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Document 92002E002196

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2196/02 di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione. Campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro.

GU C 301E del 5.12.2002, p. 264–265 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2196

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2196/02 di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione. Campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0264 - 0265


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2196/02

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(19 luglio 2002)

Oggetto: Campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro

Negli Stati membri dell'Unione europea i quadri superiori sono in aumento, ma non sono tutelati per quanto riguarda l'orario di lavoro, dato che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/104/CE(1) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'orario di lavoro dei quadri superiori è fra i più pesanti e il lavoro straordinario ha già causato malattie professionali e numerosi altri problemi.

Nelle imprese, i quadri superiori sono comunque lavoratori dipendenti e dovrebbero godere della stessa tutela giuridica di cui gode il restante personale. La situazione attuale è chiaramente in contraddizione con la Carta comunitaria dei diritti sociali che prevede condizioni di lavoro eque e, in particolare, un orario di lavoro adeguato.

Il campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro deve essere quanto prima esteso ai quadri superiori delle imprese, allo scopo di impedire un orario di lavoro eccessivo, causa di fatica e di danni alla salute. Qual è lo scadenzario a cui intende attenersi la Commissione per modificare la direttiva sull'orario di lavoro, in modo che anche i quadri superiori rientrino nel suo campo di applicazione?

(1) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 agosto 2002)

I quadri superiori rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(1). Secondo l'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva, infatti, essa si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione.

Va notato che i settori e le attività esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/104/CE vi entreranno a partire dal 1o agosto 2003 (1o agosto 2004 per i medici in formazione) in seguito all'adozione della direttiva 2000/34/CE(2).

Tuttavia, secondo l'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.

Questa disposizione non esclude i quadri dirigenti dal campo d'applicazione della direttiva, ma permette agli Stati membri di derogare all'applicazione di certi articoli.

Trattandosi di una deroga ai principi di base della direttiva, essa va interpretata un modo restrittivo. Non va intesa come una possibilità di derogare agli articoli menzionati della direttiva per tutti i quadri superiori in generale, ma solo se la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche particolari dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.

In considerazione di ciò, la Commissione non prevede di proporre modifiche alla direttiva 93/104/CE per ampliarne il campo d'applicazione.

(1) GU L 307 del 13.12.1993.

(2) Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, GU L 195 del 1.8.2000.

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