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Document 92000E000438

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0438/00 di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione. Ripercussioni sul mercato interno di un divieto britannico per l'allevamento di animali da pelliccia.

GU C 303E del 24.10.2000, p. 193–194 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E0438

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0438/00 di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione. Ripercussioni sul mercato interno di un divieto britannico per l'allevamento di animali da pelliccia.

Gazzetta ufficiale n. 303 E del 24/10/2000 pag. 0193 - 0194


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0438/00

di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Ripercussioni sul mercato interno di un divieto britannico per l'allevamento di animali da pelliccia

Il Regno Unito prevede di bandire l'allevamento di animali da pelliccia in Inghilterra e nel Galles. Sulla base della relativa proposta, l'allevamento di animali esclusivamente per la loro pelliccia sarebbe vietato a partire dal 2003. La Camera dei Comuni ha presentato un progetto di legge riguardante il divieto di allevamento di animali da pelliccia il 25 febbraio 1999. Il progetto di legge è stato approvato in seconda lettura il 5 marzo 1999 ed è stato presentato alla Camera dei Comuni il 22.11.1999. Attualmente la proposta di una nuova legislazione è all'esame della Commissione.

Secondo il Segretario parlamentare al Ministero, Elliot Morley, il governo ritiene che sia ingiusto uccidere gli animali per la loro pelliccia considerando tale pratica incompatibile con il giusto valore e il rispetto degli animali. L'abolizione dell'industria britannica per l'allevamento di animali da pelliccia si basa, come dichiara Elliot Morley, su motivi morali dato che l'allevamento di animali da pelliccia nel Regno Unito non ha alcuna giustificazione morale. Secondo tale punto di vista non è moralmente discutibile uccidere una mucca per utilizzare la sua pelle, ma si condanna per motivi morali l'uccisione di un visone per la sua pelliccia.

Ha la Commissione preso in considerazione le ripercussioni del bando previsto non solo sull'industria britannica dell'allevamento di animali da pelliccia, ma anche sul mercato interno dell'Unione europea? Sarebbe tale divieto compatibile con le norme commerciali o potrebbe esso, secondo la Commissione, ostacolare direttamente o indirettamente, in realtà o potenzialmente, il commercio intracomunitario?

Quali misure intende la Commissione adottare se tale bando sarà applicato? Ha la Commissione tenuto conto del fatto che il divieto per l'industria di allevamento di animali da pelliccia in Europa sfocerebbe semplicemente nel trasferimento di tale industria al di fuori dell'Europa che verrebbe quindi sottratta al controllo delle autorità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(9 marzo 2000)

La Commissione è al corrente del progetto di legge del Regno Unito che vieta l'allevamento di animali destinati alla produzione di pellicce. Il progetto di legge è stato comunicato alla Commissione in virtù delle disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni techniche(1).

In virtù delle disposizioni di tale Direttiva, è prevista l'introduzione un periodo di status quo di tre mesi a partire dalla data della comunicazione del testo della legge proposta dallo Stato membro interessato. Tale periodo scade il 13 marzo 2000.

La Commissione esamina attualmente le misure comunicate dal Regno Unito alla luce delle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, nonché di quelle menzionate dall'on. parlamentare.

Se, al termine di tale esame, la Commissione dovesse constatare che la proposta di legge del Regno Unito è incompatibile con la legislazione comunitaria, informerà tale Stato delle sue conclusioni in merito, conformemente alla procedura stabilita dalla Direttiva 98/34/CE.

La Commissione informerà l'on. parlamentare della sua posizione circa la questione in oggetto, non appena avrà preso una decisione definitiva, in forza della direttiva summenzionata.

(1) GU L 204 del 21.7.1998.

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