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Document C:2019:271:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 271, 13 agosto 2019


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
13 agosto 2019


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2019/C 271/01 CERS/2019/3

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 marzo 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2016/14 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2019/3)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 271/02

Comunicazione della Commissione — Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE

43


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 271/03

Tassi di cambio dell'euro

67

2019/C 271/04

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 agosto 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio — Αρσενικό Νάξου (Arseniko Naxou) (DOP)

68


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 271/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9354 — AXA/NN Group/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

73

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 271/06

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

75

2019/C 271/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

86


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 21 marzo 2019

che modifica la raccomandazione CERS/2016/14 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili

(CERS/2019/3)

(2019/C 271/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione di un quadro di riferimento per il monitoraggio degli andamenti del settore immobiliare per fini di stabilità finanziaria richiede la raccolta e la diffusione regolari, a livello dell’Unione, di dati nazionali comparabili in modo da consentire una valutazione più accurata dei rischi legati al settore immobiliare negli Stati membri e un raffronto dell’utilizzo degli strumenti di politica macroprudenziale, con l’obiettivo di far fronte alle vulnerabilità relative al settore immobiliare.

(2)

La raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3) mirava ad armonizzare le definizioni e gli indicatori utilizzati per il monitoraggio dei mercati degli immobili residenziali (RRE) e degli immobili non residenziali (CRE) e a colmare le attuali lacune nella disponibilità e nella comparabilità dei dati relativi ai mercati RRE e CRE nell’Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione 2012/504/UE della Commissione (5) fissano il quadro giuridico per le statistiche europee. In considerazione dell’esperienza dell’autorità comunitaria in campo statistico, ossia la Commissione (Eurostat), nel fornire dati di elevata qualità per l’Europa con l’obiettivo di consentire e facilitare il confronto tra paesi, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ritiene che il contributo della Commissione (Eurostat) al quadro definito nella raccomandazione CERS/2016/14 sia di particolare importanza al fine di facilitare la raccolta da parte delle autorità macroprudenziali nazionali di dati sugli indicatori relativi al mercato CRE fisico. La disponibilità di tali dati accelererebbe a sua volta l’attuazione di un quadro di riferimento per il monitoraggio da parte delle autorità macroprudenziali nazionali al fine di monitorare efficacemente il mercato CRE, e quindi facilitare l’identificazione dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal mercato CRE fisico. Per tale ragione, è ritenuto cruciale stabilire un quadro minimo comune per la raccolta della banca dati richiesta dalle autorità macroprudenziali nazionali al fine di monitorare efficacemente il mercato CRE fisico. La necessità di un tale quadro di riferimento armonizzato diviene ancora più evidente se si prende in considerazione il volume del finanziamento per CRE transfrontaliero. A tal proposito, alla raccomandazione CERS/2016/14 dovrebbe essere aggiunta una nuova raccomandazione volta a promuovere un quadro minimo comune per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione degli indicatori armonizzati pertinenti. Al fine di assicurare la coerenza e la qualità dei dati statistici rilevanti e di minimizzare l’onere di segnalazione, la Commissione (Eurostat) dovrebbe altresì sviluppare e promuovere standard, metodi e procedure statistici per la raccolta dei dati statistici richiesti.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (6), la BCE è tenuta a garantire il segretariato del CERS e quindi a fornire al CERS assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 5.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE è tenuta a contribuire all’armonizzazione, ove necessario, delle nome e delle modalità relative alla raccolta, alla compilazione e alla distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. Al riguardo, è importante garantire la stretta collaborazione e l’adeguato coordinamento tra il Sistema statistico europeo (7) e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). A tal fine e in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2009, le attività di consultazione in corso e la cooperazione tra la Commissione (Eurostat) e la BCE sono ritenute di particolare importanza ai fini dello sviluppo degli standard, dei metodi e delle procedure richiesti.

(5)

Il lavoro statistico effettuato da ultimo dal Comitato per le statistiche del SEBC - con l’assistenza della sua task force in materia immobiliare - sulle fonti di dati sugli indicatori relativi al finanziamento di CRE e RRE ha evidenziato la necessità di modificare alcune definizioni al fine di facilitare il monitoraggio delle attività delle autorità macroprudenziali nazionali. Mentre è riconosciuto che non ci si possa basare unicamente sul regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (8), cha introdotto il progetto AnaCredit, per soddisfare le necessità di dati delle autorità macroprudenziali nazionali, le definizioni di immobili non residenziali e di immobili residenziali nella raccomandazione CERS/2016/14 dovrebbero essere tuttavia modificate al fine di metterle maggiormente in linea con le più ampie definizioni utilizzate nel regolamento (UE) 2016/867, in modo da facilitare le richieste analisi sulla stabilità finanziaria e di permettere una piena comparabilità tra i paesi.

(6)

Tuttavia, le modifiche alle definizioni di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 non dovrebbero impedire alle autorità macroprudenziali nazionali di utilizzare ulteriori indicatori e disaggregazioni immobiliari che, sulla base delle definizioni e dei parametri di dette autorità macroprudenziali nazionali, prendono in considerazione le specificità dei propri mercati CRE e RRE e sono rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria. Ciò garantirebbe altresì il rispetto da parte delle autorità macroprudenziali nazionali del principio di proporzionalità come previsto dalla raccomandazione CERS/2016/14.

(7)

La raccomandazione CERS/2016/14 richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla raccomandazione o di motivare adeguatamente l’inerzia secondo la tempistica indicata nella raccomandazione. In proposito, i destinatari hanno fatto progressi verso l’attuazione della raccomandazione CERS/2016/14 entro la tempistica raccomandata. Tuttavia, il lavoro di alcune autorità macroprudenziali nazionali è stato ritardato da questioni pratiche, quali la necessità di istituire delle strutture di segnalazione, di identificare le fonti di dati e di risolvere le questioni relative alla riservatezza dei dati.

(8)

Al fine di assicurare l’attuazione della raccomandazione CERS/2016/14 è pertanto necessario prorogare alcuni termini ivi previsti. La proroga di tali scadenze darà alle autorità macroprudenziali nazionali più tempo per risolvere le summenzionate questioni pratiche. La mancanza di definizioni operative condivise è particolarmente preoccupante per quanto riguarda gli indicatori rilevanti sul mercato CRE fisico e, assieme ai limiti operativi sulla disponibilità dei dati, rende difficile la verifica e la comparazione accurate dei rischi sui mercati nazionali. Di conseguenza, i termini per l’attuazione della raccomandazione CERS/2016/14 in relazione agli indicatori per cui le autorità macroprudenziali nazionali non dispongono delle informazioni rilevanti dovrebbero essere ulteriormente prorogati per lasciare il tempo sufficiente per lo sviluppo delle definizioni necessarie e per la raccolta dei dati.

(9)

Il Consiglio generale non ritiene che la proroga di alcuni termini fissati nella raccomandazione CERS/2016/14 pregiudicherà il regolare funzionamento dei mercati finanziari. In aggiunta, il Consiglio generale non ritiene che tale proroga conduca alla conseguente possibilità che i destinatari possano non attuare la raccomandazione CERS/2016/14.

(10)

Il CERS riconosce inoltre che ulteriori direttive e lavoro sulle definizioni e sugli indicatori obiettivo possano essere richiesti al fine di tenere conto delle specificità dei mercati o dei segmenti di mercato, nonché di assicurare la qualità statistica dei dati. Ulteriori modifiche della raccomandazione CERS/2016/14 possono pertanto essere altresì necessarie per far fronte agli sviluppi futuri riguardo a tali definizioni e indicatori obiettivo.

(11)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2016/14,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2016/14 è modificata come segue:

1)

La raccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale. A tal fine, la seguente serie di indicatori è raccomandata per l’efficace monitoraggio dei rischi derivanti dal mercato CRE:

Indicatori relativi al mercato CRE fisico:

a)

indice dei prezzi;

b)

indice delle locazioni;

c)

tasso di rendimento delle locazioni;

d)

tassi di sfitto;

e)

avvio lavori di costruzione;

Indicatori relativi alle esposizioni creditizie CRE del sistema finanziario:

f)

flussi di finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);

g)

flussi di prestiti per CRE deteriorati (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);

h)

flussi di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);

i)

flussi di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE);

j)

consistenze di finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);

k)

consistenze di prestiti per CRE deteriorati (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);

l)

consistenze di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (compresi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione);

m)

consistenze di finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE);

n)

consistenze di prestiti deteriorati per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE);

o)

consistenze di accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione (quale parte dei finanziamenti per CRE).

Indicatori sui criteri di concessione del credito CRE:

p)

media ponderata dell’LTV-O per i flussi di prestiti per CRE;

q)

media ponderata del rapporto prestito/valore corrente (LTV-C) per le consistenze di prestiti per CRE;

r)

media ponderata del rapporto di copertura degli interessi all’origine (ICR-O) per i flussi di prestiti per CRE e media ponderata del rapporto di copertura degli interessi corrente (ICR-C) per le consistenze di prestiti per CRE;

s)

media ponderata del rapporto di copertura del servizio del debito all’origine (DSCR-O) per i flussi di prestiti per CRE e media ponderata del rapporto di copertura del servizio del debito corrente (DSCR-C) per le consistenze di prestiti per CRE.

Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare i finanziatori su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato CRE nazionale.»;

2)

La raccomandazione D, paragrafo 2, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«2.

Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione ai differenti indicatori sulla base delle seguenti informazioni, come specificato nei modelli A, B e C dell’allegato III alla presente raccomandazione:

a)

Per l’indice dei prezzi, l’indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l’avvio dei lavori di costruzione, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:

tipologia degli immobili;

localizzazione degli immobili.

b)

Per i flussi e le consistenze degli aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:

tipologia degli immobili;

localizzazione degli immobili;

tipologia degli investitori;

nazionalità degli investitori.

c)

Per i flussi e le consistenze dei finanziamenti per CRE e per ciascuna disaggregazione dei finanziamenti destinati a CRE (inclusi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) – ossia finanziamenti per immobili posseduti dai proprietari al fine di svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione; finanziamenti per alloggi destinati alla locazione; finanziamenti per immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione); finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo; e finanziamenti per edilizia sovvenzionata – le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:

tipologia degli immobili;

localizzazione degli immobili;

tipologia dei soggetti eroganti;

nazionalità dei soggetti eroganti.

d)

Per i flussi e le consistenze dei prestiti per CRE deteriorati e per ciascuna disaggregazione dei prestiti CRE deteriorati (inclusi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) – ossia finanziamenti per immobili posseduti dai proprietari al fine di svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti o in costruzione; finanziamenti per alloggi destinati alla locazione; finanziamenti per immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione); finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo; e finanziamenti per edilizia sovvenzionata – le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:

tipologia degli immobili;

localizzazione degli immobili;

tipologia dei soggetti eroganti;

nazionalità dei soggetti eroganti.

e)

Per i flussi e le consistenze degli accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE e per ciascuna disaggregazione degli accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (inclusi gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione) – ossia finanziamenti per immobili posseduti dai proprietari al fine di svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti o in costruzione; finanziamenti per alloggi destinati alla locazione; finanziamenti per immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione); finanziamenti per immobili CRE in fase di sviluppo; e finanziamenti per edilizia sovvenzionata – le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero considerare una disaggregazione per:

tipologia degli immobili;

localizzazione degli immobili;

tipologia dei soggetti eroganti;

nazionalità dei soggetti eroganti.

Le disaggregazioni di cui sopra ai punti da a) a e) devono considerarsi come il minimo raccomandato. Le autorità macroprudenziali nazionali possono aggiungere disaggregazioni supplementari che ritengano necessarie ai fini della stabilità finanziaria.»;

3)

Alla sezione 1 è aggiunta la seguente raccomandazione:

«Raccomandazione F — Istituzione di un quadro minimo comune per il mercato immobiliare non residenziale fisico

1.

Si raccomanda alla Commissione (Eurostat) di proporre una normativa dell’Unione che istituisca un quadro minimo comune per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di una banca dati sugli indicatori relativi al mercato CRE fisico di cui alle lettere da a) a e) della raccomandazione C, paragrafo 1.

2.

Si raccomanda inoltre alla Commissione di sviluppare e promuovere standard, fonti, metodi e procedure statistici per sviluppare la banca dati sugli indicatori relativi al mercato CRE fisico di cui alle lettere da a) a e) della raccomandazione C, paragrafo 1, in particolare al fine di assicurare la qualità di tale serie di indicatori e minimizzare l’onere di segnalazione.»;

4)

il paragrafo 1 della sezione 2.1 è modificato come segue:

a)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«per “immobile o alloggio acquistato a fini locativi” si intende qualsiasi RRE direttamente appartenente a una persona fisica principalmente destinato alla concessione in locazione;»;

b)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«per “immobile non residenziale” (commercial real estate, CRE) si intende qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come RRE; e comprendenti l’edilizia sovvenzionata.

Ove un immobile sia destinato ad uso promiscuo CRE ed RRE, esso dovrebbe essere considerato come un insieme immobili distinti (ad esempio sulla base della superficie dedicata a ciascun uso) ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l’immobile può essere classificato in base all’uso prevalente;»;

c)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«Per “prestito per immobile non residenziale (CRE)” si intende un prestito concesso a una persona giuridica destinato ad acquistare un immobile produttivo di reddito (o una serie di immobili definiti come immobili produttivi di reddito), esistenti o in fase di sviluppo, oppure immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni (o una serie di tali immobili), esistenti o in costruzione, o garantito da un immobile non residenziale (o una serie di immobili non residenziali);»;

d)

è inserito il seguente punto 16 bis):

«per “immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo” si intendono tutti gli immobili in costruzione e volti a garantire, una volta completati, un reddito al proprietario sotto forma di canoni di locazione o utili rivenienti dalla vendita, ma non compresi gli immobili oggetto di demolizione o i siti oggetto di sgombero in vista di possibili futuri sviluppi;»;

e)

il punto 32) è sostituito dal seguente:

«per “abitazione o immobile ad uso del proprietario” si intende ogni immobile residenziale di proprietà di una persona fisica destinato a fornire alloggio al proprietario;»;

f)

il punto 34) è soppresso;

g)

è inserito il seguente punto 36 bis):

«per “alloggio destinato alla locazione” si intende ogni immobile di proprietà di una persona giuridica principalmente destinato alla concessione in locazione»

h)

il punto 38) è sostituito dal seguente:

«per “immobile residenziale” (residential real estate, RRE) si intende qualsiasi immobile disponibile per scopi abitativi, esistente o in costruzione, acquisito, costruito o ristrutturato da una persona fisica, inclusi gli alloggi acquistati a fini locativi. Ove un immobile abbia un uso promiscuo, dovrebbe essere trattato come un insieme di immobili distinti (ad esempio sulla base della superficie dedicata a ciascun uso), ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l’immobile può essere classificato in base all’uso prevalente;»;

i)

il punto 39) è sostituito dal seguente:

«per “prestito garantito da immobile residenziale (RRE)” si intende un prestito a una persona fisica garantito da un immobile residenziale indipendentemente dalla finalità del prestito;»;

5)

La sezione 2.3 è sostituita dalla seguente:

«3.

Calendario per dare seguito alle iniziative

Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l’inerzia secondo la seguente tempistica:

1.

Raccomandazione A

a)

Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione A.

b)

Entro il 31 dicembre 2020, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione A.

2.

Raccomandazione B

a)

Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione B.

b)

Entro il 31 dicembre 2020, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione B.

3.

Raccomandazione C

a)

Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione C.

b)

Entro il 31 dicembre 2021, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione C.

c)

Qualora le autorità macroprudenziali nazionali non dispongano delle informazioni rilevanti in relazione agli indicatori di cui ai punti da a) a e) della raccomandazione C, paragrafo 1, dette autorità trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione C con riguardo a tali indicatori al più tardi entro il 31 dicembre 2025.

4.

Raccomandazione D

a)

Entro il 31 dicembre 2019, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sulle informazioni già disponibili, o che dovrebbero esserlo, per l’attuazione della raccomandazione D.

b)

Entro il 31 dicembre 2021, le autorità macroprudenziali nazionali trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione D.

c)

Qualora le autorità macroprudenziali nazionali non dispongano delle informazioni rilevanti in relazione agli indicatori di cui al punto da a) della raccomandazione D, paragrafo 2, come specificato nel modello A dell’allegato III della presente raccomandazione, dette autorità trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione D con riguardo a tali indicatori al più tardi entro il 31 dicembre 2025.

5.

Raccomandazione E

a)

Entro il 31 dicembre 2017 le AEV definiscono un modello per la pubblicazione dei dati sulle esposizioni dei soggetti ricadenti nell’ambito della loro vigilanza verso ciascun mercato nazionale CRE nell’Unione.

b)

Entro il 30 giugno 2018 le AEV pubblicano i dati di cui alla lettera a) al 31 dicembre 2017.

c)

A partire dal 31 marzo 2019 le AEV pubblicano con frequenza annuale i dati di cui alla lettera a) al 31 dicembre dell’anno antecedente.

6.

Raccomandazione F

a)

Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione (Eurostat) trasmette al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dell’attuazione della raccomandazione F.

b)

Entro il 31 dicembre 2023, la Commissione (Eurostat) trasmette al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione F.»;

6)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente raccomandazione;

7)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II alla presente raccomandazione;

8)

l’allegato III è sostituito dall’allegato III alla presente raccomandazione;

9)

l’allegato IV è sostituito dall’allegato IV alla presente raccomandazione;

10)

l’allegato V è sostituito dall’allegato V alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 marzo 2019.

Capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(3)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(5)  Decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

(6)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(7)  Il Sistema statistico europeo (SSE) è il partenariato tra l’autorità comunitaria in campo statistico, ossia la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali responsabili per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione delle statistiche europee in ciascuno Stato membro.

(8)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).


ALLEGATO I

L’allegato I alla raccomandazione CERS/2016/14 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CRITERI DI CONFORMITÀ PER LE RACCOMANDAZIONI

1.   Raccomandazione A

Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni A, paragrafo 1, e A, paragrafo 2, ove esse:

a)

valutino se gli indicatori rilevanti sui criteri di concessione del credito per prestiti garantiti da RRE siano considerati o implementati nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi del settore RRE nella loro giurisdizione;

b)

valutino i progressi compiuti nell’uso degli indicatori specificati nella raccomandazione A, paragrafo 1, per tale monitoraggio;

c)

valutino la misura in cui le informazioni sugli indicatori rilevanti, già disponibili o disponibili nel futuro, siano sufficientemente rappresentative degli attuali criteri di concessione del credito nel rispettivo mercato dei prestiti garantiti da RRE;

d)

valutino se l’acquisto di immobili a fini locativi rappresenti una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze del totale dei prestiti garantiti da RRE;

e)

nei casi in cui l’acquisto di immobili a fini locativi sia considerato una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze del totale dei prestiti garantiti da RRE, valutino i progressi compiuti nell’uso degli indicatori per il monitoraggio dei rischi specificati nella raccomandazione A, paragrafo 2.

Si considera che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni A, paragrafo 3, e A, paragrafo 4, ove esse:

a)

assicurino l’adozione dei metodi specificati nell’allegato IV per il calcolo degli indicatori elencati nelle raccomandazioni A, paragrafo 1, e A, paragrafo 2;

b)

nei casi in cui sia usato un altro metodo oltre a quello specificato nell’allegato IV per il calcolo degli indicatori rilevanti, segnalino le caratteristiche tecniche del metodo e la sua efficacia nel monitoraggio dei rischi derivanti dal settore RRE;

c)

assicurino che gli indicatori rilevanti elencati nelle raccomandazioni A, paragrafo 1, e A, paragrafo 2, siano usati per monitorare i rischi nel settore RRE almeno annualmente.

2.   Raccomandazione B

Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni B, paragrafo 1, e B, paragrafo 2, ove esse:

a)

valutino i progressi compiuti nel monitoraggio della distribuzione univariata e delle distribuzioni congiunte selezionate degli indicatori rilevanti come specificato nel modello A dell’allegato II;

b)

valutino i progressi nell’uso delle informazioni specificate nella raccomandazione B, paragrafo 2, e nel modello A dell’allegato II come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti.

Nei casi in cui l’acquisto di immobili a fini locativi sia considerato una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione B, paragrafo 3, ove esse:

a)

valutino i progressi nel monitoraggio separato degli indicatori rilevanti per l’acquisto di alloggi a fini locativi e immobili ad uso del proprietario;

b)

valutino i progressi compiuti nel monitoraggio dei dati pertinenti disaggregati sulla base delle dimensioni specificate nei modelli A e B dell’allegato II.

3.   Raccomandazione C

Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni C, paragrafo 1, e C, paragrafo 2, ove esse:

a)

valutino se gli indicatori rilevanti per le esposizioni CRE nazionali siano considerati o implementati nel quadro di monitoraggio dei rischi per il settore CRE della loro giurisdizione;

b)

assicurino l’inclusione degli indicatori relativi al mercato CRE fisico, degli indicatori relativi alle esposizioni creditizie del sistema finanziario e degli indicatori relativi ai criteri di concessione del credito nel quadro di monitoraggio dei rischi;

c)

valutino se gli investimenti rappresentino una fonte significativa di finanziamento per i settore CRE nazionale.

d)

nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, valutino i progressi nell’utilizzo degli indicatori aggiuntivi per il monitoraggio del rischio specificati nella raccomandazione C, paragrafo 2;

e)

valutino i progressi nell’utilizzo degli indicatori specificati, almeno, nella raccomandazione C, paragrafo 1 e, se del caso, nella raccomandazione C, paragrafo 2;

f)

valutino qualora le informazioni di questi indicatori (già disponibili o che dovrebbero essere disponibili) siano sufficientemente rappresentative del mercato nazionale CRE.

Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni C, paragrafo 3, e C, paragrafo 4, ove esse:

a)

assicurino l’adozione dei metodi per il calcolo degli indicatori elencati nella raccomandazione C, paragrafo 1, e nella raccomandazione C, paragrafo 2, come specificati nell’allegato V e, ove appropriati per i CRE, nell’allegato IV;

b)

nei casi in cui sia usato un altro metodo oltre a quello specificato nell’allegato IV e nell’allegato V per il calcolo degli indicatori rilevanti, segnalino le caratteristiche tecniche del metodo e la sua efficacia nel monitoraggio dei rischi derivanti dal settore CRE;

c)

assicurino che gli indicatori elencati nella raccomandazione C, paragrafo 1, siano usati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE almeno su base trimestrale per gli indicatori relativi al mercato CRE fisico, i flussi di finanziamenti (compresi i flussi di prestiti deteriorati e gli accantonamenti per perdite su crediti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito, e almeno su base annuale per le consistenze di prestiti (incluse le consistenze di prestiti deteriorati e gli accantonamenti per perdite su crediti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito;

d)

nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, assicurino che gli indicatori elencati nella raccomandazione C, paragrafo 2, siano utilizzati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE almeno trimestralmente per i flussi di investimenti (compresi gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e almeno annualmente per le consistenze degli investimenti (compresi gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti).

4.   Raccomandazione D

Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione D ove esse:

a)

valutino i progressi compiuti nel monitoraggio degli indicatori rilevanti come specificati nei modelli A, B e C dell’allegato III;

b)

valutino i progressi compiuti nell’uso delle informazioni rilevanti come specificato nella raccomandazione D, paragrafo 2, e indicato nei modelli A, B e C dell’allegato III come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti;

c)

nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, valutino i progressi nell’utilizzo delle informazioni rilevanti come specificato nella raccomandazione D, paragrafo 3, e indicato nel modello B dell’allegato III come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti;

d)

nei casi in cui gli indicatori supplementari siano utilizzati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE, segnalino le informazioni supplementari utilizzate per il monitoraggio dei rischi.

5.   Raccomandazione E

Si ritiene che le AEV si siano conformate alla raccomandazione E ove esse:

a)

definiscano un modello per la pubblicazione dei dati sulle esposizioni degli enti inclusi nel rispettivo ambito di supervisione di ciascun mercato CRE nazionale nell’Unione;

b)

pubblichino, almeno su base annuale, i dati aggregati raccolti in conformità agli attuali obblighi di segnalazione sulle esposizioni degli enti inclusi nel rispettivo ambito di supervisione di ciascun mercato CRE nazionale nell’Unione.

6.   Raccomandazione F

Si ritiene che la Commissione (Eurostat) si sia conformata alla raccomandazione F ove essa:

a)

sulla base dell’adeguatezza delle definizioni e delle disaggregazioni per gli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico attualmente in uso negli Stati membri, proponga una normativa dell’Unione che stabilisca un quadro minimo comune per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di una banca dati relativa agli indicatori rilevanti al fine di armonizzare tali indicatori;

b)

assicuri l’allineamento della normativa proposta con gli indicatori e le rispettive definizioni utilizzati a fini di vigilanza o di stabilità finanziaria, in modo da evitare un ingiustificato aumento dell’onere a carico dei soggetti segnalanti;

c)

assicuri la qualità degli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico attraverso lo sviluppo di standard, fonti, metodi e procedure statistici per lo sviluppo della banca dati relativa agli indicatori rilevanti;

d)

assicuri che l’attuazione di standard, fonti, metodi e procedure sviluppati in relazione alla banca dati sugli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico non porti ad un ingiustificato aumento dell’onere a carico dei soggetti segnalanti;

e)

promuova l’attuazione di standard, fonti, metodi e procedure sviluppati per la produzione della banca dati sugli indicatori rilevanti relativi al mercato CRE fisico;

»,

ALLEGATO II

L’allegato II alla raccomandazione CERS/2016/14 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

MODELLI INDICATIVI PER GLI INDICATORI SUL SETTORE IMMOBILIARE RESIDENZIALE

1.   Modello A: indicatori e relative disaggregazioni relativi ai prestiti garantiti da RRE

Modelli per immobili residenziali

FLUSSI= nuova produzione di prestiti garantiti da RRE nel periodo di segnalazione, secondo il soggetto erogante. Alle autorità macroprudenziali nazionali che sono in grado di distinguere tra prestiti garantiti da RRE effettivamente nuovi e prestiti rinegoziati è data l'opzione di identificare i prestiti rinegoziati come disaggregazione separata.

