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Document 92000E000376

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0376/00 di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione. Tasse scolastiche per l'insegnamento superiore.

GU C 330E del 21.11.2000, p. 144–145 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E0376

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0376/00 di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione. Tasse scolastiche per l'insegnamento superiore.

Gazzetta ufficiale n. 330 E del 21/11/2000 pag. 0144 - 0145


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0376/00

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Tasse scolastiche per l'insegnamento superiore

Il decentramento nel Regno Unito ha portato all'anomalia in base a cui gli studenti scozzesi e dell'Unione europea in Scozia saranno esentati dal pagamento delle tasse scolastiche per l'istruzione superiore, mentre gli studenti provenienti da Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord saranno i soli studenti dell'Unione europea a non beneficiare di tale esenzione.

Poiché non vi sono precedenti per questo tipo di decentramento nell'ambito dell'Unione europea, la Commissione ritiene che ciò costituisca una discriminazione nei confronti degli studenti inglesi, gallesi e irlandesi del nord? In caso affermativo, quali iniziative intende prendere?

Risposta comune data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0374/00, E-0375/00 e E-0376/00

(15 marzo 2000)

In conformità del Trattato CE, ogni Stato membro è responsabile dei contenuti del proprio sistema d'insegnamento e dell'organizzazione del proprio sistema di istruzione.

Le disposizioni del diritto comunitario non obbligano gli Stati membri a concedere borse o aiuti al fine di consentire agli studenti di finanziare i costi scolastici. Una siffatta decisione rientra nella sfera delle loro rispettive competenze. Solo se un provvedimento di un determinato tipo viene previsto per i cittadini nazionali, lo studente non cittadino ha diritto, in base al Trattato, ad un trattamento identico a quello concesso agli studenti cittadini dello Stato membro ospitante. Così, ad esempio, in occasione dell'accesso all'insegnamento, il principio di parità di trattamento significa in pratica che ogni istituto di insegnamento è tenuto ad accettare gli studenti cittadini degli altri Stati membri alle stesse condizioni applicate ai cittadini nazionali. Pertanto, nessun costo supplementare può essere a questi addebitato sulla base della loro cittadinanza.

Se gli studenti cittadini di altri Stati membri vengono trattati negli istituti d'insegnamento ubicati in Scozia nello stesso modo degli studenti provenienti da tale regione, la situazione alla quale l'Onorevole parlamentare fa riferimento non comporta alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza e non è quindi contraria all'articolo 12 (ex articolo 6) del Trattato CE.

Il fatto che diverse regolamentazioni riguardanti le spese d'iscrizione siano vigenti nel Regno Unito è una questione di diritto interno che non rientra nella competenza della Comunità.

Per quanto attiene alla mobilità degli studenti nel quadro di Erasmus, la regola generale è quella dell'esenzione dalle spese d'iscrizione per tutti gli studenti partecipanti al programma. Il progetto scozzese non ha pertanto alcuna ripercussione sulla mobilità nel quadro di Erasmus.

Infine, per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza alle quali fa riferimento l'Onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che l'attività delle università nel quadro del sistema di istruzione nazionale non debba essere considerata come un'attività commerciale o economica e non rientri quindi nel campo di applicazione di tali regole.

Nel caso specifico non si tratta neppure di servizi ai sensi del Trattato. La Corte di giustizia ha già preso posizione a tale riguardo segnalando che i corsi offerti in un istituto d'insegnamento superiore il cui finanziamento venga assicurato essenzialmente con fondi pubblici, non costituiscono servizi ai sensi dell'articolo 50 (ex articolo 60) del Trattato CE.

Se le misure alle quali fanno riferimento le interrogazioni si applicano a istituti universitari e dell'insegnamento superiore per i quali lo Stato membro non intende impegnarsi in attività remunerate ma svolge la propria missione nel settore sociale, culturale ed educativo nei confronti della propria popolazione, non si tratta di un servizio ai sensi del Trattato. Infatti il sistema in questione è generalmente finanziato tramite il bilancio pubblico e non tramite contributi degli studenti o dei loro genitori. La natura di questa attività non viene peraltro alterata dal fatto che gli studenti o i loro genitori vengano talvolta obbligati a pagare contributi o spese scolastiche in vista di contribuire in una certa misura alle spese di funzionamento del sistema.

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