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Document 92002E000677

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0677/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione. Sostegno alle razze autoctone.

GU C 205E del 29.8.2002, p. 189–190 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0677

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0677/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione. Sostegno alle razze autoctone.

Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0189 - 0190


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0677/02

di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Sostegno alle razze autoctone

Il sostegno alla produzione di razze autoctone si giustifica non solo con la conservazione del patrimonio genetico e la salvaguardia della diversità biologica, ma anche con la promozione della produzione di carni di qualità, rispettosa dell'ambiente e garante della conservazione di molti posti di lavoro in aree che presentano difficoltà specifiche (zone di montagna), contribuendo in tal modo a combattere lo spopolamento. La qualità della produzione delle carni e la sicurezza alimentare si ripropongono in forma quanto mai pertinente a fronte dell'ultima crisi dell'ESB e delle sue conseguenze per il settore bovino.

Nel contesto, è preoccupante il calo del 20 % della produzione di carni provenienti da razze bovine autoctone, registrato nel 2001, accompagnato da una riduzione, in alcuni casi pari al 50 % circa, dei produttori in Portogallo. La causa principale del fenomeno che interessa le 11 denominazioni di origine controllate del settore risiede nel passaggio dal II al III Quadro comunitario di sostegno, in particolare nei ritardi nella concessione del sostegno e negli scarsi incentivi attribuiti.

Considerato quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere

- Quali sono gli strumenti di sostegno in vigore per la promozione delle razze autoctone, corredati dei rispettivi importi per i periodi 1994-1999 e 2000-2006, a livello dell'Unione europea, per Stato membro e per razza?

- Quali sono le sue responsabilità riguardo ai problemi riscontrati nel passaggio dal II al III Quadro comunitario di sostegno?

- Presenterà nuove misure e incentivi a sostegno dei produttori di razze autoctone e per promuovere la produzione di carni di qualità?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 aprile 2002)

Sia nella precedente fase di programmazione (1993-1999) che in quella attuale (2000-2006), il mantenimento dell'allevamento di razze autoctone di animali domestici in via di estinzione può ricevere un sostegno nel contesto della politica di sviluppo rurale, in quanto misura agroambientale. Tale sostegno contribuisce alla realizzazione di una delle finalità di questa politica, ossia il miglioramento della diversità genetica; il suo obiettivo quindi non è né la promozione della produzione di carni di qualità, né il mantenimento dell'occupazione nelle zone svantaggiate, né la sicurezza alimentare. Per conseguire questi obiettivi, infatti, le politiche comunitarie agricole e di coesione intervengono attraverso altri strumenti.

Durante il periodo di programmazione 1993-1999, tali misure figuravano nel quadro dei programmi agroambientali, previsti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale(1). L'articolo 4 di detto regolamento fissava a 100(2) per unità di bestiame adulto (UBA) l'importo massimo sovvenzionabile del contributo. L'Unione ha continuato ad adoperarsi in tal senso per il periodo 2000-2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(3), il quale integra nel medesimo strumento normativo tutte le azioni di sostegno allo sviluppo rurale e, concretamente, le finalità del regolamento (CEE) n. 2078/92. A titolo delle misure agroambientali di cui agli articoli 22 24, è accordato un sostegno agli agricoltori che si impegnano, fra l'altro, a salvaguardare la diversità genetica. L'allegato al suddetto regolamento fissa a 450/ettaro (ha) l'importo massimo sovvenzionabile del premio che gli Stati membri possono accordare ai beneficiari di una simile azione.