CONSISTENZE= Dati per le consistenze di prestiti garantiti da RRE alla data di segnalazione (ad es. fine anno)

vn= importo in valuta nazionale

#= numero di contratti

a= anno/i

media= media del rapporto rilevante

d/c= di cui

DISTRIBUZIONE UNIVARIANTE

Descrizione sintetica del portafoglio prestiti garantiti da RRE

 

FLUSSI

 

 

Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O)

 

FLUSSI

Prestiti erogati

 

vn, #

 

 

MEDIA PONDERATA

 

Media (in %)

d/c per acquisti a fini locativi

 

vn, #

 

 

d/c per acquisti a fini locativi

 

Media (in %)

d/c per acquisti ad uso del proprietario

 

vn, #

 

 

d/c per acquisti ad uso del proprietario

 

Media (in %)

d/c per acquisti prima casa

 

vn, #

 

 

d/c per acquisti prima casa

 

Media (in %)

d/c di cui prestiti in valuta

 

vn, #

 

 

d/c di cui prestiti in valuta

 

Media (in %)

d/c ad ammortamento completo

 

vn, #

 

 

d/c ad ammortamento totale

 

Media (in %)

d/c ad ammortamento parziale

 

vn, #

 

 

d/c ad ammortamento parziale

 

Media (in %)

d/c non ad ammortamento (*1)

 

vn, #

 

 

d/c non ad ammortamento (*1)

 

Media (in %)

d/c immobili in territori singoli (*2)

 

vn, #

 

 

d/c immobili in territori singoli (*2)

 

Media (in %)

d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c rinegoziati (opzionale)

 

vn, #

 

 

DISTRIBUZIONE

 

 

 

 

 

 

 

≤10 %

 

vn, #

 

 

 

 

 

]10 % ; 20 %]

 

vn, #

Prestito/valore all'origine (LTV-O)

 

FLUSSI

 

 

]20 % ; 30 %]

 

vn, #

MEDIA PONDERATA

 

Media (in %)

 

 

]30 % ; 40 %]

 

vn, #

d/c per acquisti a fini locativi

 

Media (in %)

 

 

]40 % ; 50 %]

 

vn, #

d/c per acquisti ad uso del proprietario

 

Media (in %)

 

 

]50 % ; 60 %]

 

vn, #

d/c per acquisti prima casa

 

Media (in %)

 

 

> 60 %

 

vn, #

d/c di cui prestiti in valuta

 

Media (in %)

 

 

Non disponibile

 

vn, #

d/c ad ammortamento totale

 

Media (in %)

 

 

 

 

 

d/c ad ammortamento parziale

 

Media (in %)

 

 

 

 

 

d/c non ad ammortamento (*1)

 

Media (in %)

 

 

Servizio del debito/reddito all'origine (DSTI-O) (Opzionale)

 

FLUSSI

d/c immobili in territori singoli (*2)

 

Media (in %)

 

 

MEDIA PONDERATA

 

Media (in %)

DISTRIBUZIONE

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE

 

 

≤ 50 %

 

vn, #

 

 

≤10 %

 

vn, #

]50 % ; 60 %]

 

vn, #

 

 

]10 % ; 20 %]

 

vn, #

]60 % ; 70 %]

 

vn, #

 

 

]20 % ; 30 %]

 

vn, #

]70 % ; 80 %]

 

vn, #

 

 

]30 % ; 40 %]

 

vn, #

]80 % ; 90 %]

 

vn, #

 

 

]40 % ; 50 %]

 

vn, #

]90 % ; 100 %]

 

vn, #

 

 

]50 % ; 60 %]

 

vn, #

]100 % ; 110 %]

 

vn, #

 

 

> 60 %

 

vn, #

> 110 %

 

vn, #

 

 

Non disponibile

 

vn, #

Non disponibile

 

vn, #

 

 

 

 

 


Prestito/valore attuale (LTV-C)

 

 

CONSISTENZE

 

Prestito/reddito all'origine (LTI-O)

 

FLUSSI

MEDIA PONDERATA

 

 

Media (in %)

 

MEDIA PONDERATA

 

Media

DISTRIBUZIONE

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE

 

 

≤ 50 %

 

 

vn, #

 

≤3

 

vn, #

]50 % ; 60 %]

 

 

vn, #

 

]3 ; 3,5 ]

 

vn, #

]60 % ; 70 %]

 

 

vn, #

 

]3,5 ; 4]

 

vn, #

]70 % ; 80 %]

 

 

vn, #

 

]4 ; 4,5 ]

 

vn, #

]80 % ; 90 %]

 

 

vn, #

 

]4,5 ; 5]

 

vn, #

]90 % ; 100 %]

 

 

vn, #

 

]5 ; 5,5 ]

 

vn, #

]100 % ; 110 %]

 

 

vn, #

 

]5,5 ; 6]

 

vn, #

> 110 %

 

 

vn, #

 

> 6

 

vn, #

Non disponibile

 

 

vn, #

 

Non disponibile

 

vn, #


Scadenze all'origine

 

FLUSSI

 

 

Debito/reddito all'origine (DTI-O)

 

FLUSSI

MEDIA PONDERATA

 

Media (anni)

 

 

MEDIA PONDERATA

 

Media

DISTRIBUZIONE

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE

 

 

≤ 5a

 

vn, #

 

 

≤3

 

vn, #

]5a ; 10a]

 

vn, #

 

 

]3 ; 3,5 ]

 

vn, #

]10a ; 15a]

 

vn, #

 

 

]3,5 ; 4]

 

vn, #

]15a ; 20a]

 

vn, #

 

 

]4 ; 4,5 ]

 

vn, #

]20a ; 25a]

 

vn, #

 

 

]4,5 ; 5]

 

vn, #

]25a ; 30a]

 

vn, #

 

 

]5 ; 5,5 ]

 

vn, #

]30a ; 35a]

 

vn, #

 

 

]5,5 ; 6]

 

vn, #

> 35a

 

vn, #

 

 

]6,5 ; 7]

 

vn, #

Non disponibile

 

vn, #

 

 

> 7

 

vn, #

 

 

 

 

 

Non disponibile

 

vn, #


DISTRIBUZIONE CONGIUNTA

FLUSSI

 

Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O)

 

FLUSSI

 

Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O)

 

 

≤30 %

]30 % ; 50 %]

>50 %

 

Periodo di fissazione del tasso di interesse iniziale

 

≤30 %

]30 % ; 50 %]

>50 %

LTV-O ≤ 80 %

 

 

 

 

 

d/c ≤ 1a

 

vn, #

vn, #

vn, #

Scadenza all'origine

 

 

 

 

 

d/c ] 1a; 5a]

 

vn, #

vn, #

vn, #

≤ 20a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

d/c ] 5a; 10a]

 

vn, #

vn, #

vn, #

]20a ; 25a]

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

d/c > 10a

 

vn, #

vn, #

vn, #

> 25a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

LTV-O ]80 %-90 %]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza all'origine

 

 

 

 

 

FLUSSI

 

Debito/reddito all'origine (DTI-O)

≤ 20a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

Prestito/valore all'origine (LTV-O)

 

≤ 4

]4 ; 6]

> 6

]20a ; 25a]

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

LTV-O ≤ 80 %

 

vn, #

vn, #

vn, #

> 25a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

LTV-O ]80 % ; 90 %]

 

vn, #

vn, #

vn, #

LTV-O ]90 %-110 %]

 

 

 

 

 

LTV-O ]90 % ; 110 %]

 

vn, #

vn, #

vn, #

Scadenza all'origine

 

 

 

 

 

LTV-O >110 %

 

vn, #

vn, #

vn, #

≤ 20a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

]20a ; 25a]

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

> 25a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

LTV-O >110 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza all'origine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 20a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

]20a ; 25a]

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

> 25a

 

vn, #

vn, #

vn, #

 

 

 

 

 

 

2.   Modello B: indicatori e relative disaggregazioni relativi ai prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e a uso del proprietario

Modelli supplementari per paesi con un rischio da acquisti a fini locativi o con un relativo mercato significativi

FLUSSI= nuova produzione di prestiti garantiti da RRE nel periodo di segnalazione, secondo il soggetto erogante. Alle autorità macroprudenziali nazionali che sono in grado di distinguere tra prestiti garantiti da RRE effettivamente nuovi e prestiti rinegoziati è data l'opzione di identificare i prestiti rinegoziati come disaggregazione separata.

CONSISTENZE= Dati per le consistenze di prestiti garantiti da RRE alla data di segnalazione (ad es. fine anno)

vn= importo in valuta nazionale

#= numero di contratti

a= anno/i

media= media del rapporto rilevante

d/c= di cui

PRESTITI PER ACQUISTI A FINI LOCATIVI

Descrizione sintetica dei prestiti per acquisti a fini locativi

 

FLUSSI

 

Rapporto di copertura degli interessi all'origine (ICR-O)

 

FLUSSI

Prestiti erogati

 

vn, #

 

MEDIA PONDERATA

 

Media

d/c per acquisti prima casa

 

vn, #

 

DISTRIBUZIONE

 

 

d/c di cui prestiti in valuta

 

vn, #

 

≤ 100 %

 

vn, #

d/c ad ammortamento totale

 

vn, #

 

]100 % ; 125 %]

 

vn, #

d/c ad ammortamento parziale

 

vn, #

 

]125 % ; 150 %]

 

vn, #

d/c non ad ammortamento (*3)

 

vn, #

 

]150 % ; 175 %]

 

vn, #

d/c immobili in territori singoli (*4)

 

vn, #

 

]175 % ; 200 %]

 

vn, #

d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

> 200 %

 

vn, #

d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

 

 

d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

 

 

d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto prestito/canone all'origine (LTR-O)

 

FLUSSI

Prestito/valore all'origine (LTV-O)

 

FLUSSI

 

MEDIA PONDERATA

 

Media

MEDIA PONDERATA

 

Media (in %)

 

DISTRIBUZIONE

 

 

DISTRIBUZIONE

 

 

 

≤ 5

 

vn, #

≤ 50 %

 

vn, #

 

] 5 ; 10]

 

vn, #

]50 % ; 60 %]

 

vn, #

 

] 10 ; 15]

 

vn, #

]60 % ; 70 %]

 

vn, #

 

] 15 ; 20]

 

vn, #

]70 % ; 80 %]

 

vn, #

 

> 20

 

vn, #

]80 % ; 90 %]

 

vn, #

 

 

 

 

]90 % ; 100 %]

 

vn, #

 

 

 

 

]100 % ; 110 %]

 

vn, #

 

 

 

 

> 110 %

 

vn, #

 

 

 

 

Non disponibile

 

vn, #

 

 

 

 


PRESTITI PER IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO

Descrizione sintetica dei prestiti per immobili ad uso del proprietario

 

FLUSSI

 

Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O)

 

FLUSSI

Prestiti erogati

 

vn, #

 

MEDIA PONDERATA

 

Media (in %)

d/c per acquisti prima casa

 

vn, #

 

d/c per acquisti prima casa

 

Media (in %)

d/c di cui prestiti in valuta

 

vn, #

 

d/c di cui prestiti in valuta

 

Media (in %)

d/c ad ammortamento totale

 

vn, #

 

d/c ad ammortamento totale

 

Media (in %)

d/c ad ammortamento parziale

 

vn, #

 

d/c ad ammortamento parziale

 

Media (in %)

d/c non ad ammortamento (*3)

 

vn, #

 

d/c non ad ammortamento (*3)

 

Media (in %)

d/c immobili in territori singoli (*4)

 

vn, #

 

d/c immobili in territori singoli (*4)

 

Media (in %)

d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

d/c ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

vn, #

 

d/c > 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse

 

Media (in %)

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE

 

 

Prestito/valore attuale (LTV-C)

 

FLUSSI

 

≤10 %

 

vn, #

MEDIA PONDERATA

 

Media (in %)

 

]10 % ; 20 %]

 

vn, #

d/c per acquisti prima casa

 

Media (in %)

 

]20 % ; 30 %]

 

vn, #

d/c di cui prestiti in valuta

 

Media (in %)

 

]30 % ; 40 %]

 

vn, #

d/c ad ammortamento totale

 

Media (in %)

 

]40 % ; 50 %]

 

vn, #

d/c ad ammortamento parziale

 

Media (in %)

 

]50 % ; 60 %]

 

vn, #

d/c non ad ammortamento (*3)

 

Media (in %)

 

> 60 %

 

vn, #

d/c immobili in territori singoli (*4)

 

vn, #

 

Non disponibile

 

vn, #

DISTRIBUZIONE

 

 

 

 

 

 

≤ 50 %

 

vn, #

 

 

 

 

]50 % ; 60 %]

 

vn, #

 

Prestito/reddito all'origine (LTI-O)

 

FLUSSI

]60 % ; 70 %]

 

vn, #

 

MEDIA PONDERATA

 

Media

]70 % ; 80 %]

 

vn, #

 

DISTRIBUZIONE

 

 

]80 % ; 90 %]

 

vn, #

 

≤3

 

vn, #

]90 % ; 100 %]

 

vn, #

 

]3 ; 3,5 ]

 

vn, #

]100 % ; 110 %]

 

vn, #

 

]3,5 ; 4]

 

vn, #

> 110 %

 

vn, #

 

]4 ; 4,5 ]

 

vn, #

Non disponibile

 

vn, #

 

]4,5 ; 5]

 

vn, #

 

 

 

 

]5 ; 5,5 ]

 

vn, #

 

 

 

 

]5,5 ; 6]

 

vn, #

 

 

 

 

> 6

 

vn, #

 

 

 

 

Non disponibile

 

vn, #


Prestito/valore attuale (LTV-C)

 

 

CONSISTENZE

MEDIA PONDERATA

 

 

Media (in %)

DISTRIBUZIONE

 

 

 

≤ 50 %

 

 

vn, #

]50 % ; 60 %]

 

 

vn, #

]60 % ; 70 %]

 

 

vn, #

]70 % ; 80 %]

 

 

vn, #

]80 % ; 90 %]

 

 

vn, #

]90 % ; 100 %]

 

 

vn, #

]100 % ; 110 %]

 

 

vn, #

> 110 %

 

 

vn, #

Non disponibile

 

 

vn, #

 

 

 

 

Scadenze all'origine in anni

 

FLUSSI

 

MEDIA PONDERATA

 

Media (anni)

 

DISTRIBUZIONE

 

 

 

≤ 5a

 

vn, #

 

]5a ; 10a]

 

vn, #

 

]10a ; 15a]

 

vn, #

 

]15a ; 20a]

 

vn, #

 

]20a ; 25a]

 

vn, #

 

]25a ; 30a]

 

vn, #

 

]30a ; 35a]

 

vn, #

 

> 35a

 

vn, #

 

Non disponibile

 

vn, #

 

».

(*1)  laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente.

(*2)  i prestiti garantiti da RRE concessi nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro possono essere garantiti da immobili RRE situati in territori esteri. Dovrebbe essere aggiunta una riga per ciascun territorio estero considerato importante ai fini di stabilità finanziaria.

(*3)  laddove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per i quali sussistono veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente.

(*4)  i prestiti garantiti da RRE concessi nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro possono essere garantiti da immobili RRE situati in territori esteri. Dovrebbe essere aggiunta una riga per ciascun territorio estero considerato importante ai fini di stabilità finanziaria.


ALLEGATO III

L’allegato III alla raccomandazione CERS/2016/14 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

MODELLI INDICATIVI PER GLI INDICATORI SUL SETTORE IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE

1.   Modello A: indicatori relativi al mercato fisico

Indicatori del mercato fisico

 

Indicatore

 

Disaggregazione

Frequenza

Tipologia degli immobili (1)

Localizzazione degli immobili (2)

Mercato fisico

Indice dei prezzi CRE

Trimestrale

I

I

Indice delle locazioni

Trimestrale

I

I

Tasso di rendimento delle locazioni

Trimestrale

I

I

Tasso di sfitto

Trimestrale

R

R

Avvio lavori di costruzione

Trimestrale

#

#

I= Indice

R= Rapporto

#= Metri quadri

2.   Modello B: indicatori relativi alle esposizioni del sistema finanziario

Indicatori dell'esposizione

vn= Importo in valuta nazionale

 

Indicatore

 

Disaggregazione

Totale

Frequenza

Tipologia degli immobili (3)

Localizzazione degli immobili (4)

Tipologia degli investitori (5)  (10)

Tipologia dei soggetti eroganti (6)

Nazionalità degli investitori (10) / soggetti eroganti (7)

Flussi  (8)

Investimenti in CRE (10)

Trimestrale

vn

vn

vn

 

vn

vn

di cui detenzioni dirette di CRE

Trimestrale

vn

vn

vn

 

vn

vn

di cui detenzioni indirette di CRE

Trimestrale

 

 

vn

 

vn

vn

Aggiustamenti di valutazione su investimenti CRE

Trimestrale

vn

vn

vn

 

vn

vn

Finanziamenti destinati a CRE (incl. immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione)

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

Prestiti per CRE deteriorati (incl. gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione)

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

Accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE (incl. gli immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione)

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Trimestrale

vn

vn

 

vn

vn

vn


 

Indicatore

 

Disaggregazione

Totale

Frequenza

Tipologia degli immobili (3)

Localizzazione degli immobili (4)

Tipologia degli investitori (5)  (10)

Tipologia dei soggetti eroganti (6)

Nazionalità degli investitori (10) / soggetti eroganti (7)

Consistenze  (9)

Investimenti in CRE (10)

Annuale

vn

vn

vn

 

vn

vn

di cui detenzioni dirette di CRE

Annuale

vn

vn

vn

 

vn

vn

di cui detenzioni indirette di CRE

Annuale

 

 

vn

 

vn

vn

Aggiustamenti di valutazione su investimenti CRE

Annuale

vn

vn

vn

 

vn

vn

Finanziamenti destinati a CRE (incl. immobili CRE in fase di sviluppo o in costruzione)

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti deteriorati per CRE

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

Accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti deteriorati per CRE

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

Prestiti per immobili CRE in fase di sviluppo (come parte di prestiti per CRE)

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

di cui prestiti deteriorati

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

Accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per immobili CRE in fase di sviluppo

Annuale

vn

vn

 

vn

vn

vn

3.   Modello C: indicatori relativi ai criteri di concessione del credito

Indicatori relativi ai criteri di concessione del credito (11)

R= Rapporto

 

Indicatore

Frequenza

Media ponderata dei rapporti

Flussi  (12)

Prestito/valore all'origine (LTV-O)

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Trimestrale

R

Rapporto di copertura degli interessi all'origine (ICR-O)

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Trimestrale

R

Rapporto di copertura del servizio del debito all'origine (DSCR-O)

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Trimestrale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Trimestrale

R


 

Indicatore

Frequenza

Media ponderata dei rapporti

Consistenze  (13)

Prestito/valore attuale (LTV-C)

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Annuale

R

prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Annuale

R

Rapporto di copertura degli interessi attuale (ICR-C)

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Annuale

R

prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Annuale

R

Rapporto di copertura del servizio del debito attuale (DSCR-C)

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, sia esistenti che in costruzione

Annuale

R

prestiti per acquisto di alloggi destinati alla locazione

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili produttivi di reddito (diversi dagli alloggi destinati alla locazione)

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili CRE in fase di sviluppo

Annuale

R

prestiti per acquisto di immobili posseduti per edilizia sovvenzionata

Annuale

R

».

(1)  Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro (tutto il mercato nazionale).

(2)  Localizzazione degli immobili disaggregata in primaria nazionale e non-primaria nazionale

(3)  Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro, ove rilevante per l’indicatore.

(4)  Localizzazione degli immobili disaggregata in primari nazionali e non-primari nazionali.

(5)  Tipologia degli investitori disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.

(6)  Tipologia dei soggetti eroganti disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.

(7)  Nazionalità disaggregata in nazionale, Spazio economico europeo e resto del mondo.

(8)  Flussi indicati su base lorda per investimenti, finanziamenti e prestiti deteriorati (solo nuovi prestiti/investimenti coperti senza tener conto dei rimborsi o delle riduzioni di importo preesistenti).

Flussi su base netta per aggiustamenti di valutazione su investimenti e accantonamenti per perdite su crediti.

(9)  Dati sulle consistenze per le consistenze degli investimenti in CRE, per gli aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE, per i prestiti (deteriorati) per CRE e per gli accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per CRE alla data di segnalazione.

(10)  Solo nel caso in cui gli investimenti rappresentino una quota significativa di finanziamenti CRE.

vn= Importo in valuta nazionale

(11)  Non comprende gli immobili in fase di sviluppo, che possono essere monitorati tramite il rapporto prestito/costo (LTC)

(12)  Flussi di dati per nuove erogazioni di prestiti per CRE nel periodo di segnalazione.

(13)  Dati sulle consistente per le consistenze di prestiti per CRE alla data di segnalazione.

R= Rapporto


ALLEGATO IV

L’allegato IV alla raccomandazione CERS/2016/14 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

LINEE GUIDA SUI METODI PER LA MISURAZIONE E IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

Il presente allegato fornisce linee guida generali sui metodi di calcolo degli indicatori utilizzati nei modelli di cui all’allegato II e, ove applicabili, anche nell’allegato III. Il suo scopo non è quello di fornire istruzioni tecniche dettagliate per compilare i modelli coprendo ogni possibile situazione. Inoltre le linee guida dovrebbero essere interpretate come intese a coprire definizioni obiettivo e metodi obiettivo, e in alcuni casi potrebbero essere giustificate divergenze dirette a tener conto delle specificità dei mercati o di segmenti di essi.

1.   Il rapporto prestito/valore all’origine (LTV-O)

1.

L’LTV-O è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo “L”:

a)

Include tutti i prestiti o tranche di prestiti garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione (a prescindere dalla finalità del prestito), a seguito di un aggregazione dei prestiti “per mutuatario” e “per garanzia”.

b)

È rilevato sulla base degli importi erogati e non include pertanto importi non utilizzati di linee di credito. In caso di immobili ancora in costruzione, “L” corrisponde alla somma di tutte le tranche del prestito erogate fino alla data di segnalazione e l’LTV-O è calcolato alla data di erogazione di ogni nuova tranche. (1) In alternativa, se il summenzionato metodo di calcolo non è disponibile o non corrisponde alla prevalente prassi di mercato, LTV-O può essere calcolato anche sulla base dell’ammontare totale dei prestiti concessi e il valore atteso al completamento dell’RRE in costruzione.

c)

Non comprende i prestiti non garantiti dall’immobile, salvo che il finanziatore segnalante consideri i prestiti non garantiti come parte di un’operazione di finanziamento per l’edilizia residenziale, che combina prestiti garantiti e non garantiti. In tal caso, anche i prestiti non garantiti dovrebbero essere compresi in “L”.

d)

Non è rettificato in considerazione di fattori di attenuazione del rischio di credito.

e)

Non include costi e commissioni connesse al prestito garantito da RRE.

f)

Non include agevolazioni sui prestiti.

3.

Ai fini del calcolo “V”:

a)

È calcolato sulla base del valore dell’immobile al momento della concessione, misurata come il valore inferiore tra:

1.

il valore dell’operazione, ad esempio quale registrato in un atto notarile, e

2.

il valore stimato da uno stimatore indipendente esterno o interno.

Se solo uno dei valori è disponibile, dovrebbe essere utilizzato quello.

b)

Non tiene conto del valore dei lavori di ristrutturazione e costruzione programmati.

c)

In caso di immobile ancora in costruzione, “V” corrisponde al valore totale dell’immobile fino alla data di segnalazione (tenendo conto dell’aumento di valore determinato dall’avanzamento dei lavori). “V” è valutato all’erogazione di ogni nuova tranche di prestito, consentendo il calcolo di un LTV-O aggiornato.

d)

Non è rettificato in considerazione di fattori di attenuazione del rischio di credito.

e)

Non include costi e commissioni connessi al prestito garantito da RRE.

f)

Non si calcola come “valore a lungo termine”. Mentre l’utilizzo del valore a lungo termine potrebbe essere giustificato dalla prociclicità di “V”, l’LTV-O mira a rispecchiare i criteri di concessione del credito al momento della concessione. Pertanto, se nel momento in cui il prestito garantito da RRE è concesso ed è registrato l’LTV-O, “V” non rappresentava il valore dell’attività al momento della concessione come segnalata nei registri del soggetto erogante, esso non rispecchierebbe adeguatamente l’attuale politica creditizia del soggetto erogante per ciò che concerne l’LTV-O.

4.

Oltre a calcolare l’LTV-O secondo il metodo descritto sopra ai paragrafi 2 e 3, le autorità macroprudenziali nazionali, se lo ritengono necessario al fine di tenere conto delle specificità dei loro mercati, possono anche calcolare l’LTV-O deducendo dalla definizione di “V” di cui al paragrafo 3 l’ammontare totale dei prestiti in essere garantiti da RRE, erogati o meno, con garanzie sugli immobili aventi rango superiore, invece di calcolare tali prestiti nel calcolo di “L” come descritto al paragrafo 2.

5.

Ove i mercati dei prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTV-O, con le seguenti eccezioni:

a)

per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:

“L” comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con l’immobile al momento della concessione, relativi a prestiti concessi per l’acquisto di immobili a fini locativi.

“V” comprende solo il valore dell’immobile oggetto dell’acquisto a fini locativi al momento della concessione.

b)

per prestiti per immobili ad uso del proprietario:

“L” comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a prestiti per immobili ad uso del proprietario.

“V” comprende solo il valore dell’immobile ad uso del proprietario al momento della concessione.

6.

Le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero prestare attenzione al fatto che i rapporti LTV sono per loro natura prociclici e dovrebbero pertanto valutarli con cautela nell’ambito di qualsiasi attività di monitoraggio dei rischi. Esse dovrebbero altresì indagare sull’utilizzo di parametri supplementari come il prestito/valore a lungo termine in cui il valore è rettificato in ragione dell’evoluzione a lungo termine di un indice di prezzo di mercato.

2.   Il rapporto prestito/valore corrente (LTV-C)

1.

