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Document L:2017:191:FULL
Official Journal of the European Union, L 191, 22 July 2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 191, 22 luglio 2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 191, 22 luglio 2017
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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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22.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/1 |
DECISIONE (UE) 2017/1363 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. |
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(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. |
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(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea. |
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(4) |
È opportuno firmare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
DECISIONI
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22.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/3 |
DECISIONE (UE) 2017/1364 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE–Repubblica di Moldova con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto conl'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (l'accordo) è stato firmato il 27 giugno 2014. |
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(2) |
L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e una parte del diritto internazionale sia effettuato nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo. |
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(3) |
L'allegato XXVI dell'accordo specifica che il ravvicinamento con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo. |
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(4) |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1o maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(5) |
In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza, |
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(6) |
La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova (il «consiglio di associazione») dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unionenel consiglio di associazione possono convenire correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui al paragrafo 1 senza ulteriori decisioni del consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
PROGETTO
DI DECISIONE N. …/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE–REPUBBLICA DI MOLDOVA
del … 2017
con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (l'accordo) è stato firmato il 27 giugno 2014, |
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(2) |
L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e una parte del diritto internazionale sia effettuato nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo, |
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(3) |
L'allegato XXVI dell'accordo dispone che il ravvicinamento con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo. |
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(4) |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1o maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
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(5) |
In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XXVI dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a…, il …
Per il consiglio di associazione
Il presidente
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
La prima sezione dell'allegato XXVI è modificata come segue:
Il riferimento «regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario» è sostituito dal riferimento «regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione».
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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22.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/7 |
DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA
del 18 novembre 2015
che adotta il proprio regolamento interno [2017/1365]
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo») (1), in particolare l'articolo 240,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
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(2) |
A norma dell'articolo 240 dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
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(3) |
A norma dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Tbilisi, il 18 novembre 2015
Il presidente
Lali GOGOBERIDZE
Capo del Dipartimento per l'analisi e politica economica, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia — Presidente e rappresentante della Georgia
I segretari
Irakli TSIKORIDZE
Esperto principale del Dipartimento per il commercio estero e le relazioni economiche internazionali, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia
Daniel KRAMER
Responsabile delle politiche dell'Unita D1 — Commercio e sviluppo sostenibile, sistema di preferenze generalizzate, Direzione generale del Commercio, Commissione europea
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità dell'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo»), assiste il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («il Comitato di associazione riunito nella formazione “Commercio”») nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni indicate al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 2.
5. Il termine «le parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione fornita all'articolo 428 dell'accordo.
Articolo 2
Disposizioni specifiche
1. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del Comitato di associazione UE-Georgia.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al Comitato di associazione o al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
Articolo 3
Riunioni
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.
Articolo 4
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 240 dell'accordo.
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22.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/9 |
DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA
del 18 novembre 2015
che istituisce l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile [2017/1366]
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 243,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
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(2) |
A norma dell'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile ai fini dell'articolo 243 dell'accordo è stabilito come indicato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Tbilisi, il 18 novembre 2015
Il presidente
Lali GOGOBERIDZE
Capo del Dipartimento per l'analisi e politica economica, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia — Presidente e rappresentante della Georgia
I segretari
Irakli TSIKORIDZE
Esperto principale del Dipartimento per il commercio estero e le relazioni economiche internazionali, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia
Daniel KRAMER
Responsabile delle politiche dell'Unita D1 — Commercio e sviluppo sostenibile, sistema di preferenze generalizzate, Direzione generale del Commercio, Commissione europea
ALLEGATO
ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
I. Esperti proposti dalla Georgia
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1. |
Nata STURUA |
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2. |
David KIKODZE |
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3. |
Marina SHVANGIRADZE |
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4. |
Ilia OSEPASHVILI |
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5. |
Roin MIGRIAULI |
II. Esperti proposti dall'UE
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1. |
Eddy LAURIJSSEN |
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2. |
Jorge CARDONA |
|
3. |
Karin LUKAS |
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4. |
Hélène RUIZ FABRI |
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5. |
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES |
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6. |
Geert VAN CALSTER |
III. Presidenti
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1. |
Jill MURRAY (Australia) |
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2. |
Janice BELLACE (USA) |
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3. |
Ross WILSON (Nuova Zelanda) |
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4. |
Arthur APPLETON (USA) |
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5. |
Nathalie BERNASCONI (Svizzera) |
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22.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/11 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE
del 16 maggio 2017
relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367]
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali. |
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(2) |
Il 12 settembre 2016 l'Ucraina ha presentato una domanda scritta di adesione alla convenzione. |
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(3) |
L'Ucraina ha sottoscritto un accordo di libero scambio con diverse parti contraenti della convenzione e pertanto soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione. |
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(4) |
L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto sia tenuto ad adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ucraina è invitata ad aderire alla convezione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017
Per il comitato misto
Il presidente
Péter KOVÀCS