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Document 92003E001887

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1887/03 di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione. Olympic Airways.

GU C 11E del 15.1.2004, p. 236–237 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E1887

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1887/03 di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione. Olympic Airways.

Gazzetta ufficiale n. 011 E del 15/01/2004 pag. 0236 - 0237


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1887/03

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(6 giugno 2003)

Oggetto: Olympic Airways

L'amministrazione della Olympic Airways ha messo a punto un business plan in base al quale gli organici verranno ridotti della metà.

Quali sono gli impegni che il ministero dei trasporti ellenico ha dichiarato alla Commissione europea di assumersi nei confronti dei lavoratori che si troveranno senza un'occupazione? E' stato previsto un programma di ricollocamento? Nell'ipotesi in cui non sia stata informata del destino di questi lavoratori, la Commissione ha intenzione di intervenire?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 luglio 2003)

La Commissione non è stata informata esaurientemente sul modo in cui il governo greco ha l'intenzione di trattare la ristrutturazione di Olympic Airways. La Commissione ha ricordato alle autorità greche che sono tenute a notificare, prima della loro attuazione, le misure di ristrutturazione previste relative all'Olympic Airways, allo scopo di permettere alla Commissione di valutarle conformemente alle norme comunitarie applicabili.

La Commissione però vorrebbe ricordare che l'Unione europea ha sviluppato, nel corso degli anni, una politica globale che permette di trattare in modo adeguato le conseguenze sociali della ristrutturazione delle imprese. Grazie a questa politica costante i rappresentanti dei lavoratori devono essere informati e consultati in modo efficace prima di ogni operazione di ristrutturazione, per evitare o attenuare le sue ripercussioni sociali, conformemente alle direttive comunitarie Licenziamenti collettivi(1), Trasferimenti di imprese(2), Comitati aziendali europei(3) e Informazione e consultazione(4).

In particolare la direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi richiede che i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati quando un datore di lavoro prevede di effettuare tali licenziamenti. Le consultazioni devono essere effettuate in tempo utile al fine di giungere a un accordo e durante tali consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuare le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

In generale la Commissione difende il principio che, in occasione di ristrutturazioni, le imprese dovrebbero sempre tener conto delle ripercussioni che le loro decisioni avranno sui lavoratori e sul contesto sociale regionale. Tale principio è stato recentemente sottolineato nella comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese intitolata Un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile(5).

Inoltre la Commissione ha invitato le parti sociali europee a dare inizio a un dialogo sull'anticipazione e la gestione dei cambiamenti allo scopo di ricorrere a un metodo dinamico per quanto riguarda gli aspetti sociali della ristrutturazione delle imprese. Le parti sociali hanno accettato di mettere questo punto nel loro programma di lavoro pluriennale 2003-2004. La Commissione spera sinceramente che i lavori comuni nel settore risulteranno in un quadro comunitario che potrà aiutare le imprese e i loro lavoratori ad affrontare in modo adeguato la dimensione sociale delle ristrutturazioni delle imprese.

(1) Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998. (Questa direttiva consolida le direttive 75/129/CEE e 92/56/CEE).

(2) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001.

(3) Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, GU L 254 del 30.9.1994.

(4) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002.

(5) COM(2002) 347 def.

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