L’LTV-C è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo «LC»:

a)

È conteggiato come il saldo residuo del/dei prestito/i — definiti come “L” nella sezione 1, paragrafo 2 — alla data di segnalazione, tenendo conto dei rimborsi di capitale, delle ristrutturazioni del prestito, delle nuove erogazioni in conto capitale, dell’interesse addebitato e, in caso di prestiti in valuta, delle variazioni nel tasso di cambio.

b)

È rettificato per tener conto dei risparmi accumulati in un veicolo di investimento al fine di rimborsare il capitale concesso in prestito. I risparmi accumulati possono essere dedotti da “LC” solo ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)

i risparmi accumulati sono incondizionatamente costituiti in pegno in favore del creditore al fine espresso di rimborsare il capitale del prestito alle date contrattualmente anticipate; e

2)

è applicato un adeguato scarto di garanzia determinato dall’autorità macroprudenziale nazionale per rispecchiare i rischio di mercato e/o di terze parti associati agli investimenti sottostanti.

3.

Ai fini del calcolo “VC”:

a)

Rispecchia le variazioni di valore di “V”, come definito nella sezione 1, paragrafo 3, verificatesi dalla stima dell’immobile più recente. Il valore attuale dell’immobile dovrebbe essere stimato da uno stimatore indipendente esterno o interno. Ove tale stima non sia disponibile, il valore attuale dell’immobile può essere stimato utilizzando un indice granulare di valore dell’immobile (ad esempio basato su dati relativi alle operazioni). Nel caso in cui neanche tale indice di valore dell’immobile sia disponibile, può essere utilizzato un indice granulare dei prezzi immobiliari previa applicazione di una riduzione adeguatamente scelta per tenere conto del deprezzamento dell’immobile. Qualunque valore dell’immobile o indice dei prezzi dovrebbe essere sufficientemente differenziato in ragione della localizzazione geografica dell’immobile e della tipologia di esso.

b)

È rettificato in considerazione delle variazioni nelle garanzie ipotecarie sull’immobile aventi rango preferenziale.

c)

È calcolato annualmente.

4.

Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTV-C, con le seguenti eccezioni:

a)

per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:

“LC” comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a prestiti concessi per l’acquisto di immobili a fini locativi;

“VC” si riferisce al valore attuale dell’immobile a fini locativi.

b)

per prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario:

“LC” comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con l’immobile al momento della concessione, relativi a immobili a uso del proprietario.

“VC” comprende solo il valore dell’immobile ad uso del proprietario al momento della concessione.

3.   Il rapporto prestito/reddito all’origine (LTI-O)

1.

L’LTI-O è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo, “L” ha il medesimo significato di cui alla sezione 1, paragrafo 2.

3.

Ai fini del calcolo, “I” è il reddito totale annuale disponibile del mutuatario come rilevato dal finanziatore al momento della concessione del prestito garantito da RRE.

4.

Nel determinare il “reddito disponibile” del mutuatario, si incoraggiano i destinatari ad attenersi per quanto possibile alla definizione (1) e come minimo alla definizione (2):

Definizione (1): “reddito disponibile” = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo (ad esempio utili) + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari (ad esempio alimenti) + reddito lordo da locazione di immobili + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private o società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali.

Ai fini della presente definizione:

a)

il “reddito lordo da locazione di immobili” comprende sia il reddito da locazione di immobili di proprietà su cui non è acceso alcun prestito garantito da RRE attualmente in essere che gli immobili acquistati a fini locativi. Il reddito da locazione dovrebbe essere dedotto dalle informazioni disponibili alle banche o altrimenti reperite. Se non sono disponibili informazioni precise, l’istituzione segnalante dovrebbe indicare la migliore stima del reddito da locazione e descrivere la metodologia utilizzata;

b)

le “imposte” dovrebbero comprendere, in ordine di importanza, le imposte sui salari, crediti d’imposta, pensioni o premi assicurativi, se gravanti sul reddito lordo, imposte specifiche come imposte sugli immobili e imposte non collegate a consumi;

c)

“assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche” dovrebbe comprendere le spese obbligatorie fisse che in alcuni paesi sono versate dopo le tasse;

d)

gli “sgravi fiscali” dovrebbero comprendere i rimborsi effettuati dall’autorità fiscale collegati alla deduzione degli interessi sul prestito garantito da RRE.

e)

le “agevolazioni per prestiti” dovrebbero includere tutti gli interventi del settore pubblico volti ad allentare l’onere di rimborso del debito del mutuatario (ad esempio tassi di interesse agevolati, sovvenzioni per il rimborso).

Definizione 2): “reddito disponibile” = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo (ad esempio utili) - imposte

5.

Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTI-O, con le seguenti eccezioni:

a)

per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:

“L” comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a prestiti concessi per l’acquisto di immobili a fini locativi.

b)

per prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario:

“L” comprende esclusivamente prestiti o tranche di prestiti, garantiti dal mutuatario con immobili al momento della concessione, relativi a immobili a uso del proprietario.

Ove un mutuatario abbia acceso sia prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi che per l’acquisto di immobili ad uso proprio, solo il reddito da locazione derivante dal mutuo a fini locativi al netto degli oneri per il servizio del debito relativo ai prestiti per l’acquisto a fini locativi può essere utilizzato per sostenere il pagamento dei prestiti relativi a immobili ad uso del proprietario. In questo caso la definizione preferibile di «reddito disponibile» è:

“reddito disponibile” = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo ad esempio utili + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari, ad esempio alimenti + (reddito lordo da locazione di immobili - oneri per il servizio del debito sull’immobile locato) + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private o società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali.

4.   Il rapporto debito/reddito all’origine (DTI-O)

1.

Il DTI-O è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo, “D” comprende il debito totale del mutuatario, garantito o no da immobili, compresi tutti i prestiti finanziari in essere, ossia i prestiti concessi dal soggetto erogante del prestito garantito da RRE o da altri mutuanti al momento della concessione del prestito garantito da RRE.

3.

Ai fini del calcolo, “I” ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4.

5.   Il rapporto servizio del prestito/reddito all’origine (LSTI-O)

1.

LSTI-O è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo, “LS” rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativo al prestito garantito da RRE definito come “L” nella sezione 1, paragrafo 2, al momento della concessione del prestito.

3.

Ai fini del calcolo, “I” ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4.

4.

Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di alloggi a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LSTI-O, con le seguenti eccezioni:

a)

per prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi:

“LS” rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativi al prestito per l’acquisto a fini locativi al momento della concessione.

b)

per prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario:

“LS” rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativi al prestito per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario al momento della concessione.

La relativa definizione di “reddito disponibile” preferibile è:

“reddito disponibile” = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo ad esempio utili + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari, ad esempio alimenti + (reddito lordo da locazione di immobili - oneri per il servizio del debito sull’immobile locato) + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private e società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali.

6.   Il rapporto servizio del debito/reddito all’origine (DSTI-O)

1.

DSTI-O è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo, “DS” rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativo al debito totale del mutuatario definito come “D” nella sezione 4, paragrafo 2, al momento della concessione del prestito.

3.

Ai fini del calcolo, “I” ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4.

4.

Il DSTI-O dovrebbe essere considerato come un indicatore opzionale poiché non in tutte le giurisdizioni i soggetti eroganti possono avere accesso alle informazioni necessarie a calcolare il suo numeratore. Tuttavia, nelle giurisdizioni in cui i soggetti eroganti hanno accesso a tali informazioni (ad esempio tramite centrali rischi o registri fiscali) le autorità macroprudenziali sono fortemente incoraggiate a includere questo indicatore nel proprio quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi.

7.   Il rapporto di copertura degli interessi (ICR)

1.

ICR è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo:

a)

“reddito lordo da locazione immobili” è il reddito annuale da locazione di alloggi acquistati a fini locativi, al lordo di tutte le spese di gestione per il mantenimento del valore dell’immobile e al lordo delle imposte;

b)

“costi per interessi annuali” sono i costi per interessi annuali relativi agli alloggi acquistati a fini locativi.

3.

Il rapporto può far riferimento al suo valore al momento della concessione del prestito (ICR-O) oppure al suo valore attuale (ICR-C).

8.   Il rapporto prestito/canone all’origine (LTR-O)

1.

LTR-O è definito come:

Formula

2.

Ai fini del calcolo:

a)

“buy-to-let loan” (prestito per l’acquisto a fini locativi) ha lo stesso significato di “L” nella sezione 1, paragrafo 2, ma è limitato ai prestiti garantiti da RRE che finanziano l’acquisto dell’immobile a fini locativi.

b)

“NET annual rental income” (reddito annuale netto da locazione) è il reddito annuale netto derivante dall’immobile acquistato a fini locativi al netto delle spese di gestione dirette a preservarne il valore, ma al lordo di tutte le imposte;

c)

“gross annual rental income” (reddito annuale lordo da locazione) è il reddito annuale derivante dalla locazione dell’immobile acquistato a fini locativi, al lordo di tutte le spese di gestione per mantenere il valore dell’immobile e al lordo delle imposte.

Per il calcolo del LTR-O dovrebbe essere utilizzato il reddito annuale netto. Ove tali informazioni non siano disponibili, dovrebbe essere utilizzato, in alternativa, il reddito annuale lordo.

».

(1)  In caso di immobile ancora in costruzione, l’LTV-O a un momento dato n può essere calcolato come segue:

Formula

In cui i = 1, …, n si riferisce alle tranche erogate fino al momento n, V 0 è il valore iniziale della garanzia immobiliare (ad esempio il terreno) e Formula rappresenta la variazione di valore dell’immobile verificatasi nel lasso di tempo intercorso fino all’erogazione dell’ultima tranche fino al momento n.


ALLEGATO V

L’allegato V alla raccomandazione CERS/2016/14 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LINEE GUIDA SULLE DEFINIZIONI E SUGLI INDICATORI

Il presente allegato fornisce linee guida su specifiche questioni relative alla definizione di indicatori e in particolare sull’allegato III. Il suo scopo non è quello di fornire istruzioni tecniche dettagliate per compilare i modelli di cui all’allegato III coprendo ogni possibile situazione. Inoltre, le linee guida dovrebbero essere interpretate come intese a coprire definizioni obiettivo e metodi obiettivo, e in alcuni casi potrebbero risultare giustificate divergenze destinate a tener conto delle specificità dei mercati o di segmenti di essi.

1.   Definizioni di beni immobili non residenziali

Attualmente non esiste una definizione di CRE valida per l’Unione che risulti sufficientemente precisa a fini macroprudenziali.

a)

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli RRE all’articolo 4, paragrafo 1, numero 75, ma non fornisce una definizione precisa di CRE, facendo esclusivamente riferimento, nell’articolo 126, a “uffici o locali per il commercio”. Detto regolamento, per quanto riguarda i CRE, richiede anche che il valore dell’immobile non dipenda dal merito di credito del debitore o dalla performance del progetto immobiliare sottostante.

b)

L’EBA ha indicato un utile criterio supplementare: lo scopo prevalente dell’immobile “dovrebbe essere collegato a un’attività economica” (1). Ancorché utile, tale criterio non è sufficientemente preciso a fini macroprudenziali.

c)

Un’altra possibile fonte per la definizione di CRE è il Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (2). Mentre la premessa in base a cui la presente raccomandazione è stata originariamente emessa giustificava l’adozione di definizioni più dettagliate a fini della stabilità finanziaria, i recenti sviluppi in ambito statistico hanno evidenziato la necessità di mettere maggiormente in linea la definizione di CRE con quella del Regolamento (UE) 2016/867 al fine di facilitare le attività di monitoraggio e le analisi finanziarie delle autorità macroprudenziali nazionali e di permettere una piena comparabilità tra paesi.

d)

L’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative) (3) consiste in una serie di 20 raccomandazioni in materia di rafforzamento di statistiche economiche e finanziarie avviata a seguito dello scoppio della crisi finanziaria del 2007 e 2008, al fine di migliorare disponibilità e comparabilità dei dati economici e finanziari. Le raccomandazioni II.17 e II.18 della seconda fase dell’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (DGI-2) (4) evidenziano l’esigenza di migliorare la disponibilità sia delle statistiche relative a immobili residenziali che quelle relative a immobili non residenziali. Dando seguito a tale iniziativa, nel 2017 la Commissione (Eurostat) ha pubblicato una relazione sugli indicatori dei prezzi per gli immobili non residenziali (“Commercial property price indicators: sources, methods and issues”) (5), che offre un apporto sui dati fonte e sulle metodologie relativi agli indici dei prezzi per gli immobili non residenziali, al fine di informare meglio i compilatori e gli utilizzatori su fonti di dati, misurazioni, metodi alternativi e sulle questioni in gioco.

e)

Anche il documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulle revisioni del metodo standardizzato per il rischio di credito e la revisione della misurazione del rischio operativo (6) definisce i CRE come l’opposto degli RRE. Un’esposizione relativa a RRE è definita come un esposizione garantita da immobili che hanno natura di luoghi di abitazione e rispettano le leggi e i regolamenti applicabili che consentono il loro uso a fini abitativi, ossia gli immobili residenziali. Un’esposizione relativa a CRE è quindi definita come un’esposizione garantita da beni immobili diversi da immobili residenziali.

Alla luce dei limiti delle definizioni sopra indicate, la presente raccomandazione fornisce una definizione operativa di CRE specificamente a fini macroprudenziali. I CRE sono definiti come qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come RRE; e comprendenti l’edilizia sovvenzionata.

È discusso se gli immobili in fase di sviluppo debbano essere considerati CRE. Al riguardo le prassi nazionali variano. Tuttavia, l’esperienza in diversi Stati membri durante la recente crisi finanziaria ha dimostrato l’importanza, ai fini della stabilità finanziaria, del monitoraggio degli investimenti in tale attività economica e del suo finanziamento.

Gli immobili produttivi di reddito sono definiti come tutti gli immobili il cui reddito deriva da canoni di locazione o da utili rivenienti dalla loro vendita. Di conseguenza, gli alloggi acquistati a fini locativi e gli alloggi destinati alla locazione sono entrambi sottocategorie degli immobili produttivi di reddito.

La nozione di alloggi acquistati a fini locativi fa riferimento a immobili direttamente di proprietà di persone fisiche, principalmente allo scopo di essere concessi in locazione. Gli alloggi acquistati a fini locativi sono un settore al confine tra RRE e CRE. Tuttavia, poiché quest’attività è tipicamente esercitata da locatori non professionali, part-time, con un piccolo portafoglio immobiliare, essa può essere interpretata, a fini di stabilità finanziaria, come appartenente più al settore RRE che a quello CRE. Per questo motivo gli alloggi acquistati a fini locativi sono classificati come RRE e sono quindi automaticamente esclusi dalla definizione di CRE, anche se considerati comunque come immobili produttivi di reddito. Ciò nonostante, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli sviluppi di questo sottomercato con una disaggregazione separata, ove quest’attività costituisca una fonte significativa di rischi o rappresenti una quota significativa delle consistenze o dei flussi dei prestiti garantiti da RRE totali. Per questa ragione è stata inclusa anche una disaggregazione dei prestiti garantiti da RRE al fine di distinguere i prestiti per l’acquisto di immobili a fini locativi e i prestiti per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario. Gli alloggi acquistati a fini locativi in costruzione sono considerati RRE. In modo analogo, le abitazioni costruite con lo scopo di essere utilizzate a fini abitativi dai proprietari sono altresì considerate immobili RRE.

La nozione di alloggi destinati alla locazione fa riferimento a immobili di proprietà di persone giuridiche (quali gli investitori professionali) aventi lo scopo di essere concessi in locazione. Anche tali immobili sono considerati immobili produttivi di reddito e come tali sono classificati quali CRE. Inoltre, anche gli alloggi destinati alla locazione in costruzione sono classificati come CRE e in particolare come immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo. Il monitoraggio separato del finanziamento degli alloggi destinati alla locazione può anche essere rilevante ai fini della stabilità finanziaria. Per questo motivo sono state incluse disaggregazioni separate per queste tipologie di prestiti.

Anche gli immobili produttivi di reddito diversi dagli alloggi acquistati a fini abitativi e dagli alloggi destinati alla locazione sono compresi nella definizione di CRE, che siano esistenti o in costruzione. Esempi di tali altri tipi di immobili produttivi di reddito sono gli edifici adibiti ad uffici in locazione e i locali commerciali in locazione. Se in costruzione, tali tipi di immobili produttivi di reddito sono considerati come immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo, che sono classificati come CRE.

Gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, comprendono i locali commerciali, nonché gli immobili con una natura maggiormente sui generis, quali chiese, università, musei ecc. È discusso se gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni debbano essere classificati come CRE o come un’altra tipologia di immobili. Al riguardo le prassi nazionali variano in quanto in alcuni Stati i rischi connessi con tali immobili possono essere considerati differenti dai rischi connessi con i CRE. Ciononostante, pur riconoscendo che i rischi possono variare negli Stati membri, è altresì importante monitorare tali rischi a fini di stabilità finanziaria. Per questa ragione gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni sono stati inclusi nella definizione di CRE. Inoltre, per tenere conto delle specificità dei finanziamenti dei diversi mercati immobiliari negli Stati membri sono incluse disaggregazioni al fine di monitorare separatamente i rischi connessi con tali tipologie di finanziamenti. Gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni dovrebbero essere considerati come CRE sia nel corso della fase di costruzione sia una volta completati.

L’edilizia sovvenzionata è un segmento complesso del mercato immobiliare poiché può assumere forme diverse nei vari Stati membri e al loro interno. Dato che di norma l’edilizia sovvenzionata non è costruita, acquisita o ristrutturata da persone fisiche, non è classificata come RRE, ma come CRE. Tuttavia, in alcuni paesi, alla luce di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, è importante monitorare i rischi derivanti da questa tipologia di immobili con una disaggregazione separata. Per questo motivo sono state aggiunte disaggregazioni separate per queste tipologie di prestiti. Inoltre, l’edilizia sovvenzionata di proprietà diretta dello Stato è considerata posseduta al solo fine di perseguire gli scopi pubblici ed è quindi anch’essa qualificata come CRE. Anche l’edilizia sovvenzionata ancora in costruzione è classificata come CRE in quanto è considerata come immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo.

Tutti gli altri immobili in costruzione dovrebbero essere considerati come RRE oppure come CRE in conformità delle definizioni generali di cui, rispettivamente, ai punti 4) e 38) della sezione 2, paragrafo 1.1.

2.   Fonti di dati sugli immobili non residenziali

2.1.   Indicatori relativi al mercato CRE fisico

Gli indicatori CRE sul mercato fisico possono essere ottenuti mediante:

a)

fonti pubbliche, ad esempio istituti nazionali di statistica o registri immobiliari; o

b)

fornitori di dati dal settore privato che coprano una parte sostanziale del mercato dei CRE.

Il rapporto del CERS sugli immobili non residenziali e la stabilità finanziaria nell’UE fornisce una sintesi degli indici dei prezzi disponibili e delle possibili fonti di dati (7).

2.2.   Indicatori sull’esposizione CRE del sistema finanziario

Le esposizioni degli operatori di mercato, almeno di quelli del settore finanziario, possono essere ricavate dalle segnalazioni di vigilanza. Alcuni dati sono già raccolti dalla BCE e dall’EIOPA a livello nazionale. Tuttavia, essi non sono molto dettagliati. I nuovi modelli segnaletici a fini di vigilanza per le banche, ossia la rendicontazione finanziaria (Financial Reporting, FINREP) e l’informativa comune (Common Reporting, COREP), quelli per gli assicuratori ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e quelli per i fondi di investimento ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), possono fornire una rappresentazione più granulare delle esposizioni delle istituzioni finanziarie ai CRE.

Le classificazioni fornite nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2.0) possono risultare utili per ricavare le esposizioni delle istituzioni finanziarie ai CRE, essendo ampiamente condivise dalle istituzioni dell’Unione e utilizzate nei modelli segnaletici regolamentari per banche e imprese assicurative. Due sezioni appaiono rilevanti al riguardo:

a)

Sezione F: costruzioni, esclusa ingegneria civile; e

b)

Sezione L: attività immobiliari escluse agenzie di mediazione immobiliare.

Il maggior inconveniente legato all’utilizzo delle classificazioni NACE è che esse hanno riguardo ai settori economici obiettivo e non ai prestiti. Per esempio un prestito concesso a una società immobiliare per l’acquisto di un parco auto sarà segnalato sotto la sezione L, anche se non si tratta di un prestito CRE.

2.3.   Utilizzo di dati del settore privato

Ove le autorità macroprudenziali nazionali utilizzino dati di fornitori di dati dal settore privato per compilare gli indicatori CRE, ci si attende che individuino le differenze inerenti all’ambito e alle definizioni in rapporto a quelle richieste nella presente raccomandazione. Esse dovrebbero essere in grado di fornire informazioni dettagliate relative alla metodologia sottostante utilizzata dal fornitore e alla copertura del campione. I dati di fornitori del settore privato dovrebbero essere rappresentativi del mercato nel suo insieme e delle pertinenti disaggregazioni di cui alla Raccomandazione D:

a)

tipologia degli immobili;

b)

localizzazione degli immobili;

c)

tipologia e nazionalità degli investitori;

d)

tipologia e nazionalità dei soggetti eroganti.

3.   Disaggregazioni rilevanti degli indicatori

In relazione alle disaggregazioni rilevanti di cui alla Raccomandazione D, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere in grado di fornire una valutazione della loro rilevanza per i rispettivi mercati CRE quando ne fanno uso a fini di monitoraggio, anche tenendo conto del principio di proporzionalità.

“Tipologia di immobili” si riferisce all’uso principale di immobili non residenziali. Per gli indicatori CRE, tale disaggregazione dovrebbe comprendere le seguenti categorie:

a)

residenziale, ad esempio condomini plurifamiliari;

b)

esercizio al dettaglio, ad esempio hotel, ristoranti, centri commerciali;

c)

ufficio, ad esempio immobili usati principalmente per attività professionali o imprenditoriali;

d)

industriale, ad esempio immobili utilizzati a fini di produzione, distribuzione e logistica;

e)

altre tipologie di immobili non residenziali.

Ove un immobile abbia un uso promiscuo, dovrebbe essere trattato come una pluralità di immobili distinti (sulla base ad esempio della superficie delle aree dedicate a ciascun uso), quando sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l’immobile può essere classificato in base all’uso prevalente.

“Localizzazione degli immobili” fa riferimento alla disaggregazione geografica (ad esempio per regioni) o ai sottomercati immobiliari, che dovrebbe comprendere anche localizzazioni primarie e non-primarie. Una localizzazione primaria è generalmente considerata la migliore in uno specifico mercato, ciò che si rispecchia anche nel rendimento da locazione (tipicamente il più basso del mercato). Per edifici adibiti a uffici potrebbe essere una posizione centrale in una città importante. Per edifici destinati ad ospitare esercizi al dettaglio può far riferimento al centro cittadino con molti pedoni o a un centro commerciale in posizione centrale. Per edifici adibiti ad attività logistiche può riferirsi a una localizzazione in cui sono presenti le infrastrutture e i servizi necessari, con accesso ottimale alla rete dei trasporti.

“Territorio dell’immobile” si riferisce al territorio dove è situato l’immobile che funge da garanzia per un prestito concesso nell’ambito del sistema finanziario nazionale di uno Stato membro. Tale disaggregazione dovrebbe comprendere le seguenti categorie:

a)

territorio nazionale;

b)

territorio estero, disaggregato per singoli paesi che le autorità macroprudenziali nazionali degli Stati membri considerano importanti ai fini della stabilità finanziaria.

“Tipologia degli investitori” si riferisce ad ampie categorie di investitori come:

a)

banche;

b)

imprese di assicurazione;

c)

fondi pensione;

d)

fondi di investimento;

e)

società immobiliari;

f)

altro.

È probabile che siano disponibili solo i dati relativi al mutuatario registrato o all’investitore. Tuttavia le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli del fatto che il mutuatario o l’investitore registrato possono differire dal mutuatario o dall’investitore finale, da cui dipende il rischio finale. Pertanto, si incoraggiano le autorità a monitorare anche le informazioni sul mutuatario o l’investitore finale quando possibile, ad esempio mediante informazioni raccolte dagli operatori del mercato, al fine di avere una migliore comprensione del comportamento dei rischi e degli operatori del mercato.

“Tipologia dei soggetti eroganti” si riferisce ad ampie categorie di soggetti eroganti come:

a)

banche comprese “bad bank”;

b)

imprese di assicurazione;

c)

fondi pensione.

Le autorità macroprudenziali nazionali possono avere la necessità di adattare l’elenco delle tipologie di investitori e soggetti eroganti per rispecchiare le caratteristiche del settore CRE locale.

“Nazionalità” si riferisce al paese in cui ha sede il partecipante al mercato. La nazionalità degli investitori e dei soggetti eroganti dovrebbe essere disaggregata almeno nelle tre seguenti categorie geografiche:

a)

nazionali;

b)

resto dello Spazio economico europeo;

c)

resto del mondo.

Le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli del fatto che la nazionalità dell’investitore o del soggetto erogante registrato può differire da quella dell’investitore o del soggetto erogante finale da cui dipende il rischio finale. Pertanto, si incoraggiano le autorità a monitorare anche le informazioni sulla nazionalità del soggetto erogante o dell’investitore finale, ad esempio mediante informazioni raccolte dai partecipanti al mercato.

Le disaggregazioni di cui alla raccomandazione D, paragrafo 2, devono considerarsi come il minimo raccomandato. Tuttavia, alle autorità macroprudenziali nazionali non è precluso di utilizzare disaggregazioni supplementari che, sulla base delle proprie definizioni e dei propri parametri e tenendo in considerazione le specificità dei propri mercati CRE, esse stimano necessarie ai fini di stabilità finanziaria. Con riguardo a tali disaggregazioni supplementari, le autorità macroprudenziali nazionali possono scegliere di monitorare e categorizzare detti segmenti di mercato se lo reputano opportuno per i loro mercati CRE nazionali. Inoltre, qualora determinate sottocategorie di CRE o RRE non siano considerate di rilievo ai fini della stabilità finanziaria, le autorità macroprudenziali nazionali possono sceglie di non monitorare i rischi derivanti da tali tipologie di immobili e/o dal loro finanziamento. In questi casi, l’inerzia delle autorità macroprudenziali nazionali sarà ritenuta motivata purché siano fornite sufficienti spiegazioni.

