EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91998E003248

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3248/98 dell'on. Ernesto CACCAVALE alla Commissione. Monopolio della Telecom nel campo della telefonia urbana

GU C 142 del 21.5.1999, p. 111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91998E3248

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3248/98 dell'on. Ernesto CACCAVALE alla Commissione. Monopolio della Telecom nel campo della telefonia urbana

Gazzetta ufficiale n. C 142 del 21/05/1999 pag. 0111


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3248/98

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(28 ottobre 1998)

Oggetto: Monopolio della Telecom nel campo della telefonia urbana

La Telecom Italia, azienda leader nel campo delle telecomunicazioni italiane, ha ufficialmente comunicato un rincaro del 22 % delle tariffe urbane ed un aumento dell'11 % del canone fisso per le utenze residenziali, sia pure moderato da una serie di sconti per particolari clienti. Tali aumenti hanno riproposto la questione della posizione di monopolio che la Telecom continua a mantenere nel campo della telefonia urbana, evidenziata da una visibile asimmetria con i nuovi operatori, da poco entrati nel mercato italiano, che offrono soltanto dei servizi per le chiamate interurbane ed internazionali. Tutto ciò a chiaro svantaggio degli utenti/consumatori, e soprattutto delle fasce sociali più deboli, che sono i soggetti che meno beneficeranno delle agevolazioni promesse sulle tariffe interurbane e internazionali, le quali avranno comunque bisogno di tempo prima di realizzarsi pienamente in seguito al processo di liberalizzazione delle comunicazioni.

Può dire, dunque, la Commissione:

- se non ritenga che in un sistema di liberalizzazione dei servizi delle telecomunicazioni, la Telecom, che peraltro come vera e propria rendita di posizione gode del canone fisso, che ogni anno frutta più di 5.000 miliardi, non violi di fatto le norme europee sulla concorrenza;

- se, accertato che la posizione della Telecom sul mercato della rete telefonica fissa è chiaramente dominante, gli aumenti delle tariffe urbane non costituiscano un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del Trattato;

- infine, se non sia possibile impedire questo aumento, in quanto ennesimo salasso nei confronti degli utenti consumatori, che non hanno la possibilità di scegliere offerte alternative?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(11 dicembre 1998)

La Commissione è particolarmente attenta alle pratiche tariffarie degli operatori di telecomunicazioni in questo periodo iniziale di apertura alla concorrenza. La direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni(1) chiede, ad esempio, agli Stati membri di permettere agli operatori storici di riequilibrare le loro tariffe, per porre fine al sovvenzionamento, da parte di alcuni servizi, di altri servizi forniti a tariffe artificialmente basse. Tali pratiche tariffarie restringono la concorrenza perché i potenziali concorrenti non hanno alcun interesse a cercare di introdursi in questo segmento di mercato.

Gli adattamenti tariffari che si limitano a dare attuazione al principio dell'orientamento delle tariffe ai costi, peraltro obbligatorio ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 98/10/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(2), non dovrebbero quindi costituire un abuso. Secondo detta direttiva, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione vegliare all'applicazione del principio di orientamento delle tariffe ai costi. Questo principio è stato recepito nella regolamentazione italiana e l'autorità italiana delle comunicazioni sta esaminando l'orientamento ai costi e il riequilibrio graduale delle tariffe di Telecom Italia.

Nel quadro di quest'esame, l'autorità italiana delle comunicazioni, che ha preso contatto al riguardo con la Commissione, terrà conto delle disposizioni europee in materia di concorrenza, fra cui l'articolo 86 del trattato CE.

La responsabilità del riequilibrio tariffario spetta interamente all'autorità italiana e la Commissione non intende prendere posizione sugli aumenti eventualmente autorizzati sempre che contribuiscano all'allineamento delle tariffe ai costi.

(1) GU L 74 del 22.3.1996.

(2) GU L 101 del 1.4.1998.

Top