This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document E2015J0028
Judgment of the Court of 26 July 2016 in Case E-28/15 — Yankuba Jabbi v The Norwegian Government, represented by the Immigration Appeals Board (Directive 2004/38/EC — Right of residence — Derived rights for third country nationals)
Sentenza della Corte, del 26 luglio 2016, nella causa E-28/15 — Yankuba Jabbi contro il governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (direttiva 2004/38/CE — diritto di soggiorno — diritti derivati per cittadini di paesi terzi)
Sentenza della Corte, del 26 luglio 2016, nella causa E-28/15 — Yankuba Jabbi contro il governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (direttiva 2004/38/CE — diritto di soggiorno — diritti derivati per cittadini di paesi terzi)
GU C 90 del 23.3.2017, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 26 luglio 2016
nella causa E-28/15
Yankuba Jabbi contro il governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione
(direttiva 2004/38/CE — diritto di soggiorno — diritti derivati per cittadini di paesi terzi)
(2017/C 90/09)
Nella causa E-28/15, Yankuba Jabbi contro governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione – ISTANZA del tribunale distrettuale di Oslo (Oslo tingrett) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, concernente l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 26 luglio 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
Laddove, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, un cittadino di un paese SEE abbia creato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo in un paese SEE diverso da quello di cui ha la cittadinanza, si applicano per analogia le disposizioni della citata direttiva qualora il cittadino del paese SEE ritorni con il familiare nel proprio Stato di origine.