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Document C2007/183/16

Causa C-453/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg — Germania) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde ( Sesta direttiva — IVA — Nozione di operazioni di negoziazione di crediti )

GU C 183 del 4.8.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg — Germania) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde

(Causa C-453/05) (1)

(«Sesta direttiva - IVA - Nozione di “operazioni di negoziazione di crediti’)

(2007/C 183/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Volker Ludwig

Convenuta: Finanzamt Luckenwalde

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Interpretazione dell'art. 13, B, lett. d), n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Nozione di «operazioni di negoziazione di crediti» — Rifiuto di esentare una provvigione percepita da un consulente finanziario da parte di un'impresa di consulenza finanziaria di cui è subagente, come compenso per la conclusione di un contratto di credito, in assenza di rapporto contrattuale tra il consulente e le parti del contratto di credito.

Dispositivo

1)

La circostanza che un soggetto passivo analizzi la situazione patrimoniale di clienti da lui reperiti affinché ottengano un credito non osta al riconoscimento di una prestazione di negoziazione di crediti, esente ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, se, alla luce degli elementi interpretativi esposti in precedenza, la prestazione di negoziazione di crediti offerta dal soggetto passivo in parola dev'essere considerata la prestazione principale, rispetto alla quale la prestazione di consulenza finanziaria è accessoria, per cui a quest'ultima si applica la stessa disciplina tributaria della prima. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si sia verificato nel caso di cui è stato investito.

2)

La circostanza che un soggetto passivo non sia contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito, alla cui conclusione egli ha contribuito, e che egli non entri direttamente in contatto con una delle dette parti non osta a che il soggetto passivo in parola fornisca una prestazione di negoziazione di crediti, esentata ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva 77/388.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006.


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