4.   Metodi per il calcolo degli indicatori del mercato fisico

Il prezzo del CRE si riferisce a un numerario di qualità costante, ossia al valore di mercato dell’immobile depurato dalle variazioni qualitative come il deprezzamento (e obsolescenza) o l’apprezzamento (ad esempio restauri) mediante un adeguamento di tipo qualitativo.

Le linee guida del lavoro iniziato da Eurostat consigliano di raccogliere i dati relativi ai prezzi da operazioni effettive. Ove tali dati non siano disponibili e/o non siano pienamente rappresentativi, essi possono essere approssimati con dati di stima o di valutazione purché questi rispecchino il prezzo di mercato attuale e non approcci valutativi fondati sul prezzo sostenibile.

5.   Valutazione dell’esposizione del sistema finanziario verso gli immobili non residenziali

L’esposizione del sistema finanziario ai CRE consiste tanto nei finanziamenti, spesso erogati da parte di banche e talvolta da imprese di assicurazione, che negli investimenti, spesso effettuati da imprese assicurative, fondi pensione e fondi di investimento. Gli investimenti possono consistere sia nella detenzione diretta di CRE, ad esempio nella titolarità di immobili CRE, che in quella indiretta, ad esempio mediante titoli e fondi di investimento. Nel caso in cui un soggetto erogante o un investitore utilizzi una società veicolo (SV) quale tecnica di finanziamento CRE dedicata, tali prestiti o investimenti dovrebbero essere considerati quali detenzioni o prestiti CRE diretti (approccio “look-through”).

Nel valutare le esposizioni del sistema nel suo insieme, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli dei rischi di duplicazioni nel computo. Gli investitori possono investire sia direttamente che indirettamente in CRE. Ad esempio i fondi pensioni e le imprese di assicurazione compiono spesso investimenti indiretti in CRE.

Può risultare ancora più difficile rappresentare le esposizioni dei partecipanti esteri al mercato che possono costituire una parte significativa di esso (10). Poiché tali partecipanti al mercato sono importanti per il funzionamento del mercato CRE, è consigliabile monitorarne l’attività.

Poiché le perdite da attività CRE sono spesso concentrate nei finanziamenti per CRE erogati da banche, si incoraggiano le autorità macroprudenziali nazionali a prestare particolare attenzione, nella loro attività di monitoraggio, a tale attività.

6.   Metodi per il calcolo dell’LTV

L’allegato IV stabilisce i metodi di calcolo dell’LTV-O e dell’LTV-C. Tuttavia, quando tali rapporti sono calcolati per i CRE, è necessario tenere conto di alcune specificità.

Nel caso di un prestito sindacato, l’LTV-O dovrebbe essere calcolato come il rapporto tra l’importo iniziale di tutti i prestiti concessi al mutuatario e il valore dell’immobile al momento della concessione. Ove il prestito riguardi diversi immobili, l’LTV-O dovrebbe essere calcolato come il rapporto tra l’importo iniziale del/i prestito/i e il valore complessivo degli immobili in questione.

Poiché il numero degli immobili è di gran lunga inferiore e gli immobili sono maggiormente eterogenei nel settore CRE che nel settore RRE, è più appropriato calcolare l’LTV-C effettuando una valutazione dei singoli immobili che utilizzando un indice dei prezzi o di valore.

Infine, è necessario che le autorità macroprudenziali nazionali effettuino il monitoraggio della distribuzione dell’LTV concentrandosi sui prestiti più rischiosi, ossia quelli con l’LTV più elevato, poiché frequentemente le perdite derivano da tali rischi di coda.

7.   Metodi per il calcolo del rapporto di copertura degli interessi (ICR) e del rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR)

Il rapporto di copertura dell’interesse (ICR) e il rapporto di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR) si riferiscono al reddito da locazione generato da un immobile o da una serie di immobili produttivi di reddito o al flusso di cassa generato dallo svolgimento di attività, finalità o operazioni da parte del proprietario di un immobile o di una serie di immobili, al netto delle imposte e delle spese di gestione in cui il mutuatario incorre al fine di mantenere il valore dell’immobile e — nel caso del flusso di cassa — rettificato in considerazione dei costi e dei benefici direttamente connessi con l’utilizzo dell’immobile.

ICR è definito come:

Formula

Ai fini del calcolo dell’ICR:

a)

“NET annual income” (reddito annuale netto) comprende il reddito annuale derivante dalla concessione in locazione di immobili o il flusso di cassa generato dallo svolgimento di attività, finalità o operazioni da parte del proprietario dell’immobile, al netto delle imposte e delle spese di gestione dirette a preservare il valore dell’immobile e — in caso di flusso di cassa — rettificato in considerazione dei costi e benefici connessi con l’utilizzo della proprietà.

b)

“annual interest cost” (costi per interessi annuali) sono i costi per interessi annuali associati al prestito garantito dall’immobile o da una serie di immobili CRE.

Lo scopo dell’ICR è di rilevare la misura in cui il reddito generato da un immobile è sufficiente al rimborso degli interessi posti a carico di un mutuatario per l’acquisto dell’immobile. L’ICR, pertanto, dovrebbe essere analizzato a livello di immobile.

Il DSCR è definito come:

Formula

Ai fini del calcolo del DSCR:

a)

“NET annual income” (reddito annuale netto) è il reddito annuale derivante dalla concessione in locazione di immobili o il flusso di cassa generato dallo svolgimento di attività, finalità o operazioni da parte del proprietario dell’immobile, al netto delle imposte e delle spese di gestione dirette a preservare il valore dell’immobile e — in caso di flusso di cassa — rettificato in considerazione dei costi e benefici connessi con l’utilizzo della proprietà.

b)

“annual debt service” (servizio annuale del debito) è il servizio annuale del debito associato al prestito garantito dall’immobile o da una serie di immobili CRE.

Lo scopo del DSCR è di verificare l’entità dell’onere debitorio complessivo inerente all’immobile posto a carico del mutuatario. Pertanto, il denominatore non comprende solo le spese per interessi, ma anche l’ammortamento del prestito, ossia i rimborsi in conto capitale. Il problema principale relativo a tale indicatore è quello di stabilire se esso debba essere calcolato a livello di immobile o a livello di mutuatario. Il finanziamento per CRE è tipicamente fornito su base “non-recourse” ossia il soggetto erogante ha diritto ad essere rimborsato con i proventi dell’immobile e non con altri redditi o attività del mutuatario. Pertanto è più realistico e adeguato calcolare il DSCR a livello di immobile. Inoltre, concentrare l’attenzione sul reddito complessivo del mutuatario creerebbe seri problemi di consolidamento che renderebbero più ardua la definizione di un parametro che risulti comparabile nei diversi Stati membri.

8.   Indicatori rilevanti supplementari per gli immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo

Per gli immobili produttivi di reddito in fase di sviluppo, in luogo dell’LTV all’origine, le autorità macroprudenziali nazionali possono monitorare invece il rapporto prestito/costo (loan-to-cost ratio, LTC). L’LTC rappresenta il rapporto tra l’importo iniziale di tutti i prestiti concessi e i costi associati alla costruzione dell’immobile fino al completamento.

Inoltre, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero concentrare il proprio monitoraggio sui progetti di sviluppo più rischiosi, ad esempio quelli con coefficienti pre-locazione e pre-vendita assai bassi. Per ciascun edificio ancora in costruzione, il coefficiente pre-locazione è il rapporto tra la superficie già locata dal promotore immobiliare al momento della concessione del prestito e la superficie totale disponibile una volta che l’immobile sia stato completato; analogamente, il coefficiente pre-vendita è il rapporto tra la superficie già venduta dal promotore immobiliare al tempo della concessione del prestito e la superficie disponibile una volta che l’immobile sia stato completato.

9.   Pubblicazione annua delle esposizioni degli immobili non residenziali da parte delle AEV

Attingendo alle informazioni rese disponibili dai modelli segnaletici regolamentari, si raccomanda alle AEV di divulgare almeno annualmente le informazioni aggregate sulle esposizioni verso i diversi mercati CRE nazionali nell’UE per i soggetti che rientrano nel loro ambito di vigilanza e su base individuale. Ci si aspetta che tale divulgazione rafforzi la conoscenza da parte delle autorità macroprudenziali nazionali dell’attività dei soggetti di altri Stati membri nel loro mercato nazionale CRE. Nel caso in cui vi siano preoccupazioni in merito all’ambito o alla qualità dei dati pubblicati, tale pubblicazione dovrebbe essere accompagnata da adeguati commenti.

Di norma, le AEV dovrebbero consentire a tutte le autorità macroprudenziali nazionali dell’Unione di verificare le esposizioni di tutte le istituzioni finanziarie dell’Unione verso i rispettivi mercati nazionali. Ciò implica che i dati raccolti per tutte le istituzioni finanziarie dell’Unione dovrebbero essere aggregati a livello nazionale.

Nella divulgazione di tali informazioni aggregate, le AEV dovrebbero utilizzare informazioni contenute in schemi segnaletici regolamentari che forniscano una disaggregazione geografica delle esposizioni creditizie e/o degli investimenti (diretti o indiretti). Ove gli schemi segnaletici forniscono una disaggregazione per codici NACE (11), i CRE potrebbero essere indicati sia nella sezione “F” che in quella “L”, sebbene, a rigore, alcune sottocategorie dovrebbero essere escluse in conseguenza della definizione di CRE adottata nella presente raccomandazione.

».

(1)  Cfr.: EBA domanda ID 2014_1214 del 21 novembre 2014.

(2)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).

(3)  Consiglio per la stabilità finanziaria e Fondo monetario internazionale, The financial crisis and information gaps – report to the G-20 finance ministers and central bank governors, 29 ottobre 2009.

(4)  Consiglio per la stabilità finanziaria e Fondo monetario internazionale, Sixth Progress Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative, settembre 2015.

(5)  “Commercial property price indicators: sources, methods and issues”, Statistical Reports, edizione 2017, Eurostat, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017.

(6)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Revisions to the Standardised Approach to credit risk – second consultative document, dicembre 2015.

(7)  CERS, “Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EU”, dicembre 2015, in particolare allegato II, sezione 2.2.

(8)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(9)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(10)  CERS, “Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EÙ” dicembre 2015, in particolare sezione 2.3 e riquadro 1.

(11)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/43


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE

(2019/C 271/02)

Sommario

Perché le presenti linee guida? 44
Quadro giuridico 45

1.

Accesso di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE 46

1.1.

Accordi internazionali sugli appalti e strumento per gli appalti internazionali 46

1.2.

Norme e accordi specifici relativi a singoli settori e progetti 47

1.2.1.

Appalti organizzati sulla base di accordi intergovernativi 48

1.2.2.

Misure nel settore dei servizi pubblici 48

1.2.3.

Acquisti nei settori della difesa e della sicurezza 49

1.3.

In pratica 50

2.

Offerte anormalmente basse 51

2.1.

Identificare le offerte anormalmente basse 52

2.2.

Esaminare le offerte anormalmente basse 52

2.3.

Respingere le offerte anormalmente basse 53

2.4.

In pratica 54

3.

Standard di qualità – Un approccio strategico agli appalti pubblici 54

3.1.

Pianificare gli investimenti 56

3.2.

Definire i criteri di qualità nella procedura di appalto 58

3.3.

Monitorare l'esecuzione dell'appalto 61

3.4.

In pratica 62

4.

Assistenza pratica fornita dalla Commissione europea 62

5.

Sintesi 63

GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI

Acronimo

Definizione

CGUE

Corte di giustizia dell'Unione europea

SEE

Spazio economico europeo

EMAS

Sistema comunitario di ecogestione e audit

UE

Unione europea

ALS

Accordo di libero scambio

GPP (Green public procurement)

Appalto pubblico verde

AAP

Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

IPI (International procurement instrument)

Strumento per gli appalti internazionali

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

R&S

Ricerca e sviluppo

TFUE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

Perché le presenti linee guida?

Nel marzo 2019 la Commissione europea e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato la comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «UE-Cina – Una prospettiva strategica» (1) (comunicazione), che invitava a un «approccio proattivo per rafforzare la sua competitività economica e garantire condizioni di parità».

L'UE dovrebbe continuare a invocare condizioni più bilanciate e reciproche nei suoi rapporti commerciali. Gli appalti pubblici, che rappresentano una quota pari a circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'UE, sono un elemento importante a tal riguardo.

La creazione di un mercato unico per gli appalti pubblici costituisce una delle maggiori conquiste del mercato interno. La pubblicazione degli appalti a livello dell'UE assicura la trasparenza e crea opportunità per le società in tutta l'Unione. Una migliore attuazione delle norme nel caso di offerenti stranieri mira a garantire i più elevati standard di qualità in tutte le fasi del processo, il miglior rapporto qualità-prezzo, la sostenibilità dei progetti e condizioni di parità tra le società dell'UE ed extra-UE che partecipano alle procedure di appalto.

La Commissione si è quindi impegnata a «[pubblicare] inoltre linee guida sul quadro giuridico relativo alla partecipazione di beni e offerenti stranieri al mercato UE tenendo conto delle norme europee e internazionali sugli appalti, anche per quanto riguarda le offerte anormalmente basse, come pure del rispetto degli standard in materia di sicurezza, lavoro e ambiente» (azione 7).

Il Consiglio europeo ha sostenuto l'approccio della Commissione e ha chiesto all'Unione di agire per «salvaguardare i propri interessi alla luce delle pratiche sleali di paesi terzi, utilizzando appieno gli strumenti di difesa commerciale e le nostre norme in materia di appalti pubblici, nonché garantendo l'effettiva reciprocità in materia di appalti pubblici con i paesi terzi». Esso ha inoltre sottolineato che «dovrebbe essere garantita una concorrenza leale all'interno del mercato unico e a livello mondiale, sia per tutelare i consumatori che per promuovere la crescita economica e la competitività, in linea con gli interessi strategici a lungo termine dell'Unione» (2).

Inoltre, la Commissione si è impegnata anche, assieme agli Stati membri, a tracciare, prima della fine del 2019, una panoramica dell'attuazione dell'attuale quadro di riferimento al fine di identificarne le carenze. Eventuali lacune identificate nell'ambito di tale esercizio saranno valutate in modo approfondito, specialmente per quanto riguarda quelle potenziali che costituiscono ostacoli alle condizioni di parità tra le società dell'UE ed extra-UE che partecipano alle procedure di appalto.

Gli offerenti, i beni e i servizi di paesi terzi non sono sempre vincolati da standard ambientali, sociali o lavorativi identici o equivalenti a quelli applicabili agli operatori economici dell'UE. Analogamente, gli offerenti di paesi terzi non sono necessariamente soggetti a norme rigorose sugli aiuti di Stato simili a quelle applicabili nell'UE e ciò potrebbe porre gli offerenti, i beni e i servizi dell'UE in una condizione di svantaggio. È quindi necessario applicare le norme sugli appalti pubblici dell'UE al fine di garantire che agli offerenti dell'UE e di paesi terzi si applichino standard e requisiti identici o equivalenti.

Eliminare, nei mercati europei degli appalti, le distorsioni create dalle sovvenzioni di paesi terzi o da altre forme di finanziamenti statali, richiederà probabilmente un intervento su più fronti. In tale contesto, l'applicazione delle disposizioni relative alle offerte anormalmente basse è fondamentale, ma potrebbe non essere sufficiente e ulteriori analisi potrebbero essere necessarie.

La comunicazione ricorda inoltre l'impegno della Commissione a garantire la reciprocità nell'accesso ai mercati degli appalti stranieri. Nel corso degli anni l'UE ha notevolmente aperto i propri mercati degli appalti pubblici ai paesi terzi, ma le società dell'UE incontrano spesso difficoltà nell'accedere alle opportunità di appalto in alcuni mercati stranieri. Nel 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta riveduta di strumento per gli appalti internazionali (IPI) (3) che, se adottata, aprirà le porte alle nostre società consentendo loro di competere su un piano di parità con le società extra-UE.

La Commissione, impegnandosi ad attuare le azioni indicate nella comunicazione, ha confermato l'importanza che attribuisce alla promozione della concorrenza leale e alle condizioni di parità nel mercato interno nel settore degli appalti pubblici.

In linea con gli obiettivi della comunicazione «UE-Cina — Una prospettiva strategica», le presenti linee guida mirano a fornire assistenza ai committenti pubblici migliorando la comprensione di alcuni aspetti pratici delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici stabilite nella relativa normativa UE per quanto riguarda la partecipazione di paesi terzi agli appalti. Intendono inoltre promuovere il principio secondo cui, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, non è solo il prezzo a essere preso in considerazione, ma anche gli elevati standard europei, in particolare negli ambiti del lavoro, dell'ambiente e della sicurezza. Esse aiutano quindi ad assicurare che vi siano condizioni di parità rispetto agli offerenti, ai beni e ai servizi dell'UE. Le presenti linee guida si basano sulla comunicazione «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa» (4), che ha stabilito un ampio partenariato con gli Stati membri con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli appalti pubblici. Conoscere e sfruttare le opportunità offerte dal quadro giuridico esistente aiuterà a rafforzare il mercato unico e contribuirà alla parità delle condizioni nel mercato degli appalti dell'UE.

Quadro giuridico

Il quadro degli appalti pubblici è stabilito in una serie di strumenti. Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (5), gli appalti pubblici nell'UE sono assoggettati ai principi fondamentali di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Le direttive sugli appalti pubblici stabiliscono le norme minime armonizzate sugli appalti pubblici, che disciplinano il modo in cui le autorità pubbliche e alcuni operatori di servizi pubblici acquistano beni, lavori e servizi. Esse vengono poi recepite nella legislazione nazionale e si applicano agli appalti il cui valore economico supera un determinato importo. Le norme procedurali si applicano a ciascun singolo appalto, indipendentemente dall'origine dell'offerente.

Nel contesto internazionale, i trattati conclusi dall'UE definiscono i soggetti che hanno accesso garantito al mercato degli appalti dell'UE. Il principale trattato rilevante è l'accordo sugli appalti pubblici (AAP) (6), che apre il mercato degli appalti dell'UE alle altre parti dell'accordo. Inoltre, diversi accordi di libero scambio (ALS) dell'UE contengono capitoli sugli appalti. Le presenti linee guida non sostituiscono la relativa normativa sugli appalti pubblici e non dovrebbero essere considerate un manuale di istruzioni su «come soddisfare i requisiti stabiliti nella normativa». Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell'UE (7). Le linee guida non pregiudicano gli obblighi internazionali dell'UE rispetto ai suoi partner commerciali.

1.   Accesso di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'UE

Articolo 25 della direttiva 2014/24/UE

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 (8) e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione.

L'UE persegue attivamente l'apertura delle opportunità di appalto alle società europee auspicando l'apertura reciproca dei mercati degli appalti dei paesi terzi. Nei negoziati internazionali, l'UE ha sostenuto una più ampia adozione dei criteri di qualità, inclusi gli aspetti ambientali, sociali, lavorativi e di innovazione e un'apertura ambiziosa dei mercati degli appalti internazionali.

L'UE si è impegnata in diversi accordi internazionali (come l'accordo sugli appalti pubblici e gli accordi bilaterali di libero scambio con capitoli sugli appalti) a concedere accesso al proprio mercato degli appalti pubblici per alcuni lavori, forniture, servizi ed operatori economici di diversi paesi terzi.

Conseguentemente, le direttive sugli appalti pubblici prevedono che i committenti pubblici dell'UE accordino ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione, nella misura in cui questi siano contemplati da tali accordi (9).

Oltre a tale obbligo, gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che prevede l'apertura del mercato degli appalti dell'UE o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi.

1.1.   Accordi internazionali sugli appalti e strumento per gli appalti internazionali

Accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) consente agli operatori di altri 19 partner partecipanti dell'OMC di presentare offerte per determinati appalti pubblici nell'UE e alle società dell'UE di presentare offerte per appalti degli altri 19 partner dell'OMC.

Accordi bilaterali di libero scambio

L'UE ha concluso con paesi di tutto il mondo accordi di libero scambio (ALS) che offrono alle società delle parti un migliore accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici.

È questo il caso, ad esempio, dei recenti accordi commerciali con Canada e Giappone.

Nel caso in cui ricevano un'offerta da un operatore economico extra-UE, i committenti pubblici dovrebbero verificare se l'offerta sia disciplinata dagli accordi internazionali sugli appalti firmati dall'UE, quali l'AAP o gli ALS, per determinare se l'offerente abbia un accesso garantito a tale appalto.

Attualmente, 20 paesi fanno parte dell'AAP: l'UE, per quanto concerne i suoi 28 Stati membri; Armenia; Australia; Canada; Taipei cinese; Hong Kong (Cina); Islanda; Israele; Giappone; Liechtenstein; Montenegro; Moldova; Norvegia; Nuova Zelanda; Corea del Sud; Singapore; Svizzera; Ucraina; Stati Uniti; e Paesi Bassi (con riferimento ad Aruba).

L'AAP e i capitoli sugli appalti pubblici degli ALS non si applicano automaticamente a tutti gli appalti pubblici delle parti. L'AAP e gli ALS sono composti da due parti:

a)

un testo giuridico con norme sui principi e sulle procedure; e

b)

gli impegni di copertura di ciascuna parte.

Gli impegni di copertura determinano quali enti pubblici sono tenuti a rispettare le norme concordate e in che misura i loro appalti di beni e servizi siano aperti alla partecipazione degli operatori economici delle altre parti dell'AAP o dei partner degli ALS (e ai loro beni e servizi).

Sono contemplati soltanto gli appalti che superano i valori soglia specifici indicati negli impegni di copertura di ciascuna parte.

I prospetti degli impegni di copertura del mercato dell'UE sono specificati negli allegati dell'appendice I dell'AAP e nei relativi allegati dei rispettivi ALS. Verificando tali fonti, un committente pubblico può determinare se un offerente (o i suoi beni e servizi) abbia accesso garantito ai propri appalti.

L'UE, tramite i propri ALS, promuove il ricorso a considerazioni ambientali, sociali e lavorative, purché vengano applicate in modo non discriminatorio. Tali accordi contribuiscono ad aprire ulteriormente i mercati degli appalti dell'UE e dei paesi terzi.

Nel caso degli accordi di libero scambio (ALS), le amministrazioni aggiudicatrici devono seguire un processo di verifica simile per quanto riguarda la copertura dell'appalto pianificato. L'UE ha incluso in molti ALS norme sugli appalti pubblici e impegni sull'accesso al mercato. Nella maggior parte dei casi, gli accordi di libero scambio sono basati sulla struttura dell'accordo sugli appalti pubblici.

Strumento per gli appalti internazionali

La Commissione ha proposto lo strumento per gli appalti internazionali (IPI) (10) al fine di favorire la reciprocità e offrire un mezzo di pressione per negoziare con i paesi terzi l'apertura dei loro mercati degli appalti alle aziende UE. Vi è la chiara esigenza di disporre di un tale strumento di influenza per opporsi alle misure discriminatorie e alle chiusure del mercato assolute.

Per questo motivo, il 21 marzo 2019, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha invitato a «[…] riprendere le discussioni sullo strumento per gli appalti internazionali dell'UE» (11).

1.2.   Norme e accordi specifici relativi a singoli settori e progetti

Accordi intergovernativi

Gli accordi internazionali con i paesi terzi possono contenere specifiche norme sugli appalti purché rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione del trattato.

Settore dei servizi pubblici

Nel settore dei servizi pubblici, i committenti pubblici possono respingere le offerte per appalti di forniture laddove oltre il 50 % dei prodotti provenga da determinati paesi terzi.

Difesa e sicurezza

Per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, gli Stati membri rimangono liberi di decidere se consentire ai committenti pubblici di ammettere offerenti stranieri.

1.2.1.   Appalti organizzati sulla base di accordi intergovernativi

In specifici casi e per progetti definiti, gli Stati membri potrebbero prevedere di aggiudicare gli appalti sulla base di accordi internazionali con paesi terzi, che hanno regimi diversi in materia di appalti rispetto al quadro europeo.

Le procedure di appalto nell'ambito di tali accordi sono esonerate dalla normativa sugli appalti pubblici dell'UE alle condizioni stabilite nelle direttive e purché le specifiche norme sugli appalti dell'accordo internazionale rispettino pienamente il trattato dell'UE, specialmente per quanto concerne i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Tali accordi devono essere notificati alla Commissione.

Gli appalti organizzati conformemente a tali accordi internazionali devono rispettare i principi del trattato dell'UE, inclusa la pubblicazione opportuna e diffusa, fornendo a tutte le società la possibilità di partecipare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o dal paese di origine. Un'aggiudicazione diretta che, per sua stessa natura, non assicura la trasparenza e la concorrenza, è incompatibile con tali principi fondamentali.

Nel contesto estero, nessun accordo internazionale concluso tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi può costituire una base per aggiudicare direttamente appalti a paesi terzi o ai loro operatori economici. Tale pratica sarebbe incompatibile con la competenza esclusiva dell'UE per quanto riguarda la politica commerciale comune e i principi di base dei trattati dell'UE in materia di appalti pubblici. Nemmeno le condizioni di finanziamento favorevoli di un progetto possono costituire la base per un'aggiudicazione diretta.

1.2.2.   Misure nel settore dei servizi pubblici

Articolo 85 della direttiva 2014/25/UE — Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1.

Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2.

Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3.

Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 82, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4.

Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

L'articolo 43 della direttiva 2014/25/UE non concede a tutti gli operatori dei paesi terzi un accesso sicuro al mercato degli appalti dell'UE. Inoltre, è stabilito un regime specifico per le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi all'articolo 85 della medesima direttiva 2014/25/UE.

I committenti pubblici che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali possono respingere le offerte per contratti di fornitura se la parte dei prodotti originari di un paese terzo supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Tale regime si applica unicamente ai prodotti originari di paesi terzi non contemplati da un accordo che garantisce un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.

Qualora, invece di respingere tale offerta, un committente pubblico permetta la sua partecipazione alla procedura di appalto, esso sarà tenuto a privilegiare le offerte equivalenti contenenti meno del 50 % di prodotti originari di paesi terzi (12). Il committente pubblico non è tenuto ad accordare tale preferenza laddove ciò obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità, difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

Recentemente, un committente pubblico si è avvalso della flessibilità prevista nell'articolo 85 della direttiva sui servizi pubblici per richiedere a un offerente dichiarazioni sull'origine dei prodotti. Poiché i prodotti originari di paesi terzi contemplati dalla disposizione erano superiori al 50 %, il medesimo ha respinto la rispettiva offerta.

