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Document C2007/283/44

Causa T-474/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 ottobre 2007 — Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione ( Concorrenza — Intese — Perossidi organici — Decisione recante rigetto di una domanda di omettere taluni passaggi della versione definitiva pubblicata di una decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Divulgazione di informazioni riguardanti la ricorrente mediante pubblicazione di una decisione non indirizzata a quest'ultima — Art. 21 del regolamento n. 17 — Segreto professionale — Art. 287 CE — Presunzione d'innocenza — Annullamento )

GU C 283 del 24.11.2007, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 ottobre 2007 — Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione

(Causa T-474/04) (1)

(«Concorrenza - Intese - Perossidi organici - Decisione recante rigetto di una domanda di omettere taluni passaggi della versione definitiva pubblicata di una decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE - Divulgazione di informazioni riguardanti la ricorrente mediante pubblicazione di una decisione non indirizzata a quest'ultima - Art. 21 del regolamento n. 17 - Segreto professionale - Art. 287 CE - Presunzione d'innocenza - Annullamento»)

(2007/C 283/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH (Bocholt, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, agente, assistito dall'avv. A. Böhlke)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 1o ottobre 2004, (2004) D/204343), recante rigetto della domanda della ricorrente diretta a far rimuovere tutte le informazioni ad essa relative dalla versione definitiva della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (Caso n. COMP/E-2/37.857) relativa ad un'intesa nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 1o ottobre 2004, (2004) D/204343, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 19.2.2005.


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