INT/1057
Informazione ai consumatori nell'UE
PARERE
Sezione Mercato unico, produzione e consumo
Rafforzare gli obblighi di informazione ai consumatori nell'UE
(parere d'iniziativa)
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E-mail di contatto
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int@eesc.europa.eu
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Amministratrice
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Yousra ASBOUNI EL OUAHABI
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Data del documento
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1/7/2024
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Relatore: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER
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Consigliere
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Alejandro SALCEDO AZNAL
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Decisione dell'Assemblea plenaria
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18/1/2024
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Base regolamentare
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Articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento interno
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Parere d'iniziativa
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Sezione competente
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Mercato unico, produzione e consumo
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Adozione in sezione
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26/6/2024
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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69/5/7
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Adozione in sessione plenaria
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D/M/YYYY
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Sessione plenaria n.
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…
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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…/…/…
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1.Conclusioni e raccomandazioni
1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza i recenti progressi compiuti nella responsabilizzazione dei consumatori in rapporto alla transizione verde, ed esorta gli Stati membri ad attuare efficacemente la direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, di recente adozione, che garantirà informazioni migliori e più armonizzate sulla durabilità e riparabilità dei prodotti.
1.2Il CESE propone che siano assicurate informazioni accessibili, leggibili e comprensibili per tutti i cittadini, in particolare per le persone diversamente abili, anche in rapporto ai beni e ai servizi provenienti da paesi terzi, senza però che questo comporti oneri superflui per le piccole e medie imprese.
1.3Una regolamentazione efficace sui beni e servizi di consumo che tenga conto della necessità non solo di proteggere i consumatori, ma anche di garantire alle imprese – e in particolare alle PMI – un quadro normativo semplice e funzionale rafforza la fiducia dei consumatori nel mercato unico e nei suoi attori, e concorre altresì a stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro attraverso una maggiore fiducia nei consumi.
1.4L'acquis dell'UE in materia di diritti dei consumatori è percepito come complesso, frammentato e particolarmente difficile da rispettare per le piccole imprese. Le norme dell'UE in materia di beni e servizi di consumo dovrebbero essere semplificate e razionalizzate per facilitare il rispetto di tali norme da parte delle imprese e per garantire che i consumatori siano consapevoli dei loro diritti.
1.5Il diritto all'informazione di cui gode il consumatore nel mercato interno può essere rafforzato con l'uso di etichette intelligenti per monitorare lo stato dei prodotti, stimolando quindi la trasformazione digitale attraverso lo sviluppo della robotica, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e della realtà virtuale.
1.6Il CESE raccomanda alla Commissione di riferire in merito al regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (di seguito "regolamento (UE) 2017/2394"). La relazione di valutazione è necessaria per analizzare eventuali ulteriori esigenze di aggiornamento del quadro di cooperazione delle autorità per la protezione dei consumatori.
1.7L'acquis dell'UE in materia di diritti dei consumatori è percepito come complesso, frammentato e particolarmente difficile da rispettare per le piccole imprese. Le norme dell'UE in materia di beni e servizi di consumo dovrebbero essere semplificate e razionalizzate per facilitare il rispetto di tali norme da parte delle imprese e per garantire che i consumatori siano consapevoli dei loro diritti. Un'ulteriore armonizzazione dei diritti dei consumatori nell'UE incoraggerebbe inoltre il commercio transfrontaliero nel mercato unico, arricchendo in tal modo anche la scelta di consumo a disposizione dei cittadini.
1.8Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i consumatori e le imprese siano informati in modo chiaro in merito ai loro diritti e obblighi ai sensi della legislazione in materia di beni e servizi di consumo, ad esempio attraverso un elenco aggiornato dei diritti dei consumatori. Il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe essere incoraggiato anche nelle vertenze di consumo.
1.9Infine, il CESE esprime preoccupazione per l'operato dei fornitori di servizi di piattaforme e motori di ricerca online in rapporto non solo al diritto dei consumatori all'informazione ma anche all'obbligo di applicare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci contro i rischi sistemici e i contenuti illegali, in particolare per la protezione dei minori. A tale riguardo, alla luce della presenza di operatori terzi, il CESE raccomanda che sia assicurata la parità tra tutti gli operatori per quel che riguarda la conformità lungo l'intera catena del valore.