1.2.3.   Acquisti nei settori della difesa e della sicurezza

Considerando 18 della direttiva 2009/81/UE

Gli appalti di armi, munizioni e materiale bellico aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori che operano nel settore della difesa sono esclusi dall'ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Anche gli altri appalti disciplinati dalla presente direttiva sono esclusi dall'applicazione dell'AAP in virtù dell'articolo XXIII (13) dello stesso. […]

Tale esclusione significa inoltre che, nel contesto specifico degli appalti della difesa e della sicurezza, gli Stati membri conservano la facoltà di decidere se le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possano o meno consentire ad operatori economici di paesi terzi di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti. Essi dovrebbero prendere tale decisione sulla base del rapporto qualità/prezzo, riconoscendo la necessità di una base industriale e tecnologica di difesa europea che sia globalmente competitiva, l'importanza di mercati aperti ed equi e il conseguimento di vantaggi reciproci. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per una crescente apertura dei mercati. I loro partner dovrebbero inoltre fornire segnali di apertura, sulla base delle norme concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda una concorrenza aperta e leale.

Gli acquisti di beni e servizi nei settori della difesa e della sicurezza sono spesso di natura sensibile. Specifici requisiti per tali acquisti sono stabiliti nella direttiva 2009/81/CE (14) nel contesto della necessità degli Stati membri di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la protezione delle informazioni classificate.

Per gli acquisti effettuati nell'ambito della direttiva sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, spetta a ciascuno Stato membro definire le proprie norme nazionali (15) volte a stabilire se i committenti pubblici possano o meno consentire ad operatori economici di paesi terzi di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti (16). Nel caso in cui decidano di non consentire agli operatori economici o ai beni di paesi terzi di partecipare, i committenti pubblici possono indicare tale limitazione generale già nel bando e nei documenti di gara. In alternativa, possono optare per rifiutare tali offerte individualmente nella decisione di aggiudicazione. In quest'ultimo caso, i committenti pubblici dovrebbero indicare nei documenti di gara che si riservano il diritto di rifiutare le offerte per motivi di difesa e sicurezza.

Al fine di tutelare i loro specifici interessi in materia di sicurezza, i committenti pubblici possono inoltre adottare altre misure:

richiedere agli offerenti di fornire nulla osta nazionali di sicurezza e accettare nulla osta stranieri di sicurezza soltanto se riconosciuti come equivalenti, in base al livello di cooperazione in materia di intelligence tra i paesi interessati;

richiedere certificazioni agli offerenti stranieri per garantire che il trasporto del materiale sarà consentito, incluse le ulteriori consegne in situazioni di crisi;

richiedere inoltre agli offerenti di sottoscrivere impegni rispetto all'accesso alle informazioni classificate e alla loro riservatezza;

richiedere che i fornitori e le soluzioni siano conformi agli ulteriori requisiti derivanti da specifiche normative in materia di sicurezza. Ad esempio, nel campo della cibersicurezza, la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (17) contiene misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

I committenti pubblici possono richiedere ai prestatori di servizi di aprire la loro catena di fornitura agli appalti competitivi, consentendo così a nuovi soggetti di accedervi (18).

Per alcuni acquisti eccezionali nei settori della difesa e della sicurezza, sono gli interessi della sicurezza nazionale a essere in gioco. Alcuni contratti necessitano di requisiti così estremamente stringenti in termini di sicurezza dell'approvvigionamento oppure sono talmente riservati e importanti per la sovranità nazionale, che le specifiche disposizioni della direttiva 2009/81/CE potrebbero non essere sufficienti a salvaguardare gli interessi essenziali in materia di sicurezza di uno Stato membro.

Per tali acquisti, l'articolo 346 TFUE prevede una deroga che consente agli Stati membri di aggiudicare i contratti senza applicare le norme della direttiva (19). Gli Stati membri devono valutare caso per caso se tale esclusione possa essere applicata, identificando gli interessi essenziali in materia di sicurezza che sono in gioco e valutando la necessità della specifica misura, tenendo conto del principio di proporzionalità e della necessità di una rigorosa interpretazione di tale deroga (20).

1.3.   In pratica

Accordi sugli appalti internazionali

I committenti pubblici dovrebbero verificare se un offerente di un paese terzo sia contemplato dall'AAP o da un accordo bilaterale. Nel caso in cui non lo sia, non avrà un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE.

Appalti disciplinati da accordi intergovernativi

Gli appalti devono rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione del trattato.

Sulla base di tali accordi, gli appalti non possono essere oggetto di aggiudicazione diretta.

Appalti disciplinati dalla direttiva sui servizi pubblici

I committenti pubblici dovrebbero verificare se oltre il 50 % dei prodotti offerti in un appalto di forniture sia originario di paesi terzi.

Laddove tali paesi terzi non siano contemplati dall'AAP o da un accordo bilaterale, l'offerta può essere respinta.

Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

Tali appalti non sono inclusi nell'AAP o negli accordi bilaterali esistenti.

I committenti pubblici non sono tenuti a consentire l'accesso di operatori di paesi terzi.

2.   Offerte anormalmente basse

Articolo 69 della direttiva 2014/24/UE

1.

Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.

2.

Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a)

l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b)

le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c)

l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

d)

il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

e)

il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 71;

f)

l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

3.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Per i committenti pubblici, identificare, esaminare e rifiutare le offerte anormalmente basse costituisce un modo per garantire parità di condizioni.

Nel formulare i capitolati d'oneri degli appalti, essi dovrebbero dedicare la dovuta attenzione al prezzo o ai costi attesi dei beni o servizi. La stima del committente pubblico dovrà tenere conto di tutti i criteri stabiliti nei documenti di gara, inclusi i requisiti di esecuzione dell'appalto e i criteri di selezione e aggiudicazione.

Un calcolo meticoloso prima dell'avvio della procedura di appalto eviterà difficoltà in una fase successiva. Le informazioni nei documenti di gara riguardanti l'ordine di grandezza, anche in termini economici, che il committente pubblico si aspetta, possono fornire agli offerenti una buona indicazione del livello di qualità atteso ed eviteranno al committente di ricevere offerte non idonee.

Dopo la ricezione delle offerte, il committente pubblico dovrà valutare se esse appaiano ragionevolmente calcolate. Ad esempio, il prezzo o i costi indicati in un'offerta potrebbero discostarsi da quelli degli altri offerenti o dalla stessa stima del committente pubblico, pur non presentando particolarità rispetto alle altre offerte che giustifichino chiaramente la differenza. I committenti pubblici potrebbero avere dubbi sul fatto che l'offerta sia economicamente sostenibile e possa essere attuata conformemente ai requisiti di gara e agli obblighi di legge vigenti, oppure che sia anormalmente bassa.

Conoscere il prezzo

Conoscere il mercato è fondamentale

Conoscere il prezzo degli appalti precedenti

Consultare specialisti e altri committenti

2.1.   Identificare le offerte anormalmente basse

Le direttive non forniscono una definizione di ciò che costituisce un'offerta anormalmente bassa, né uno specifico metodo per calcolare la soglia di anomalia. Alcuni Stati membri hanno stabilito metodi volontari o obbligatori. Gli Stati membri sono liberi di definire norme o metodi nazionali da utilizzare per identificare le offerte sospettate di essere anormalmente basse, a condizione che tali norme siano obiettive e non discriminatorie (21). Essi possono applicare metodi aritmetici, basati su una valutazione della deviazione di un'offerta dal prezzo medio di tutte le offerte (22) oppure dal valore stesso dell'appalto stimato dal committente pubblico. Un metodo valido può inoltre fare riferimento alla differenza tra la prima e la seconda offerta più bassa. Tali norme possono includere specifiche soglie percentuali da applicare per l'identificazione delle offerte anormalmente basse. Nel caso in cui il diritto nazionale non abbia stabilito un metodo, gli stessi committenti pubblici possono definire metodi trasparenti e non discriminatori.

Le offerte possono apparire anormalmente basse in relazione a uno dei parametri o criteri di aggiudicazione rilevanti. Ciò può avvenire, ad esempio, se il rapporto tra la qualità offerta e il prezzo sia sospetto.

Qualora un committente pubblico riceva un'offerta che sospetti essere anormalmente bassa, esso è tenuto per legge a richiedere una spiegazione del prezzo offerto all'operatore economico in questione (23) e non potrà rifiutare un'offerta senza aver fornito all'operatore economico la possibilità di spiegare e giustificare il prezzo. Ciò vale anche per i metodi aritmetici utilizzati per identificare le offerte sospette, che non consentono di rifiutare immediatamente le offerte senza un'indagine.

Identificare le offerte anormalmente basse

ESAMINARE TUTTI I PARAMETRI DELL'OFFERTA

L'offerta appare ragionevolmente calcolata?

L'offerente può effettuare ciò che propone al prezzo che offre?

Nel paese interessato esiste un metodo utile per l'identificazione, la verifica e la valutazione?

La ragionevolezza dell'offerta non è convincente?

2.2.   Esaminare le offerte anormalmente basse

Di norma, i committenti pubblici dovrebbero chiedere all'operatore economico di dimostrare la ragionevolezza delle ipotesi o prassi tecniche, economiche o giuridiche su cui si basa l'offerta. Al fine di poter valutare le spiegazioni fornite dall'offerente, i committenti pubblici dovrebbero richiedere tutte le precisazioni che considerano opportune (24). In particolare, la giurisprudenza impone ai committenti pubblici di richiedere per iscritto precisazioni sugli elementi dell'offerta sospettata di anomalia e che hanno dato luogo a dubbi da parte del committente pubblico nel caso specifico (25). Essi dovrebbero prestare attenzione specialmente alla capacità dell'offerente di soddisfare tutti i requisiti dei documenti di gara, inclusi quelli relativi agli appalti socialmente responsabili e agli appalti pubblici verdi nonché al prezzo offerto.

In linea di principio, i committenti pubblici possono richiedere informazioni su tutte le questioni che considerano rilevanti per la valutazione del livello del prezzo o del costo proposto. Secondo la direttiva, tali questioni possono riguardare aspetti relativi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, incluse la base del costo offerto nel corso dell'intero ciclo di vita, le soluzioni tecniche o l'originalità dell'offerta (26). L'elenco di tali aspetti non è esaustivo.

I committenti pubblici sono inoltre incoraggiati (27) ad accertarsi se l'offerta rispetti gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X (28). Detti obblighi si applicano direttamente anche se non compresi nei documenti di gara.

Le spiegazioni richieste all'offerente possono riguardare anche le pratiche commerciali potenzialmente sleali, come l'esistenza di sovvenzioni straniere o di pratiche di dumping con effetto distorsivo sul mercato interno. Nel richiedere informazioni sulle pratiche commerciali sleali, i committenti pubblici dovrebbero prestare particolare attenzione alle offerte riguardanti beni o servizi di paesi terzi i cui prezzi e costi potrebbero essere distorti da finanziamenti statali. L'esistenza di un sostegno finanziario da parte di uno Stato estero potrebbe far parte della valutazione globale della sostenibilità dell'offerta.

L'offerente dovrà produrre tutte le prove necessarie a fornire una spiegazione sufficiente, incluse eventualmente informazioni dettagliate accompagnate dalla opportuna documentazione sul processo di produzione, sulle attrezzature, sulle condizioni sociali, sulle certificazioni, sugli standard ambientali ecc. I motivi addotti dall'offerente per giustificare la sostenibilità dell'offerta devono rispettare i termini dell'offerta iniziale (29). A tal riguardo, i committenti pubblici non dovrebbero limitarsi a richiedere all'offerente dichiarazioni solenni sulla volontà di rispettare tali obblighi.

Nel processo di esame, il committente pubblico ha la facoltà di porre ulteriori domande, specialmente per valutare se le informazioni fornite siano attendibili. All'offerente potrebbe inoltre essere chiesto di fornire ulteriori precisazioni su questioni e aspetti che il committente pubblico non ha identificato nella sua richiesta iniziale, ma che sono emersi a seguito della valutazione delle informazioni prodotte.

Esaminare le offerte anormalmente basse

RICHIEDERE INFORMAZIONI ALL'OFFERENTE

ESEMPI:

In che modo l'offerente ha calcolato complessivamente i prezzi e i costi?

Come ha fatto l'offerente ad arrivare a uno specifico prezzo per una determinata voce?

Il prezzo consente di rispettare tutti i requisiti di legge e contrattuali?

Il prezzo consente di rispettare tutti gli standard lavorativi e ambientali richiesti?

Come viene finanziata l'offerta? Il calcolo è ragionevole?

Non esitare a chiedere le informazioni giudicate rilevanti.

Chiedere prove concrete.

La spiegazione fornita dall'offerente non è convincente?

2.3.   Respingere le offerte anormalmente basse

Il committente pubblico può respingere un'offerta, senza dover addurre prove, nel caso in cui, nonostante le evidenze raccolte, non sia convinto che l'offerente sarà in grado di eseguire l'appalto al prezzo o costo offerto e in conformità ai documenti di gara e a tutti gli obblighi di legge vigenti.

La decisione può basarsi su un singolo elemento o su una combinazione di fattori, tra cui il rispetto degli standard lavorativi e ambientali e la concessione o meno di aiuti di Stato, che portano alla valutazione finale da parte del committente pubblico.

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, i committenti pubblici sono tenuti a respingere un'offerta nei casi in cui abbiano accertato che il prezzo o i costi offerti anormalmente bassi sono dovuti al fatto che l'offerente non rispetta il diritto vincolante dell'Unione o nazionale, i contratti collettivi o le disposizioni internazionali in materia di diritto sociale, del lavoro o ambientale (articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'allegato X della direttiva — cfr. anche la precedente sezione 2).

Respingere le offerte anormalmente basse

È NECESSARIO ESSERE CONVINTI

L'offerente deve dimostrare la ragionevolezza della sua offerta

L'offerente l'ha dimostrata per tutti gli aspetti richiesti?

Si ritiene che l'offerente possa rispettare TUTTI i requisiti CONTRATTUALI al prezzo proposto?

Se si hanno ancora dubbi, è possibile respingere l'offerta

Se si è stabilito che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi di legge di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, essa deve essere respinta

2.4.   In pratica

Offerte anormalmente basse

I committenti pubblici devono verificare se un'offerta è economicamente solida o se è anormalmente bassa.

I committenti pubblici devono chiedere informazioni all'offerente e possono porre tutte le domande che giudicano rilevanti.

Se non sono convinti della sostenibilità finanziaria dell'offerta, possono respingerla.

3.   Standard di qualità — Un approccio strategico agli appalti pubblici

La Commissione ha riconosciuto l'importanza degli appalti pubblici quale strumento potente per spendere il denaro pubblico in modo efficiente, sostenibile e strategico. Nella sua comunicazione «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa» (30), essa ha evidenziato che l'utilizzo di standard di qualità elevata è fondamentale affinché i governi centrali e locali rispondano alle sfide sociali, ambientali ed economiche. Sottolineando la rilevanza degli appalti strategici, la Commissione mira a sensibilizzare gli Stati membri sulla loro importanza, sia all'interno dell'Unione che quando si tratta di offerte provenienti da operatori di paesi terzi.

Gli appalti strategici consentono di spendere il denaro pubblico in modo più responsabile e strategico, sostengono gli investimenti all'interno dell'UE e possono aiutare a creare condizioni più eque, garantendo che tutti gli offerenti debbano rispettare gli stessi standard, indipendentemente dalla loro origine.

Le opportunità offerte dagli appalti strategici non sono al momento sfruttate sufficientemente. Più della metà delle procedure di appalto utilizza ancora il prezzo più basso come unico criterio di aggiudicazione, nonostante le direttive sugli appalti pubblici lascino invece ai committenti pubblici piena libertà di optare per acquisti basati sull'efficienza economica e su criteri qualitativi.

Utilizzare considerazioni sulla qualità negli appalti pubblici permette ai committenti pubblici di acquistare prodotti e servizi più sostenibili e innovativi. Le considerazioni sulla qualità possono inoltre garantire anche il rispetto di elevati standard ambientali, sociali e lavorativi, sia per gli operatori e i beni dell'UE che per quelli dei paesi terzi.

Gli offerenti, i beni e i servizi di paesi terzi non sono sempre soggetti agli stessi standard elevati applicabili agli omologhi dell'UE. Tuttavia, l'attuale quadro degli appalti dell'UE stabilisce norme che possono e dovrebbero essere utilizzate per imporre agli offerenti, beni e servizi di paesi terzi gli stessi standard elevati applicabili a quelli dell'UE. Un approccio strategico agli appalti pubblici porta a cambiamenti del comportamento del mercato, dei soggetti pubblici interessati e della società nel suo complesso.

Standard di qualità chiari dovrebbero consentire alla gamma più ampia possibile di offerenti di partecipare su un piano di parità. Tutti gli offerenti e i beni dovrebbero rispettare gli stessi standard di qualità, criteri e requisiti, indipendentemente dal loro luogo di origine. Standard di qualità definiti in modo chiaro aiutano i committenti pubblici a creare le condizioni giuste affinché tutti gli offerenti competano apertamente e in condizioni di parità.

Gli appalti pubblici socialmente responsabili, gli appalti pubblici verdi (GPP) e gli appalti per l'innovazione aiutano i committenti pubblici a inserire la sostenibilità e l'innovazione negli appalti pubblici.

Gli appalti pubblici socialmente responsabili mirano ad avere un impatto sociale sulle comunità, introducendo considerazioni sociali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Essi possono favorire lo sviluppo sostenibile, contribuire all'impegno governativo a raggiungere gli obiettivi internazionali in tema di sostenibilità (31), promuovere i mercati e le catene di approvvigionamento etici e incoraggiare i risultati sociali positivi a livello nazionale e locale. Nel 2020, la Commissione pubblicherà una guida generale sull'introduzione delle considerazioni sociali negli appalti pubblici e diffonderà una serie di buone pratiche sugli appalti pubblici socialmente responsabili.

Gli appalti pubblici verdi permettono ai committenti pubblici di integrare i requisiti ambientali in tutte le fasi del loro processo di appalto e stimolano l'acquisto di beni, servizi e lavori con un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, favorendo così lo sviluppo di tecnologie e prodotti verdi. Utilizzando gli appalti pubblici verdi, i committenti pubblici possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale relativi ai cambiamenti climatici, all'utilizzo efficiente delle risorse, ai consumi sostenibili e all'economia circolare. Tali appalti incoraggiano anche a prendere in considerazione i costi dell'intero ciclo di vita di un appalto e non soltanto il prezzo di acquisto.

Secondo la direttiva sui veicoli puliti, gli Stati membri devono raggiungere obiettivi minimi negli appalti per veicoli puliti, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico. La direttiva impone agli Stati membri di assicurare che i committenti pubblici tengano conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di alcune sostanze inquinanti, negli appalti pubblici per taluni veicoli adibiti al trasporto su strada (32).

Attualmente, la Commissione mette a disposizione insiemi di criteri relativi agli appalti pubblici verdi per 19 gruppi di prodotti (33), che possono essere direttamente inclusi nei documenti di gara. Inoltre, essa ha sviluppato un manuale (34) sugli appalti pubblici verdi e un pacchetto di strumenti di formazione sugli appalti pubblici verdi (35) per gli acquirenti pubblici pensato per corsi di formazione e seminari. La Commissione sta organizzando programmi di formazione sugli appalti pubblici verdi per i committenti pubblici nell'UE e sta sviluppando una serie di strumenti per il calcolo dei costi del ciclo di vita specifici di ciascun settore, oltre ad aver creato una banca dati di esperienze di buone pratiche negli appalti pubblici verdi (36).

Gli appalti per l'innovazione possono riferirsi all'acquisto di processi di innovazione (appalti di ricerca e sviluppo) o all'acquisizione dei risultati dell'innovazione (appalti per soluzioni innovative). Concependo le procedure d'appalto in modo da incoraggiare l'innovazione, i committenti pubblici hanno maggiori possibilità di ricevere soluzioni più all'avanguardia, adatte e versatili, che sono spesso anche più economiche, ecosostenibili o socialmente responsabili. Nel 2018, la Commissione ha pubblicato gli Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione rivolti ai committenti pubblici (37).

APPALTO PUBBLICO SOCIALMENTE RESPONSABILE

Contee svedesi — Dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento degli strumenti chirurgici

L'ONG Swedwatch ha segnalato il ricorso al lavoro minorile e l'esistenza di ambienti di lavoro pericolosi e violazioni degli obblighi internazionali in materia di lavoro nella produzione di strumenti chirurgici in paesi terzi. Su tali basi, le contee svedesi hanno deciso di introdurre specifiche condizioni di esecuzione nei loro appalti, che impongono a ogni fornitore di impegnarsi a esercitare la dovuta diligenza nella propria catena di approvvigionamento e ad adoperarsi per conformarsi agli obblighi sociali e lavorativi internazionali. Utilizzando questionari, effettuando verifiche e stabilendo un rapporto stretto con il fornitore, le contee garantiscono un efficace monitoraggio delle condizioni, che contribuisce anche a creare parità di condizioni tra gli operatori dell'UE e di paesi terzi.

APPALTO PUBBLICO VERDE

Città di Amburgo — Asfalto stradale riciclato di qualità

La città di Amburgo, che punta a riciclare il 100 % dei materiali da costruzione originali nel rifacimento e nella ripavimentazione di strade, ha permesso a un gruppo di società private, che avevano sviluppato una tecnologia di riciclo, di testare il loro prodotto sulle strade pubbliche. Le verifiche hanno confermato la qualità delle tecnologie e la città ha provveduto ad avviare una procedura d'appalto ristretta. Alle società offerenti è stato richiesto di seguire alcuni passaggi nella produzione e nella fornitura di asfalto riciclato. Amburgo ha ottenuto un risparmio del 30 % rispetto ai costi della ripavimentazione tradizionale delle strade e l'esecuzione è stata più veloce. L'asfalto verde ha le stesse proprietà e la stessa durevolezza di quello convenzionale.

APPALTO PER L'INNOVAZIONE

Cooperazione strategica negli appalti nell'intera UE per attività di calcolo più efficienti dal punto di vista energetico

Il calcolo ad alte prestazioni (HPC) è di importanza strategica per l'Europa in una serie di ambiti all'interno del settore pubblico, tra cui cibersicurezza, energia, cambiamenti climatici e salute, e permette di sviluppare, testare e implementare applicazioni particolarmente complesse. Nel 2014, i principali centri di supercalcolo di Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Finlandia hanno unito le forze nell'appalto pre-commerciale PRACE3IP per acquisire assieme servizi di ricerca e sviluppo di supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico. L'utilizzo di condizioni relative al luogo di esecuzione ha garantito che i fornitori eseguissero tutta la serie di attività di ricerca e sviluppo in Europa. Dal 2017, i centri di supercalcolo hanno avviato appalti pubblici per soluzioni innovative sulla base delle precedenti ricerche.

Stabilire obiettivi in termini di qualità, al fine di raggiungere elevati standard di qualità dal punto di vista sociale, ambientale e delle tecnologie all'avanguardia è fondamentale per massimizzare l'impatto della procedura di appalto. Le decisioni strategiche prese dai committenti pubblici all'inizio della procedura influenzano le fasi successive, che devono tutte essere in linea con la strategia di acquisto più ampia del committente pubblico.

I committenti pubblici hanno a loro disposizione una gamma completa di strumenti per includere le considerazioni sociali, ambientali e in materia di innovazione negli appalti pubblici e possono utilizzare soluzioni diverse per trovare la migliore combinazione di specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione.

3.1.   Pianificare gli investimenti

Identificazione delle necessità e delle potenziali soluzioni

Coinvolgimento aperto e trasparente degli attori di mercato

Analisi costi-benefici e valutazione dei rischi

Sviluppo delle capacità e delle risorse

Prima di prendere decisioni in merito a un appalto, i committenti pubblici dovrebbero condurre un'analisi costi-benefici rigorosa e assicurarsi di avere le necessarie capacità e risorse per gestirlo. Il coinvolgimento precoce degli attori di mercato è fondamentale per identificare potenziali soluzioni offerte dal mercato, nonché per informare i potenziali offerenti circa la progettazione della procedura di gara e gli appalti. Tali consultazioni possono costituire un'opportunità per colmare la distanza tra le necessità dei committenti pubblici e le soluzioni che possono essere offerte dai potenziali fornitori, inclusi prestatori di servizi di dimensioni più ridotte e imprese sociali. Il dialogo con i potenziali fornitori potrebbe rivelare l'esistenza di opzioni innovative ecosostenibili o subito applicabili. Inoltre, può aiutare i committenti pubblici a verificare la fattibilità di alcune soluzioni tecniche e procedurali, nonché la disponibilità sul mercato di beni, lavori e servizi con le caratteristiche desiderate. I committenti pubblici possono coinvolgere preliminarmente gli attori di mercato, purché ciò non determini distorsioni della concorrenza, il processo sia aperto, trasparente e non discriminatorio e tutti gli operatori interessati siano trattati nello stesso modo (38).

È inoltre consigliabile consultare altri committenti pubblici per acquisire informazioni su progetti o acquisti simili.

In una fase precoce del processo, i committenti pubblici dovrebbero identificare i potenziali rischi nella catena di approvvigionamento, inclusi problemi etici nel processo di produzione. I rischi possono variare notevolmente a seconda dell'ubicazione geografica dei fornitori, specialmente nei principali paesi di esportazione, e possono essere relativi a vari elementi, quali:

il settore e la categoria dell'acquisto e, di conseguenza, il tipo di processo di produzione previsto (ad esempio, i lavori di costruzione potrebbero comportare specifici rischi per la salute e la sicurezza; la produzione tessile potrebbe implicare violazioni delle norme sul lavoro, l'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose ecc.);

l'ubicazione geografica del processo di produzione (le condizioni di lavoro possono variare notevolmente tra i principali paesi di esportazione presenti sul mercato);

la complessità della catena di approvvigionamento (più è complessa e geograficamente frammentata la catena di approvvigionamento e meno essa è trasparente, più diventano probabili le cattive pratiche e le violazioni dei diritti umani);

il rispetto della privacy, la protezione dei dati, la riservatezza, i diritti di proprietà intellettuale (incluso il diritto d'autore) e gli obblighi in tema di accesso aperto.

