Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 093dbe9b-75a0-11ea-a07e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE (2013/770/UE)

02013D0770 — IT — 18.12.2014 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che istituisce l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE

(2013/770/UE)

(GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/927/UE del 17 dicembre 2014

  L 363

183

18.12.2014




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che istituisce l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE

(2013/770/UE)



▼M1

Articolo 1

Istituzione

È istituita l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare («l'Agenzia»), che sostituisce e succede all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE, per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

▼B

Articolo 2

Luogo

La sede dell’Agenzia è fissata a Lussemburgo.

Articolo 3

Obiettivi e ambito di applicazione

1.  L’Agenzia è responsabile dell’attuazione di alcune parti dei seguenti programmi e azioni dell’Unione:

a) 

il programma consumatori 2014-2020;

b) 

il programma di sanità pubblica 2014-2020;

c) 

le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE e al regolamento (CE) n. 882/2004;

▼M1

d) 

le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

▼B

Il primo comma si applica a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

2.  L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione delle parti residue dei seguenti programmi e azioni:

a) 

il programma consumatori 2007-2013;

b) 

il programma di sanità pubblica 2008-2013;

c) 

le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE, al regolamento (CE) n. 882/2004, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e alla decisione C(2012) 1548;

d) 

la gestione della convenzione con l’ANEC, l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

3.  L’Agenzia è incaricata dei seguenti compiti connessi all’attuazione delle parti dei programmi e delle azioni dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) 

la gestione di alcune o di tutte le fasi di esecuzione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

b) 

l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

c) 

il sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega.

4.  L’Agenzia, qualora stabilito nell’atto di delega, può essere responsabile dell’offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell’ambito dei programmi citati nell’atto di delega.

Articolo 4

Durata delle nomine

1.  I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

2.  Il direttore dell’Agenzia è nominato per 4 anni.

Articolo 5

Controllo e rendiconto d’esecuzione

L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi o parte dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 6

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 ( 1 ).

Articolo 7

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  La decisione 2004/858/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2.  L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE.

3.  Fatta salva la revisione della classificazione dei funzionari distaccati prevista dall’atto di delegazione, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

Top