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Document 34cc61d6-0cef-11ed-b11c-01aa75ed71a1
Guideline of the European Central Bank of 9 July 2014 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 (recast) (ECB/2014/31) (2014/528/EU)
Consolidated text: Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (rifusione) (BCE/2014/31) (2014/528/UE)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (rifusione) (BCE/2014/31) (2014/528/UE)
02014O0031 — IT — 08.07.2022 — 010.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 9 luglio 2014 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (rifusione) (BCE/2014/31) (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28) | 
Modificato da:
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 | 
 | Gazzetta ufficiale | ||
| n. | pag. | data | ||
| L 348 | 27 | 4.12.2014 | ||
| INDIRIZZO (UE) 2016/2300 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016 | L 344 | 123 | 17.12.2016 | |
| INDIRIZZO (UE) 2018/572 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018 | L 95 | 49 | 13.4.2018 | |
| INDIRIZZO (UE) 2019/1034 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019 | L 167 | 79 | 24.6.2019 | |
| INDIRIZZO (UE) 2020/515 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020 | L 110I | 26 | 8.4.2020 | |
| INDIRIZZO (UE) 2020/634 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 maggio 2020 | L 148 | 10 | 11.5.2020 | |
| INDIRIZZO (UE) 2020/1691 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 settembre 2020 | L 379 | 92 | 13.11.2020 | |
| INDIRIZZO (UE) 2021/975 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 giugno 2021 | L 215 | 40 | 17.6.2021 | |
| INDIRIZZO (UE) 2022/989 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 maggio 2022 | L 167 | 135 | 24.6.2022 | |
      
   
Rettificato da:
      
   
      
   
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 luglio 2014
relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9
(rifusione)
(BCE/2014/31)
(2014/528/UE)
      
      
   
