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Document C2007/140/53

Causa T-123/07: Ricorso presentato il 17 aprile 2007 — Siemens Transmission & Distribution/Commissione delle Comunità europee

GU C 140 del 23.6.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/31


Ricorso presentato il 17 aprile 2007 — Siemens Transmission & Distribution/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-123/07)

(2007/C 140/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Siemens Transmission & Distribution (Manchester, Regno Unito) (Rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlsberger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui si contesta alla ricorrente la violazione dell'art. 81 CE e/o dell'art. 53 dell'accordo SEE relativamente ai periodi dal 15 aprile 1988 al 13 dicembre 2000, dal 1o aprile 2002 al 9 ottobre 2002 e dal 21 gennaio 2004 all'11 maggio 2004;

annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui concerne la ricorrente;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente fissata dall'art. 2, lett. l), della decisione ad un importo non superiore ad EUR 1 100 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 24 gennaio 2007, K (2006) 6762 def. nel caso COMP/F/38.899 — apparecchiature di comando con isolamento in gas. Nella decisione impugnata, alla ricorrente e ad altre imprese viene inflitta un'ammenda per aver violato l'art. 81 CE, nonché l'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore «apparecchiature di comando con isolamento in gas».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa innanzitutto valere la violazione dell'art. 81, n. 1 CE, dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), nonché dell'art. 25 del regolamento in parola. In tale contesto, essa lamenta che l'ammenda inflittale supera nella misura del 10 % il suo fatturato nell'ultimo esercizio antecedente alla decisione. Inoltre, nel fissare l'ammenda, la Commissione non avrebbe affatto tenuto conto delle relazioni individuali della ricorrente. Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la convenuta non avrebbe correttamente valutato la durata dell'infrazione da parte della ricorrente stessa. In aggiunta, relativamente al periodo precedente al 16 luglio 1998 sarebbe già intervenuta la prescrizione dell'azione. La Commissione, indi, avrebbe ritenuto senza prove concludenti che la supposta infrazione ha avuto per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza all'interno della Comunità fino al 13 dicembre 2000. Infine, nell'ambito del primo motivo viene fatto valere che si sarebbe erroneamente contestato alla ricorrente di aver partecipato ad accordi di cartello dopo il 2002.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta avrebbe violato forme sostanziali. A tale riguardo la ricorrente lamenta la violazione del diritto ad essere sentita.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


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