La Commissione non è in grado di indicare per i due periodi di programmazione la ripartizione del contributo per Stato membro e per razza, data la diversità di applicazione della misura nella programmazione degli Stati membri e la gran quantità di dati che ne risultano. Per il periodo 1993-1999 la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla relazione che fa il punto sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, che può essere consultata all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/programs/index_fr.htm. Per quanto riguarda la fase attuale, tutti i particolari figurano nei piani di sviluppo rurale inviati integralmente al Parlamento come prevede il codice di condotta Parlamento -Commissione del 6 maggio 1999, sull'applicazione delle politiche strutturali da parte della Commissione. Quest'ultima fornirà al Parlamento e al Consiglio ulteriori particolari sull'azione in parola nonché sulle altre misure di sviluppo rurale, nel quadro della sintesi su scala comunitaria del seguito dato all'applicazione dei programmi di sviluppo rurale.

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999(4) (sostituito dal regolamento (CE) n. 445/2002(5)) prevede all'articolo 13 che il sostegno agroambientale possa essere concesso a favore di impegni ad allevare specie animali locali minacciate di estinzione. In base all'allegato del medesimo regolamento della Commissione (punto 9, VI, 2o trattino), gli Stati membri debbono comprovare, nei loro piani di sviluppo rurale, che si tratta di animali a rischio sulla base di dati scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come autorevoli in materia. Dall'esame dei programmi di sviluppo rurale (PSR) è emerso che molti Stati membri non avevano fornito la prova richiesta dalla disposizione di cui sopra. Pertanto, la Commissione ha basato la valutazione dello stato di rischio delle razze proposte sulla World Watch list (WWL) for domestic animal diversity (seconda e terza edizione) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), attualmente unico riferimento internazionale comune e pubblicamente accessibile. Tuttavia, i criteri applicati dalla FAO successivamente al 1996 nella stesura dei propri elenchi sono particolarmente restrittivi, soprattutto se paragonati a quelli utilizzati dall'Unione per stabilire l'ammissibilità a norma del regolamento (CEE) n. 2078/1992. Come conseguenza dell'applicazione di tali criteri, nei nuovi PSR sono rimaste escluse alcune razze che usufruivano già di un aiuto agroambientale nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/1992.

In seguito ai quesiti sollevati dalla maggior parte degli Stati membri in seno al Consiglio Agricoltura, la Commissione è giunta alla conclusione che i criteri della FAO si sono rivelati troppo restrittivi per realizzare le finalità del regolamento del Consiglio e che occorreva quindi elaborare criteri più idonei per l'applicazione della misura. E' parso necessario trovare una soluzione transitoria e retroattiva a partire dal 1o gennaio 2000 fino all'elaborazione dei nuovi criteri di ammissibilità. E' per questo che, in base ad una modifica del regolamento (CE) n. 1750/1999 (regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999(6)), gli Stati membri sono stati autorizzati a concludere, fino al termine del periodo di transizione fissato al 31 dicembre 2001, nuovi impegni di cinque anni per le razze oggetto di sostegno nel periodo di programmazione precedente.

Nel quadro dell'esercizio di rifusione del sopra citato regolamento della Commissione, ora in fase di pubblicazione, sono stati integrati nella normativa comunitaria il nuovo concetto di razze locali minacciate di abbandono e le nuove soglie di ammissibilità che verranno applicati nella rimanente fase di programmazione. Tali criteri si caratterizzano per il fatto di essere meno restrittivi di quelli utilizzati nel corso del precedente periodo di programmazione, il che dovrebbe consentire un'applicazione ancora più ampia di questa azione e, in definitiva, la realizzazione dell'obiettivo relativo alla diversità genetica stabilito nel regolamento del Consiglio.

In considerazione di quanto esposto finora, la Commissione ritiene di aver già dato il via alle azioni necessarie a sostenere l'allevamento delle razze autoctone minacciate di abbandono.

(1) GU L 215 del 30.7.1992.

(2) Importo riveduto a 120,8/UBA con il regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, del 30 novembre 1995, che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92, GU L 288 del 1.12.1995.

(3) GU L 160 del 26.6.1999.

(4) GU L 214 del 13.8.1999.

(5) GU L 74 del 15.3.2002.

(6) GU L 93 del 3.4.2001.

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