considerevolmente la quota di mercato di Zimmer risultante dalla concentrazione trasferendo a un concorrente la maggior parte della quota di Biomet, è ovvierà così agli eventuali problemi di concorrenza (14). |
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(66) |
A parere della Commissione le misure correttive per ZUK e Discovery Elbow sono dirette non solo verso i mercati nazionali del gruppo 1, bensì verso il SEE nel suo complesso. La Commissione rileva che le cessioni sono permanenti e che il pacchetto include tutti gli elementi necessari per l'effettivo trasferimento delle cedende all'acquirente (agli acquirenti) e perché questi possa (possano) subentrare rapidamente ed efficacemente a Zimmer/Biomet (attraverso, ad esempio, prestazioni transitorie di fornitura o di produzione, assistenza tecnica, formazione e assistenza sul prodotto ceduto e persino personale fondamentale collegato ai prodotti delle cedende). |
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(67) |
La Commissione ritiene inoltre che il regime transitorio, abbinato ai criteri aggiuntivi relativi all'acquirente, assicurerà che questi sia in grado di penetrare rapidamente i mercati rilevanti e di esercitarvi una concorrenza effettiva nei confronti del soggetto risultante dalla concentrazione. In base a queste considerazioni la Commissione conclude che gli impegni definitivi sono atti a rimuovere l'ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. A suo giudizio, gli impegni definitivi sono fattibili, completi, efficaci e suscettibili di attuazione effettiva in tempi brevi. A parere della Commissione, inoltre, la clausola relativa all'acquirente iniziale («upfront buyer») prevista dagli impegni definitivi le consente di concludere con il necessario grado di certezza che tali impegni saranno attuati integralmente e permetteranno di mantenere una concorrenza effettiva sui mercati rilevanti. La Commissione ritiene altresì che i rigorosi criteri relativi all'acquirente stabiliti negli impegni definitivi siano atti a garantire l'idoneità degli acquirenti proposti. |
7. CONCLUSIONI E PROPOSTA
Dato quanto precede la Commissione propone di dichiarare la concentrazione, modificata dagli impegni del 9 febbraio 2015, compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1998, nel caso M.1286 — Johnson & Johnson/DePuy, punti 10 sgg.; decisione della Commissione, del 27 maggio 2003, nel caso M.3146 – Smith&Nephew/Centerpulse, punti 13-14.
(3) Decisione della Commissione, del 27 maggio 2003, nel caso M.3146 — Smith & Nephew/Centerpulse, punti 13-14.
(4) Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1998, nel caso M.1286 – Johnson & Johnson/DePuy, punti 12-13, e decisione della Commissione, del 27 maggio 2003, nel caso M.3146 – Smith & Nephew/Centerpulse, punti 11-12.
(5) Decisione della Commissione, del 18 aprile 2012, nel caso M.6266 – Johnson & Johnson/Synthes, punti 89-96.
(6) Decisione della Commissione, del 18 aprile 2012, nel caso M.6266 – Johnson&Johnson/Synthes, punto 118, decisione della Commissione, del 28 ottobre 1998, nel caso M.1286 – Johnson & Johnson/DePuy, punti 16-20, e decisione della Commissione, del 27 maggio 2003, nel caso M.3146 – Smith & Nephew/Centerpulse, punto 16.
(7) Risposte al questionario Q1 rivolto ai concorrenti, domanda 91, e risposte al questionario Q2 rivolto ai clienti, domanda 21.
(8) La stessa impostazione è stata seguita anche in altri casi relativi a dispositivi medici ortopedici e a prodotti farmaceutici, cfr. decisione della Commissione, del 22 luglio 2013, nel caso M.6851 – Baxter International/Gambro, punto 117, decisione della Commissione, del 18 agosto 2011, nel caso M.6293 – Thermo Fisher/Phadia, punti 26-27 e decisione della Commissione, del 18 aprile 2012, nel caso M.6266 – Johnson&Johnson/Synthes, punti 139-140.
(9) In caso di cessione totale saranno offerti anche determinati attrezzi e impianti di Zuk e di Discovery, che per Vanguard Knee non saranno invece ceduti, dato che Zimmer ne proseguirà la produzione.
(10) Laddove sia necessario il consenso di terzi, Zimmer si adopererà nei limiti del ragionevole per ottenerlo.
(11) Questo regime transitorio sarà offerto con ragionevole maggiorazione di costo.
(12) L'assistenza può esplicarsi in assistenza all'acquirente per definire i processi di produzione, la gestione dell'inventario e del magazzino, la distribuzione, la fatturazione e riscossione, la gestione dei fornitori e il supporto regolamentare.
(13) La restante quota di Biomet in Danimarca e in Svezia è rappresentata da AGC Knee[…].
(14) Parte notificante, formulario Misure correttive, 9 febbraio 2015.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/23 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7906 — Equistone Partners Europe/Mecaplast Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 74/09)
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1. |
In data 16 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Equistone Partners Europe SAS («EPE», Francia), controllata da Equistone LLP (Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Financière Mecaplast SAS («Financière Mecaplast», Francia) e, indirettamente, della sua controllata al 100 % Mecaplast SAM («Mecaplast», Francia) e relative controllate (collettivamente «gruppo Mecaplast») mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7906 — Equistone Partners Europe/Mecaplast Group, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/24 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7964 — Recruit Holdings/USG People)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 74/10)
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1. |
In data 19 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Recruit Holdings Co., Ltd («Recruit», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa USG People N.V. («USG», Paesi Bassi) mediante offerta pubblica. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Recruit: prestazione di servizi di media per il marketing, la gestione delle risorse umane e l’occupazione, — USG: prestazione di servizi di lavoro interinale, servizi di collocamento permanente e altri servizi connessi alle risorse umane. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7964 — Recruit Holdings/USG People, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7953 — AXA/Group CM-11/Target)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 74/11)
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1. |
Il 19 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione diverse entità controllate dall’impresa AXA SA («AXA», Francia) et l’impresa Assurances du Crédit Mutuel Vie SA («ACM Vie», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di un edificio adibito a uffici mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7953 — AXA/Group CM-11/Target, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/26 |
Avviso di ricevimento della denuncia CHAP(2015) 2880
(2016/C 74/12)
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1. |
La Commissione europea ha ricevuto una serie di denunce circa la presunta tassazione discriminatoria dei lavoratori transfrontalieri in Slovenia. Si sostiene che l’onere fiscale supplementare imposto ai residenti sloveni che svolgono attività lavorativa in Austria viola le libertà fondamentali garantite dal TFUE. |
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2. |
La Commissione ha registrato le denunce nell’applicazione centrale per la registrazione delle denunce sull’applicazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro con il numero di riferimento CHAP(2015) 2880. |
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3. |
In considerazione dell’elevato numero di denunce ricevute in proposito, la Commissione europea, desiderosa di garantire una risposta rapida e l’informazione degli interessati, e allo stesso tempo di utilizzare razionalmente le risorse amministrative, pubblica il presente avviso di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché su Internet all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm |
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4. |
Ai denuncianti verranno comunicati, mediante gli stessi canali d’informazione, l’esito dell’esame della Commissione e del seguito che essa può decidere di dare alle denunce. |