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Document 92001E000671

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0671/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Diritti di licenza di pesca negli accordi internazionali di pesca dell'Unione europea.

GU C 235E del 21.8.2001, p. 235–235 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E0671

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0671/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Diritti di licenza di pesca negli accordi internazionali di pesca dell'Unione europea.

Gazzetta ufficiale n. 235 E del 21/08/2001 pag. 0235 - 0235


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0671/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(26 febbraio 2001)

Oggetto: Diritti di licenza di pesca negli accordi internazionali di pesca dell'Unione europea

1. È la Commissione consapevole del contributo recato dagli armatori comunitari alla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea per mezzo del pagamento di diritti di licenza di pesca nell'ambito degli accordi di pesca conclusi dall'Unione europea con i paesi in via di sviluppo? Tiene conto di tale contributo al momento di fissare l'importo che devono versare per questo motivo gli armatori comunitari oggetto delle disposizioni di detti accordi?

2. È la Commissione consapevole del fatto che il contributo alla cooperazione allo sviluppo e alla riduzione della povertà non esiste, o perlomeno non nella stessa misura, negli accordi con i paesi del nord e, al contempo, che i diritti di licenza non esistono o sono inferiori in tali accordi a quelli degli accordi con i paesi del sud? Qual è l'opinione della Commissione al riguardo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 marzo 2001)

1. La Commissione è consapevole del fatto che, oltre al corrispettivo finanziario versato dalla Comunità, gli accordi di pesca forniscono agli Stati costieri interessati un'entrata supplementare costituita dalle tasse pagate dagli armatori. La Commissione tiene conto quindi di queste due componenti finanziarie al momento delle trattative di rinnovo dei protocolli prossimi alla scadenza.

Quanto a sapere se le tasse pagate dagli armatori costituiscano un contributo a favore degli Stati costieri in via di sviluppo, la Commissione ricorda che, sebbene nessuna disposizione degli accordi esistenti preveda l'assegnazione di tali entrate ad azioni specifiche a beneficio del settore della pesca del paese partner, contrariamente a quanto accade per una parte sempre più sostanziosa del corrispettivo versato dal bilancio comunitario (azioni mirate), queste entrate sono conformi al disposto dell'articolo 62, paragrafo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tale articolo autorizza gli Stati a rilasciare licenze ai pescatori o per navi e attrezzature da pesca, anche contro il pagamento di diritti o di qualsiasi altro corrispettivo che, nel caso degli Stati costieri in via di sviluppo, può consistere in un contributo al finanziamento e alle attrezzature tecniche dell'industria della pesca.

2. La Commissione è anche consapevole delle differenze di trattamento fra gli accordi detti del Nord e quelli del Sud. La Commissione ritiene che esistano differenze sostanziali fra i partner del Nord e quelli del Sud, sia in termini di fabbisogno che di livelli di sviluppo. Essa deve quindi adattare gli strumenti che legano la Comunità a taluni Stati costieri nel quadro delle relazioni bilaterali o multilaterali, in funzione delle differenze e delle poste in gioco. In questa valutazione, la Comunità non ha mai fatto cenno alla necessità di contribuire, con i suoi accordi di pesca, alla lotta contro la povertà in alcuni dei suoi partner del Nord. Essa si sforza di farlo, invece, con alcuni dei suoi partner del Sud.

Nel suo Libro verde sulla politica comune della pesca, la Commissione ha individuato questa dicotomia segnalata dall'onorevole parlamentare e propone quindi di adattare in conseguenza la sua politica esterna.

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