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Document C2004/284/14

Causa C-363/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) (Consiglio di Stato, Commissione sospensioni) (Grecia) con ordinanza 30 luglio 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon sostenuto da Syndesmos Techinikon Etaireion Anoteron Taxeon e Enkleidis A.T.E.

GU C 284 del 20.11.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) (Consiglio di Stato, Commissione sospensioni) (Grecia) con ordinanza 30 luglio 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon sostenuto da Syndesmos Techinikon Etaireion Anoteron Taxeon e Enkleidis A.T.E.

(Causa C-363/04)

(2004/C 284/14)

Con ordinanza 30 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 agosto 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (Ministro dell'Ambiente, dell'Assetto territoriale e dei Lavori pubblici), sostenuto da Syndesmos Techinikon Etaireion Anoteron Taxeon e Enkleidis A.T.E, il Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) (Consiglio di Stato, Commissione sospensioni) (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, ai sensi dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE (1), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199), l'amministrazione aggiudicatrice, nel corso di una procedura di gara d'appalto fondata su un sistema di aggiudicazione come quello descritto nella motivazione della presente ordinanza (consistente nella presentazione di offerte non corredate da una relazione giustificativa, con singole percentuali di ribasso rispetto a gruppi di prezzi e controllo di normalità delle singole percentuali di ribasso), sia tenuta ad attribuire un determinato contenuto all'atto con cui invita il concorrente a fornire spiegazioni in ordine alla sua offerta che sia stata qualificata come anormalmente bassa rispetto a una soglia determinata in applicazione di un metodo matematico avente caratteristiche analoghe a quelle del metodo matematico descritto nella motivazione della presente ordinanza.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, ai sensi della citata disposizione della direttiva 93/37/CEE, sia sufficiente che nell'atto di cui trattasi sia menzionato il singolo ribasso, offerto dal concorrente rispetto a uno o più gruppi di prezzi, che sia stato ritenuto problematico dall'amministrazione aggiudicatrice, o se quest'ultima sia tenuta inoltre a specificare le ragioni per cui ritiene che tale ribasso sia problematico, esponendo e giustificando le proprie valutazioni in ordine al costo minimo di esecuzione dei rispettivi lavori».


(1)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.


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