Scegliere la procedura giusta è fondamentale per la buona riuscita dell'appalto. I committenti pubblici dovrebbero considerare attentamente tutte le opzioni procedurali offerte dal quadro giuridico.

Ad esempio, per i processi di innovazione si utilizzano più frequentemente appalti di servizi di ricerca e sviluppo (R&S), i quali possono essere appalti separati oppure abbinati ai volumi commerciali della soluzione finale messa in pratica.

L'UE ha escluso dall'ambito di applicazione delle direttive gli appalti pubblici di servizi di R&S in cui il committente pubblico non riserva al suo uso esclusivo i benefici derivanti dalle attività di R&S (39). Generalmente, gli impegni internazionali dell'UE a livello bilaterale o multilaterale non contemplano tali servizi. Qualora i servizi di R&S siano oggetto di appalti separati e la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di R&S resti dei fornitori (come avviene nel caso degli appalti pre-commerciali), gli operatori economici dei paesi terzi non hanno un accesso garantito. Essi possono essere soggetti a condizioni relative al luogo di esecuzione.

Laddove l'oggetto dell'appalto siano i risultati dell'innovazione, i committenti pubblici devono garantire che le loro procedure di acquisto siano concepite in modo tale che sia le soluzioni innovative che quelle tradizionali possano competere in situazione di parità. Per raggiungere tale scopo, può essere utile avvalersi in modo ottimale delle specifiche funzionali e basate sulle prestazioni e consentire ai fornitori di presentare offerte con varianti.

Buone pratiche

Conoscere e consultare il mercato

Coinvolgere gli operatori di mercato in modo aperto e trasparente

Assicurare il sostegno dei decisori politici

Cooperare con gli altri committenti pubblici

Scegliere la procedura di appalto adeguata

3.2.   Definire i criteri di qualità nella procedura di appalto

Definire chiaramente i criteri di qualità nei documenti di gara

Stabilire gli standard di qualità tramite criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione

Definire requisiti rigorosi per verificare il rispetto dei criteri di qualità (utilizzo di standard ed etichette)

Applicare i requisiti di qualità nelle clausole di esecuzione dell'appalto

È importante tenere presente che le specifiche tecniche, i requisiti e i criteri nella fase di selezione e aggiudicazione, nonché le clausole di esecuzione dell'appalto devono sempre essere collegati all'oggetto dell'appalto.

Le specifiche tecniche dovrebbero definire chiaramente l'oggetto dell'appalto, tenendo conto di tutti i requisiti di qualità identificati nel processo di pianificazione. Esse possono includere lo specifico processo di produzione o la fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti in qualunque fase del loro ciclo di vita (40). Una progettazione lungimirante delle specifiche tecniche tiene già conto dei mezzi di prova richiesti.

I committenti pubblici, ad esempio, possono richiedere che i beni acquistati siano fatti di un materiale specifico o contengano una determinata percentuale di materiali riciclati o riutilizzati. Possono inoltre includere anche requisiti riguardanti le restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nel prodotto. Ai sensi del diritto dell'UE, i committenti pubblici hanno l'obbligo specifico di tenere conto dei requisiti di accessibilità minimi nelle specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e dell'ambiente edificato oggetto dell'appalto e che sono destinati all'uso da parte di persone fisiche (41).

Articolo 18 della direttiva 2014/24/UE

[…] (2) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.

Articolo 57 della direttiva 2014/24/UE

[…] (4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

I criteri di esclusione garantiscono che il committente pubblico possa ricorrere ad operatori affidabili. Le direttive elencano i motivi di esclusione. Corruzione, frode, riciclaggio di denaro, lavoro minorile o tratta di esseri umani, reati connessi alle attività terroristiche o di altro tipo ovvero una decisione vincolante che certifica il mancato versamento di imposte o contributi previdenziali devono condurre all'esclusione dalla procedura (42).

In altri casi, i committenti pubblici possono decidere di escludere un offerente in una situazione che mette a rischio la loro affidabilità o essere obbligati a farlo dal loro Stato membro (43). Ciò avviene, ad esempio, per le violazioni degli obblighi sociali, lavorativi e ambientali richiamati nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. La direttiva elenca gli standard ambientali e lavorativi internazionali da rispettare e, in particolare, quelli sanciti nelle convenzioni «fondamentali» dell'ILO (44). L'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE estende il requisito ai subappaltatori. In diversi Stati membri, le norme nazionali prevedono esplicitamente l'esclusione obbligatoria degli offerenti che non rispettano gli obblighi ambientali, sociali e lavorativi applicabili.

Nel caso in cui il committente pubblico abbia dubbi sulla validità o sull'autenticità di un documento richiesto relativo alla verifica dei motivi di esclusione, può richiedere ulteriori spiegazioni. Esso dovrebbe chiedere la documentazione ai paesi terzi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, con una traduzione certificata, e può esigere ulteriori mezzi di autenticazione.

Assicurare il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

Esclusione degli offerenti per precedenti violazioni — volontaria o obbligatoria

Obbligo di respingere gli offerenti se una violazione conduce a un'offerta anormalmente bassa

Obbligo di garantire la conformità nell'esecuzione dell'appalto, anche da parte dei subappaltatori

Definire e applicare standard sociali, ambientali e lavorativi elevati

Definire i criteri di selezione

Definire i requisiti di esecuzione dell'appalto (ad esempio, vietando l'utilizzo di alcune sostanze chimiche)

Definire meccanismi di rendicontazione e di monitoraggio adeguati

Prevedere penali o altre conseguenze in caso di violazioni

Estendere gli obblighi ai subappaltatori e fornitori

Cooperazione per creare catene di approvvigionamento sostenibili e responsabili; gli obblighi lavorativi dovrebbero essere imposti e verificati approfonditamente nell'intera catena di approvvigionamento, anche a livello dei subappaltatori.

La definizione di criteri di selezione adeguati è fondamentale per garantire che gli offerenti abbiano la capacità di eseguire l'appalto. Nelle procedure ristrette e negoziate e nei dialoghi competitivi, essi sono utilizzati per stilare un elenco dei candidati invitati a presentare offerte. Le direttive (45) contengono un elenco esaustivo delle categorie di criteri che possono essere imposti, relativamente alla capacità finanziaria degli offerenti, nonché alla loro idoneità professionale, capacità tecnica ed esperienza.

I criteri di selezione possono includere una formazione o competenze specifiche del team che eseguirà l'appalto (ad esempio, nella gestione di materiali pericolosi o nell'installazione di tecnologie complesse), qualifiche professionali o la disponibilità delle attrezzature necessarie. I committenti pubblici possono inoltre richiedere prova dell'esperienza degli offerenti nello svolgimento di progetti simili o correlati. I criteri di selezione, che devono essere strettamente e specificamente adeguati alle caratteristiche necessarie per l'esecuzione dell'appalto, possono essere molto efficaci per salvaguardare gli interessi del committente pubblico, purché non siano discriminatori.

Più della metà delle procedure di appalto utilizza ancora il prezzo più basso come unico criterio di aggiudicazione. I criteri qualitativi sono ancora sottoutilizzati, nonostante le direttive sugli appalti pubblici attribuiscano ai committenti pubblici una grande flessibilità per effettuare acquisti basati sull'efficienza economica e su criteri qualitativi. I committenti pubblici, nel valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, possono tenere conto del miglior rapporto qualità/prezzo e sono incoraggiati a farlo.

Laddove essi decidano di utilizzare il rapporto qualità/prezzo invece del prezzo o costo più basso, la valutazione dell'offerta tiene conto di criteri differenti, incluse le considerazioni sociali e ambientali, la qualità e il prezzo o costo.

Ad esempio, i committenti pubblici potrebbero preferire gli offerenti che:

offrono condizioni di lavoro migliori nell'esecuzione dell'appalto;

favoriscono l'integrazione dei lavoratori disabili e svantaggiati;

utilizzano in modo intelligente le innovazioni per offrire soluzioni di qualità superiore o con costi inferiori; e

offrono prodotti realizzati in modo sostenibile.

Ciò indipendentemente dall'esistenza di obblighi di legge di offrire tali condizioni di lavoro o di soddisfare criteri di sostenibilità.

Anche il calcolo del costo del ciclo di vita consente di valutare l'impatto ambientale dei prodotti. Le aggiudicazioni basate su un criterio che considera soltanto il prezzo non consentono ai committenti pubblici di tenere conto dei costi e benefici a lungo termine dei progetti, portando così a un peggior rapporto qualità/prezzo. Calcolare i costi totali del ciclo di vita dell'appalto è particolarmente importante per i progetti infrastrutturali a lungo termine, che tendono ad avere costi in conto capitale e operativi elevati. In tal senso la Commissione, già nel 2013 (46), ha raccomandato agli Stati membri di utilizzare il metodo relativo all'impronta ambientale delle organizzazioni o dei prodotti per misurare il ciclo di vita. Il calcolo dei costi del ciclo di vita può includere, ad esempio, l'estrazione e la raffinazione di materie prime, la fabbricazione e altre fasi di produzione fino alla fase di utilizzo e smaltimento.

I committenti pubblici dovrebbero scegliere i criteri di aggiudicazione più idonei per ottenere lavori, forniture e servizi adatti alle loro necessità (47). Una definizione intelligente dei criteri di aggiudicazione, che premi sia la qualità che il prezzo, rappresenta una potenzialità importante per i committenti pubblici al fine di stimolare la concorrenza tra offerenti e ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo, perseguendo al contempo gli obiettivi politici strategici.

L'utilizzo di standard, etichette o certificazioni negli appalti pubblici è un modo pratico e affidabile, per i committenti pubblici, di verificare la conformità degli offerenti rispetto a particolari requisiti settoriali o di qualità. Gli standard o le etichette utilizzate nelle procedure di appalto si riferiscono solitamente all'assicurazione della qualità, alla certificazione ambientale, ai marchi ecologici, ai sistemi di gestione ambientale e ai prodotti equo solidali. Le etichette e i requisiti per l'etichettatura possono essere utilizzati per stabilire standard minimi di qualità nelle specifiche tecniche o per premiare le offerte più ambiziose tramite i criteri di aggiudicazione. I candidati che soddisfano i requisiti di etichettatura ma che non hanno ottenuto l'etichetta devono avere la possibilità di dimostrare la conformità con mezzi alternativi.

I committenti pubblici dovrebbero fare riferimento unicamente agli standard elaborati da organi indipendenti, preferibilmente a livello UE o internazionale, come il marchio di qualità ecologica dell'UE (48), il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'impronta ambientale del prodotto o dell'organizzazione oppure le certificazioni a livello UE, come la marcatura CE, o dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). L'utilizzo di standard, etichette o certificazioni europei assicura la conformità delle soluzioni alla normativa europea in materia di sicurezza, protezione della salute pubblica, ambiente ecc. Laddove i committenti pubblici richiedano certificazioni nazionali o regionali, essi sono tenuti ad accettare certificazioni equivalenti di altri Stati membri dell'UE oppure altre prove che dimostrano il rispetto del requisito. Requisiti chiari e inequivocabili su come fornire prova dell'equivalenza in termini di standard di qualità, sicurezza e protezione della salute pubblica possono effettivamente contribuire a garantire elevati standard ambientali e di altro tipo.

Spesso, un modo efficace e appropriato per promuovere standard di qualità elevati consiste nell'includere le rispettive clausole di esecuzione dell'appalto, che possono riferirsi agli aspetti qualitativi dell'esecuzione dell'appalto, tra cui caratteristiche economiche, sociali, ambientali, lavorative o innovative. Le clausole di esecuzione dell'appalto devono essere collegate all'oggetto dell'appalto e non possono richiedere politiche aziendali generali.

Agli operatori economici può essere richiesto di garantire che tutti i beni offerti, indipendentemente dalla loro origine, soddisfino standard di qualità, sociali e ambientali di livello elevato, che devono essere chiaramente definiti nei documenti di gara.

Ad esempio, all'operatore economico potrebbe essere richiesto di:

assumere lavoratori provenienti da determinati contesti svantaggiati;

fornire al personale una formazione professionale o sulla sicurezza relativa all'esecuzione specifica dell'appalto;

comunicare le emissioni o le misure volte a identificare e prevenire le violazioni dei diritti umani; e

adottare specifiche misure per lo smaltimento dei rifiuti.

Le clausole sull'esecuzione specifica dell'appalto possono essere utilizzate per richiedere agli operatori di rispettare un codice di condotta che imponga loro di comunicare informazioni riguardanti i fornitori e il loro rispetto delle condizioni di lavoro, nonché di identificare, prevenire e mitigare il rischio di violazioni dei diritti umani, in linea con i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile. I committenti pubblici possono inoltre richiedere che gli offerenti, nell'esecuzione dell'appalto, rispettino gli standard lavorativi internazionali fondamentali, indipendentemente dagli obblighi di legge vigenti nel paese dell'offerente o nel luogo di produzione. Nel caso in cui vengano identificate violazioni, agli operatori economici può essere richiesto di adottare misure coercitive e di sanzionare i fornitori fino al punto di sospendere le operazioni di fornitura.

Gli operatori economici possono essere espressamente tenuti a rispettare standard ambientali e sociali che non costituiscono obblighi di legge imposti dal diritto dell'UE o interno. Parimenti, i fornitori di servizi stranieri, nell'esecuzione dell'appalto, possono doversi conformare a obblighi di legge imposti agli operatori economici dell'UE, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno soggetti agli stessi obblighi di legge. Tali requisiti possono essere applicati anche alla produzione dei beni che sono oggetto dell'appalto.

Il mancato rispetto di tali condizioni nell'offerta porta al rifiuto della stessa. Tali requisiti aiutano a rendere più eque le condizioni di concorrenza, che potrebbero essere inique a causa dei differenti requisiti di legge nei paesi di origine degli offerenti oppure dei servizi o beni che propongono.

Buone pratiche

Utilizzare l'intera gamma di strumenti — esclusione, selezione, aggiudicazione, esecuzione dell'appalto

Adattare i criteri a ciascuno specifico appalto

Assicurarsi che tutti gli offerenti e i fornitori siano tenuti a rispettare gli stessi requisiti

3.3.   Monitorare l'esecuzione dell'appalto

Applicare gli standard di qualità al livello dell'esecuzione

Imporre obblighi di rendicontazione

Definire sanzioni chiare

L'utilizzo di criteri di qualità negli appalti pubblici è efficace unicamente quando il committente pubblico assicura un elevato livello di competenza nel preparare le gare di appalto e nella procedura di selezione, nonché quando monitora costantemente ed effettivamente l'esecuzione dell'appalto, garantendo che il fornitore di servizi resti conforme ai requisiti dell'appalto.

Il monitoraggio dell'appalto può assumere varie forme e può richiedere un diverso livello di coinvolgimento da parte del committente pubblico. Le condizioni dell'appalto possono essere accompagnate da requisiti che impongono di:

comunicare periodicamente le informazioni su alcuni aspetti dell'esecuzione;

compilare questionari riguardanti il rispetto delle clausole contrattuali;

fornire prova scritta della conformità; o

consentire verifiche e ispezioni in loco.

Gli obblighi ambientali, sociali e lavorativi applicabili dovrebbero sempre essere verificati approfonditamente, anche a livello dei subappaltatori, e, se del caso, nell'intera catena di approvvigionamento. L'inclusione di sanzioni e sistemi per l'applicazione graduale delle condizioni fornisce ai committenti pubblici anche uno strumento di pressione sui fornitori di servizi durante la fase di esecuzione dell'appalto al fine di garantire il rispetto delle condizioni contrattuali.

Prevedere metodi di coinvolgimento del fornitore di servizi, ad esempio, richiedendo spiegazioni, fissando scadenze per porre rimedio alla situazione o inviando avvertimenti, aumenta notevolmente il potere contrattuale del committente pubblico.

Le condizioni contrattuali realistiche e i metodi di monitoraggio aumentano le possibilità di una corretta esecuzione dell'appalto e garantiscono che la parità di condizioni creata al momento dell'inizio della procedura di gara venga mantenuta nell'arco dell'intera esecuzione dell’appalto.

Buone pratiche

Soltanto il monitoraggio garantisce che i fornitori di servizi rispettino i requisiti del COMMITTENTE PUBBLICO

Sviluppare meccanismi di monitoraggio semplici ed efficaci

Sfruttare l'intera gamma di strumenti di comunicazione moderni per il monitoraggio a distanza

Collaborare con le ONG e gli organismi specializzati per il monitoraggio indipendente degli appalti.

3.4.   In pratica

Ottenere standard qualitativi elevati e parità di condizioni

I committenti pubblici sono incoraggiati a utilizzare gli appalti come uno strumento strategico per promuovere gli obiettivi della società, quali quelli sociali, verdi e relativi all'innovazione.

I committenti pubblici, nella concezione degli appalti, dovrebbero garantire che gli offerenti dell'UE e di paesi terzi siano tenuti a rispettare gli stessi standard, contribuendo così a garantire la parità di condizioni.

Nel definire i requisiti dell'appalto, essi dovrebbero utilizzare le specifiche tecniche e i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione al fine di stabilire standard qualitativi elevati per tutti gli offerenti, indipendentemente dalla loro origine.

Essi dovrebbero utilizzare le clausole di esecuzione dell'appalto per garantire che gli standard qualitativi siano effettivamente applicati da tutti gli operatori nell'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dal luogo di produzione.

Essi dovrebbero introdurre e attuare meccanismi efficaci di monitoraggio per garantire il soddisfacimento degli standard.

Una serie di linee guida della Commissione aiuta i committenti pubblici a integrare i requisiti di qualità.

4.   Assistenza pratica fornita dalla Commissione europea

La Commissione europea fornisce assistenza pratica ai committenti pubblici e agli Stati membri in diverse forme (49), nell'ambito del partenariato creato nella comunicazione della Commissione «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa». In questo modo, essa promuove lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze. Tale comunicazione è stata alla base di un ampio dialogo politico moderato dalla Commissione, nonché della cooperazione e collaborazione con le autorità nazionali e locali, le istituzioni dell'UE e gli altri soggetti interessati.

Per i singoli grandi progetti infrastrutturali, la Commissione offre assistenza tramite l'helpdesk e il meccanismo di notifica nel contesto della «valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali» (50). In tali progetti, i committenti pubblici corrono un rischio maggiore che infrastrutture importanti non vengano completate in tempo o messe a disposizione nei tempi programmati, che i costi aumentino per varie ragioni durante la fase di esecuzione o che i rischi vengano trasferiti ai committenti stessi. I fondi pubblici potrebbero essere spesi in un modo che non assicura sempre di ottenere il massimo valore aggiunto per i cittadini e la società. Pertanto, i committenti pubblici sono incoraggiati ad avvalersi di tutta l'assistenza possibile.

Di seguito è riportata una panoramica dei diversi meccanismi che forniscono chiarimenti e assistenza (51).

Panoramica dell'assistenza pratica

Helpdesk e processo di notifica per i grandi progetti infrastrutturali

Reti di soggetti interessati, inclusi seminari, specialmente sugli appalti verdi e sociali e sulla professionalizzazione

Conferenze regolari di alto livello su varie questioni tematiche, inclusi i criteri di aggiudicazione, gli appalti strategici, la trasparenza, la professionalizzazione, le grandi infrastrutture, il miglioramento dell'accesso agli appalti, la trasformazione digitale e nuovi progetti e sfide

«Strumenti di supporto per gli acquirenti pubblici» del centro e-Competence

Pubblicazione di linee guida, anche sugli appalti per l'innovazione, sugli appalti verdi, sugli appalti sociali, sugli appalti nel settore della difesa e per gli operatori che gestiscono fondi europei.

5.   Sintesi

Il quadro giuridico e le sue opportunità

L'attuale quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici include direttive che disciplinano le forniture pubbliche, i servizi pubblici, le concessioni e gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché l'accesso alle procedure di ricorso. Le norme stabilite in tali strumenti giuridici forniscono ai committenti pubblici dell'UE una grande flessibilità nell'acquisto di beni, servizi e lavori:

offrono la possibilità di utilizzare criteri di qualità e di aggiudicare gli appalti sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e del costo del ciclo di vita;

consentono loro di scegliere la procedura di appalto più appropriata ed efficace;

permettono loro anche di scegliere quali requisiti di qualità introdurre nei documenti di gara;

mettono a loro disposizione meccanismi per garantire il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e lavorativi;

offrono loro una grande libertà nel preparare la procedura di gara coinvolgendo gli attori di mercato e i relativi soggetti interessati;

forniscono loro strumenti per gestire le offerte che prevedono un prezzo anormalmente basso; e

determinano quali offerenti di paesi terzi godono di un accesso garantito al mercato degli appalti dell'UE.

Nel complesso, le direttive forniscono ai committenti pubblici un elevato livello di flessibilità nell'adattare le procedure di appalto alle loro necessità.

Domande e risposte

Un committente pubblico può richiedere il rispetto di standard lavorativi, sociali e ambientali che vanno oltre i requisiti di legge vigenti nel luogo di esecuzione dell'appalto?

Sì, un committente pubblico può prevedere tali requisiti purché non siano discriminatori, siano collegati all'oggetto dell'appalto e siano compatibili con il diritto dell'Unione.

Non è ingiusto chiedere agli offerenti di rispettare standard lavorativi, sociali e ambientali che vanno ben oltre gli obblighi di legge?

No, gli obblighi di legge possono essere molto diversi a seconda del luogo di stabilimento dell'offerente e del luogo di produzione dei beni. Richiedere soltanto il rispetto della normativa locale può distorcere la concorrenza. Requisiti adeguati alle esigenze applicabili a tutti gli offerenti e tutti i beni aiutano a creare parità di condizioni.

In che modo un committente pubblico dovrebbe preparare una procedura di appalto in cui si prevede l'utilizzo di criteri di qualità?

I committenti pubblici dovrebbero iniziare con una valutazione delle loro necessità e delle potenziali soluzioni e possono consultare gli operatori di mercato e qualunque altro soggetto interessato. È possibile utilizzare qualunque strumento utile purché il committente pubblico sia trasparente e tratti allo stesso modo tutti i potenziali offerenti.

Stabilire numerosi criteri di qualità e applicarli a tutti gli offerenti genera soltanto oneri amministrativi?

Stabilire requisiti di qualità consente all'acquirente di investire in prodotti e servizi più sostenibili, socialmente responsabili e innovativi e di garantire una concorrenza leale a beneficio dei cittadini. Spetta a ciascun committente pubblico decidere qual è il modo più efficace di spendere il denaro pubblico per raggiungere il risultato desiderato. Tale flessibilità è abbinata a determinati obblighi, come garantire un monitoraggio adeguato.

In che modo i criteri di qualità e sostenibilità possono essere integrati nei documenti di gara?

I committenti pubblici godono di notevole flessibilità. Possono integrare tali considerazioni nei criteri di selezione, nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione e nelle clausole di esecuzione dell'appalto, purché esse siano collegate all'oggetto dell'appalto. Tali criteri devono essere chiaramente definiti, essere oggettivi e non devono discriminare tra i potenziali offerenti, in modo da creare una situazione di parità di condizioni in cui questi possano competere sulla base degli stessi standard qualitativi elevati.

La violazione degli obblighi ambientali, sociali e lavorativi può portare all'esclusione di un offerente?

Sì, i committenti pubblici hanno la possibilità di escludere un offerente che non rispetti gli obblighi ambientali, sociali e lavorativi applicabili.

È possibile per un committente pubblico verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e delle condizioni ad hoc per gli offerenti e i beni?

Un committente pubblico ha numerose possibilità di verificare tali condizioni. Ad esempio, può richiedere resoconti all'offerente oppure a organismi di controllo qualità indipendenti o organizzazioni non governative.

Tutti gli operatori economici del mondo hanno diritto ad accedere ai mercati degli appalti dell'UE?

No, soltanto gli operatori contemplati da accordi commerciali multilaterali o bilaterali hanno un accesso garantito ai mercati degli appalti dell'UE.

Che cosa dovrebbe fare un committente pubblico se sospetta che il prezzo offerto da un offerente di un paese terzo sia troppo basso? È possibile chiedere ulteriori informazioni?

Sì, chiedere ulteriori informazioni non è soltanto possibile ma anche consigliabile, in modo che il committente pubblico possa garantire l'affidabilità dell'offerta e parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla gara d'appalto.

Che tipo di informazioni possono essere richieste per verificare se l'offerta è anormalmente bassa?

Qualunque informazione che possa aiutare il committente pubblico a valutare la sostenibilità dell'offerta.

Quando un'offerta dovrebbe essere respinta perché anormalmente bassa?

Un'offerta può essere respinta quando il committente pubblico non è convinto della spiegazione fornita dall'offerente.

Strumenti di sostegno e linee guida della Commissione sugli appalti pubblici

Comunicazione della Commissione: Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0572

Sito web sugli appalti pubblici della Commissione: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

«Strumenti di supporto per gli acquirenti pubblici» del centro e-Competence

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_it

Raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione, del 3 ottobre 2017, relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici — Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 28)

Comunicazione della Commissione: L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614

Appalti pubblici per un'economia circolare (buone prassi e orientamenti): http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf

Acquistare verde! — Manuale sugli appalti pubblici verdi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf

Criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Buone pratiche sugli appalti pubblici verdi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm

Helpdesk per gli appalti pubblici verdi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm

Pacchetto di strumenti di formazione sugli appalti pubblici verdi per i committenti pubblici: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Programmi di formazione sugli appalti pubblici verdi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Strumenti per la determinazione del costo del ciclo di vita per gli appalti pubblici verdi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

Metodo relativo all'impronta ambientale delle organizzazioni/dei prodotti: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm

Seminari sugli acquisti con impatto sociale: https://www.aeidl.eu/en/projects/social-development/bsi-buying-for-social-impact.html

Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cb70c481-0e29-4040-9be2-c408cddf081f

Orientamenti della Commissione in materia di appalti per l'innovazione: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=3051&version=F

Pacchetto di strumenti per gli appalti per l'innovazione — Assistenza europea per gli appalti per l'innovazione: http://www.eafip.eu/

Rete europea dei centri di competenze sugli appalti per l'innovazione: http://www.procure2innovate.eu/

Appalti pubblici — Orientamenti per i funzionari responsabili: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guidelines/2015/public-procurement-guidance-for-practitioners

Orientamenti della Commissione relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XC0508(01)

Orientamenti relativi all'aggiudicazione di appalti da governo a governo nei settori della difesa e della sicurezza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.450.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:450:TOC

Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 87)


(1)  JOIN (2019)5.