2.Contesto
2.1Il programma d'azione dell'Unione nel campo della politica a favore dei consumatori si basa sulla
nuova agenda dei consumatori
(nel prosieguo, "l'agenda"). Lo scopo di questa iniziativa, intitolata Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile, era fornire una visione al passo coi tempi della politica sulla protezione dei consumatori dell'Unione nel periodo 2020-2025.
2.1.1L'agenda è articolata nei seguenti settori prioritari fondamentali:
a)transizione verde, che mira a garantire che i prodotti e gli stili di vita sostenibili siano accessibili a tutti;
b)trasformazione digitale, con l'obiettivo di creare uno spazio digitale più sicuro per i consumatori in cui i loro diritti siano protetti;
c)rispetto dei diritti dei consumatori e loro protezione efficace, al fine di contrastare le asserzioni ambientali ingannevoli e le pratiche commerciali sleali in rapporto alle tecniche di influenza online e alla personalizzazione;
d)protezione dei gruppi vulnerabili, in modo da poter soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori in situazioni che possono essere dovute, tra l'altro, a circostanze sociali non esclusive di singoli consumatori o di gruppi di consumatori;
e)protezione dei consumatori nel contesto mondiale, tramite la sicurezza delle importazioni e la protezione dei consumatori dell'Unione dalle pratiche sleali attuate da operatori non stabiliti nell'Unione, facendo leva sulla vigilanza del mercato e su una cooperazione più stretta con le autorità competenti dei paesi partner dell'Unione.
2.2L'agenda prevede inoltre, tra le altre misure settoriali, l'informazione ai consumatori e il rispetto effettivo dei loro diritti. A tale riguardo, nel quadro del regolamento (UE) 2017/2394, le autorità pubbliche degli Stati membri formano una rete europea che facilita lo scambio di informazioni e le azioni collaborative contro le violazioni della normativa a protezione dei consumatori.
2.3D'altro canto, il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (nel prosieguo, il "regolamento (UE) 2023/988"), che mira a migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, prevede che la Commissione sviluppi ulteriormente, modernizzi e mantenga il sistema di allarme rapido Safety Gate per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti prodotti pericolosi.
2.4Recentemente il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde il cui obiettivo consiste nel rafforzare i diritti dei consumatori modificando due direttive – vale a dire, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sui diritti dei consumatori – e adattandole alla transizione verde e all'economia circolare.
2.5La direttiva sui diritti dei consumatori, sebbene imponga ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, anche sul piano della durabilità e riparabilità, non si sofferma sugli aspetti riguardanti la loro tracciabilità sul piano sociale e lavorativo. Tali aspetti sono tuttavia già contemplati da normative riguardanti altre materie.
2.6Nell'ottica di un quadro analitico più ampio andrebbero presi in considerazione anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 e i traguardi fissati a questo proposito. Sebbene la maggior parte degli OSS riguardi le politiche di informazione e protezione dei consumatori, dato che il contributo di tali politiche è molto importante ai fini del conseguimento degli obiettivi, è opportuno sottolineare la parte di responsabilità che i consumatori possono assumersi, attraverso le loro abitudini di consumo, in rapporto ad alcuni OSS. Più precisamente, si tratta dell'OSS 12 ("Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo"), ma anche dell'OSS 5 ("Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze"), dell'OSS 8 ("Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti") e dell'OSS 10 ("Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni").
3.L'informazione al consumatore nell'attuale quadro legislativo dell'UE
3.1In funzione delle varie dimensioni che potrebbero essere prese in considerazione per realizzare un consumo responsabile (sano, sicuro, sostenibile, etico e solidale, inclusivo e accessibile), si può affermare che lo sviluppo normativo e le politiche sui prodotti di consumo nell'UE garantiscono sufficientemente, per quanto riguarda l'informazione e la protezione dei consumatori, il diritto a un consumo sano e sicuro, nonché la protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori. Non si osserva tuttavia un livello di protezione analogo per quanto concerne le informazioni in materia di etica, solidarietà, inclusività o accessibilità.
3.2Ciononostante, si sono registrati alcuni progressi sul piano della divulgazione e sensibilizzazione in materia di consumo etico e solidale – in particolare attraverso iniziative volte a promuovere il commercio equo – e di consumo inclusivo e accessibile, in un'ottica di protezione dei gruppi vulnerabili.
