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Document 92000E000176

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0176/00 di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione. Divieto di sosta e imposizione di una tassa di ingresso da parte del Comune di Roma.

GU C 26E del 26.1.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E0176

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0176/00 di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione. Divieto di sosta e imposizione di una tassa di ingresso da parte del Comune di Roma.

Gazzetta ufficiale n. 026 E del 26/01/2001 pag. 0014 - 0015


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0176/00

di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Divieto di sosta e imposizione di una tassa di ingresso da parte del Comune di Roma

Il Comune di Roma, in occasione del Giubileo, ha deciso di impedire all'interno della città la sosta dei bus turistici ai quali è stata imposta anche una tassa di ingresso. Tale decisione è destinata a provocare danni notevoli alle imprese turistiche e di trasporto.

Non ritiene la Commissione che tale decisione rechi danno anche alle imprese turistiche europee non italiane che hanno organizzato viaggi a Roma prima della decisione del Comune?

Cosa intende rispondere la Commissione alla protesta inviatale dalla BDO, associazione dei vettori tedeschi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(29 marzo 2000)

La questione della chiusura del centro di Roma ha suscitato reazioni da parte di diverse organizzazioni. La Commissione ha risposto all'Associazione

tedesca di trasporto (BDO) con lettera del 18 gennaio 2000 e risponderà anche ad una domanda delle autorità tedesche. Dopo aver studiato il dossier trasmesso dalle autorità italiane e per quanto riguarda la limitazione della circolazione degli autobus turistici nel centro città, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano violato il diritto comunitario.

A causa dell'affluenza di visitatori attesi a Roma per l'anno 2000 (circa 29 milioni di visitatori, 2000-2500 autobus al giorno) il progetto messo a punto dalle autorità romane risponde infatti a diversi obiettivi: garantire la protezione del patrimonio culturale e architettonico della città, la qualità della vita e la salute dei cittadini e limitare l'inquinamento già considerevole in città.

A tal fine le autorità romane prevedono di dividere la città in diverse zone di cui alcune saranno vietate a ogni forma di traffico. Saranno invece predisposte zone di parcheggio per gli autobus turistici, agevolazioni per depositare i viaggiatori anche nel centro città e saranno organizzati controlli di accesso alla città per dirigere gli autobus verso le zone di parcheggio assegnate. Saranno previste eccezioni a favore di alcune categorie di viaggiatori come i disabili. La rete di trasporto urbano e la segnaletica saranno rafforzate. Tutti gli appalti necessari per realizzare queste misure saranno assegnati mediante bando di gara per garantire la trasparenza e la concorrenza necessarie.

Questa misure non sono contrarie al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio(1) quale modificato del regolamento (CE) n. 11/98(2) del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, in particolare l'articolo 12 che consente escursioni locali nell'ambito di un trasporto internazionale occasionale. Va ricordato che il regolamento (CEE) n. 684/92 mira soprattutto a regolamentare i trasporti internazionali. La regolamentazione da parte delle autorità locali della circolazione locale rientra nel loro potere di polizia. L'applicazione del regolamento (CEE) n. 684/92 non pregiudica l'applicazione di questo potere di polizia nelle condizioni previste dalla città di Roma.

La Commissione non prevede quindi di avviare procedure nei confronti dell'Italia per violazione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio.

Nel progetto presentato dalle autorità italiane non figura l'imposizione di una tassa di ingresso. In mancanza di armonizzazione delle imposte locali a livello comunitario, l'introduzione di una tassa di ingresso degli autobus turistici potrebbe comunque essere contraria al diritto comunitario soltanto se essa comportasse disposizioni discriminatorie, come ad esempio l'applicazione di una tariffa più elevata per gli autobus di altri Stati membri.

(1) GU L 74 del 20.3.1992.

(2) GU L 4 dell'8.1.1998.

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