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Document C2006/121/25

Causa T-86/06: Ricorso presentato il 16 marzo 2006 — Studio Bichara e.a./Commissione

GU C 121 del 20.5.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 121/14


Ricorso presentato il 16 marzo 2006 — Studio Bichara e.a./Commissione

(Causa T-86/06)

(2006/C 121/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Studio Bichara s.r.l., Riccardo Bichara e Maria Proietti (Roma-Italia) [Rappresentanti: Avv.ti M. Pappalardo, M.C. Santacroce]

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee

Conclusioni del ricorrente

accertare la responsabilità extracontrattuale della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea nonché la responsabilità extracontrattuale dell'OLAF in relazione al Progetto n. 8. ACP.PNG.003;

condannare la Commissione e l'OLAF al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento irregolare nel corso dell'esecuzione del Progetto n. 8.ACP.PNG.003 quantificabili in 5 884 873,99 euro;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei danni che avrebbe subito la società ricorrente, una società italiana di progettazione che ha operato per anni nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione Europea, a causa di una condotta tenuta dai funzionari della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea, e dell'Ufficio europeo per la lotta Anti-frode (OLAF), in relazione all'appalto di servizi n. 8. ACP.PNG.003, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo.

Viene ricordato a questo riguardo che nel dicembre 1999, la società ricorrente si aggiudicò l'appalto in questione, per la progettazione di opere di miglioramento di 9 istituti scolastici situati in varie regioni della Papua Nuova Guinea.

La società ricorrente, considera, insieme ad altre due ricorrenti, che nella fattispecie esisterebbe responsabilità extracontrattuale della Comunità:

per effetto dell'indebita ingerenza della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea nel rapporto contrattuale esistente tra lo Studio Bichara ed il Governo locale riguardo all'appalto di servizi in oggetto. Tale ingerenza avrebbe costretto la società ricorrente a risolvere prematuramente il contratto, facendo venir meno ogni possibilità di composizione amichevole della controversia tra le parti contrattuali,

per effetto della condotta adottata dall'OLAF nell'ambito delle indagini OF/2002/0261 e OF/2002/0322. Tale condotta sarebbe da considerarsi contraria sia al dovere dell'OLAF di svolgere le proprie indagini in piena indipendenza anche rispetto alla Commissione europea, sia ai principi di giustizia, imparzialità e presunzione di innocenza nei confronti dei soggetti indagati.


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