Articolo 1
Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull'idoneità delle garanzie
▼M4 —————
Articolo 2
Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine
Articolo 3
Ammissione di alcuni ulteriori titoli garantiti da attività
Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, anche gli ABS che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, purché, all'emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano ricevuto due rating pari almeno alla tripla B ( 1 ) da un'agenzia esterna specializzata nella valutazione del merito di credito. Essi devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:
le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività devono appartenere ad una delle seguenti classi di attività: i) mutui ipotecari su immobili residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); ►M3 ————— ◄ iv) prestiti per l'acquisto di auto; v) crediti da leasing; e vi) prestiti al consumo; vii) crediti da carte di credito;
non devono essere mischiate classi di attività diverse all'interno delle attività che producono flussi di cassa;
le attività che producono flussi di cassa sottostanti gli ABS non comprendono alcun prestito che sia:
deteriorato al momento dell'emissione dei titoli garantiti da attività;
deteriorato quando l'inclusione in un ABS avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;
in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;
i documenti dell'operazione in ABS contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.
▼M2 —————
▼M7 —————
▼M2 —————
Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:
i «mutui ipotecari su immobili residenziali», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un'istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema lungo la vita dell'operazione;
i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un'attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, con un fatturato individuale, o consolidato se l'entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;
i «prestiti deteriorati» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di default, come definito all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;
per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;
per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);
per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un'impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l'acquisizione di strumenti di capitale di un'impresa che è anche il debitore del prestito;
per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relative a un gestore di riserva (back-up servicer) ovvero a un soggetto incaricato dell'individuazione del back-up servicer (back-up servicer facilitator) (se non vi sono disposizioni in merito a unback-up servicer). Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, dovrebbe essere nominato un back-up servicer facilitator al quale dovrebbe essere conferito l'incarico di individuare un idoneo back-up servicer entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento determinante, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli garantiti da attività. Tali disposizioni comprendono anche gli eventi determinanti la sostituzione del gestore (servicer) per la nomina di un back-up servicer che possono essere fondati o meno sui rating come nel caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer, il back-up servicer non deve avere stretti legami con il servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, non devono esserci contemporaneamente stretti legami tra ciascun servicer, back-up servicer facilitator e banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank);
per «stretti legami» si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50;
per «ABS retained conferiti in garanzia» si intendono ABS utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con essa hanno stretti legami.
Articolo 4
Ammissione di taluni crediti aggiuntivi
In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti:
in applicazione dei criteri d'idoneità e delle misure di controllo del rischio stabiliti da un'altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; ovvero
regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN accettante; ovvero
inclusi in un insieme di crediti o garantiti da attività immobiliari, se la disciplina concernente il credito o il relativo debitore (o garante, se del caso) è quella di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante.
Articolo 5
Accettazione di taluni strumenti di debito a breve termine non negoziabili
Le BCN che decidono di accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi del paragrafo 1, fissano a tal fine i criteri di idoneità e le misure per il controllo del rischio purché questi ultimi soddisfino i requisiti minimi fissati dal Consiglio direttivo. Tali criteri di idoneità e misure per il controllo del rischio includono i seguenti criteri applicabili agli strumenti di debito a breve termine:
Gli strumenti sono emessi da società non finanziarie ( 4 ) aventi sede nell'area dell'euro. Il garante degli strumenti di debito a breve termine (se del caso) deve essere anch'esso una società non finanziaria situata nell'area dell'euro salvo che, ai fini dell'adempimento delle disposizioni che stabiliscono elevati standard di credito di cui alla lettera d), non sia richiesta alcuna garanzia.
Gli strumenti non sono ammessi alla negoziazione né negoziati su mercati ammessi dall'Eurosistema di cui alla sezione 6.2.1.5 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.
Gli strumenti sono denominati in euro.
Gli strumenti soddisfano i requisiti relativi agli elevati standard di credito dettati dalla relativa BCN che trovano applicazione in vece dei requisiti di cui alle sezioni 6.3.2 e 6.3.3 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.
Al di fuori dei casi di cui alle lettere da a) a d), soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.
Una BCN non può, se non in forza di un accordo bilaterale con un'altra BCN, accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi dei paragrafi 1 e 2 emessi nell'area dell'euro:
presso l'altra BCN; ovvero
presso un sistema di deposito accentrato di titoli che i) sia stato valutato positivamente da parte dell'Eurosistema rispetto alle norme e le procedure di valutazione descritte nel quadro di riferimento per la valutazione dei sistemi di regolamento titoli e dei loro collegamenti a fini della determinazione delle loro idoneità per l'uso in operazioni di credito dell'Eurosistema [«Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations» ( 5 ), di seguito «Eurosystem User Assessment Framework»] e ii) abbia sede un Paese membro dell'area dell'euro diverso da quello cui ha sede la BCN accettante, ma nel quale ha sede l'altra BCN.
▼M4 —————
Articolo 7
Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee
Articolo 8
Sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili
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Articolo 8 bis
Accettazione di titoli di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica
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Articolo 8 ter
Ammissione di talune attività negoziabili ed emittenti idonei alla data del 7 aprile 2020
