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Document 92000E003787

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3787/00 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Tutela delle dune vive di Marína di Ravenna, Ravenna, Italia.

GU C 174E del 19.6.2001, p. 142–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E3787

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3787/00 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Tutela delle dune vive di Marína di Ravenna, Ravenna, Italia.

Gazzetta ufficiale n. 174 E del 19/06/2001 pag. 0142 - 0143


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3787/00

di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(29 novembre 2000)

Oggetto: Tutela delle dune vive di Marína di Ravenna, Ravenna, Italia

L'amministrazione comunale ha approvato la costruzione di uno stabilimento balneare per una superficie complessiva di oltre 10 000 metri quadrati sulla spiaggia antistante l'ex Colonia CRI di Marína di Ravenna, circa 3 km a sud del porto di Ravenna. Tale intervento andrebbe ad alterare uno degli ultimi esempi di dune mobili del litorale romagnolo (dune vive), estese su un fronte di circa 400 m, per una profondità di oltre 100 m, e ricadenti tra gli abitati costieri di Marína di Ravenna e Punta Marína. Le dune in questione sono state incluse nel Sito di Interesse Comunitario IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marína con decreto ministeriale n. 65, del 3 aprile 2000, in base alla direttiva 92/43(1). La zona è inoltre sottoposta a diversi vincoli nazionali e regionali(2). Nel sito sono compresi circa 0,5 km di dune costiere attive con antistante litorale sabbioso, con vegetazione tipica delle fasi di colonizzazione delle sabbie (Salsolo-Cakiletum maritimae sulla battigia, Ammophiletalia arundinaceae sulle dune mobili e Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae nei pratelli aridi retrodunali). Sulle dune consolidate alle spalle delle dune mobili è presente inoltre il Pinus pinaster. Tra le specie vegetali segnaliamo anche la Salicornia veneta (all. II della direttiva 92/43/CEE), Bassia hirsuta e Limoium bellidifolium (Red List italiana). Per quanto riguarda la fauna, sono presenti alcune specie di invertebrati di importanza nazionale (Cicindela majalis e Scarabaeus semipunctatus) e di erpetofauna tutelata dall'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Bufo viridis, Podarcis sicula, Lacerta viridis). È inoltre presente una specie nidificante minacciata, Charadrius alexandrinus.

La Soprintendenza ai Beni Ambientali ha proposto di costruire lo stabilimento nella fascia litorale di spiaggia antistante le dune mobili: questa soluzione non risolve però alcun problema, poiché tutela sì la duna vera e propria, ma ne interrompe irrimediabilmente la continuità ecologica e geomorfologica con il mare e la battigia fondamentali per il mantenimento della biocenosi la prima e delle dinamiche costiere la seconda e ne distrugge irrimediabilmente la valenza paesaggistica.

Può la Commissione intervenire affinché venga bloccata la costruzione dello stabilimento e vengano realizzati i prescritti studi di valutazione di incidenza, come la direttiva 92/43/CEE stessa prescrive?

Non pensa comunque che un tale progetto debba essere sottoposto a verifica o direttamente a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della direttiva 97/11/CE(3)?

(1) GU L 206 del 22.7.1992.

(2) In particolare: le dune e la pineta sono sottoposte al vincolo idrogeologico (RDL del 30.12.1923) e costituiscono Riserva Naturale dello Stato (D.M. del 13.07.1977), mentre tutta l'area costiera è sottoposta al vincolo paesaggistico (L.1497 del 29.06.1939); l'arenile è considerato zona di riqualificazione ambientale dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (L.R. 47/78); infine, il Parco regionale del Delta del Po (L.R. N.27/88) tutela il nucleo centrale della duna come Zona C e le zone marginali come zona di pre-parco.

(3) GU L 73 del 14.3.1997.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(22 dicembre 2000)

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985(1), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (VIA) e della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997(2), che ha modificato la direttiva summenzionata, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. I tipi di progetti disciplinati dalla direttiva sono indicati nell'articolo 4 e riportati nei primi due allegati.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è possibile stabilire se il progetto in questione rientri in una delle classi previste dagli allegati della direttiva. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, non essendovi elementi su cui fondare una denuncia per la mancata applicazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale, non è possibile allo stato attuale individuare alcuna infrazione.

Per contro, i siti citati dall'onorevole parlamentare e che sarebbero interessati dal progetto sono stati proposti come siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992(3), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto riguarda i SIC, gli Stati membri devono garantire che gli obiettivi della direttiva non siano messi a repentaglio. Anche in assenza di un elenco comunitario le autorità degli Stati membri sono pertanto consigliate perlomeno di astenersi dalle attività che potrebbero provocare il degrado di un sito inserito nell'elenco nazionale.

Nel caso specifico, non essendo a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare, la Commissione prenderà le iniziative necessarie per raccogliere informazioni particolareggiate in merito e garantire il rispetto del diritto comunitario.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.

(2) GU L 73 del 14.3.1997.

(3) GU L 206 del 22.7.1992.

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