(2)  Riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019, EUCO 1/19.

(3)  Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi, COM(2016)34 final.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa, COM(2017) 572 final.

(5)  Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

(7)  Il documento non è giuridicamente vincolante. Sebbene parafrasi occasionalmente le disposizioni della normativa dell'UE, esso non è concepito per integrare o ridurre i diritti e gli obblighi stabiliti in tale normativa. Nella misura in cui il documento possa essere inteso come volto a interpretare la normativa dell'UE, è opportuno sottolineare che soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante del diritto dell'Unione. Gli esempi citati nel presente documento non sono stati verificati in termini di conformità al diritto dell'Unione.

(8)  Secondo l'attuale testo dell'AAP, i pertinenti allegati citati nell'articolo 25 corrispondono ora ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

(9)  Cfr. a tal riguardo l'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 43 della direttiva 2014/25/UE.

(10)  Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi, COM(2016)34 final.

(11)  Riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019, EUCO 1/19.

(12)  Combinato disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.

(13)  Secondo l'attuale testo dell'AAP, le relative disposizioni non sono più incluse nell'articolo XXIII, bensì nell'articolo III.

(14)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(15)  Gli Stati membri dovrebbero prendere tale decisione sulla base del rapporto qualità/prezzo, riconoscendo la necessità di una base industriale e tecnologica di difesa europea che sia globalmente competitiva, l'importanza di mercati aperti ed equi e l'obiettivo di conseguire vantaggi reciproci. Tale decisione potrebbe anche essere selettiva, ovvero permettere soltanto la partecipazione degli operatori economici di tutti o alcuni dei paesi dell'accordo sugli appalti pubblici, ma non di altri paesi terzi (paesi non appartenenti al SEE che non sono membri dell'AAP e con i quali l'UE non ha accordi bilaterali sull'apertura dei mercati degli appalti pubblici).

(16)  Cfr. il secondo comma del considerando 18 della direttiva 2009/81/CE.

(17)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

(18)  Articolo 21 della direttiva 2009/81/CE.

(19)  Come affermato nel considerando 16 della direttiva, la definizione di interessi essenziali in materia di sicurezza è di esclusiva competenza degli Stati membri (cfr. anche la sentenza del 30 settembre 2003 nella causa T-26/01).

(20)  Cfr. la sentenza della CGUE del 13 dicembre 2007 nella causa C-337/06, Bayerischer Rundfunk, punto 64.

(21)  Cfr. il punto 68 della sentenza nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99, Impresa Lombardini SpA.

(22)  Tale confronto «relativo» (che include tutte le offerte presentate) può essere preferibile nei casi in cui il numero di offerte ricevute sia sufficiente, poiché rispecchia probabilmente al meglio le condizioni di mercato.

(23)  CGUE, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punti 43 e 73.

(24)  CGUE, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punti 43 e 55.

(25)  CGUE, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 51.

(26)  Articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

(27)  Articolo 69, paragrafo 2, lettera d), e articolo 69, paragrafo 3.

(28)  Articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

(29)  Tribunale dell'Unione europea, causa T-422/11, Computer Resources International, punto 87.

(30)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa, COM(2017) 572 final.

(31)  Ad esempio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU e, in particolare, l'obiettivo SDG 12.7 (promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali). La risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite sull'ambiente del marzo 2019 invita tutti gli Stati membri a lavorare per raggiungere consumi e una produzione sostenibili, sviluppare politiche sostenibili in materia di appalti pubblici e aggiornare i propri quadri giuridici sugli appalti pubblici in linea con il loro impegno a raggiungere l'obiettivo SDG 12.7; cfr. la risoluzione:

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28517/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y

(32)  Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).

(33)  http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Nel contesto internazionale, risultano particolarmente rilevanti i seguenti gruppi di prodotti: appalti pubblici verdi in materia di computer e schermi (2016), trasporto su strada (2019) e apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (2014). Per ciascun criterio, la serie di criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE specifica se esso debba essere utilizzato come criterio di selezione, specifica tecnica, criterio di aggiudicazione o clausola di esecuzione dell'appalto. I criteri per gli appalti pubblici verdi si fondano su una base di conoscenze comprovate, sui criteri esistenti del marchio di qualità ecologica e sulle informazioni raccolte dai soggetti interessati dell'industria, della società civile e degli Stati membri. La base di conoscenze comprovate si avvale di informazioni e dati scientifici, adotta un approccio basato sul ciclo di vita e coinvolge i soggetti interessati che si incontrano per discutere temi e creare consenso.

(34)  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf

(35)  http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

(36)  http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm

(37)  Per ulteriori informazioni: Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione C(2018) 3051 final pubblicati il 15.5.2018: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/IT/C-2018-3051-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF

(38)  L'articolo 40 della direttiva 24/2014/UE e l'articolo 58 della direttiva 25/2014/UE includono disposizioni sulle consultazioni preliminari di mercato.

(39)  COM(2007)799 final e documento di lavoro dei servizi associato SEC(2007)1668 «Appalti pre-commerciali: Promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa».

(40)  Articolo 42 della direttiva 2014/24/UE.

(41)  Il 13 marzo 2019, il Parlamento europeo ha adottato l'atto europeo sull'accessibilità (direttiva 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi), che stabilisce i requisiti europei obbligatori di alcuni prodotti e servizi, anche nell'aggiudicazione di appalti pubblici.

(42)  Articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE. Cfr. anche articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(43)  L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE contiene un elenco esaustivo delle categorie.

(44)  Convenzione OIL (n. 87) sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale; (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva; (n. 29) sul lavoro forzato; (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato; (n. 138) sull'età minima; (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione); (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione; e (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile.

(45)  Articolo 58 della direttiva 2014/24/UE. Cfr. anche articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.

(46)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1). Cfr. anche gli sviluppi nella fase EU Pilot e nella fase di transizione: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

(47)  Cfr. considerando 92 della direttiva 2014/24/UE.

(48)  www.ecolabel.eu

(49)  https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

(50)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali», COM(2017)573.

(51)  Tutti i relativi riferimenti e collegamenti sono contenuti nella sezione «5. Sintesi».


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/67


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 agosto 2019

(2019/C 271/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1194

JPY

yen giapponesi

117,69

DKK

corone danesi

7,4633

GBP

sterline inglesi

0,92615

SEK

corone svedesi

10,7315

CHF

franchi svizzeri

1,0876

ISK

corone islandesi

137,50

NOK

corone norvegesi

10,0003

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,831

HUF

fiorini ungheresi

324,65

PLN

zloty polacchi

4,3275

RON

leu rumeni

4,7250

TRY

lire turche

6,2161

AUD

dollari australiani

1,6589

CAD

dollari canadesi

1,4807

HKD

dollari di Hong Kong

8,7825

NZD

dollari neozelandesi

1,7352

SGD

dollari di Singapore

1,5520

KRW

won sudcoreani

1 364,55

ZAR

rand sudafricani

17,2164

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9014

HRK

kuna croata

7,3908

IDR

rupia indonesiana

15 951,00

MYR

ringgit malese

4,7022

PHP

peso filippino

58,424

RUB

rublo russo

73,4092

THB

baht thailandese

34,506

BRL

real brasiliano

4,4660

MXN

peso messicano

21,9971

INR

rupia indiana

79,7460


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/68


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) (DOP)

(2019/C 271/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) in conformità all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)

A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per la denominazione «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΞΟΥ» (ARSENIKO NAXOU)

n. UE: PDO-GR-02323 – 6.11.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (Denominazioni)

«Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou)

2.   Stato membro o Paese terzo

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Arseniko Naxou» è un formaggio da tavola a pasta dura stagionato, prodotto in maniera tradizionale con latte ovino e caprino non pastorizzato.

Venduto in forme intere, l’«Arseniko Naxou» presenta le seguenti caratteristiche fisiche: forma cilindrica, peso compreso tra 1 e 4 kg, colore tra il bianco avorio e il giallo pallido con una crosta dura e di spessore relativamente ridotto.

Il tenore in materia grassa su estratto secco non deve essere inferiore al 43 %, il tenore proteico non deve essere inferiore al 27 %, mentre il tasso di umidità non deve essere superiore al 38 % e il tenore di sale non deve essere superiore al 3,5 %.

Rispetto agli altri formaggi a pasta dura le caratteristiche organolettiche distintive di questo prodotto sono: il gusto piacevole dolce-salato, intenso e piccante, la consistenza morbida e cremosa e l’aroma ricco. Man mano che stagiona, l’«Arseniko Naxou» diventa più piccante e aromatico.

Essendo prodotto con latte non pastorizzato, l’«Arseniko Naxou» deve stagionare almeno tre mesi prima di essere immesso in commercio per garantire l’assenza di microrganismi indesiderati. Il periodo di produzione di questo formaggio va da dicembre a maggio.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli ovini e i caprini della regione montuosa e semi-montuosa di Naxos sono razze locali e incroci di razze locali idonei alle condizioni di queste regioni e allevati in maniera tradizionale in unità di allevamento estensivo. Più o meno da dicembre a maggio, nel periodo di maggiore produzione di latte e di fabbricazione dell’«Arseniko Naxou», gli animali si nutrono della vegetazione locale della regione che con le piogge invernali e primaverili è ancora più rigogliosa (timo, ginestra greca, cisto, spinaporci, sparzio villoso, lentisco, quercia spinosa ecc.). Quando le condizioni climatiche non lo consentono, gli animali vengono alimentati con foraggio essiccato prodotto all’interno della zona geografica (orzo, avena, veccia, trifoglio). Da giugno a settembre, periodo di scarsa produzione di latte e in cui il formaggio non viene fabbricato, gli animali sono alimentati al pascolo, con integratori prodotti localmente e con foraggio proveniente da fuori la zona geografica (cereali ricchi di amido, crusca, paglia). Nel periodo da ottobre a novembre, a causa della scarsa vegetazione naturale e del maggiore fabbisogno degli animali, la loro alimentazione è integrata con foraggio essiccato di produzione locale e con foraggio proveniente da altre zone geografiche. La percentuale massima di integratori prodotti fuori dalla zona geografica è inferiore al 40 % della materia secca su base annua.

Le materie prime di base per produrre l’«Arseniko Naxou» sono il latte, il caglio, il sale e l’olio.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Sia le fasi di produzione e trattamento del latte che le fasi legate alla produzione e alla maturazione del prodotto finale hanno luogo nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto deve essere confezionato all’interno della zona geografica delimitata in modo da garantire: a) la qualità del prodotto durante la conservazione e il trasporto, al fine di preservarlo dagli agenti fisici (umidità, luce, temperatura, polvere, gas di scarico) e biologici (batteri, funghi, virus); b) la tracciabilità del prodotto e c) il controllo richiesto relativo all’esame delle quantità prodotte, confezionate e vendute e la corrispondenza con le materie prime autorizzate e i metodi di produzione.

Il confezionamento deve essere effettuato dal produttore utilizzando carta o altri materiali di imballaggio ad uso alimentare.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La forma intera deve recare un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

la denominazione «Arseniko Naxou», seguita dalla dicitura «denominazione di origine protetta» o dall’acronimo DOP;

«con latte crudo»;

il nome e l’indirizzo dell’impresa di produzione e/o di confezionamento;

la data di produzione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio copre l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apeiranthos, Damarionas, Danakos, Keramoti, Koronida, Koronos, Kinidaros, Messi, Moni, Filoti e Chalkio del comune di Naxos e delle Piccole Cicladi.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Suolo:

La zona di produzione del formaggio si trova nella parte montuosa e semi-montuosa dell’isola, alle estremità settentrionale e orientale della stessa. La regione è caratterizzata da terreni in pendenza, dalla presenza di terrazze, gradoni e muretti e da vaste distese di pascoli.

Clima:

Naxos presenta un clima di tipo «mediterraneo insulare»: temperato, mite e umido, con venti molto forti. Nelle regioni montuose dell’isola, le temperature sono inferiori di circa 5 °C, l’umidità relativa annua media raggiunge l’85 % e il livello delle precipitazioni è di 770 mm. Talvolta si registrano forti nevicate.

Vegetazione:

Le particolari condizioni di temperatura, umidità e piovosità sono all’origine dello sviluppo di tipiche associazioni erbacee di montagna, che costituiscono la principale fonte di alimentazione degli ovini e dei caprini.

Nella zona geografica delimitata vi sono estese coltivazioni di viti e olivi. I versanti rocciosi delle montagne sono coperti da vegetazione bassa (gariga) e medio-alta (macchia). Nella vegetazione della macchia dominano lo sparzio villoso (Calycotome vilosa), il lentisco (Pistacia lentiscus), la quercia spinosa (Quercus coccifera), l’acero di Creta (Acer sempervirens), il leccio (Quercus ilex) e il platano orientale (Platanus orientalis), che costituiscono una preziosa fonte di alimentazione, soprattutto per le capre. Nei pascoli della regione abbondano specie vegetali spontanee come le piante erbacee Allium luteolum, Alyssum foliosum, Bolanthus greacus, Bupleurum aira, Campanula calaminthifolia, Centaurea oliverana, Cerastium runemarkii, Corydalis integra, Erysimum hayekii, Erysimum naxense, Galanthus ikariae, Galium conforme, Scutellaria virgaurea, Symphytum davisii, Verbascum adeliae, adatte al pascolo degli animali.

Bestiame:

Le capre e le pecore sono perfettamente adattate alle condizioni locali della regione, sono di piccola taglia e producono una scarsa quantità di latte. La pratica tradizionale del pascolo libero (modalità di allevamento estensivo) dà agli animali la possibilità di alimentarsi nei pascoli della regione attingendo alla vegetazione locale.

Fattore umano:

Fin dall’antichità l’«Arseniko Naxou» occupa un posto di grande importanza nella vita e nell’alimentazione degli abitanti. Ancora oggi gli allevatori-casari continuano a produrre il formaggio in base al metodo tradizionale. Le competenze dei casari nelle varie fasi di produzione costituiscono un elemento essenziale della specificità dell’«Arseniko Naxou», oltre ad essere un fattore determinante della qualità del prodotto ottenuto. In particolare, è determinante la capacità del casaro di distinguere il momento esatto della coagulazione del latte in cui la cagliata è pronta per essere tagliata. Il processo di produzione dell’«Arseniko Naxou» è manuale, come dimostrano il taglio della cagliata realizzato con un apposito strumento per ottenere una consistenza lattea, la miscelazione effettuata lentamente per separare la cagliata dal siero di latte e la pressatura manuale della cagliata negli stampi per estrarne il liquido e darle la forma definitiva. Durante la stagionatura il casaro esperto individua il momento opportuno per: a) scegliere le forme di formaggio prodotte in base al metodo appropriato e scartare quelle non conformi; b) rivoltare le forme e c) cospargerle di olio di oliva o di fecce di olio d’oliva dando così un contributo decisivo alla qualità del formaggio.

5.2.   Specificità del prodotto

L’«Arseniko Naxou»

ha un gusto piacevole dolce-salato, intenso e piccante e un aroma ricco.

Le sue caratteristiche organolettiche sono dovute all’utilizzo di specie vegetali endemiche nell’alimentazione degli animali che conferiscono al latte e all’«Arseniko Naxou» con cui è prodotto un sapore piacevole e intenso e un aroma ricco. La specificità della tecnica di produzione a base di latte non pastorizzato consente di preservare le caratteristiche del latte prodotto nella regione e la presenza di batteri lattici autoctoni che svolgono un ruolo determinante nell’espressione delle qualità gustative del formaggio, contribuendo al sapore dolce-salato e piccante dell’«Arseniko Naxou».

La sua consistenza morbida e cremosa è dovuta all’elevato tenore di materia grassa. Durante il processo di produzione l’«Arseniko Naxou» è il primo formaggio prodotto con latte fresco intero e contiene più materie grasse.

Si distingue per la forma dello stampo, da cui dipende la forma del formaggio stesso. Presenta una crosta dura e sottile, frutto di una lunga stagionatura. Anche l’impasto della cagliata all’interno degli stampi contribuisce alla formazione della crosta, così come il fatto di cospargere di sale e olio le forme.

Sia il tenore in materia grassa su estratto secco (43 %) che il tenore proteico (27 %) sono più alti degli altri formaggi dello stesso tipo.

Questo formaggio ha la particolare denominazione di «arseniko»: nome attribuito dai pastori-casari della regione per indicare un formaggio a pasta dura e resistente al tempo, il più «forte» in materia grassa e proteine, tutte proprietà attribuite al termine «arseniko» (maschio in greco).

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’«Arseniko Naxou» è frutto della combinazione delle condizioni pedoclimatiche della regione, del sistema di allevamento estensivo e del metodo di produzione tradizionale.

La geostoria, la geomorfologia, la topografia e la varietà delle rocce della regione hanno contribuito alla ricchezza della vegetazione che costituisce la principale fonte di alimentazione degli ovini e dei caprini con il cui latte viene prodotto. Per via del pascolo libero nelle zone montuose e semi-montuose, le razze locali di ovini e caprini sono frugali, resistenti e perfettamente adattate al particolare ambiente geografico.

Le condizioni climatiche della regione favoriscono:

a)

la presenza e lo sviluppo di numerose piante aromatiche striscianti, erbacce, arboree e arbustive appartenenti alla famiglia delle Labiate (Labiatae), delle Ombrellifere (Umbelliferae), delle Composite (Compositae) ecc., che sono consumate dagli ovini e dai caprini conferendo aroma e sapore sia al latte che al formaggio con cui è prodotto;

b)

il lungo soggiorno degli ovini e dei caprini nei pascoli naturali della regione e la migliore valorizzazione delle specie vegetali endemiche, e

c)

la stagionatura dell’«Arseniko Naxou». Le condizioni di temperatura e umidità della regione, dove la temperatura non scende sotto i 10 °C e l’umidità oscilla tra il 70 e il 90 %, contribuiscono alla stagionatura naturale del prodotto nei locali di stoccaggio e alla produzione di un formaggio dalla struttura e dalla composizione caratteristiche. I livelli stabili di temperatura e umidità, senza variazioni significative, determinano la graduale stagionatura del prodotto, contribuendo all’evoluzione qualitativa e quantitativa durante la maturazione del formaggio, determinando la struttura caratteristica dell’«Arseniko Naxou».

La peculiarità del sistema di allevamento (pascolo libero), tradizionalmente praticato dagli allevatori-casari della regione, comporta lo sfruttamento dei pascoli e quindi della vegetazione locale della regione, contribuendo al contempo alle caratteristiche organolettiche del prodotto.

La tecnica di produzione dell’«Arseniko Naxou» deve la sua specificità all’utilizzo di latte non pastorizzato, che consente la presenza della microflora autoctona proveniente dall’ambiente della stalla e del caseificio e che ha un ruolo determinante nell’espressione delle qualità gustative del formaggio. Man mano che stagiona, gli aromi e il sapore di questo formaggio si fanno più intensi. La correlazione positiva tra il sapore piccante, l’aroma ricco e la consistenza caratteristica, da un lato, e l’età del formaggio, dall’altro, è attribuita a una proteolisi e una lipolisi importanti che dipendono dall’azione dei batteri lattici locali durante la stagionatura.

Le competenze dei casari della regione, che intervengono manualmente al momento della coagulazione, della formatura e della stagionatura del prodotto, sono determinanti ai fini dell’elaborazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto.

Il processo di produzione è strettamente legato alle conoscenze del casaro, che sa individuare il periodo di produzione del formaggio in base alle condizioni climatiche della regione e alla composizione della vegetazione, ma è anche legato al suo intervento manuale nel corso del processo produttivo, in modo da ottenere un prodotto artigianale.

Riferimenti all’«Arseniko Naxou» figurano su stampa, Internet e televisione. Viene descritto come espressione della tradizione casearia di Naxos e uno dei formaggi più conosciuti dell’isola, con un sapore particolare, unico, intenso e piacevole che diventa più piccante e aromatico con il passare del tempo. È considerato un formaggio di qualità eccellente e una fonte di ispirazione. Questo prodotto, la cui fama ha superato i confini della zona di produzione, è apprezzato anche dai consumatori di altre regioni.

La denominazione «Arseniko Naxou» è consolidata, come dimostrano riferimenti storici, pubblicazioni sulla stampa scritta e on line e fatture di acquisto e vendita del prodotto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_arsenikou_naxou.pdf


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/73


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9354 — AXA/NN Group/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 271/05)

1.   

In data 5 agosto 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Lindisfarne S.L. (Spagna), ESI One S.à.r.l. (Francia), Alterimmo Europe S.à.r.l. (Francia), tutte controllate in ultima istanza da AXA S.A («AXA», Francia),

REI Spain B.V. (Paesi Bassi), appartenente a NN Group (Paesi Bassi).

AXA e NN Group acquisiscono indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa comune di nuova costituzione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   AXA: gruppo assicurativo internazionale che opera anche nella gestione degli investimenti. Lindisfarne S.L., ESI One S.à.r.l. e Alterimmo Europe S.à.r.l. operano nella gestione immobiliare in Spagna e in Europa;

—   NN Group: ente finanziario che opera a livello mondiale nei servizi assicurativi e di investimento. REI Spain B.V. opera nell'acquisto e nella gestione di attivi immobiliari in Europa;

—   JV: opererà nella locazione di spazi residenziali in Spagna.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9354 — AXA/NN Group/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/75


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 271/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«RISO DEL DELTA DEL PO»

n. UE: PGI-IT-0712-AM01 – 21.6.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po IGP

Via J.F. Kennedy, 134

45019 Taglio di Po (Ro)

Tel. +39 0532 1716402

e-mail: info@consorziorisodeltapoigp.it

Il Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po IGP è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento; Logo del prodotto; aggiornamenti normativi]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

—   La seguente frase dell’articolo 1 del disciplinare di produzione:

L’indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» è riservata ai frutti di riso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

è cosi modificata:

L’indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» è riservata al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Si è aggiornato il lessico sostituendo il termine «frutti di riso» con «riso».

La modifica permette di identificare l’indicazione «Riso del Delta del Po» IGP con il riso nelle sue diverse tipologie pronto per essere messo in commercio per il consumatore, cioè dopo che la granella è stata sottoposta alle lavorazioni ed ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente e rispondente ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

—   La seguente frase dell’articolo 2 del disciplinare di produzione e del punto 3.2 del documento unico:

L’indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il frutto del riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio.

è così modificata:

L’indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope.

Si chiede l’inserimento di nuove varietà di riso, in particolare: Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope.

La necessità di introdurre, a fianco di quelle originariamente previste, le varietà ad esse succedanee e di bassa taglia, nasce dal fatto che le varietà tradizionali sono state costituite molti anni fa (le più vecchie, Arborio e Carnaroli, negli anni Quaranta del secolo scorso) e presentano caratteri agronomici (in particolare l’elevata suscettibilità alle malattie fungine e all’allettamento) che ne rendono problematica la coltivazione senza il ricorso a ripetuti trattamenti con fitofarmaci, a scapito della salubrità del prodotto e della sostenibilità della coltivazione.

Viceversa le varietà di più recente costituzione, che presentano una maggiore resistenza e/o tolleranza alle patologie fungine e all’allettamento, consentono di ottenere un prodotto sano e omogeneo con caratteristiche organolettiche analoghe a quelle esistenti.

—   La frase

Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino, compatto, con un elevato tenore proteico e può essere bianco o integrale.

è così modificata:

Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino/perlato compatto, con un elevato tenore proteico e può essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente.

La dicitura «cristallino» riferita a tutte le varietà comprese nel disciplinare è imprecisa. Infatti, delle varietà attuali solo riso Baldo ha il chicco cristallino, mentre le restanti Arborio, Carnaroli e Volano hanno un chicco perlato. Si propone pertanto di aggiornare il termine cristallino con il termine cristallino/perlato.

Sono state eliminate le definizioni bianco o integrale sostituendole con la frase «sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente» per tener conto del rapido susseguirsi di modalità di trasformazione industriale in funzione delle mutevoli preferenze del consumatore.

—   Il seguente paragrafo:

Il «Riso del Delta del Po» - IGP, all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:

Varietà'

Collosità' riso cotto g/cm

Proteine % (*1)

Baldo

> 4,5

> 6,60

Carnaroli

> 1,5

> 6,60

Volano

> 3,0

> 6,60

Arborio

> 3,5

> 6,60

è cosi modificato:

Il «Riso del Delta del Po» - IGP, deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:

Varietà'

Consistenza

kg/cm2

Proteine % sulla sostanza secca

non inferiore a

non inferiore a

Arborio, Volano, Telemaco

0,65

6,60

Baldo, Cammeo

0,60

6,60

Carnaroli, Karnak, Caravaggio, Keope

0,85

6,60

Tali caratteristiche devono essere determinate prima della trasformazione industriale, su campioni di risone secco rappresentativi dell’intero quantitativo aziendale.

Si sostituisce il parametro della collosità con quello della consistenza. I due parametri sono tra loro inversamente correlati ed entrambi indicativi della qualità alimentare del prodotto dopo la cottura. Più specificamente, tanto più il riso presenta un’elevata collosità, tanto meno è consistente e viceversa. Per il parametro della collosità non esiste un metodo di analisi validato, in quanto finora non è stato possibile definire in sede UNI ed ISO un metodo affidabile e riproducibile, a differenza del parametro della consistenza, per il quale è disponibile un metodo di analisi affidabile e riproducibile, riconosciuto a livello internazionale (norma UNI EN ISO 11747:2012).

I valori proposti per il parametro consistenza sono quelli dell’Ente Nazionale Risi sulla base dell’esito di numerose analisi effettuate dal suo laboratorio merceologico.

Inoltre si è ritenuto opportuno specificare che la consistenza e le proteine devono essere valutate sul risone prima della trasformazione industriale.

