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Document 92002E002486

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2486/02 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione. Mercato chiuso del salmone.

GU C 161E del 10.7.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2486

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2486/02 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione. Mercato chiuso del salmone.

Gazzetta ufficiale n. 161 E del 10/07/2003 pag. 0025 - 0026


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2486/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(6 settembre 2002)

Oggetto: Mercato chiuso del salmone

Le relazioni commerciali tra la Comunità europea e taluni paesi terzi, per quanto concerne il salmone, sono caratterizzate dalla difesa degli interessi di un gruppo di produttori comunitari, che dispongono di un mercato chiuso per i propri prodotti, a danno dei consumatori comunitari, che devono pagare prezzi artificialmente alti per il salmone proveniente dalla Norvegia, dalle isole Feroe e dal Cile, paese quest'ultimo con il quale l'Unione europea ha firmato recentemente un accordo di associazione. I suddetti produttori vogliono mantenere la propria situazione di privilegio e accusano, senza alcun fondamento, di pratiche di dumping i loro concorrenti dei paesi terzi, pretendendo l'imposizione di un dazio sul salmone proveniente dal Cile e dalle Isole Feroe, in modo da controbilanciare lo scarso favore che i loro prodotti incontrano tra i consumatori comunitari.

Come ha influito sul mercato il fatto che la Commissione abbia firmato con la Norvegia, nel 1997, un accordo, valido cinque anni e che dovrebbe essere scaduto lo scorso 1o luglio, che prevedeva prezzi minimi per l'importazione di salmone norvegese? Può la Commissione confermare che questa clausola sui prezzi minimi non sarà rinnovata, in quanto danneggia i consumatori comunitari mediante un aumento artificiale del prezzo del salmone?

In che modo pensa la Commissione di difendere gli interessi dei consumatori e consentire a questi ultimi di avere libero accesso al salmone di paesi come il Cile o le isole Feroe, il che andrebbe a vantaggio della concorrenza e della qualità del prodotto?

Non crede la Commissione che il fatto che il mercato comunitario sia praticamente riservato ai produttori scozzesi e irlandesi abbia determinato la scarsa qualità del prodotto comunitario, mentre il salmone proveniente dal Cile non risente di problemi ambientali?

Risposta data da Pascal Lamy a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Per quanto riguarda l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Faeröer, va ricordato innanzitutto che qualsiasi denuncia presentata alla Commissione deve includere prove dirette di pratiche di dumping riguardanti importazioni da paesi terzi, del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e del nesso causale tra i due fattori. Inoltre, prima di avviare il procedimento, la Commissione è tenuta a svolgere una valutazione preliminare dell'accuratezza e adeguatezza delle prove fornite nella denuncia e a sentire il comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri. Tali misure servono a garantire che soltanto denunce legittime possano portare all'apertura di un procedimento formale. Per l'apertura del suddetto procedimento antidumping sono state soddisfatte tutte queste condizioni, per cui non è possibile affermare che le accuse di dumping formulate dall'industria comunitaria fossero infondate. Va inoltre osservato che al momento non sono in atto provvedimenti contro le importazioni dal Cile o dalle Isole Faeröer, poiché l'inchiesta è stata avviata soltanto nel luglio 2002.

Le uniche misure di difesa commerciale attualmente in vigore nella Comunità per questo prodotto sono quelle imposte nel 1997 sulle importazioni originarie della Norvegia. Queste consistono in dazi antidumping e antisovvenzione, sostenuti da un sistema di impegni in materia di prezzi minimi all'importazione, assunti dai singoli esportatori. Accanto a tali misure, è stato firmato nel 1997 dalla Commissione e dalle autorità norvegesi il cosiddetto accordo UE-Norvegia sul salmone, che

prevede, tra l'altro, la riscossione di una tassa all'esportazione del 3 % da parte del governo norvegese (che può essere maggiorata se il volume delle esportazioni oltrepassa determinati livelli) e consultazioni periodiche tra le due parti. Va sottolineato che né le misure vigenti (dazi e impegni), né l'accordo sul salmone limitano i quantitativi di salmone atlantico originario della Norvegia che possono essere importati nella Comunità. Pertanto non creano un mercato protetto per l'industria comunitaria. Anzi, dalle statistiche emerge che il volume complessivo delle importazioni nella Comunità di salmone atlantico originario di vari paesi terzi ha rappresentato negli ultimi cinque anni circa il 70 % del mercato comunitario totale.

Nel febbraio 2002, dopo aver più volte consultato le autorità norvegesi sull'evoluzione del prezzo del salmone nel mercato comunitario, la Commissione ha avviato di propria iniziativa una revisione delle misure esistenti. I dazi e gli impegni restano in vigore in attesa dell'esito di tale revisione, come pure l'accordo sul salmone, la cui durata è stata prorogata con il consenso reciproco del governo norvegese e della Commissione. I risultati definitivi sono attesi per l'anno prossimo.

Le suddette due inchieste avviate dalla Commissione accerteranno se vi sono state pratiche commerciali sleali e, in caso affermativo, se queste hanno causato un pregiudizio all'industria comunitaria. Se le inchieste concluderanno che misure di difesa commerciale sono legittime, verranno formulate le opportune proposte. Nel caso della Norvegia, verrebbe anche riesaminata la questione dei prezzi minimi all'importazione. Occorre notare che non è possibile applicare misure che risultassero contrarie all'interesse generale della Comunità. La valutazione sull'opportunità di intervenire nell'interesse della Comunità va basata sull'analisi degli interessi di tutte le parti direttamente coinvolte, inclusi gli operatori dell'industria di trasformazione e i consumatori. Tuttavia, si ricorda che i procedimenti antidumping non hanno la funzione di esprimere un giudizio sulla qualità comparativa del salmone di diversa origine, né di esaminare aspetti ambientali specifici.

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