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Document 34bc71cb-ad0c-11eb-9767-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/375 of 2 March 2017 renewing the approval of the active substance prosulfuron, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R0375 — IT — 28.04.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/375 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 058 del 4.3.2017, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/574 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2021 |
L 120 |
9 |
8.4.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/375 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2017
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione
L'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 N. CIPAC 579 |
1-(4-metossi-6-metil-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea |
950 g/kg L'impurità 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzene sulfonammide non deve superare la soglia di 10 g/kg nel materiale tecnico. |
1o maggio 2017 |
30 aprile 2024 |
►M1
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II. Nell’ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; — alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron; — al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ◄ |
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(1)
Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame. |
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ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
nella parte A, la voce 31 sul prosulfuron è soppressa;
nella parte E, è aggiunta la voce seguente:
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«6 |
Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 N. CIPAC 579 |
1-(4-metossi-6-metil-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea |
950 g/kg L'impurità 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzene sulfonammide non deve superare la soglia di 10 g/kg nel materiale tecnico. |
1o maggio 2017 |
30 aprile 2024 |
PARTE A L'impiego deve essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; — al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve fornire informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (CGA150829), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio. Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 ottobre 2017.» |
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(*1)
Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame. |
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