Prova dell’origine

Articolo 4 del disciplinare di produzione

L’articolo è stato riformulato nel suo complesso spostando le informazioni storiche sulla coltivazione del riso nell’area geografica, costituite dai primi 5 paragrafi dell’articolo 4, al pertinente articolo relativo al legame tra l’ambiente e il prodotto. L’articolo 4 è così riformulato:

L’origine del prodotto e' comprovata inoltre dall’iscrizione dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi tenuti e aggiornati dall’organismo di controllo di cui all’articolo 7 del presente disciplinare.

Metodo di ottenimento

Articolo 5 del disciplinare di produzione

L’articolo 5 è stato riscritto per tener conto dell’evoluzione delle tecniche di lavorazione e produzione, ma anche alla luce dei reali risultati pratici ottenuti dall’entrata in vigore del disciplinare ad oggi.

Lavorazione del terreno

—   La seguente frase:

Dovrà essere eseguita un’aratura a profondità di 25 - 30 cm, seguita almeno da una erpicatura; successivamente il terreno dovrà essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque.

è così modificata:

Dovrà essere eseguita un’aratura a profondità di 25 - 30 cm, seguita almeno da una erpicatura; sono tuttavia ammesse in alternativa altre tecniche di lavorazione che garantiscano la preparazione di un adeguato letto di semina.

Le operazioni di preparazione del terreno tradizionalmente adottate (aratura, erpicatura) possono oggi essere sostituite da operazioni alternative (dissodatura, arieggiatura) che raggiungono lo stesso scopo con minor dispendio di energia e maggior rispetto dell’ambiente. In particolare si sono aggiunte all’aratura altre tecniche più moderne di lavorazione dei terreni, oggi considerate più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Analisi dei terreni

—   La frase

Le aziende che producono «Riso del Delta del Po» devono eseguire almeno ogni 5 anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda un piano di concimazione eseguito da un tecnico agrario.

è così modificata:

Le aziende che producono «Riso del Delta del Po» devono eseguire almeno ogni 5 anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda un corretto piano di concimazione secondo le effettive necessità.

Si è eliminato l’obbligo della redazione da parte di un «tecnico agrario», in quanto il piano di concimazione può essere redatto anche dall’azienda agricola in autonomia data la professionalità acquisita con l’esperienza dall’agricoltore non necessariamente qualificato come tecnico agricolo.

—   La seguente frase è stata soppressa

La varietà Carnaroli, che necessita di particolari terreni a prevalenza argillosa, può essere prodotta solo in terreni con pH superiore a 7,5. Le altre tre varietà possono essere prodotte in tutto il territorio definito dall’articolo 3 del presente disciplinare.

Si ritiene possibile evitare il riferimento al pH del terreno (parametro previsto solo per la varietà Carnaroli) poiché si è notato che è molto variabile nella zona di coltivazione, anche all’interno delle singole aziende, o di un singolo appezzamento, e non influisce sulle caratteristiche qualitative della varietà citata. Inoltre la presenza dell’acqua sul terreno da aprile ad agosto fa da tampone all’ambiente acido, innalzandone il pH.

La modifica si applica anche al punto 3.5 del documento unico.

Concimazioni

—   Il massimale di Azoto (N) previsto per le concimazioni è passato da 130 kg/ha a 160 kg/ha.

La zona di produzione comprende terreni torbosi e argillosi e per ottenere un prodotto omogeneo e uniforme per il mercato è necessario integrare la concimazione in modo differenziato a seconda del terreno di riferimento. Pertanto, si ritiene opportuno aumentare la quantità massima di azoto al fine di ottenere un livello proteico della granella paritetico agli altri terreni.

Semina

—   La frase

La quantità massima di seme utilizzabile per ettaro è di 240 kg. La semina può essere effettuata in acqua con caduta libera o in asciutta sul terreno lavorato che dovrà immediatamente venir sommerso di acqua.

è così modificata:

La quantità massima di seme utilizzabile per ettaro è di 300 kg. La semina può essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovrà immediatamente venir sommerso di acqua.

È stata modificata la quantità massima di seme in quanto 240 kg/ha nel caso della semina in acqua in queste zone non sono sufficienti a garantire un’adeguata copertura del terreno da parte della coltura. Impianti troppo radi non consentono al riso di difendersi dalle erbe infestanti, e necessitano perciò di ripetuti diserbi. Inoltre è stata aggiunta la possibilità di effettuare la semina interrata allo scopo di limitare la quantità di acqua utilizzata.

Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti.

—   La frase

È obbligatoria la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia - brusone).»

è così modificata:

È ammessa la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia).

Nell’intento di rendere la risicoltura meno impattante sull’ambiente, si rende facoltativa la concia del seme in quanto non necessaria per sementi esenti da patogeni.

—   La seguente frase è stata soppressa.

«È obbligatoria l’asciutta della risaia e l’esposizione al sole in caso di problemi causati da fitofagi del riso (crostacei, insetti, vermi)».

Per una maggiore sostenibilità ambientale della risaia, è stato eliminato l’obbligo dell’asciutta allo scopo di limitare la quantità di acqua impiegata.

—   La frase

La lotta alle erbe infestanti potrà avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l’aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell’acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina.

è così modificata:

La lotta alle erbe infestanti ed ai fitofagi potrà avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l’aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell’acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina, nonché con eventuali asciutte temporali in accordo con le buone tecniche di lavorazione per l’eliminazione dei fitofagi.

Per maggiore precisione, nel paragrafo relativo alla difesa fitosanitaria si ritiene opportuno far riferimento anche ai fitofagi oltre che alle erbe infestanti come già previsto nella formulazione vigente. Inoltre, si ritiene opportuno integrare il disciplinare inserendo la possibilità di effettuare asciutte temporanee. Con l’esperienza acquisita con le coltivazioni del riso si è appurato che una asciutta mirata del terreno a risaia elimina le problematiche date dai fitofagi senza bisogno di trattamenti aggiuntivi.

Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione.

—   I seguenti valori di produzione massima unitaria per tipologia di risone secco

Carnaroli

:

6,0 ton/ha

Volano

:

8,0 ton/ha

Baldo

:

8,0 ton/ha

Arborio

:

7,5 ton/ha

sono così modificati:

Varietà'

Tonnellate/Ha

Arborio

7,5

Baldo

8,0

Cammeo

8,5

Carnaroli

6,5

Telemaco

8,5

Karnak

8,5

Volano

8,0

Caravaggio

8,5

Keope

8,5

Si sono aggiunti i limiti produttivi delle nuove varietà e si è lievemente aumentata la produzione massima del Carnaroli visti i risultati ottenuti nel recente passato.

—   La frase

La trasformazione industriale deve avvenire in stabilimenti e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche.

è così modificata:

La trasformazione industriale da risone a riso (sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all’interno del territorio dell’IGP e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate al punto 3.2. La particolarità della zona di produzione permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto.

L’esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che i luoghi di sbramatura e sbiancamento del riso influiscono sulla qualità del prodotto finale. In queste fasi una delle componenti fondamentali per conservare le migliori caratteristiche del prodotto, consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, ottenere poi una cottura omogenea, è la particolarità della zona di produzione.

Infatti, il microambiente particolarmente favorevole, nonché le temperature e le caratteristiche ambientali dell’area di produzione sottolineano come il territorio dell’IGP «Riso del Delta del Po» sia caratterizzato da una particolare umidità relativa media dell’aria, che è la condizione ottimale per raggiungere con certezza i requisiti qualitativi del Riso del Delta del Po.

Per completezza si sottolinea che la peculiarità dell’area di produzione del «Riso del Delta del Po» è un fattore noto a tutti gli operatori del settore e sostenuto anche dalla letteratura. Infatti, nelle zone di produzione dell’IGP, che si trovano mediamente a mt. 3.00 sotto il livello del mare, esiste in modo naturale questo tipo di umidità, fattore che non è ripetibile in nessun’altra parte d’Italia.

La modifica si applica anche al punto 3.6 del documento unico.

—   Le seguenti frasi sono state soppresse dal punto 3.6 del documento unico:

«L’essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto ma solo se alimentati a metano e GPL.

L’umidità del risone essiccato non deve essere superiore al 14 %.»

La modifica ha carattere puramente redazionale, in quanto le frasi sopra citate riguardano il metodo di ottenimento piuttosto che norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura confezionamento ecc. Si precisa che la modifica non implica alcuna modifica del disciplinare di produzione, nel quale le due disposizioni rimangono presenti nel pertinente articolo 5 «metodo di produzione» e vigenti.

Etichettatura - Confezionamento

Articolo 8 del disciplinare di produzione

—   La seguente frase:

Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare in scatole o in sacchetti adatti all’uso alimentare da 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

è così modificata:

Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

Sono state eliminate le prescrizioni relative al peso e alle caratteristiche delle confezioni al fine di consentire ai confezionatori maggiore flessibilità nella scelta delle tipologie di confezioni.

—   Le informazioni contenute nei seguenti paragrafi:

Sui contenitori dovrà essere apposto obbligatoriamente il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 x 30, e con caratteri di adeguata dimensione (altezza minima 5 mm) la dicitura «Riso del Delta del Po» seguita da «Indicazione Geografica Protetta» oppure sotto forma di acronimo «IGP».

Nella confezione dovrà essere indicata la varietà («Arborio», «Carnaroli», «Volano», «Baldo») e potrà essere inserita la tipologia «Riso integrale».

Sulla medesima confezione dovrà anche apparire nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

Indicazioni diverse dalla dicitura «Riso del Delta del Po» - Indicazione Geografica Protetta, dovranno avere dimensioni non superiori ad 1/3 di quelle utilizzate per «Riso del Delta del Po».

sono state riformulate come segue:

Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire:

1)

la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione Geografica Protetta» (oppure sotto forma di acronimo «IGP») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt);

2)

il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 x 25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovrà essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovrà essere indicata la varietà in purezza di cui all’articolo 2 e cioè Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio, Keope; potrà essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente;

3)

il simbolo I.G.P dell’Unione europea.

Sono state eliminate le indicazioni che regolamentano il carattere delle indicazioni diverse dalla dicitura «Riso del Delta del Po» e le indicazioni già previste dalla normativa vigente (nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore). Inoltre, si è ritenuto opportuno non prescrivere norme specifiche per il confezionamento e l’etichettatura, considerato che non esistono tipologie tradizionali di confezioni per il «Riso del Delta del Po IGP» e di inserire la tipologia dei trattamenti industriali previsti dalla normativa vigente.

Logo del prodotto

Per permettere una esatta riproduzione del logo del prodotto sulle confezioni, sono stati precisati e corretti i riferimenti alle dimensioni del logo (cfr. punto 2 della precedente modifica) e ai codici dei colori verde «Pantone n. 557C» e giallo «Pantone 117C». Si è provveduto poi ad integrare il disciplinare con il seguente paragrafo.

Di seguito i codici colore esatti:

Pantone Solid Coated

panna:

1205 C

verde:

557 C

giallo:

117 C»

Quadricromia CMYK:

panna:

C 0

M 3

Y 43

K 0

verde:

C 48

M 4

Y 35

K 10

giallo:

C 7

M 28

Y 100

K 12

La precisazione del Pantone accompagnata dal numero rappresenta un dato tecnico necessario per l’esatta realizzazione del logo da parte di chi lo produce tipograficamente.

Aggiornamenti normativi e Controlli

Articolo 7 del disciplinare di produzione

Sono stati aggiornati i riferimenti alla normativa vigente e si è provveduto ad indicare il nome e l’indirizzo dell’organismo di controllo.

DOCUMENTO UNICO

«RISO DEL DELTA DEL PO»

n. UE: PGI-IT-0712-AM01 – 21.6.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Riso del Delta del Po»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope.

Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino/perlato, compatto, con un elevato tenore proteico e può essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente.

La grande capacità di assorbimento, la poca perdita di amido e buona resistenza durante la cottura, sommate alle caratteristiche organolettiche, quali aroma e sapidità particolari, lo fanno preferire per esaltare i risotti più pregiati.

Il «Riso del Delta del Po» - IGP deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:

Varietà'

Consistenza

kg/cm2

Proteine % sulla sostanza secca

non inferiore a

non inferiore a

Arborio, Volano, Telemaco

0,65

6,60

Baldo, Cammeo

0,60

6,60

Carnaroli, Karnak, Caravaggio, Keope

0,85

6,60

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Per le condizioni particolari che caratterizzano la coltivazione del riso, la fase di produzione viene effettuata all’interno della zona geografica indicata nel punto 4.

La semina può essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovrà immediatamente venir sommerso di acqua.

La trasformazione industriale da risone a riso (sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all’interno del territorio dell’IGP e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate al punto 3.2. La particolarità della zona di produzione permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire:

1)

la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione Geografica Protetta» (oppure sotto forma di acronimo «IGP») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt);

2)

il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 x 25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovrà essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovrà essere indicata la varietà in purezza e cioè Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio, Keope; potrà essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente.

3)

il simbolo IGP dell’Unione europea.

Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» è composto da una fascia ellittica di colore bianco panna con un bordo di colore verde. All’interno della suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po» sulla metà superiore e «Indicazione Geografica Protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde.

Nell’interno della suddetta fascia, in campo verde, a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna, al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area tipica per l’ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra le regioni Veneto ed Emilia Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po. L’area è delimitata ad Est dal Mare Adriatico, a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi.

Il «Riso del Delta del Po» viene coltivato in Veneto nella provincia di Rovigo, nei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo.

In Emilia Romagna la produzione riguarda, in provincia di Ferrara, i comuni di Comacchio, Goro. Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra.

5.   Legame con la zona geografica

Fattori ambientali

Le caratteristiche dei terreni, il clima temperato e la vicinanza del mare sono i fattori principali che condizionano e caratterizzano la produzione in questo territorio del «Riso del Delta del Po». Il riso trova infatti in questa zona un terreno ideale, essendo l’unica coltivazione possibile in terreni permanentemente semi-sommersi.

I terreni alluvionali del Delta del Po, derivando dai sedimenti terminali del corso del fiume, sono particolarmente fertili in quanto ricchi di minerali, soprattutto di potassio, al punto da rendere inutile l’aggiunta di fertilizzanti potassici.

Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla falda molto alta.

La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze (e, conseguentemente, di una minore umidità relativa), a contenute variazioni di temperatura che in inverno difficilmente scendono sotto gli 0 °C e in estate, negli ultimi trent’anni, non hanno mai superato i 32 °C, e a una piovosità generalmente ben distribuita nell’arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Queste particolari condizioni climatiche limitano la proliferazione di funghi patogeni e la conseguente necessità di trattamenti anticrittogamici.

Fattori storici e umani

Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po: infatti questa coltura era strettamente legata alla bonifica in quanto permetteva di accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594. Verso la fine del ’700 ad opera di alcuni patrizi veneziani iniziò la sistematica coltura del riso nei territori bonificati.

Oggi il «Riso del Delta del Po» è diffuso in circa 9.000 ettari di risaia. L’influenza di questa coltivazione è presente nella cultura locale e nello sviluppo sociale dell’area; il riso viene confezionato e commercializzato da anni da numerose aziende con il nome «Riso del Delta del Po» e grazie alle sue peculiari caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono dagli altri risi prodotti in Italia viene riconosciuto ed apprezzato dai consumatori di tutta Italia. La sua reputazione è legata infine anche alle fiere e sagre tradizionali che si tengono annualmente sul territorio, come le famose Giornate del Riso del Delta del Po che si tengono a Jolanda di Savoia (FE) e alla Fiera di Porto Tolle.

Le peculiarità del «Riso del Delta del Po» sono legate all’elevato tenore proteico, alla grandezza del chicco, alla elevata capacità di assorbimento, alla bassa perdita di amido e alla sua elevata qualità che determinano una buona resistenza durante la cottura.

Esso inoltre, presenta una particolare sapidità ed aroma che permette di distinguerlo da quello prodotto in zone non salmastre.

I residui salini, presenti in questi terreni di bonifica, unitamente alla particolarità delle acque utilizzate per la coltivazione e alla presenza di una falda superficiale salina, conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche e merceologiche tali da renderlo inconfondibile e altamente apprezzato sul mercato.

L’elevata fertilità minerale dei terreni alluvionali, in particolare del potassio, favoriscono nel riso un elevato tenore proteico ed una maggiore resistenza del chicco alla cottura.

Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm) che conferisce al riso un aroma ed una sapidità particolare.

La presenza di una costante brezza marina, portando una drastica diminuzione dell’umidità nel microclima della risaia, riduce fortemente la necessità di trattamenti anticrittogamici e permette di ottenere un riso di elevata qualità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Riso del Delta del Po» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2.5.2017.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(*1)  Valori espressi sulla sostanza secca


13.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/86


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 271/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«ΚΡΙΤΣΑ» (KRITSA)

N. UE: PGI-GR-02317 – 6.7.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Κριτσά» (Kritsa)

2.   Stato membro o paese terzo

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio d’oliva «Kritsa» è ottenuto unicamente da olive della varietà Koroneiki. Il colore varia dal verde al verde dorato.

Caratteristiche fisico-chimiche:

acidità (% in peso di acido oleico): ≤ 0,5;

coefficiente di estinzione K270: ≤ 0,15;

coefficiente di estinzione K232: ≤ 1,90;

variazione del coefficiente di estinzione K (Delta-Κ): ≤ 0.

Valutazione organolettica:

fruttato: ≥ 2,5;

difetto: 0,0.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’olio d’oliva «Kritsa» è ottenuto unicamente da olive Koroneiki.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione delle olive e tutte le fasi della produzione dell’olio extravergine d’oliva «Kritsa» devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’olio d’oliva «Kritsa» è rinomato sia in Grecia che a livello internazionale e la sua reputazione è dovuta all’eccezionale qualità (acidità ridotta e coefficienti di estinzione bassi) e al gusto fruttato. Tali caratteristiche risentono negativamente di temperatura, luce e ossigeno, cui l’olio è più facilmente esposto durante il trasferimento dal serbatoio di stoccaggio all’autocisterna e vice versa o da un’autocisterna a un’altra o quando si trova all’interno di esse. Le alte temperature e la presenza di ossigeno, inoltre, provocano il rapido deterioramento dell’attributo fruttato caratteristico dell’olio. Per questi motivi, l’olio d’oliva «Kritsa» andrebbe conservato in serbatoi di acciaio inossidabile entro la zona definita, per garantire che le caratteristiche su cui si fonda la sua reputazione rimangano inalterate. L’olio d’oliva «Kritsa» viene altresì confezionato nella zona definita e, più specificamente, nel luogo in cui è prodotto. Ciò garantisce che le caratteristiche qualitative dell’olio non siano compromesse o alterate, facilita i controlli e garantisce la tracciabilità.

3.6.   Norme specifiche relative all’etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’olio d’oliva «Kritsa» è prodotto unicamente entro i confini del distretto municipale di Kritsá e delle comunità limitrofe di Mesa ed Exo Lakonia e Kroustas, nel comune di Agios Nikolaos. Oltre al vasto villaggio di Kritsá, il suddetto distretto municipale comprende gli insediamenti seguenti: Ammoudara, Vathy, Theologos, Katharó, Kalyvos, Mardati, Rousa Limni e Tapes.

5.   Legame con la zona geografica

«Kritsa» è uno degli oli d’oliva più famosi di Creta, la cui fama ha oltrepassato i confini della Grecia. La sua reputazione deriva unicamente dalle caratteristiche qualitative, organolettiche e chimiche, che, a loro volta, sono legate alla zona geografica, ma anche al fattore umano, che contribuisce in modo significativo alla qualità dell’olio prodotto.

Tale reputazione così estesa è alla base della domanda di registrazione dell’olio d’oliva «Kritsa» come indicazione geografica protetta (IGP).

L’olio d’oliva «Kritsa» viene prodotto in una zona relativamente ridotta, in cui le condizioni pedoclimatiche sono pressoché costanti, il che significa che il prodotto finale presenta caratteristiche uniformi. Inoltre, la varietà di olive Koroneiki è l’unica coltivata nella zona.

La zona è caratterizzata da un clima mediterraneo mite, senza forti oscillazioni di temperatura. Il sole è abbondante, grazie all’esposizione e alla configurazione del terreno, ed è presente per più di 2 900 ore all’anno. Gli oliveti sorgono su terreni asciutti, calcarei e con una buona capacità di ritenzione idrica. La presenza di argilla nel terreno lo rende adatto a oliveti non irrigui. Inoltre, le condizioni non sono particolarmente favorevoli alla mosca dell’olivo, per cui le infestazioni sono generalmente limitate.

La maggior parte delle olive della zona viene molita collettivamente, e la molitura avviene entro 48 ore dalla raccolta, riducendo così al minimo il deterioramento post-raccolta. Grazie alla lunghissima esperienza dei produttori, il frutto viene raccolto esattamente al giusto punto di maturazione, quando il colore sta virando dal verde giallognolo al viola scuro, fattore connesso alle caratteristiche organolettiche dell’olio prodotto.

Tanto i fattori naturali quanto quelli umani contribuiscono dunque a determinare le caratteristiche specifiche dell’olio d’oliva «Kritsa», che sono: la bassa acidità (non superiore allo 0,5), bassi valori del coefficiente di estinzione (K270: ≤ 0,15, K232: ≤ 1,90, Delta-K: ≤ 0) e fruttato superiore a 2,5.

L’abbondanza di luce, il terreno calcareo asciutto e la raccolta al momento giusto consentono di produrre un olio caratterizzato da numerosi costituenti aromatici, che conferiscono al prodotto il caratteristico gusto fruttato. I bassi valori del coefficiente di estinzione (Κ270, Κ232 e Delta-K) sono dovuti all’altitudine, ma anche al fatto che le olive vengono molite subito dopo essere state raccolte.

L’olio d’oliva «Kritsa» è stato ampiamente citato dalla stampa norvegese, slovena e giapponese, esaltandone in particolare le caratteristiche qualitative.

L’olio d’oliva «Kritsa» è presente anche sui siti Web dedicati ai viaggi e all’agriturismo, dove si consiglia ai visitatori di non lasciare il villaggio di Kritsá senza un po’ dell’olio d’oliva locale.

Oltre ai siti di viaggio, l’olio d’oliva «Kritsa» è menzionato sul sito Web di un noto ristorante di Atene, che per i suoi piatti utilizza solo questo olio. L’olio d’oliva «Kritsa» è anche uno degli ingredienti di base utilizzati nella famosa scuola francese di pasticceria Valrhona.

La reputazione del prodotto e il legame con la popolazione locale e con l’ambiente circostante sono testimoniati dal fatto il prodotto è presente agli eventi locali, nelle radio e nelle televisioni locali e nella stampa.

Nel libro Extra Virginity, the sublime and scandalous world of olive oil [Extraverginità. Il sublime e scandaloso mondo dell’olio d’oliva] (2014), lo scrittore/giornalista Tom Mueller spiega il legame tra l’olio d’oliva «Kritsa» e la popolazione locale e la sua storia.

L’olio d’oliva «Kritsa» è apparso anche nella stampa internazionale, in particolare alla CNN e sul Times, come menzionato nell’Olive Oil Times online.

Inoltre, la reputazione del prodotto e il fatto che Kritsá fosse riconosciuta come un’importante zona di produzione di olio d’oliva sono attestati in resoconti di viaggio del XIX secolo.

In particolare, nel Bulletin de la Société de Géographie (1835), M.A. Fabreguettes cita «…Kritsá… un villaggio ricco di prodotti di ogni tipo, olio d’oliva, mandorle, carruba, formaggio e così via…», mentre, in Kritika iti Topografia kai Odoiporika tis Nisou Kritis (1894), Ν. Kalomenopoulos scrive «…La fertile valle di Kritsá, una piccola pianura attraversata da un piccolo ruscello e densamente coltivata ad ulivi…» e «La valle di Lakonia… è coperta di ulivi e ciliegi…».

Dal 2006 l’olio d’oliva «Kritsa» ha vinto in totale 24 premi, 16 in concorsi nazionali e otto in concorsi internazionali, in particolare nelle categorie fruttato medio e intenso. Il riconoscimento più importante è stato il primo premio per la categoria fruttato medio al concorso internazionale Mario Solinas del 2008 organizzato dal Consiglio oleicolo internazionale. Altri importanti risultati sono stati il terzo premio nello stesso concorso nel 2006, il primo premio al Los Angeles Extra Virgin Olive Oil Competition (2010) e al Great Taste di Londra (2012) e il secondo premio al Prodexpo di Mosca (2012), all’Olive Japan (2013) e al Cat Cora’s Kitchen (2013). In Grecia, l’olio si è aggiudicato il primo premio ai concorsi seguenti: al Concorso panellenico dei produttori di olio extravergine d’oliva (2007), al primo Concorso greco per l’olio extravergine d’oliva (2008) e all’Eleotechnia (2008 e 2011).

Oltre ai premi sopra menzionati, più recentemente l’olio d’oliva «Kritsa» ha vinto la medaglia di bronzo per l’olio extravergine d’oliva al London International Quality Olive Oil Competition (2017). Nello stesso anno ha vinto anche il bronzo per il gusto nella categoria fruttato medio al quinto Concorso greco per l’olio extra vergine d’oliva. Entrambi i premi sono stati riportati dalla stampa greca online. Sia nel 2016 che nel 2017 il frantoio della cooperativa agricola di Kritsá ha ricevuto due premi dall’Associazione dei comuni olivicoli cretesi: l’oliva minoica d’argento nella categoria «buone pratiche commerciali dell’olio d’oliva» e l’oliva minoica d’oro nella categoria «buone pratiche di molitura delle olive».

Infine, il legame storico della zona con le olive e la produzione di olio d’oliva è testimoniato dai frantoi (almeno due) nella zona dell’antica città di Lato, le cui rovine risalgono al periodo dorico (V e IV secolo a.C.). All’interno della città, che si trova a circa tre chilometri dal villaggio di Kritsá, sono state rinvenute testimonianze della conservazione di olio d’oliva. Vecchi frantoi sparsi in tutta la regione testimoniano inoltre il forte legame tra l’olivicoltura e la vita quotidiana della popolazione locale, mentre abbondano i riferimenti dei viaggiatori che compaiono nei libri a partire dal XIX secolo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_ladi_kritsa070119.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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