3.3Oggi i consumatori sono meglio informati grazie all'ampia disponibilità di informazioni fornite attraverso le tecnologie digitali, alla maggiore trasparenza delle imprese e all'aumento dei requisiti normativi, oltre che per mezzo del loro comportamento proattivo. Questo maggiore accesso alle informazioni consente loro di decidere, al momento degli acquisti, con maggiore cognizione di causa e consapevolezza, a testimonianza di un cambiamento significativo rispetto al comportamento dei consumatori di una volta, quando le informazioni erano più limitate e più difficili da ottenere. Tuttavia, la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde e una loro maggiore sensibilizzazione in merito agli aspetti pertinenti sono due compiti importanti in rapporto ai quali le organizzazioni dei consumatori hanno un ruolo importante da svolgere.
3.4Sempre più spesso i consumatori tengono conto non solo della qualità e del prezzo, ma anche di altri criteri di acquisto che determinano l'assunzione della loro parte di responsabilità quando si fa riferimento a questioni socio-ambientali, come quelle menzionate più sopra. Tuttavia, per tenere conto di questi criteri bisogna poter prendere decisioni con cognizione di causa che possano influire sul cambiamento delle abitudini, cioè suscitando un'inquietudine che va risolta tramite acquisti che generano benessere. Questo processo si svolge in modo opposto all'esperienza emotiva che accompagna gli acquisti dettati dall'impulso, in quanto riduce la tensione generata dal desiderio di possesso.
3.5In funzione della natura dei diversi criteri di acquisto, si producono esternalità di consumo positive o negative, a seconda dell'impatto su terzi derivante dalla decisione di acquisto in questione, considerandosi come terzo qualsiasi fattore esterno, tangibile o meno.
3.6Pertanto, il rafforzamento dell'obbligo di fornire informazioni precise, affinché sia possibile decidere con cognizione di causa, si configura come la possibilità di conoscere le esternalità positive o negative del prodotto considerato, sulla cui base decidere di sceglierlo o di rifiutarlo, in modo che i consumatori possano esercitare il loro potere sul mercato attraverso gli acquisti che effettuano.
3.7Il CESE manifesta tuttavia la propria preoccupazione per l'eccesso di oneri amministrativi, in particolare sulle piccole e medie imprese, in quanto alcuni di tali oneri possono essere superflui, arrivando talvolta a complicare il normale funzionamento di queste aziende. Inoltre, si ritiene più utile – sia per i consumatori che per le imprese – un quadro normativo più neutrale e semplificato in materia di protezione dei consumatori. Una regolamentazione efficace sui beni e servizi di consumo che tenga conto della necessità non solo di proteggere i consumatori, ma anche di garantire alle imprese – e in particolare alle PMI – un quadro normativo semplice e funzionale rafforza la fiducia dei consumatori nel mercato unico e nei suoi attori, e concorre altresì a stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro attraverso una maggiore fiducia nei consumi. Andrebbe inoltre osservato che le imprese sono incentivate dal mercato a fornire informazioni in materia di sostenibilità ai consumatori, in quanto ciò rafforza la reputazione e accresce la fedeltà sia dei clienti che degli investitori, con il conseguente effetto di produrre un vantaggio competitivo.
3.8Il rafforzamento dell'informazione ai consumatori permette inoltre una simmetria informativa maggiore e più trasparenza tra i diversi operatori del mercato, rendendo più difficile la messa in atto di pratiche sleali e assicurando un equilibrio tra il potere dei consumatori e quello degli operatori, in quanto nelle operazioni commerciali corrette è essenziale che i consumatori dispongano delle stesse informazioni – sul prodotto, bene o servizio oggetto della compravendita – di quelle in possesso di ogni operatore di mercato.
3.9D'altro canto, il rafforzamento delle informazioni preliminari può facilitare il confronto tra i prodotti e l'assunzione di decisioni di acquisto con maggiore cognizione di causa, rendendo a sua volta possibile trasmettere queste informazioni ad altri consumatori che ne sono privi, oppure il cui livello di consapevolezza non arriva ad esprimersi attraverso azioni di acquisto, il che produce un effetto emulativo che assicura una diffusione virale delle decisioni di acquisto tra i consumatori e le loro reti. A tal fine, bisogna rafforzare gli orientamenti per i consumatori in merito alle asserzioni ambientali che sono già previsti dalla legislazione recentemente adottata dalla Commissione.