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, all’articolo 71 e all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili, diverse dai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS), emesse il 7 aprile 2020 o prima di tale data, che il 7 aprile 2020 avevano un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
abbiano un rating di credito pubblico attribuito da almeno un sistema ECAI accettato che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Al fine di evitare dubbi, si precisa che il rating di credito pubblico al 7 aprile 2020 di cui al presente paragrafo è determinato dall’Eurosistema sulla base delle regole stabilite all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 82, paragrafo 2, all’articolo 83, all’articolo 84, lettere a) e b), all’articolo 85 e all’articolo 86 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014(60).
Ove la conformità di una attività negoziabile ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema alla data del 7 aprile 2020 sia determinata sulla base di un rating attribuito da ECAI all’emittente o di un rating attribuito da ECAI al garante, attribuito da un sistema ECAI accettato, tale attività negoziabile costituisce una garanzia idonea per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
il rating attribuito da ECAI all’emittente o il rating attribuito da ECAI al garante, secondo i casi, per tale attività negoziabile soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
tale attività negoziabile continui a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità ad essa applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Le attività negoziabili diverse dagli ABS emesse dopo il 7 aprile 2020 il cui emittente o garante, secondo i casi, alla data del 7 aprile 2020 aveva un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
tali attività negoziabili abbiano un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
tali attività negoziabili soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Al fine di evitare dubbi, si precisa che il rating di credito pubblico di cui alla lettera a) del presente paragrafo è determinato dall’Eurosistema sulla base delle regole stabilite all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 82, paragrafo 2, all’articolo 83, all’articolo 84, lettere a) e b), all’articolo 85 e all’articolo 86 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Le obbligazioni garantite emesse dopo la data del 7 aprile 2020 nell’ambito di un programma per obbligazioni garantite che di per sé era dotato di una valutazione creditizia, attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che:
costantemente dopo il 7 aprile 2020, il programma per obbligazioni garantite sia dotato di un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
tali obbligazioni garantite soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità ad esse applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Le attività negoziabili di cui all’articolo 87, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE2014/60) che alla data del 7 aprile non avevano un rating di credito pubblico attribuito da un sistema ECAI accettato ma che, alla stessa data del 7 aprile 2020, avevano una valutazione implicita del credito derivante dall’Eurosistema in conformità alle regole stabilite all’articolo 87, paragrafi 1 e 2, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE2014/60) che era conforme ai requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema indipendentemente dalla data della loro emissione, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile:
l’emittente o il garante, secondo i casi, di tali attività negoziabili soddisfi come minimo un requisito di qualità creditizia corrispondente al livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
tali attività negoziabili soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità ad esse applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
In deroga alle disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 3, dell’articolo 71 e dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) i titoli garantiti da attività (ABS) emessi il 7 aprile 2020 o prima di tale data, che alla stessa data del 7 aprile 2020 abbiano almeno due rating di credito pubblici, ciascuno dei quali attribuito da un diverso sistema ECAI accettato, che erano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
abbiano almeno due rating di credito pubblici, ciascuno dei quali attribuito da un diverso sistema ECAI accettato, che soddisfino come minimo il livello 4 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità applicabili agli ABS stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Al fine di evitare dubbi, si precisa che i requisiti stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) e all’articolo 3, paragrafo 4, del presente indirizzo non si applicano agli ABS di cui al presente paragrafo.
Gli ABS che alla data del 7 aprile 2020 erano ammessi dall’Eurosistema come garanzie idonee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente indirizzo, rimangono idonei, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
abbiano almeno due rating di credito pubblici corrispondenti almeno al livello 4 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, attribuiti da due sistemi ECAI accettati; e
continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità ad essi applicabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, (eccetto il livello di rating), dell’articolo 3, paragrafo 2 bis,e dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente indirizzo.
Al fine di evitare dubbi, si precisa che l’articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo non si applica agli ABS di cui al presente paragrafo.
Oltre agli scarti di garanzia di cui al paragrafo 9, si applicano i seguenti scarti di garanzia supplementari:
gli ABS, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;
le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del (i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e (ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3, 4 e 5;
ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l’utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell’articolo 138 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l’auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o in tale piattaforma al valore dell’intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.
Articolo 9
Efficacia, attuazione e applicazione
▼M4 —————
Articolo 10
Modifiche all'Indirizzo ECB/2007/9
Nella parte 5 dell'allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:
«Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):
Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva]. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Gli enti autorizzati a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva su base aggregata come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all'allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) ( *1 ), in quest'ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.
Le riserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue:
Riserve minime (o “obbligatorie”) = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva — detrazione forfettaria
L'aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
Articolo 11
Abrogazione
Articolo 12
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
▼M4 —————
      
