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Document 92000E003714

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3714/00 di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione. Accesso all'informazione sull'ampliamento dell'aeroporto di Madrid-Barajas.

GU C 187E del 3.7.2001, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E3714

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3714/00 di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione. Accesso all'informazione sull'ampliamento dell'aeroporto di Madrid-Barajas.

Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0032 - 0034


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3714/00

di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Accesso all'informazione sull'ampliamento dell'aeroporto di Madrid-Barajas

Nella risposta del 5 luglio 2000 all'interrogazione E-1518/00(1) sull'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990(2), sulla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale, la Commissione sostiene che, benché con ritardo, le autorità hanno dato corso alle domande.

Tale affermazione non è tuttavia veritiera, dato che le informazioni continuano a non essere messe a disposizione dei richiedenti.

In una lettera alla Commissione (all'attenzione del sig. G. Kremlis), il 17 luglio 2000, la Entidad de la Moraleja denuncia, prove alla mano, il fatto che l'AENA (Società aeroportuale spagnola) non risponda correttamente, ignorando così la direttiva 90/313/CEE. In realtà, i dati sulle medie orarie delle emissioni acustiche sono stati forniti in un formato inadeguato. Tale limitazione all'accesso di questo tipo di informazione dà adito a dubbi per quanto riguarda il rigore stesso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e riduce le capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti in materia di tutela dell'ambiente e di salute pubblica.

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato, e intende adottare, per garantire la piena applicazione della direttiva in parola?

Non ritiene la Commissione necessario dare avvio a una procedura di infrazione contro lo Stato spagnolo per il mancato rispetto della direttiva?

(1) GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 22.

(2) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(1o febbraio 2001)

L'articolo 4 della direttiva 90/313/CEE(1) del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, prevede, che chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.

Tale direttiva è stata recepita nella legislazione spagnola con legge 38/1995, del 12 dicembre 1995, concernente il diritto di accesso all'informazione in materia di ambiente, modificata di recente dalla legge 55/1999, del 29 dicembre 1999, che prevede il diritto per i singoli di presentate ricorso in tali casi.

Se ritiene che la direttiva 90/313/CEE non è stata rispettata per quanto attiene alle domande di accesso all'informazione presentate alle autorità spagnole, l'Entidad de la Moraleja dispone delle adeguate vie di ricorso a livello nazionale, per garantire che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali intervengano in quanto prime responsabili del controllo dell'applicazione del diritto comunitario ad opera delle autorità amministrative degli Stati membri.

Per appurare se nel caso in presenza la direttiva 90/313/CEE sia stata correttamente applicata, a più riprese la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole, chiedendo spiegazioni sui fatti portati a sua conoscenza e che avrebbero potuto costituire un'infrazione.

Dalla risposta delle autorità spagnole risulta che esse hanno già risposto a varie domande di informazione e continuano a dar seguito alle molteplici domande presentate da tale ente. Le autorità spagnole comunicano quindi le informazioni disponibili al richiedente, anche se in qualche caso con un certo ritardo. Si osservi peraltro che la direttiva 90/313/CEE non specifica in che forma le informazioni richieste devano essere messe a disposizione del richiedente.

Per quanto concerne più particolarmente l'avvio di una procedura d'infrazione per applicazione incorretta della direttiva 90/313/CEE nel caso in presenza, si fa rilevare che, a norma della costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione non è tenuta ad avviare una procedura per violazione a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, ma dispone in materia di un potere discrezionale, a norma del quale non persegue sistematicamente ogni singolo caso di presunta applicazione incorretta di tale direttiva notificatole. Solo se rileva una prassi

amministrativa sistematicamente scorretta o quando vari casi di applicazione incorretta possano essere raggruppati perché connessi tra di loro, la Commissione decide in genere di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, il caso in esame non si rientra in nessuna delle due precitate categorie.

(1) GU L 158 del 23.6.1990.

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