3.10Tuttavia, questo effetto moltiplicatore del rafforzamento delle informazioni deve essere accompagnato da uno sforzo di vigilanza volto a garantire una corrispondenza fedele tra il contenuto delle informazioni e le caratteristiche reali dei prodotti, accrescendo in tal modo la fedeltà al prodotto e al marchio. La promozione del ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come già sottolineato dal CESE, può contribuire a risolvere le divergenze esistenti.
3.11Attualmente le applicazioni tecnologiche possono superare i limiti di spazio che rendono difficile fornire informazioni dettagliate sull'etichettatura. In tale contesto, i lavori intrapresi in merito al passaporto digitale dei prodotti rappresentano un chiaro passo avanti, e il CESE ne attende con interesse l'attuazione.
3.12Per quanto riguarda il rafforzamento delle informazioni sui siti web che commercializzano prodotti e servizi – a condizione che risulti utile e non comporti un sovraccarico di informazioni – l'ampliamento dei contenuti informativi non genera un problema in termini di spazio, ma è pur vero che le informazioni devono essere presentate in modo accessibile senza rinviare ad altri URL la cui lettura obblighi a navigare su internet con difficoltà, come già stabilito dalla legge, e il debito rispetto di tale prescrizione deve pertanto essere verificato.
3.13Nel settore digitale, le organizzazioni della società civile devono svolgere un ruolo attivo in rapporto non solo al diritto dei consumatori di ricevere informazioni dai fornitori di servizi di piattaforme e di motori di ricerca online, ma anche alle misure che questi attori possono adottare per affrontare i rischi sistemici che vengano individuati nel processo di valutazione dei rischi generati dai loro servizi e dai relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o derivanti dall'uso di tali servizi.
3.13.1Gli sviluppi sociali richiedono di affrontare sfide più attuali (quali la raccolta generalizzata di dati, la verifica dei fatti, la capacità di sventare le minacce, le minacce ibride, la cibersicurezza, la disinformazione, nonché la manipolazione delle informazioni) che si sommano alle questioni tradizionali in materia di informazione ai consumatori, che vanno – ad esempio – dai problemi legati ai servizi prestati dalle agenzie di pompe funebri nei vari Stati membri ai nuovi problemi che si stanno manifestando in rapporto al mondo digitale.
3.14L'inclusione della misura relativa al diritto alla riparazione dei prodotti, come già indicato dal CESE, è utile anche per gli investimenti in risorse umane, oltre che sul piano ambientale e ai fini della sostenibilità.
4.Proposte del CESE volte a rafforzare gli obblighi di informazione ai consumatori nell'UE
4.1È possibile accrescere la fiducia dei consumatori tramite il rafforzamento delle informazioni pertinenti fornite sui prodotti e servizi adottando sia misure proattive che misure reattive. Tra le prime figurano quelle riguardanti l'etichettatura dei prodotti e le informazioni contrattuali sui servizi, nonché quelle relative alle campagne di informazione e divulgazione condotte con questa finalità, assicurando nel contempo che le piccole e medie imprese ricevano i mezzi finanziari di cui hanno bisogno. La responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde e una loro maggiore sensibilizzazione in merito ai loro diritti sono due compiti importanti in rapporto ai quali le organizzazioni dei consumatori hanno un ruolo cruciale da svolgere.
4.1.1Si rende inoltre necessario valutare il regolamento (UE) 2017/2394 al fine di esaminare eventuali ulteriori esigenze in termini di aggiornamento del quadro sulla cooperazione tra le autorità preposte alla protezione dei consumatori.
4.2Andrebbe inoltre istituito uno sportello unico per la protezione dei consumatori che ne agevoli l'esercizio dei diritti all'informazione e ponga fine all'attuale frammentazione per settore, che rende la situazione più asimmetrica.
4.3Infine, va sottolineato che con il presente parere di iniziativa si intende anche migliorare la tracciabilità dei beni e dei servizi offerti, dato il coinvolgimento di intermediari che la ostacolano, in particolare per quanto riguarda il commercio elettronico, nel cui quadro le attività di tracciamento – che non sempre sono efficaci – potranno essere integrate nell'attuazione del passaporto digitale dei prodotti per tutti i casi in cui non è previsto procedere in questo modo.
Bruxelles, 26 giugno 2024
La presidente della sezione Mercato unico, produzione e consumo
Sandra PARTHIE
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