   
      
   
ALLEGATO II BIS
Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo
      
   
         
      
| Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*1) | Scarto di garanzia | 
| [0,1) | 5,4 | 
| [1,3) | 8,1 | 
| [3,5) | 11,7 | 
| [5,7) | 13,5 | 
| [7,10) | 16,2 | 
| [10, ∞) | 27 | 
| 
                     (*1)   
                      ossia [0,1) vita media ponderata (weighted average life, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. | |
      
   
      
   
ALLEGATO II TER
Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee di cui all’articolo 8 bis
      
   
         
      
| Qualità del credito | Vita residua (in anni) (*1) | Categoria I | ||
| cedola fissa | zero coupon | cedola variabile | ||
| Livello 4 | [0,1) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 
| [1,3) | 10,8 | 11,7 | 10,8 | |
| [3,5) | 12,6 | 13,5 | 12,6 | |
| [5,7) | 14,0 | 15,3 | 14,0 | |
| [7,10) | 14,9 | 16,2 | 14,9 | |
| [10, ∞) | 16,2 | 18,9 | 16,2 | |
| Livello 5 | [0,1) | 9 | 9 | 9 | 
| [1,3) | 12,6 | 13,5 | 12,6 | |
| [3,5) | 14,9 | 15,8 | 14,9 | |
| [5,7) | 16,2 | 17,6 | 16,2 | |
| [7,10) | 17,1 | 18,5 | 17,1 | |
| [10, ∞) | 18,5 | 21,2 | 18,5 | |
| 
                     (*1)   
                      ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. | ||||
      
   
      
   
ALLEGATO III
INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO
Indirizzo BCE/2013/4 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).
Indirizzo BCE/2014/12 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 42.
      
   
      
   
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
      
   
         
      
| Indirizzo BCE/2013/4 | Presente indirizzo | 
| Articoli 1 e 2 | Articoli 1 e 2 | 
| Articolo 3, paragrafi 4 e 5 | Articolo 3paragrafi 4 e 5 | 
| Articolo 3, paragrafo 6 | Articolo 3, paragrafo 7 | 
| Articolo 4 | Articolo 4 | 
| Articolo 3, paragrafo 6, numero 1) | Articolo 3, paragrafo 7, lettera a) | 
| Articolo 3, paragrafo 6, numero 2) | Articolo 3, paragrafo 7, lettera b) | 
| Articolo 3, paragrafo 6, numero 3) | Articolo 3, paragrafo 7, lettera c) | 
| Articolo 3, paragrafo 6, numero 4) | Articolo 3, paragrafo 7, lettera d) | 
| Articolo 3, paragrafo 6, numero 5) | Articolo 3, paragrafo 7, lettera e) | 
| Articolo 3, paragrafo 6, numero 6) | Articolo 3, paragrafo 7, lettera f) | 
| - | Articolo 5 | 
| Articolo 5 | Articolo 6 | 
| Articolo 6 | Articolo 7 | 
| Articolo 7 | Articolo 8 | 
| Articolo 8 | Articolo 9 | 
| Articolo 9 | Articolo 10 | 
| - | Articolo 11 | 
| Articolo 11 | Articolo 12 | 
| Indirizzo BCE/2014/12 | Presente indirizzo | 
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 3 | 
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 1 | 
| Decisione BCE/2013/22 | Presente indirizzo | 
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 3 | 
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 3 | 
| Allegato | Allegato II | 
| Decisione BCE/2013/36 | Presente indirizzo | 
| Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 2 | 
| Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 3 | 
| Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 5 | 
| Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 7, lettera g) | 
| Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 6 | 
| Articolo 4, lettera c) | Articolo 4, paragrafo 3, lettera c) | 
      
   
( 1 ) Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody's, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor's, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.
( 2 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 4 ) La definizione di società non finanziarie si rinviene nel Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995).
( 5 ) Disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www-ecb.europa.it.
( 6 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
( 7 ) Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del lunedì 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).
( 8 ) Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 22.11.2014, pag. 6).
( 9 ) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull’attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).
( 10 ) Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2016, sull’attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).
( 11 ) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).
( *1 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»